IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente
trascritte:
1.
di prendere atto, limitatamente
alle competenze regionali di cui al Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n.
128, dell’avvio dell’attività di distribuzione e vendita di gpl
in bombole e serbatoi nella Regione Abruzzo da parte della ditta Consalvi S.r.l.s. con sede in Perano (CH) in via Quadroni n. 197,
codice fiscale 02491780694, giusto parere favorevole di cui alla relazione
istruttoria n. 69 del 20/10/2016 redatta dal tecnico del Servizio, geom.
Giuseppe Ciuca e allegata alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale, con la quale è stata verificata la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla normativa del settore;
2.
la ditta Consalvi S.r.l.s.
potrà esercitare la distribuzione e la vendita di gpl
al permanere del possesso dei requisiti (soggettivi e oggettivi) stabiliti agli
articoli 8, 9, 13 e 14 del D. lgs. 128/2006, e in
particolare:
a.
i requisiti soggettivi per
l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l.
in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente:
-
dalla titolarità della autorizzazione
per l’installazione e l’esercizio di un impianto di riempimento, travaso e
deposito di g.p.l.
-
dalla disponibilità di un impianto di
riempimento, travaso e deposito di g.p.l.
b.
I
requisiti oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:
-
avere la disponibilità esclusiva dei
serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore 10% della capacità di
tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i
serbatoi);
-
l’avere stipulato
un’assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la
responsabilità civile per danni conseguenti all’uso dei recipienti e annessi.
3.
la ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le
norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla
vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.
4.
la ditta, inoltre, è sempre obbligata a comunicare
al Ministero dello Sviluppo Economico i dati necessari all’attività di
monitoraggio del GPL, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.Lgs.
128/2006. Il mancato invio sul sito ministeriale del monitoraggio GPL è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 18, comma 4, del D. Lgs. N. 128/2006.
5.
al fine di garantire la sicurezza antincendio, la
ditta provvede alla formazione tecnica del personale in conformità a quanto
disposto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 128/2006. Le
autocisterne utilizzate per la distribuzione attraverso serbatoi devono essere
provviste, tra l’altro, di strumenti di misurazione fiscale certificati da organismi
preposti.
6.
di disporre la notifica del
presente provvedimento alla ditta Consalvi S.r.l.s.
nei modi consentiti dalla Legge, la trasmissione al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Chieti, all’Ufficio di Pescara dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Sicurezza
dell’Approvvigionamento ed Infrastrutture Energetiche - Roma, al Comune
di Perano (CH) per quanto di
competenza e la pubblicazione per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito
istituzionale nella sezione dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione,
Contributi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
7.
avverso il presente
provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco