IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.P.R. 23
aprile 2001, n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita
di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt.
21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l’adozione di specifico atto
regolamentare da parte delle Regioni;
VISTO il D.P.R. 28
febbraio 2012, n. 55;
VISTO il Decreto
Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE
dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo
ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine
vegetale ed animale;
VISTO il D.M.
27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze
attive nei prodotti destinati all’alimentazione;
VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n.
260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 1107/2009;
VISTA la D.G.R. n.
274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed
individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari
nazionali;
VISTA la D.G.R. n.
930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente
Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;
VISTO l’accordo 21
dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2°,
del D. Lgs. n. 81/2008;
VISTO il Reg. CE 21
ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive
del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE;
VISTA la Direttiva 21
ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei
pesticidi;
VISTO il D.P.R. 28
febbraio 2012, n. 55 “Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n.
290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti;
VISTO il D.P.R. 14
agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei
pesticidi”;
VISTO il D.M. 22
gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M.
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri
dell’Ambiente della Tutela del territorio e del Mare e della Salute, su
proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all’art. 5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012;
VISTA la Delibera di
Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: “Disciplina delle nuove
norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi
formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012” con
la quale, previa revoca delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274
del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto
regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi
del D.Lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014,
la materia relativa alla formazione, alla consulenza, all’acquisto ed all’uso
dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto
tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati
al deposito e vendita di tali prodotti;
PRESO ATTO che la stessa
deliberazione giuntale, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 8, comma 3°,
del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con
l’allegato 4), le procedure per l’abilitazione all’attività di consulente
sull’impiego di prodotti fitosanitari;
RILEVATO che con il
suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento per la Salute e il
Welfare della Regione Abruzzo, l’Elenco Regionale dei Soggetti Abilitati
all’Attività di Consulenza dei Prodotti Fitosanitari;
RILEVATO, altresì, che
con il ripetuto atto di Giunta regionale è stato previsto che il Servizio
competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare rilasci il Certificato
di Abilitazione all’Attività di Consulente e, a tal fine, ha previsto che gli
interessati debbano presentare:
-
Apposita
istanza in carta semplice contenente il codice fiscale;
-
N.
2 foto tessera;
-
Copia
delle ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c postale n. 208678 intestato a
“Regione Abruzzo Servizio tesoreria L’Aquila” specificando nella causale del
versamento: “Rilascio Certificato di abilitazione di consulente prodotti
fitosanitari”;
-
Dichiarazione
di regolare frequenza del corso e la data della prova di valutazione finale
sostenuta con esito positivo oppure attestato di abilitazione alla vendita in
corso di validità;
-
Copia
di un documento di identità in corso di validità.
VISTA la propria
precedente Determinazione n. DG/21/86 del 4 giugno 2015 con la quale è stato
formalizzato l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti
Fitosanitari, come da modello nella narrativa della stessa Determinazione;
DATO ATTO che con la
stessa Determinazione è stato anche stabilito il formato del Certificato di
abilitazione di Consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari che, sotto
forma di tessera di riconoscimento personale, viene rappresentato in
Determinazione;
DATO ATTO che il percorso
individua nelle AA.SS.LL. le strutture incaricate della organizzazione di tutta
l’attività prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, compresa
l’organizzazione dei corsi formativi specifici per venditori, acquirenti e
consulenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti:
VISTE le istanze dei
Sigg. Panaccio Francesco e Teodora Sichetti,
rispettivamente acquisite dalla Direzione Generale della Regione Abruzzo -
Ufficio URP – con prot. n° 142923 del 26/05/2017; e
dal Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti con prot. n° RA/7095 del 19/09/2017, tendenti a conseguire il
rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente di prodotti
fitosanitari;
RITENUTO che il
certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza
anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;
DATO ATTO che il soggetto
che esercita l’attività di consulente, non può esercitare l’attività di
vendita;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la
legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1. di
accogliere le istanze e di inserire i richiedenti nell’Elenco Regionale
Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari;
2. di
dare atto che l’Elenco regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti
Fitosanitari, a seguito dei nuovi inserimenti, risulta integrato con i
nominativi dei nuovi iscritti dal N° RA/254/FT al N° RA/255/FT come da
allegato, quale parte integrante e sostanziale;
3. di
pubblicare l’Elenco Regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti
Fitosanitari, come aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della
Regione Abruzzo, nell’apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e
destinata allo scopo;
4. di
rilasciare al titolare dell’attività di consulente sull’impiego dei
Prodotti Fitosanitari il certificato di abilitazione previsto dalla
Determinazione n. DG/21/86 del 4.6.2015;
5. di
dare atto che il certificato di abilitazione all’attività di consulente,
alla scadenza anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;
6. di
dare atto che il soggetto che esercita l’attività di consulenza; non può
esercitare l’attività di vendita;
7. di
trasmettere copia della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei
S.I.A.N. delle Aziende Sanitarie Locali regionali e all’Ordine regionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo
(protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it);
8. di
trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale
DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli