Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8 - DH27/126 del 19.06.2012. e s.i. - Legge n. 238 del 12.12.2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unico del vino - Predisposizione della “Lista Positiva delle Menzioni di Vigna (toponimi e nomi tradizionali)”valida per le DOP dei vini della Regione Abruzzo per la campagna vendemmiale 2017/2018.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il  Regolamento (CE) n. 1234;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del  Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

 

VISTO il Regolamento  (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE), che abroga tra gli altri il Reg 1234/2007 del Consiglio;

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009 , n. 88; 

 

VISTO in particolare l’art. 12, comma 3  del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010 che prevede che con Decreto del MIPAAF, d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l’iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell’articoli 31, comma 4, dello stesso Decreto  Legislativo,  le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l’allineamento dei dati SIAN con altre banche dati; 

 

VISTO in particolare l’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010 che stabilisce che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale a partire dal 2011/2012;

 

VISTO  il D.M. 16 dicembre 2010 “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;

 

RILEVATO che, ai sensi del citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione “vigna” deve essere registrata nel sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con riferimento alla singola unità vitata, fra gli elementi che caratterizzano l’unità vitata stessa;

 

VISTA la Legge n. 238 del 12.12.2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”. Testo unico del vino – Art. 31 comma 10 e 12 che, stabilisce la menzione di vigna seguita da un toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo per i vini a D.O. e tali menzioni devono far parte di un elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante una procedura che ne comporta la pubblicazione;

 

VISTA la DGR n. 157 del 07.03.2011 avente ad oggetto “Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE)  n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni;

 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali:

-            n. DH27/134 del 19.10.2011 relativa al “DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei “Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;

-            n. DH27/126 del 19.06.2012 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle menzioni di vigna per la campagna 2012/2013”;

-            n. DH27/182 del 31.08.2012 avente ad oggetto    Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. DH27/126 del 19.06.2012. Predisposizione della “Prima Lista Positiva Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della Regione Abruzzo per la Campagna 2012/2013”;

-            n. DH27/del 30.08.2013 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Lista Positiva delle Menzioni di Vigna” (Toponimi e Nomi tradizionali) della Regione Abruzzo valida per la Campagna 2013/2014”;

-            n. DH27/194 del 22.07.2014 avente per oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 e DM 16.12.2010 - Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa.

 

VISTA la nota n. 1843 del 19.10.2012 con la quale il Ministero,  ai fini dell’iscrizione al registro  dei “toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”, come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;

 

CONSIDERATO, altresì, che nelle “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni vigna” non era prevista la possibilità di utilizzare, quale “toponimo”, tra le menzioni di “vigna”   quelle relative a:

-            nomi di Comuni in quanto rispondenti ad un territorio troppo vasto;

-            nomi di marchi commerciali registrati in quanto generanti confusione nel consumatore;

 

PRESO ATTO delle richieste pervenute al Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione nel 2016,  tendenti ad ottenere l’iscrizione nell’elenco positivo regionale, nello “Schedario Viticolo”;

 

RITENUTO necessario, procedere alla Predisposizione della “Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e nomi tradizionali) di Vigna” valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo per la Campagna 2016/2017;

 

VISTA  la “Lista Positiva dei Toponimi e dei Nomi Tradizionali di Vigna “ (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo della vendemmia 2016, predisposta e composta da n. 5 (cinque) facciate,  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

VISTA  la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;

 

DETERMINA

 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

 

1.           di prendere atto della nota n. 1843 del 19.10.2012 con la quale il Ministero,  ai fini dell’iscrizione al registro  dei “toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”,  come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;

2.           di approvare, per la campagna vendemmiale 2017/2018, la “Lista Positiva delle Menzioni di Vigna (toponimi e nomi tradizionali)” (Allegato A) valida per le DOP dei vini della Regione Abruzzo, che composta da n. 5 (cinque) facciate forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.           di trasmettere il presente provvedimento:

-            ad AGEA per l’implementazione delle attività informatiche contenute nello “Schedario Vigneti,” necessarie alla redazione della “lista positiva delle menzioni di vigna”, contenente  il riconoscimento dei “Toponimi e Nomi Tradizionali di vigna ” della Regione Abruzzo”

-            al Ministero Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca  - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX per opportuna conoscenza;

-            alla Struttura di Controllo autorizzata dal Ministero Agroqualità per le attività di controllo sui vini a Denominazione di Origine;

4.           di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della  Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

5.           di stabilire che la pubblicazione  sul “Sito Web” della Regione Abruzzo  avrà valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo

 

Segue Allegato