IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
-
La
sicurezza di tutti gli alimenti e la certezza di poterli consumare senza rischi
per la salute dipende dal corretto svolgimento di tutte le fasi produttive,
denominate “filiera” e, tenuto conto che i rischi maggiori sono connessi alle
condizioni di allevamento e di salute degli animali, nonché alle modalità di
produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, ne deriva che una politica di assoluta tutela
della salute deve inevitabilmente prendere in considerazione l’intera filiera
alimentare, “dal campo alla tavola”;
-
Già
dall’anno 2000, con l’emanazione del “Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare”,
l’Unione Europea ha fissato linee strategiche innovative, coordinate ed
integrate, basate sul principio del controllo della intera filiera “dai campi
alla tavola”, tenuto anche conto che a livello europeo interveniva una radicale
trasformazione della produzione, distribuzione e somministrazione degli
alimenti che, in definitiva, richiedeva l’aggiornamento di tutta la normativa
inerente la catena alimentare;
-
Le
nuove politiche comunitarie individuavano a tal punto i momenti più essenziali
per garantire la sicurezza alimentare ai consumatori finali e, precisamente:
l’attribuzione della piena responsabilità sul processo produttivo ai produttori
ed operatori del settore alimentare, la rintracciabilità delle filiere
produttive, l’analisi del rischio e la istituzione di una Autorità Europea
sulla sicurezza alimentare;
-
A
seguito delle modifiche costituzionali, intervenute con legge costituzionale n.
3 del 18.10.2001 – titolo V – art. 117, sono state individuate le materie la
cui potestà legislativa, in quanto concorrente, spetta alle regioni e, tra queste,
“la tutela della salute e l’alimentazione”;
-
La
programmazione e l’attuazione delle procedure di controllo, audit ed ispezione
sulla cd. filiera spettano alle autorità sanitarie
competenti, tra le quali, i Servizi Veterinari;
-
La
direttiva 2004/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha
disposto l’abrogazione delle norme di igiene fino ad allora esistenti, sostituendole con quelle del cosiddetto “pacchetto igiene”;
VISTO il Regolamento
(CE) 28.01.2002 n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
VISTO il Reg. CE n. 852/2004
del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Reg. CE n.
853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche
in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
VISTO il Reg. CE n.
854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche
per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano;
VISTO il Reg. CE n.
183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per
l’igiene dei mangimi;
VISTI i Reg. CE n. 2073,
2074, 2075, 2076 del 5.12.2005 e nn. n. 1662, 1663,
1664, 1665, 1666 del 6.11.2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTA la Legge n. 833
del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
VISTO il D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il Decreto del
Ministro per gli Affari Regionali 22 luglio 2003;
VISTO l’art. 8, comma 6°
della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO il D.P.R. 8 febbraio
1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n.
VISTO il D. Lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993 “Modificazioni al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n.
VISTO il Piano di
riqualificazione del Servizio Sanitario regionale 2016/2018 (Allegato al
Decreto del Commissario ad Acta n. 55 del 10-06-2016);
VISTO il Piano
regionale di Prevenzione 2014-2018. (Allegato al Decreto del Commissario ad
Acta n. 65 del 29-06-2016);
VISTA la Delibera di
GR n° 236 del 26 marzo 2015 recante:”
Piano pluriennale regionale integrato dei controlli (PPRIC) 2015-2018 sulla
verifica della conformità alla normativa di alimenti, mangimi, benessere e
sanità degli animali e sanità dei vegetali ai sensi del Reg. CE n. 882/2004”;
VISTA la precedente
Determinazione n. DG/21/51 del 31.03.2015 ad oggetto: “IL LIBRO DELLE REGOLE”,
Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica
Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.)
2015-2018”;
VISTO l’intesa ai sensi
dell’art. 8 comma 6 della L. 5/6/2003 N. 131 tra IL Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente “Linee guida
relative all’applicazione del Regolamento CE n. 2073/2005 e successive
modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli
alimenti”, sancita il 3 marzo 2016 Rep. Atti n. 41/CSR;
TENUTO CONTO che è necessario
recepire nell’ordinamento regionale le intese raggiunte a livello nazionale al
fine di assicurare ed accrescere il livello della sicurezza sanitaria dei
prodotti alimentari, aumentando il senso di fiducia dei cittadini nelle
istituzioni, con particolare riferimento a tutte quelle filiere che sono
sviluppate interamente sul territorio regionale abruzzese;
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità riportate in premessa
1.
l’intesa ai sensi
dell’art. 8 comma 6 della l. 5/6/2003 N. 131 tra IL Governo , le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente “Linee guida
relative all’applicazione del Regolamento CE n. 2073/2005 e successive
modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli
alimenti”, sancita il 3 marzo 2016 Rep. Atti n. 41/CSR allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2.
il presente Provvedimento sostituisce ed abroga tutti
i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
3.
di integrare formalmente con i documenti recepiti con
il presente atto, dalla data della presente Determinazione, il “LIBRO DELLE
REGOLE”, Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità
Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo
(P.P.R.I.C.) 2015-2018”, approvato con precedente Determinazione n. DG/21/51
del 31.03.2015;
4.
di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della
presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali ed ai
Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali ed
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.
Caporale” di Teramo;
5.
di trasmettere copia della presente determinazione al
Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
6.
di disporre la pubblicazione della presente
Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe
Bucciarelli