IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA l’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento
sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di
delocalizzazione temporanea e di fornitura e istallazione di impianti
temporanei delocalizzati per gli impianti zootecnici per la stabulazione,
l’alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del
latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno
subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del capo del
Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO
che la citata
ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo
prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la
possibilità di autorizzare la fornitura ed istallazione di impianti temporanei
delocalizzati per la stabulazione, l’alimentazione e la mungitura degli
animali, nonché per la conservazione del latte e per i fienili e depositi, come
previsto dall’art. 7, comma 3, dell’ordinanza del capo dipartimento della
protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate,
anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;
CONSIDERATO
che, con DPGR n. 1 del 26 gennaio 2017, il Presidente della Regione Abruzzo
nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Dipartimento
politiche dello sviluppo Rurale e della Pesca all’attuazione delle disposizioni
per la “delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi
danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili” ai sensi dell’ordinanza n. 5 del
28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
VISTO
il documento denominato “Attuazione delle
disposizioni per la gestione degli interventi necessari alla delocalizzazione
delle strutture produttive zootecniche danneggiate ed inutilizzabili a seguito
dei sismi del 26 e 30 ottobre 2016” approvato con DPD024 e DPD025 del
01/02/2017”;
VISTA la richiesta pervenuta dalla ditta Sacchi
Antonella acquisita in data 01.06.2017 prot. n°
149761/17 corredata della scheda FAST e perizia di inutilizzabilità; Relazione
tecnica asseverata; Planimetria dell’area e pianta indicativa; Estratto di
mappa catastale; Relazione sui fabbisogni dell’azienda; Dichiarazione di assenso
alla delocalizzazione dei proprietari del terreno, Computo Metrico, Quadro di
raffronto preventivi; Quadro economico; Comunicazione resa nelle forme di cui
all’art. 19 della Legge n° 241/1990; Documento di identità del richiedente;
Documento di identità del professionista; Documento di identità del
proprietario del terreno;
PRESO
ATTO delle risultanze istruttorie eseguite
dallo scrivente Servizio in virtù della check list
approvata con determinazione n. DPD025/27 dell’8 marzo 2017 per un importo complessivo
di euro 16.253,04 cosi determinato per singolo intervento:
Tipologia intervento |
Importo ammesso a rimborso |
Acquisto tensostruttura ad uso fienile |
10.700,00 |
Scavo di sbancamento e rinterro per
sistemazione area |
1.987,78 |
Totale
euro ……… = € 12.687,78
Spese Generali
5% = €
634.39
IVA
……………………...= € 2.930,87
TOTALE
GENERALE = €
16.253,04
VISTO
il parere favorevole rilasciato dal Servizio Genio
Civile di L’Aquila con nota prot. n° 211363/17 del
08.08.2017 con le seguenti prescrizioni:
-
Distanza minima dei manufatti
dai corsi d’acqua o dai fossi 10,00 ml
per le costruzioni e 4,00 ml per le recinzioni;
-
Ove i lavori dovessero comportare
una variante al P.R.G. si dovrà richiedere apposito parere di conformità
geomorfologica ai sensi del D.P.R. n° 380/2001;
-
Per le opere strutturali si dovrà
rispettare la L.R. n° 28/2011;
VISTA
la nota DPD n° 86813 del 31/03/2017 con la quale i Servizi Territoriali del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca vengono autorizzati
al rilascio delle autorizzazioni per la delocalizzazione immediata e temporanea
di stalle e fienili danneggiati dagli eventi sismici del 18/01/2017 in virtù
della delega già conferita con D.P.G.R. n° 1 del 26/01/2017 per gli eventi del
26 e 30 ottobre 2016;
VISTA
la nota del COR Abruzzo n° 5972 dell’11/04/2017 con la quale si forniscono
chiarimenti in merito alla copertura di spesa per gli interventi di cui
all’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza n° 5 del 28/11/2016;
VISTA
la L.R. 14/09/1999 n° 77 e s.m.i.;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
-
di
autorizzare gli interventi necessari alla
delocalizzazione immediata delle strutture produttive e zootecniche presentati
dalla ditta Sacchi Antonella per un importo di euro 16.253,04 come appresso
determinato:
Tipologia intervento |
Importo ammesso a rimborso |
Acquisto tensostruttura ad uso fienile |
10.700,00 |
Scavo di sbancamento e rinterro per
sistemazione area |
1.987,78 |
Totale
euro ……… =
€ 12.687,78
Spese Generali
5% =
€ 634.39
IVA
……………………...= € 2.930,87
- di disporre la pubblicazione della
presente determinazione in forma integrale
sul sito internet www.regione.abruzzo.it/agricoltura, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 14/03/2013 n. 33 nel sito istituzionale dell’Amministrazione
Regionale nella sezione: “Trasparenza, valutazione e merito” nonché sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Luca