LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che
-
Decreto del Commissario ad Acta
n.56/2015 del 29 maggio 2015, come modificato con Decreto del Commissario ad
Acta n. 65/2016 del 29/06/2016 è stato approvato il Piano regionale di
prevenzione 2014-2018;
-
con
Intesa del 7 settembre 2016 ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, è stato approvato il documento recante “Piano nazionale prevenzione
vaccinale 2017-2019” (Rep.Atti n.10/CSR) pubblicato
sulla G.U. n.41 del 18 febbraio 2017;
-
con
Deliberazione di Giunta Regionale n.105 del 14 marzo 2017, pubblicata sul BURAT
Speciale n.45 del 7 aprile 2017, la Regione Abruzzo ha recepito il riferito
Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019;
-
con
DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti ed aggiornati i Livelli Essenziali
di Assistenza, di cui all’art.1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n.502, pubblicato in G.U. del 18 marzo 2017 supp.
Ordinario n.15 ed in vigore dal 19 marzo 2017;
VISTI
-
la
Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
che impone il dialogo fra le Pubbliche Amministrazioni a vantaggio degli
utenti, e che nell’art. 15, comma 1, stabilisce che “le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”, secondo le
forme e con i limiti dalla stessa norma in questione;
-
il
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997,
n. 59;
-
la
Legge 13 Luglio 2015, n. 107 contenente la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione”;
-
il
Decreto Legge n.73 del 7 giugno 2017 “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale” pubblicato sulla G.U. serie generale n.130 del 7 giugno
2017 ed in vigore dall’8 giugno 2017, convertito con modificazioni in Legge da
parte del Parlamento il 28 luglio 2017, in corso di pubblicazione;
-
la Circolare Ministeriale 0017892
del 12.06.2017 avente ad oggetto <<Circolare recante prime indicazioni
operative per l’attuazione del D.L. 07.06.2017, n. 73, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale”>>, nella quale si definisce
che “…al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i Dirigenti
Scolastici...omissis...sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età
compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale ed ai tutori la presentazione di idonea
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
previste dal decreto-legge in base all’età…”;
DATO
ATTO che la Legge 31 luglio 2017, n. 119
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.
73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione Vaccinale”
(pubblicata sulla GU n.182 del 05-08-2017 ed entrata in vigore il 06-08-2017),
stabilisce che:
- dieci vaccinazioni (anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite
b, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia,
anti-parotite, anti-varicella) siano obbligatorie per i minori di età compresa
fra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, in base alle
specifiche indicazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale vigente nel
proprio anno di nascita e in ragione della elevata contagiosità delle
specifiche patologie prevenibili con vaccino;
- le dieci vaccinazioni obbligatorie
suindicate divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole
dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);
DATO
ATTO che, come precisato dal Ministero della
Salute sul proprio sito
istituzionale:
-
Ai nati dal 2001 al 2016 devono
essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale
Nazionale relativo a ciascun anno di nascita, così come di seguito indicato:
• i nati dal 2001 al 2004 devono
effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte
per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo,
l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus
influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale
Vaccini 1999-2000;
• i nati dal 2005 al 2011 devono
effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche
l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b,
previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini
2005-2007;
• i nati dal 2012 al 2016 devono
effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche
l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b,
previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale 2012-2014;
-
i
nati dal 2017 devono effettuare obbligatoriamente, oltre alle quattro
vaccinazioni già imposte per
legge,
anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse,
l’anti-Haemophilus influenzae
tipo b e l’anti-varicella, previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale 2017-2019;
-
per
i nati nei periodi indicati sopra (dal 2001 al 2004; dal 2005 al 2011; dal 2012
al 2016; dal 2017 in poi) sono gratuite tutte le vaccinazioni che gli stessi
sono obbligati ad effettuare, in relazione al Calendario vaccinale di
riferimento (ad esempio: per i nati dal 2012 al 2016 sono gratuite le
vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014);
-
le
vaccinazioni sono gratuite anche quando è necessario «recuperare»
somministrazioni che non sono state effettuate «in tempo»;
PRECISATO
che sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
- i soggetti immunizzati per effetto della
malattia naturale;
- i soggetti che si trovano in specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta;
RICHIAMATO
l’art. 3 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 che dispone:
-
al comma 1 che i dirigenti
scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i
responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti,
all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e
del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione
di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie indicate all'art. 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero,
l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto
dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di
vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che
eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in
relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del
calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale. La presentazione della predetta
documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per
l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
-
al
comma 3 che per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia,
ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione
di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di
istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la
presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito
di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami;
ATTESO
che quindi per l’iscrizione a scuola (servizi educativi per l'infanzia e le
scuole dell'infanzia) è necessario presentare, alternativamente:
a. idonea documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni;
b. idonea documentazione comprovante
l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
c. idonea documentazione comprovante
l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
d. copia della prenotazione dell’appuntamento
presso la Azienda
sanitaria locale;
e. Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta
vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto;
con
la precisazione che la semplice presentazione alla ASL della richiesta di
vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad
eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più
dosi) entro la fine dell’anno scolastico
RICHIAMATO
l’art. 5 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 che detta disposizioni transitorie
per l’anno scolastico 2017/2018, così come di seguito riportato:
1. entro il 31 ottobre 2017 per la scuola
dell’obbligo ed entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola
dell’infanzia:
• per l’avvenuta vaccinazione: può essere
presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione;
• per l’omissione, il differimento e
l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa
documentazione;
• coloro che sono in attesa di effettuare
la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento
presso l’ASL,
2. entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia
stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata
la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione;
RIBADITO
che nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la
documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il
differimento, i minori da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e
alle scuole dell’infanzia;
ATTESO
che:
- l’articolo 3 bis della Legge 31 luglio
2017, n. 119 prevede al comma 1 – a decorrere
dall’anno scolastico 2019/2020 - un’ulteriore semplificazione degli
adempimenti delle famiglie per l’iscrizione alle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di
formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie,
demandando ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione ed ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri
di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie la
trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro
il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il
calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri
non accompagnati;
- gli istituti scolastici dialogheranno
direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli
studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.
ATTESO
altresì che il citato articolo 3 bis della Legge 31 luglio 2017, n. 119 dispone
espressamente:
- al comma 2 che le aziende sanitarie
locali territorialmente competenti provvedano a restituire, entro il 10 giugno,
gli elenchi di cui al precitato comma 1, completandoli con l'indicazione dei
soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non
ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle
vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 e che non abbiano
presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale
competente;
- al comma 3 che nei dieci giorni
successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi
educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e
delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori
indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero,
l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto
dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di
vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;
- al comma 4 che, entro il 20 luglio i
dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i
responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale
regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di
cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito,
alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda
sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo
obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i
presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4;
RILEVATO
che, relativamente all’anno scolastico 2017-2018, sia il rilascio delle
specifiche certificazioni al singolo genitore da parte dei Servizi Vaccinali
che i controlli di veridicità di dichiarazione sostitutiva di certificazione
che gli istituti scolastici sono tenuti ad effettuare ai sensi dell’art. 71 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comporterebbero - vista la numerosità delle
coorti di nascita interessate dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 – disagi per i
Genitori e criticità per i Servizi Vaccinali,
il cui carico di lavoro è già aumentato in ragione dell’applicazione del
Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019;
RITENUTO
di sollevare, per ragioni di opportunità e snellezza amministrativa, i genitori
dalla necessità di acquisire il certificato vaccinale presso la ASL per poi
esibirlo presso la Scuola già dall’anno scolastico 2017-2018, uniformando le
procedure di acquisizione delle certificazioni previste Legge 31 luglio 2017,
n. 119 in tutte le Scuole del territorio regionale,
DATO
ATTO che l'art. 24 lett
a) del Codice Privacy recita testualmente che "…Il consenso al trattamento
dei dati non è richiesto quando è necessario per adempiere ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria…";
PRECISATO
che il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente da personale
Incaricato ASL in ottemperanza alle disposizioni aziendali inerenti la Privacy
e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle
misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs.
196/03 ed esclusivamente per le finalità riportate nel Protocollo d’Intesa
senza possibilità di diffusione ad Enti terzi;
VALUTATO
che è interesse delle Istituzioni interessate, Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico
Regionale (di seguito definito USR Abruzzo):
-
stipulare
un Protocollo d’Intesa finalizzato alla semplificazione degli atti derivanti
dalla citata normativa già dall’anno scolastico 2017-2018;
-
definire
e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano operativo,
didattico, e formativo e della valorizzazione delle attività peculiari, nel
pieno rispetto delle reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria,
anche in relazione alle “Iniziative di comunicazione e informazione sulle
vaccinazioni”, previste dall’art. 2 della Legge 31 luglio 2017, n. 119;
VISTO
lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e l’USR Abruzzo per il rilascio
delle certificazioni per obbligo vaccinale di cui all’art. 3 della Legge 31
luglio 2017, n. 119 (allegato 1 al presente atto quale parte integrante e
sostanziale);
DATO
ATTO che la presente proposta di deliberazione
non comporta onere finanziario a carico
del bilancio regionale
CONSIDERATO
che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano
l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne
la trasmissione al Tavolo di
monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale -
all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in
essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra - per la dovuta valutazione, ordinariamente
preventiva;
VISTE
la L.R. n. 6 del 30.04.2009 e s.m.i , la L.R. 25.03.2009 n.3, la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;
DATO
ATTO che:
-
il
Dirigente del Servizio Della Prevenzione e Tutela Sanitaria competente nelle materie trattate nel
presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in
calce;
-
il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma
sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al
precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni
ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
Per le motivazioni specificate in
premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1. di
approvare lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio
Scolastico Regionale USR Abruzzo per il rilascio delle certificazioni per
obbligo vaccinale di cui all’art.3 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 per l’Anno
scolastico 2017-2018 (allegato 1 al presente atto quale parte integrante e
sostanziale);
2. di dare mandato al Dirigente del Servizio
della Prevenzione e Tutela Sanitaria del
Dipartimento per la Salute e il Welfare di provvedere alla sottoscrizione della
Convenzione di cui al punto 1);
3. di dare
mandato al Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del
Dipartimento per la Salute e il Welfare di porre in essere tutte le azioni
necessarie per l’attuazione della Legge 31 luglio 2017, n. 119;
4. di
dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di
trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AASSLL e
al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale USR Abruzzo per gli adempimenti
di competenza;
6. di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.