Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128 –Presa d’atto di avvio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e in serbatoi - Ditta ENERPLUS S.r.l. – SCAFA (PE).

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

 

1.           di prendere atto dell’avvio dell’attività di distribuzione e vendita di gpl in bombole e serbatoi nella Regione Abruzzo da parte della ditta Enerplus S.r.l. (di seguito ditta), con sede in Scafa (PE) via E. Alessandrini n. 31, codice fiscale 02170910687, ai sensi del D.Lgs. 128/06, giusto parere favorevole di cui alla relazione istruttoria n. 83 del 22/12/2016 redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca e allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa del settore; 

2.           la ditta potrà esercitare la distribuzione e la vendita di gpl al permanere del possesso dei requisiti (soggettivi e oggettivi) stabiliti agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D. lgs. 128/2006, e in particolare:

a.           i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente

-            dalla titolarità della autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.

-            dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.

b.           I requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:

-                   avere la disponibilità esclusiva dei serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3% della capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di proprietà del titolare della autorizzazione ovvero di terzi, ma nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del titolare della autorizzazione;

-                   l’avere stipulato un’assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all’uso dei recipienti e annessi.

3.           la ditta deve provvedere, al fine di garantire la sicurezza antincendio, la formazione tecnica del personale in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 128/2006. Inoltre, le autocisterne utilizzate per la distribuzione attraverso serbatoi devono essere provviste, tra l’altro, di strumenti di misurazione fiscale certificati da organismi preposti;

4.           la ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza e a presentare, qualora richiesto, ogni altro documento ritenuto necessario al perfezionamento dell’attività amministrativa.

5.           la ditta è sempre obbligata a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i dati necessari all’attività di monitoraggio del GPL, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 128/2006. Il mancato invio sul sito ministeriale del monitoraggio del GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 18, comma 4, del D. Lgs. n. 128/2006;

6.           la presente determinazione non esime la ditta dal munirsi di altre autorizzazioni e/o concessioni   competenti ad altre Amministrazioni.

7.           in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 128/2006 si applicano le sanzioni previste dall’art. 18 del medesimo decreto legislativo;

8.           la presente determinazione deve essere:

a.           Notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge;

b.           Pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

c.           Trasmessa:

-                   Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione Abruzzo;

-                   Agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Regione Abruzzo;

-                   Al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche – Divisione IV – Roma.

9.           avverso la presente determinazione è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco