Legge 31 luglio 2017, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione Vaccinale” – Prime disposizioni applicative e approvazione schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale USR Abruzzo per il rilascio delle certificazioni per obbligo vaccinale - anno scolastico 2017/2018.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che

-            Decreto del Commissario ad Acta n.56/2015 del 29 maggio 2015, come modificato con Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2016 del 29/06/2016 è stato approvato il Piano regionale di prevenzione 2014-2018;

-            con Intesa del 7 settembre 2016 ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019” (Rep.Atti n.10/CSR) pubblicato sulla G.U. n.41 del 18 febbraio 2017;

-            con Deliberazione di Giunta Regionale n.105 del 14 marzo 2017, pubblicata sul BURAT Speciale n.45 del 7 aprile 2017, la Regione Abruzzo ha recepito il riferito Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019;

-            con DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti ed aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art.1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, pubblicato in G.U. del 18 marzo 2017 supp. Ordinario n.15 ed in vigore dal 19 marzo 2017;

 

VISTI

-            la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che impone il dialogo fra le Pubbliche Amministrazioni a vantaggio degli utenti, e che nell’art. 15, comma 1, stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”, secondo le forme e con i limiti dalla stessa norma in questione;

-            il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

-            la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 contenente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”;

-            il Decreto Legge n.73 del 7 giugno 2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” pubblicato sulla G.U. serie generale n.130 del 7 giugno 2017 ed in vigore dall’8 giugno 2017, convertito con modificazioni in Legge da parte del Parlamento il 28 luglio 2017, in corso di pubblicazione;

-            la Circolare Ministeriale 0017892 del 12.06.2017 avente ad oggetto <<Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del D.L. 07.06.2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”>>, nella quale si definisce che “…al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i Dirigenti Scolastici...omissis...sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età…”;

 

DATO ATTO che la Legge 31 luglio 2017, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione Vaccinale” (pubblicata sulla GU n.182 del 05-08-2017 ed entrata in vigore il 06-08-2017), stabilisce che:

-        dieci vaccinazioni (anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite b, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo B, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) siano obbligatorie per i minori di età compresa fra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale vigente nel proprio anno di nascita e in ragione della elevata contagiosità delle specifiche patologie prevenibili con vaccino;

-        le dieci vaccinazioni obbligatorie suindicate divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);

 

DATO ATTO che, come precisato dal Ministero della Salute   sul proprio sito istituzionale: 

-            Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita, così come di seguito indicato:

        i nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000;

        i nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007;

        i nati dal 2012 al 2016 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014;

-            i nati dal 2017 devono effettuare obbligatoriamente, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per

legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella, previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019;

-            per i nati nei periodi indicati sopra (dal 2001 al 2004; dal 2005 al 2011; dal 2012 al 2016; dal 2017 in poi) sono gratuite tutte le vaccinazioni che gli stessi sono obbligati ad effettuare, in relazione al Calendario vaccinale di riferimento (ad esempio: per i nati dal 2012 al 2016 sono gratuite le vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014);

-            le vaccinazioni sono gratuite anche quando è necessario «recuperare» somministrazioni che non sono state effettuate «in tempo»;

 

PRECISATO che sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:

-        i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale;

-        i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;

 

RICHIAMATO l’art. 3 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 che dispone:

-            al comma 1 che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'art. 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della predetta documentazione deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

-            al comma 3 che per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami;

 

ATTESO che quindi per l’iscrizione a scuola (servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia) è necessario presentare, alternativamente:

a.       idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;

b.      idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;

c.       idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;

d.      copia della prenotazione dell’appuntamento presso la  Azienda sanitaria locale;

e.       Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto;

con la precisazione che la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico

 

RICHIAMATO l’art. 5 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 che detta disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018, così come di seguito riportato:

1.      entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo ed entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia:

        per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione;

        per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione;

        coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL,

2.      entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione;

 

RIBADITO che nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, i minori da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia;

 

ATTESO che:

-        l’articolo 3 bis della Legge 31 luglio 2017, n. 119 prevede al comma 1 – a decorrere  dall’anno scolastico 2019/2020 - un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, demandando ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie la trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati;

-        gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.

 

ATTESO altresì che il citato articolo 3 bis della Legge 31 luglio 2017, n. 119 dispone espressamente:

-        al comma 2 che le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedano a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al precitato comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3  della Legge 31 luglio 2017, n. 119 e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente;

-        al comma 3 che nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente;

-        al comma 4 che, entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4;

 

RILEVATO che, relativamente all’anno scolastico 2017-2018, sia il rilascio delle specifiche certificazioni al singolo genitore da parte dei Servizi Vaccinali che i controlli di veridicità di dichiarazione sostitutiva di certificazione che gli istituti scolastici sono tenuti ad effettuare ai sensi dell’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comporterebbero - vista la numerosità delle coorti di nascita interessate dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119 – disagi per i Genitori e criticità per i Servizi Vaccinali,  il cui carico di lavoro è già aumentato in ragione dell’applicazione del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019;

 

RITENUTO di sollevare, per ragioni di opportunità e snellezza amministrativa, i genitori dalla necessità di acquisire il certificato vaccinale presso la ASL per poi esibirlo presso la Scuola già dall’anno scolastico 2017-2018, uniformando le procedure di acquisizione delle certificazioni previste Legge 31 luglio 2017, n. 119 in tutte le Scuole del territorio regionale,

 

DATO ATTO che l'art. 24 lett a) del Codice Privacy recita testualmente che "…Il consenso al trattamento dei dati non è richiesto quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria…";

 

PRECISATO che il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente da personale Incaricato ASL in ottemperanza alle disposizioni aziendali inerenti la Privacy e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 ed esclusivamente per le finalità riportate nel Protocollo d’Intesa senza possibilità di diffusione ad Enti terzi;

 

VALUTATO che è interesse delle Istituzioni interessate,   Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale (di seguito definito USR Abruzzo):

-            stipulare un Protocollo d’Intesa finalizzato alla semplificazione degli atti derivanti dalla citata normativa già dall’anno scolastico 2017-2018;

-            definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano operativo, didattico, e formativo e della valorizzazione delle attività peculiari, nel pieno rispetto delle reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria, anche in relazione alle “Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni”, previste dall’art. 2 della Legge 31 luglio 2017, n. 119;

 

VISTO lo schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e l’USR Abruzzo per il rilascio delle certificazioni per obbligo vaccinale di cui all’art. 3 della Legge 31 luglio 2017, n. 119 (allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non comporta   onere finanziario a carico del bilancio regionale

 

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra -  per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

 

VISTE la L.R. n. 6 del 30.04.2009 e s.m.i , la L.R. 25.03.2009 n.3, la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

 

DATO ATTO che:

-            il Dirigente del Servizio Della Prevenzione e Tutela Sanitaria  competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-            il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.      di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale USR Abruzzo per il rilascio delle certificazioni per obbligo vaccinale di cui all’art.3 della Legge 31 luglio 2017, n. 119  per l’Anno scolastico 2017-2018 (allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

2.      di  dare mandato al Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria  del Dipartimento per la Salute e il Welfare di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1);

3.      di   dare mandato al Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria  del Dipartimento per la Salute e il Welfare di porre in essere tutte le azioni necessarie per l’attuazione della Legge 31 luglio 2017, n. 119;

4.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5.      di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AASSLL e al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale USR Abruzzo per gli adempimenti di competenza; 

6.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato