LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
VISTO il regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine
animale;
VISTO il regolamento
(CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO il regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
VISTO il regolamento
di esecuzione (UE) n. 2015/1375 della Commissione del 10 agosto 2015 che
definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla
presenza di Trichine nelle carni;
VISTO il regolamento
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione
degli animali durante l’abbattimento;
VISTO il regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTA la legge 11
febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio;
VISTA la legge
regionale n. 45 del 27 ottobre 2010;
VISTO il Reg.
regionale 21/12/2011, n° 2/Reg. recante “macellazione per il consumo familiare
di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell’art. 4 della Legge
regionale del 27 ottobre 2010 n. 45”;
TENUTO CONTO in particolare
che le norme del c.d. pacchetto igiene (costituito dai Regolamenti Comunitari
richiamati in questa stessa premessa) costituiscono la normativa di riferimento
a livello europeo riguardo l’igiene della produzione degli alimenti e dei
controlli a cui essi devono essere sottoposti;
CONSIDERATO che Il pacchetto
igiene mira a garantire un livello elevato di tutela della salute umana dei
cittadini della comunità europea assicurando l’immissione sul mercato di
alimenti sicuri e sani, uniformando la legislazione di tutti i paesi membri, in
modo tale da definire i medesimi requisiti di sicurezza degli alimenti e di
attuare controlli di natura sanitaria effettuati secondo i medesimi standard su
tutto il territorio della Comunità Europea;
DATO ATTO che anche le
carni degli animali selvatici, sia se provenienti da animali abbattuti
nell’esercizio di attività venatoria, sia se da animali abbattuti nel corso di
attività di controllo (piani di abbattimento):
-
se
commercializzate devono essere inviate ad un centro di lavorazione riconosciuto
ai sensi del Reg. CE 853/04 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria
secondo quanto previsto dal Reg. CE 854/04;
-
se
destinate alla cessione diretta di piccoli quantitativi, relativamente agli
ungulati, le carcasse devono essere eviscerate secondo le buone prassi
venatorie (private di stomaco e intestino, che devono essere smaltiti in loco
mediante interramento o secondo le procedure previste dal Reg. 1069/2009);
DATO ATTO, altresì, che
il cacciatore può utilizzare il cacciato, per la preparazione, manipolazione e
conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. Per
quanto riguarda le carni di cinghiale è necessario che tutti i capi abbattuti
siano sottoposti al controllo per la ricerca della trichinella
secondo le modalità stabilite dal reg. CE 2015/1375 che ha modificato il Reg.
CE 2075/2005;
RICHIAMATA la propria
Deliberazione n. 950 del 21.08.2006 ad oggetto: “Applicazione del Reg. CE
852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 – Linee Guida della Regione Abruzzo”;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n. 65/2016 del 29.06.2016 con oggetto “Piano regionale di
prevenzione 2014.2018-Modifica ed integrazione Decreto del Commissario ad Acta
n.56/2015 del 29.5.2016”;
RICHIAMATA altresì la
propria Deliberazione n. 823 del 5.12.2016 con la quale sono state approvate
le Linee Guida in materia di Igiene
delle Carni della Fauna Selvatica per il Controllo Ufficiale ai sensi dei Reg.ti CE 853/2004 e 854/2004
CONSIDERATO che è
necessario incentivare i controlli sulla fauna selvatica per raggiungere il
100% delle analisi della trichinella specialis sui cinghiali, al fine di evitare la elusione
nella sottoposizione al controllo della carni di cinghiale con la conseguenza
di veder pregiudicato e falsato il monitoraggio completo della trichinella su scala regionale;
RITENUTO che la
evenienza di poter disporre di una percentuale di controlli sugli esami trichinoscopici di entità molto inferiore agli abbattimenti
realizzati espone la popolazione abruzzese a gravi e concreti rischi sanitari e
la regione a sostenere i costi derivanti dalla mancata prevenzione;
PRESO ATTO anche delle
gravose criticità che i cinghiali esercitano sulle attività antropiche (danni
alle economie agrarie, incidenti stradali, ecc…) che
vanno assolutamente scongiurate;
RITENUTO di dover
pertanto nuovamente intervenire in materia, disponendo, per il periodo di
vigenza del Piano Regionale della Prevenzione i controlli analitici dell’I.Z.S.
dell’Abruzzo e del Molise di Teramo e le verifiche delle AA.SS.LL. regionali
siano senza costi per gli operatori;
VISTA la relazione
dell’I.Z.S. A.M. del 27.04.2016, prot. n. RA 90716;
DARE ATTO che i costi
degli esami trichinoscopici e delle altre attività di
controllo nella Regione Abruzzo possono essere ricompresi nelle risorse del
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 ove, all’interno del Programma 11
“Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria” – Azione n. 1 – sono già
disponibili;
DATO ATTO che, allo scopo
della tutela della salute pubblica (uomo), del patrimonio zootecnico (animali
domestici) e della salvaguardia dell’ecosistema, compresi gli animali
selvatici, è necessario procedere all’approvazione delle linee guida per la
predisposizione di un “Piano di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio
delle malattie sulla Fauna Selvatica”;
RITENUTO di demandare al
Piano la programmazione dell’attività di sorveglianza (mirata e generale) sulla
fauna selvatica, le linee guida e procedure uniformi per lo svolgimento
efficace e coordinato delle attività, la organizzazione di un sistema
informatico per la raccolta dei dati, la individuazione di mappe di rischio per
singole patologie a carattere epidemico, zoonosiche
e/o emergenti, la condivisione delle attività di sorveglianza con gli enti di
gestione faunistico-venatoria e con gli enti di gestione delle aree protette
presenti sul territorio regionale e la promozione delle attività formative
sulla fauna selvatica e sulla sua valenza sanitaria, ecologica, economica;
VISTO l’allegato “A”
al presente provvedimento recante: “Piano di controllo e prevenzione delle
malattie sulla Fauna Selvatica” che,
predisposto dal Servizio di Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli
Alimenti della Regione Abruzzo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che :
1. Il Dirigente del Servizio Sanità
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie
trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso
è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi
A
voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni di cui in narrativa:
1. di
prendere atto della relazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo del 27.04.2016 prot. n. RA 90716;
2. di
approvare le linee guida per la predisposizione del “Piano di sorveglianza
epidemiologica e monitoraggio delle malattie sulla Fauna Selvatica” che,
contenuto nell’allegato “A” al presente atto, ne fa parte integrante e
sostanziale;
3. di
stabilire che, per il periodo di vigenza del Piano Regionale della
Prevenzione 2014-2018, le risorse per i controlli sanitari da parte delle
AA.SS.LL. regionali (esame clinico ed anatomo-patologico degli animali e dei
visceri degli animali abbattuti e comunque soggetti al Piano) sono comprese, nella misura di € 50.000,00
annue, nelle risorse che saranno destinate alle stesse AA.SS.LL. dal Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018 – annualità 2017 e 2018;
4. al
fine di incentivare i controlli sulla fauna selvatica di stabilire
che, per il periodo di vigenza del Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018, la risorse per i controlli analitici e
per gli esami di laboratorio (esame trichinoscopico,
microbiologico, esame patologico delle carcasse, formazione del personale ed
ogni altro controllo previsto dal Piano) effettuate presso l’IZS (TE) sono
comprese, nella misura di € 50.000,00 annue, nelle risorse destinate
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.
Caporale” di Teramo dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 – annualità
2017 e 2018;
5. di
incaricare il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza
degli Alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione
Abruzzo all’adozione del Piano secondo le indicazioni contenute nelle linee
guida allegate, nonchè per l’applicazione delle
misure conseguenti che tengano conto anche delle modifiche normative
sopravvenute;
6. di
stabilire che i proventi per le sanzioni previste dal Regolamento di
Polizia Veterinaria (approvato con D.P.R. n. 320/1954) e dalle altre norme in
materia sanitaria siano introitate dalle AA.SS.LL. regionali per le attività di
controllo;
7. di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo).