LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-
la L. 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
-
la L.R. 27.3.1998, n. 22 “Norme per
la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano
Sociale Regionale 1998/2000” e ss.ii.mm., e in particolare l’art. 4, co.6, del
testo vigente, il quale stabilisce che i piani successivi a quello per le
annualità 1998/2000 sono approvati con provvedimento del Consiglio Regionale,
su proposta della Giunta Regionale;
-
la D.G.R. n. 429/C del 29.6.2016 con
la quale è stata proposta al Consiglio Regionale, in attuazione della sopra
indicata L.R. n. 22/1998, l’approvazione del Piano Sociale Regionale 2016 –
2018;
-
il Verbale n. 70/4 con il quale il
Consiglio Regionale nella seduta del 9.08.2016 ha approvato il Piano Sociale
Regionale 2016 – 2018, pubblicato sul BURAT Speciale n. 114 del 9.09.2016;
EVIDENZIATO che il Piano
Sociale Regionale 2016-2018, ai sensi dell’art. 8 della citata L.R. n. 22/1998,
prevede l’emanazione, entro 30 giorni dall’approvazione della nuova
zonizzazione distrettuale, di Linee guida di accompagnamento all’attuazione del
Piano stesso, con un contenuto minimo già indicato in termini di istruzioni per
la stesura dei Piani Distrettuali Sociali, di indicatori di misurazione e
format di supporto;
DATO ATTO che con la D.G.R. n. 475/C del 21.7.2016 è stata formulata la proposta al Consiglio
Regionale per la definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali;
PRESO ATTO che il Consiglio Regionale con Verbale n.
70/3 del 9 agosto 2016, pubblicato sul BURA Speciale del 9.09.2016, pubblicato
sul BURAT Speciale n. 114 del 9.09.2016, ha approvato la definizione degli Ambiti
Distrettuali Sociali;
PRECISATO che:
·
in attuazione del
sopra richiamato Verbale del Consiglio Regionale l’assetto regionale risulta
ricondotto dai 35 Ambiti Territoriali Sociali a 24 Ambiti Distrettuali Sociali, di
riferimento per i Comuni, singoli o associati, nella programmazione delle
politiche sociali territoriali e nell’organizzazione e gestione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari;
·
la procedura per la
costituzione degli Ambiti Distrettuali Sociali è stabilita dal Verbale
Consiglio Regionale n. 70/4 del 9.08.2016;
·
con D.G.R. n. 616 del 26.9.2016 sono state
approvate le Linee Guida di Attuazione, comprensive degli Allegati n. 1 e n. 2
allo stesso documento, al fine di
dotare i Comuni, gli Ambiti Territoriali
Sociali ed i costituendi Ambiti Distrettuali Sociali di atti normativi di
dettaglio per quanto di competenza nell’attuazione del Piano Sociale Regionale
2016 – 2018;
RILEVATO che le Linee Guida
di Attuazione prevedono, alla pagina n. 4, con riferimento
alla PARTE 1. “LA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI” - § 1.1. “Il processo di costituzione dei nuovi
Ambiti” la “Eventuale formulazione
della proposta di costituzione di una o più “Zone di gestione sociale”, con
istituzione delle relative “Conferenze zonali dei Sindaci”, secondo le
indicazioni e con le modalità stabilite dal PSR”;
CONSIDERATO necessario, nel rispetto della funzionalità delle
Linee in argomento, di definire con maggior dettaglio le condizioni per la
costituzione delle possibili “Zone di gestione sociale”, al fine di garantirne basi minime ed
uniformi sul territorio regionale ed al contempo fornire un criterio di
discernimento oggettivo da parte degli Ambiti cui è demandata,
contestualmente, la valutazione delle
motivazioni addotte per l’accoglimento o meno delle proposte di costituzione di
dette Zone;
RITENUTO di integrare e
modificare la PARTE 1. “LA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI”
- § 1.1. dalle
parole “Eventuale” alla parola “PSR” con il
testo seguente:
“Il processo di costituzione dei nuovi Ambiti”
delle Linee guida approvate con D.G.R. n. 616 del 26.9.2016 come segue:
“Eventuale formulazione della proposta di costituzione, debitamente motivata, di una o più “Zone
di gestione sociale”, con istituzione delle relative “Conferenze zonali dei
Sindaci”, nel rispetto dei seguenti criteri organizzativo/strutturali a
garanzia di uniformità dell’ampiezza delle Zone:
-
per Ambiti Distrettuali Sociali ove
sono presenti 30 o più Comuni potranno essere costituite al massimo tre Zone di
Gestione;
-
per Ambiti Distrettuali Sociali ove
sono presenti da un minimo di 5 e fino a 29 Comuni potranno essere costituite
al massimo due Zone di Gestione.”
RILEVATA la necessità di
integrare la pag. 23 delle Linee Guida di Attuazione, All.
A alla DGR n. 616 del 26.09.2016, penultimo capoverso, con il seguente periodo:
“In applicazione dell'art. 6 della L.R. 22/1998, e con riferimento alla
triennalità del Piano sociale regionale 2016-2018, i servizi ed interventi del
Piano sociale distrettuale sono programmati per il biennio 2017-2018 con
indicazione della spesa prevista di attuazione.”;
RITENUTO, pertanto, di apportare le sopra evidenziate modifiche
e integrazioni alle Linee Guida di Attuazione, All. A
alla DGR n. 616 del 26.09.2016, secondo la formulazione di cui all’Allegato A
al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
RILEVATA, inoltre, la
necessità di riformulare l’Allegato
n. 1 alle Linee Guida di Attuazione di cui alla DGR n. 616 del 26.09.2016, come
da Allegato 1 al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale,
precisando che l’Allegato 2 alle Linee Guida di Attuazione di cui alla DGR n. 616/2016 rimane inalterato;
DATO ATTO che:
1. il Dirigente del “Servizio per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario”, competente
nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la Salute
e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del
parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è
conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo.
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:
1.
di apportare modifiche e integrazioni all’All. A alla DGR n. 616 del 26.09.2016, secondo la
formulazione di cui all’Allegato A al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale;
2.
di integrare e modificare la PARTE 1. “LA COSTITUZIONE
DEGLI AMBITI DISTRETTUALI SOCIALI” - §
1.1. dalle parole “Eventuale” alla parola “PSR” con
il testo seguente:
“Il processo di costituzione dei nuovi
Ambiti” delle Linee guida approvate con D.G.R. n. 616 del 26.9.2016 come segue:
“Eventuale formulazione della proposta di costituzione, debitamente motivata,
di una o più “Zone di gestione sociale”, con istituzione delle relative
“Conferenze zonali dei Sindaci”, nel rispetto dei seguenti criteri
organizzativo/strutturali a garanzia di uniformità dell’ampiezza delle Zone:
-
per Ambiti Distrettuali Sociali ove
sono presenti 30 o più Comuni potranno essere costituite al massimo tre Zone di
Gestione;
-
per Ambiti Distrettuali Sociali ove
sono presenti da un minimo di 5 e fino a 29 Comuni potranno essere costituite
al massimo due Zone di Gestione.”;
3.
di apportare modifiche e integrazioni alla pag. 23
delle Linee Guida di Attuazione, All. A alla DGR n.
616 del 26.09.201, inserendo al penultimo capoverso il seguente periodo: “In
applicazione dell'art. 6 della L.R. 22/1998, e con riferimento alla triennalità
del Piano sociale regionale 2016-2018, i servizi ed interventi del Piano
sociale distrettuale sono programmati per il biennio 2017-2018 con indicazione
della spesa prevista di attuazione.”;
4.
di riformulare l’Allegato n. 1 alle Linee Guida di
Attuazione di cui alla DGR n. 616 del
26.09.2016, come da Allegato 1 al presente atto, di cui forma parte integrante
e sostanziale, precisando che l’Allegato 2 alle Linee Guida di Attuazione di
cui alla DGR n. 616/2016 rimane
inalterato;
5.
di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURAT e sul sito www.osr.regione.abruzzo.it.