Approvazione delle linee guida per la predisposizione del “Piano di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio delle malattie sulla Fauna Selvatica”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1375 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

 

VISTA la legge regionale n. 45 del 27 ottobre 2010;

 

VISTO il Reg. regionale 21/12/2011, n° 2/Reg. recante “macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale del 27 ottobre 2010 n. 45”; 

 

TENUTO CONTO in particolare che le norme del c.d. pacchetto igiene (costituito dai Regolamenti Comunitari richiamati in questa stessa premessa) costituiscono la normativa di riferimento a livello europeo riguardo l’igiene della produzione degli alimenti e dei controlli a cui essi devono essere sottoposti;

 

CONSIDERATO che Il pacchetto igiene mira a garantire un livello elevato di tutela della salute umana dei cittadini della comunità europea assicurando l’immissione sul mercato di alimenti sicuri e sani, uniformando la legislazione di tutti i paesi membri, in modo tale da definire i medesimi requisiti di sicurezza degli alimenti e di attuare controlli di natura sanitaria effettuati secondo i medesimi standard su tutto il territorio della Comunità Europea;

DATO ATTO che anche le carni degli animali selvatici, sia se provenienti da animali abbattuti nell’esercizio di attività venatoria, sia se da animali abbattuti nel corso di attività di controllo (piani di abbattimento):

-            se commercializzate devono essere inviate ad un centro di lavorazione riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/04 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria secondo quanto previsto dal Reg. CE 854/04;

-            se destinate alla cessione diretta di piccoli quantitativi, relativamente agli ungulati, le carcasse devono essere eviscerate secondo le buone prassi venatorie (private di stomaco e intestino, che devono essere smaltiti in loco mediante interramento o secondo le procedure previste dal Reg. 1069/2009);

 

DATO ATTO, altresì, che il cacciatore può utilizzare il cacciato, per la preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. Per quanto riguarda le carni di cinghiale è necessario che tutti i capi abbattuti siano sottoposti al controllo per la ricerca della trichinella secondo le modalità stabilite dal reg. CE 2015/1375 che ha modificato il Reg. CE 2075/2005;

 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 950 del 21.08.2006 ad oggetto: “Applicazione del Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 – Linee Guida della Regione Abruzzo”;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2016 del 29.06.2016 con oggetto “Piano regionale di prevenzione 2014.2018-Modifica ed integrazione Decreto del Commissario ad Acta n.56/2015 del 29.5.2016”;

 

RICHIAMATA altresì la propria Deliberazione n. 823 del 5.12.2016 con la quale sono state approvate le  Linee Guida in materia di Igiene delle Carni della Fauna Selvatica per il Controllo Ufficiale ai sensi dei Reg.ti CE 853/2004 e 854/2004

 

CONSIDERATO che è necessario incentivare i controlli sulla fauna selvatica per raggiungere il 100% delle analisi della trichinella specialis sui cinghiali, al fine di evitare la elusione nella sottoposizione al controllo della carni di cinghiale con la conseguenza di veder pregiudicato e falsato il monitoraggio completo della trichinella su scala regionale;

 

RITENUTO che la evenienza di poter disporre di una percentuale di controlli sugli esami trichinoscopici di entità molto inferiore agli abbattimenti realizzati espone la popolazione abruzzese a gravi e concreti rischi sanitari e la regione a sostenere i costi derivanti dalla mancata prevenzione;

 

PRESO ATTO anche delle gravose criticità che i cinghiali esercitano sulle attività antropiche (danni alle economie agrarie, incidenti stradali, ecc…) che vanno assolutamente scongiurate;

 

RITENUTO di dover pertanto nuovamente intervenire in materia, disponendo, per il periodo di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione i controlli analitici dell’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise di Teramo e le verifiche delle AA.SS.LL. regionali siano senza costi per gli operatori;

 

VISTA la relazione dell’I.Z.S. A.M. del 27.04.2016, prot. n. RA 90716;

 

DARE ATTO che i costi degli esami trichinoscopici e delle altre attività di controllo nella Regione Abruzzo possono essere ricompresi nelle risorse del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 ove, all’interno del Programma 11 “Rafforzare le misure di sanità pubblica veterinaria” – Azione n. 1 – sono già disponibili; 

 

DATO ATTO che, allo scopo della tutela della salute pubblica (uomo), del patrimonio zootecnico (animali domestici) e della salvaguardia dell’ecosistema, compresi gli animali selvatici, è necessario procedere all’approvazione delle linee guida per la predisposizione di un “Piano di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio delle malattie sulla Fauna Selvatica”;

 

RITENUTO di demandare al Piano la programmazione dell’attività di sorveglianza (mirata e generale) sulla fauna selvatica, le linee guida e procedure uniformi per lo svolgimento efficace e coordinato delle attività, la organizzazione di un sistema informatico per la raccolta dei dati, la individuazione di mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosiche e/o emergenti, la condivisione delle attività di sorveglianza con gli enti di gestione faunistico-venatoria e con gli enti di gestione delle aree protette presenti sul territorio regionale e la promozione delle attività formative sulla fauna selvatica e sulla sua valenza sanitaria, ecologica, economica;

 

VISTO l’allegato “A” al presente provvedimento recante: “Piano di controllo e prevenzione delle malattie sulla Fauna Selvatica”  che, predisposto dal Servizio di Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 

DATO ATTO che :

1.      Il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

2.      il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni di cui in narrativa:

 

1.      di prendere atto della relazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo del 27.04.2016 prot. n. RA 90716;

2.      di approvare le linee guida per la predisposizione del “Piano di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio delle malattie sulla Fauna Selvatica” che, contenuto nell’allegato “A” al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale;

3.      di stabilire che, per il periodo di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, le risorse per i controlli sanitari da parte delle AA.SS.LL. regionali (esame clinico ed anatomo-patologico degli animali e dei visceri degli animali abbattuti e comunque soggetti al Piano)  sono comprese, nella misura di € 50.000,00 annue, nelle risorse che saranno destinate alle stesse AA.SS.LL. dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 – annualità 2017 e 2018;

4.      al fine di incentivare i controlli sulla fauna selvatica di stabilire che,  per il periodo di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, la risorse per i controlli analitici e per gli esami di laboratorio (esame trichinoscopico, microbiologico, esame patologico delle carcasse, formazione del personale ed ogni altro controllo previsto dal Piano) effettuate presso l’IZS (TE) sono comprese, nella misura di € 50.000,00 annue, nelle risorse destinate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 – annualità 2017 e 2018;

5.      di incaricare il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo all’adozione del Piano secondo le indicazioni contenute nelle linee guida allegate, nonchè per l’applicazione delle misure conseguenti che tengano conto anche delle modifiche normative sopravvenute;

6.      di stabilire che i proventi per le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria (approvato con D.P.R. n. 320/1954) e dalle altre norme in materia sanitaria siano introitate dalle AA.SS.LL. regionali per le attività di controllo;

7.      di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

 

 

Segue Allegato