IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2017 per uso di
seminativo “ a favore del Sig. Marcanio Marcello nato a Celano (AQ) il 24.04.1959
ed ivi residente in Via Masaccio
41 a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 520
circa della zona del Tratturo Celano –
Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta
sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 53/E , la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’
area tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. l’
ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 3,40 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’Aquila;
4. di
dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0235624/17 del
13.09.2017 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (
art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal
disciplinare allegato alla nota dello
STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0235624/17 del 13.09.2017 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7. di
disporre , ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella
sezione “ Amministrazione aperta-trasparente “ del sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale ;
8. di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
9. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo