Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 128 - Presa d’atto di avvio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in bombole e in serbatoi - Ditta CONSALVI S.r.l.s. – Perano (CH).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

 

1.           di prendere atto, limitatamente alle competenze regionali di cui al Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, dell’avvio dell’attività di distribuzione e vendita di gpl in bombole e serbatoi nella Regione Abruzzo da parte della ditta Consalvi S.r.l.s. con sede in Perano (CH) in via Quadroni n. 197, codice fiscale 02491780694, giusto parere favorevole di cui alla relazione istruttoria n. 69 del 20/10/2016 redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca e allegata alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa del settore; 

2.           la ditta Consalvi S.r.l.s. potrà esercitare la distribuzione e la vendita di gpl al permanere del possesso dei requisiti (soggettivi e oggettivi) stabiliti agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D. lgs. 128/2006, e in particolare:

a.           i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente:

-                   dalla titolarità della autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.

-                   dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.

b.           I requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:

-                   avere la disponibilità esclusiva dei serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore 10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i serbatoi);

-                   l’avere stipulato un’assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all’uso dei recipienti e annessi.

3.           la ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.

4.           la ditta, inoltre, è sempre obbligata a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i dati necessari all’attività di monitoraggio del GPL, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 128/2006. Il mancato invio sul sito ministeriale del monitoraggio GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 18, comma 4, del D. Lgs. N. 128/2006.

5.           al fine di garantire la sicurezza antincendio, la ditta provvede alla formazione tecnica del personale in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 128/2006. Le autocisterne utilizzate per la distribuzione attraverso serbatoi devono essere provviste, tra l’altro, di strumenti di misurazione fiscale certificati da organismi preposti.

6.           di disporre la notifica del presente provvedimento alla ditta Consalvi S.r.l.s. nei modi consentiti dalla Legge, la trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, all’Ufficio di Pescara dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale  Sicurezza  dell’Approvvigionamento ed Infrastrutture Energetiche - Roma, al Comune di Perano  (CH) per quanto di competenza  e la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

7.           avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco