Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione Documento tecnico ed ulteriori disposizioni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che:

-            il D.C.A. 27 dicembre 2012 n. 67, nell’approvare il fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale relativo al triennio 2013-2015, ha individuato, a livello aziendale e regionale, la domanda di prestazioni di diagnostica per immagini, di laboratorio, di medicina nucleare, di medicina fisica e FKT, di odontoiatrica e di branche a visita definendo, altresì, il numero massimo di macchine per RX, ecografia, TC, RMN, Mammografia, MOC, Gamma camera, PET ed altre, necessarie a soddisfare la domanda assistenziale relativa alla Medicina Nucleare ed alla Diagnostica per immagini;

-            il D.C.A. 24 giugno 2013 n. 46 ha ripartito, a livello di singolo Distretto Sanitario di Base o gruppo di Distretti, i fabbisogni definiti dal D.C.A. n. 67/2012 individuando, per ciascuna branca specialistica, il numero massimo di Centri di Erogazione necessari ad assicurare la domanda assistenziale rilevata;

-            il D.C.A 14 ottobre 2013 n. 85, integrando il D.C.A. n. 46/2013, ha definito un fabbisogno addizionale di prestazioni odontoiatriche, e, per garantirne il pieno soddisfacimento, ha aumentato il numero dei Centri di Erogazione programmati dal D.C.A. n. 67/2012;

-            in occasione della riunione del Comitato Coordinamento Regionale Accreditamento (C.C.R.A.) tenutasi il 5 aprile 2016, il Direttore del Dipartimento Salute e Welfare, anche all’esito delle sollecitazioni espresse da alcuni componenti del C.C.R.A., ha conferito al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) il mandato per la costituzione ed il coordinamento di un Gruppo di Lavoro per la ridefinizione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale;

 

VISTO il Documento tecnico “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (cfr., All. n. 01) che, all’esito dell’attività condotta dal suddetto Gruppo di Lavoro, il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) ha trasmesso al Dipartimento Salute e Welfare con Nota Prot. n. 1032 del 4 luglio 2017;

 

CONSIDERATO che il Documento Tecnico di cui al D.C.A. n. 67/2012 ha delimitato l’efficacia del fabbisogno assistenziale ivi individuato al solo triennio 2013 – 2015, prevedendo la crescita della domanda regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

 

VISTO il D.M. 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e, specificatamente, il paragrafo 10 dell’Allegato 1 al Regolamento a tenore del quale “ il riequilibrio dei ruoli tra l’ospedale e territorio costituisce uno degli obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati a dare risposte concrete ai nuovi obiettivi di salute, determinati dagli effetti delle tre transizioni – epidemiologica, demografica e sociale – che hanno modificato il quadro di riferimento negli ultimi decenni;

 

VISTO il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con la L.R. 10 marzo 2008 n. 5, che, pur impartendo indirizzi programmatici per l’organizzazione regionale dell’offerta ambulatoriale, non individua i parametri cui attenersi per determinarne i fabbisogni assistenziali;

 

PRECISATO che, allo stesso modo, mancano standard ed indicatori nazionali consolidati utili ad individuare e definire la domanda di assistenza di specialistica ambulatoriale;

 

RICHIAMATI:

-            il D.C.A. 20 febbraio 2013 n. 13 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale DM n. 18.10.2012”;

-            il D.C.A. 12 giugno 2013 n. 45 “Approvazione Nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – DM 18.10.2012;

-            il D.C.A. 20 febbraio 2013 n. 12 “Approvazione del tariffario regionale e la remunerazioni delle prestazioni di assistenza ospedaliera – DM 18.10.2012”;

-            il D.C.A. 27 agosto 2013 n. 60 “Piano Operativo regionale per il contenimento delle liste di attesa”;

 

CONSIDERATA la rilevanza dell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale che, nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), comprende tutte le prestazioni finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura, ed alla riabilitazione;

 

RILEVATA la necessità di ridefinire il fabbisogno regionale di specialistica ambulatoriale nell’ottica di migliorare l’accesso alle prestazioni ambulatoriali, contenere i tempi di attesa ed avvicinare il paziente al sistema di cura ed assistenza tenendo conto delle singole specificità del contesto territoriale;

 

PRESO ATTO della metodologia sottesa alla definizione dei fabbisogni di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (cfr. All. n. 01);

 

RITENUTO, per quanto evidenziato, di approvare l’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01);

 

RICHIAMATO il paragrafo “Fabbisogno regionale” dell’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01) nella parte in cui prevede che, “Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due branche a visita. Inoltre, qualora il numero di branche autorizzabili sia inferiore a due la struttura potrà comunque essere autorizzata”;

 

RITENUTO, in coerenza con la vigente programmazione regionale, di integrare la suddetta disposizione precisando che in presenza di una sola branca autorizzabile la struttura potrà essere autorizzata come Ambulatorio;

 

PRESO ATTO della previsione di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale programmato dal Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 di cui al D.C.A. 10 giugno 2016 n. 55 approvato ed integrato dalla Giunta regionale con D.G.R. 26 luglio 2016 n. 505 e con D.G.R. 22 settembre 2016 n. 576;

 

RITENUTO che le strutture attualmente accreditate per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale consentano di soddisfare la domanda assistenziale che l’attuale programmazione regionale prevede a carico del Fondo Sanitario Regionale, fermo restando che il possesso del titolo di accreditamento non genera il diritto alla stipula degli accordi negoziali di cui all’art. 8-quinquies D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.  502 e ss.mm.ii. da concludersi, in ogni caso, nel rispetto del già citato Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 e nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati;

 

STABILITO, per l’effetto, che il “Fabbisogno aggiuntivo” definito dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01) delimita l’area della realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie costituendo fabbisogno meramente autorizzatorio non suscettibile, quindi, di accreditamento istituzionale salva successiva e diversa determinazione regionale derivante dal mutamento dell’attuale quadro programmatorio regionale;

 

SOTTOLINEATO che la compatibilità programmatoria di cui al riferito art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. sarà espressa nei limiti del “Fabbisogno aggiuntivo” che il suddetto Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 01) programma in relazione alla branca specialistica oggetto della domanda di autorizzazione alla realizzazione;

 

RITENUTO, a tutela dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione che, ai fini dell’adozione del parere  di cui all’art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 01), saranno valutate in ordine cronologico prendendo a riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti.

 

EVIDENZIATO che saranno valutate con il medesimo principio dell’ordine cronologico (prendendo a riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti), previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell’interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 01), risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT ove non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.;

 

STABILITO, in tal senso, che:

-        entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, gli istanti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative alle branche specialistiche di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 01), ove non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, dovranno comunicare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento, all’indirizzo PEC:  dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al Comune di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata allegandone copia recante la data di protocollazione dell’Amministrazione Comunale accettante;

-        l’inutile decorrenza del suddetto termine, ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso termine, della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda, legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come aggiuntivi, l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza cronologicamente successiva ed afferente la medesima branca specialistica;

 

STABILITO per l’effetto, che l’istruttoria delle istanze ex art. 3 L.R n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative alle branche specialistiche previste dall’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1) potrà essere avviata soltanto alla scadenza del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle domande già presentate e non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii;

 

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO che:

-            il Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;

-            il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      di prendere atto e di approvare l’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1);

2.      di integrare il paragrafo “Fabbisogno regionale” ultimo capoverso dell’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1), precisando che “(omissis) in presenza di una sola branca autorizzabile la struttura potrà essere autorizzata come Ambulatorio”;

3.      di stabilire che il “Fabbisogno aggiuntivo” definito dal Documento tecnico di cui all’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1) delimita l’area della realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie costituendo fabbisogno meramente autorizzatorio non suscettibile pertanto, di accreditamento istituzionale, salva successiva e diversa determinazione regionale derivante dal mutamento dell’attuale quadro programmatorio;

4.      di stabilire che la compatibilità programmatoria di cui al riferito art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. sarà espressa nei limiti del “Fabbisogno aggiuntivo” che il suddetto Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 01) programma in relazione alla branca specialistica oggetto della domanda di autorizzazione alla realizzazione;

5.      di stabilire che, ai fini dell’adozione del parere di cui all’art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 1), saranno valutate in ordine cronologico prendendo a riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti.

6.      di stabilire, altresì, che, sempre ai fini dell’adozione del parere  di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio dell’ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento dell’interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 01), risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii .

7.      di stabilire che:

-            entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT  gli istanti l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative alle branche specialistiche di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 01) dovranno comunicare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed accreditamento, all’indirizzo PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al Comune di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata, ove non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, allegandone copia recante la data di protocollazione dell’amministrazione comunale accettante;

-            l’inutile decorrenza del suddetto termine ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso termine, della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come aggiuntivi, l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza cronologicamente successiva ed afferente la medesima branca specialistica;

8.      di stabilire che l’istruttoria delle istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative alle branche di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”  (All. n. 01) potrà essere avviata solo alla scadenza del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle domande già presentate e non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii;

9.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

10.    di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, e, per le attività di competenza, di notificarlo a mezzo posta elettronica certificata, ai Comuni della Regione Abruzzo ed ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. regionali, trasmettendolo, altresì, ai competenti Servizi del Dipartimento Salute e Welfare e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.).

 

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2