IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che il Regolamento
(CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i
riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n.
1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato
XXII dello stesso Regolamento;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli, che modifica il
Regolamento (CE) n. 1234;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno,
agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di
applicazione del
Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo
schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il
controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e
alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di
applicazione del
Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le
menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli;
VISTO il Regolamento (UE) N.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE), che
abroga tra gli altri il Reg 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto
Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7
luglio 2009 , n. 88;
VISTO in particolare
l’art. 12, comma 3 del
sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010 che prevede che con Decreto del MIPAAF,
d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per
l’iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed
i relativi controlli, nonché, ai sensi dell’articoli 31, comma 4, dello stesso
Decreto Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei
preesistenze Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l’allineamento dei dati
SIAN con altre banche dati;
VISTO in particolare
l’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010 che
stabilisce che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione
e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al
toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di
produzione delle uve prevista dall’articolo 14, a condizione che la
vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto
un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna
vendemmiale a partire dal 2011/2012;
VISTO il D.M. 16 dicembre 2010 “Disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per
quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione
annuale delle produzioni”;
RILEVATO che, ai sensi del
citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione “vigna” deve essere registrata nel
sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con riferimento alla
singola unità vitata, fra gli elementi che caratterizzano l’unità vitata
stessa;
VISTA la Legge n. 238
del 12.12.2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”. Testo unico del vino – Art. 31 comma 10 e
12 che, stabilisce la menzione di vigna seguita da un toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo per i vini a
D.O. e tali menzioni devono far parte di un elenco tenuto e aggiornato dalle
regioni mediante una procedura che ne comporta la pubblicazione;
VISTA la DGR n. 157 del
07.03.2011 avente ad oggetto “Organizzazione del potenziale produttivo viticolo
della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg.
(CE) n.
555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto
Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei
vini, alla disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e
rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTE le Determinazioni
Dirigenziali:
-
n.
DH27/134 del 19.10.2011 relativa al “DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la
disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle
produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei
“Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;
-
n.
DH27/126 del 19.06.2012 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8
aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. Modalità per la predisposizione dell’Elenco
positivo regionale delle menzioni di vigna per la campagna 2012/2013”;
-
n.
DH27/182 del 31.08.2012 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8
aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. DH27/126 del 19.06.2012. Predisposizione
della “Prima Lista Positiva Provvisoria delle Menzioni di Vigna” della Regione
Abruzzo per la Campagna 2012/2013”;
-
n.
DH27/del 30.08.2013 avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile
2010 l’articolo 6 comma 8. Lista Positiva delle Menzioni di Vigna” (Toponimi e
Nomi tradizionali) della Regione Abruzzo valida per la Campagna 2013/2014”;
-
n.
DH27/194 del 22.07.2014 avente per oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8
aprile 2010 e DM 16.12.2010 - Disposizioni per la gestione ordinaria del
potenziale viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa.
VISTA la nota n. 1843
del 19.10.2012 con la quale il Ministero, ai fini dell’iscrizione al
registro dei “toponimi di vigna”,
conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”,
come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
CONSIDERATO, altresì, che
nelle “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle
menzioni vigna” non era prevista la possibilità di utilizzare, quale
“toponimo”, tra le menzioni di “vigna” quelle relative a:
-
nomi di Comuni in quanto rispondenti ad
un territorio troppo vasto;
-
nomi di marchi commerciali registrati
in quanto generanti confusione nel consumatore;
PRESO ATTO delle richieste
pervenute al Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione nel 2016, tendenti ad
ottenere l’iscrizione nell’elenco positivo regionale, nello “Schedario
Viticolo”;
RITENUTO necessario,
procedere alla Predisposizione della “Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e
nomi tradizionali) di Vigna” valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo
per la Campagna 2016/2017;
VISTA la “Lista Positiva dei Toponimi e dei Nomi
Tradizionali di Vigna “ (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione
Abruzzo della vendemmia 2016, predisposta e composta da n. 5 (cinque)
facciate, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in
particolare l’art. 5;
DETERMINA
Per
i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1.
di prendere atto della nota n. 1843 del 19.10.2012 con la
quale il Ministero, ai fini
dell’iscrizione al registro dei
“toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni
in qualità di “Vigna”, come disposto
dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
2.
di approvare, per la campagna vendemmiale 2017/2018,
la “Lista Positiva delle Menzioni di Vigna (toponimi e nomi tradizionali)”
(Allegato A) valida per le DOP dei vini della Regione Abruzzo, che composta da
n. 5 (cinque) facciate forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3.
di trasmettere il presente provvedimento:
-
ad AGEA per l’implementazione delle
attività informatiche contenute nello “Schedario Vigneti,” necessarie alla
redazione della “lista positiva delle menzioni di vigna”, contenente il riconoscimento dei “Toponimi e Nomi
Tradizionali di vigna ” della Regione Abruzzo”
-
al Ministero Dipartimento delle
Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della
Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX per opportuna conoscenza;
-
alla Struttura di Controllo autorizzata
dal Ministero Agroqualità per le attività di
controllo sui vini a Denominazione di Origine;
4.
di disporre la pubblicazione del presente atto
integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale
Agricoltura: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
5.
di stabilire che la pubblicazione sul “Sito Web” della Regione Abruzzo avrà valore di notifica dell’atto ai soggetti
interessati;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo