IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.
di volturare la titolarità dell’Autorizzazione
regionale Autorizzazione regionale n. DPC026/252 del 27/10/2016 inerente la
gestione di un’ impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali
pericolosi ubicato nel comune di San Salvo (CH)” da “LA GAMMA SRL” a “LA GAMMA
COMMERCIALE SRL” con sede legale in San Salvo (CH), Piazzale Verrazzano 22,
cap. 66050, Codice Fiscale/ Partita IVA 02536040690, a decorrere dalla data
dell’14.12.2016, data dell’atto di cessione del ramo di azienda;
2.
di stabilire che validità temporale della
presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della
Determina Regionale n. DPC026/252 del 27/10/2016 di cui si richiamano, tutte le
ulteriori condizioni e prescrizioni;
3.
di fare salvi i successivi accertamenti
che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza
dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e
del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.,
in tema di comunicazioni antimafia;
4.
di obbligare la società beneficiaria della
presente autorizzazione, al possesso delle garanzie finanziarie, secondo le
modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo,
entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, in mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi
dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5.
di dare atto che il presente provvedimento
è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 123,
del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
e della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
6.
di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella
materia, oltre che eventuali diritti di terzi;
7.
di redigere il presente provvedimento in
numero uno originale, anche ai fini della successiva notifica a mezzo del
competente SUAP;
8.
di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune San Salvo (CH), all’Amministrazione Provinciale di
Chieti, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Sub
Provinciale di San Salvo Vasto, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila ;
9.
di disporre la pubblicazione del presente atto,
limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo –
Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non
oltre 60
(sessanta) giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con
ricorso straordinario amministrativo al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini