LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che:
-
il D.C.A. 27 dicembre 2012 n. 67, nell’approvare
il fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale relativo al
triennio 2013-2015, ha individuato, a livello aziendale e regionale, la domanda
di prestazioni di diagnostica per immagini, di laboratorio, di medicina
nucleare, di medicina fisica e FKT, di odontoiatrica e di branche a visita
definendo, altresì, il numero massimo di macchine per RX, ecografia, TC, RMN,
Mammografia, MOC, Gamma camera, PET ed altre, necessarie a soddisfare la
domanda assistenziale relativa alla Medicina Nucleare ed alla Diagnostica per
immagini;
-
il
D.C.A. 24 giugno 2013 n. 46 ha ripartito, a livello di singolo Distretto
Sanitario di Base o gruppo di Distretti, i fabbisogni definiti dal D.C.A. n.
67/2012 individuando, per ciascuna branca specialistica, il numero massimo di
Centri di Erogazione necessari ad assicurare la domanda assistenziale rilevata;
-
il
D.C.A 14 ottobre 2013 n. 85, integrando il D.C.A. n. 46/2013, ha definito un
fabbisogno addizionale di prestazioni odontoiatriche, e, per garantirne il
pieno soddisfacimento, ha aumentato il numero dei Centri di Erogazione
programmati dal D.C.A. n. 67/2012;
-
in
occasione della riunione del Comitato Coordinamento Regionale Accreditamento
(C.C.R.A.) tenutasi il 5 aprile 2016, il Direttore del Dipartimento Salute e
Welfare, anche all’esito delle sollecitazioni espresse da alcuni componenti del
C.C.R.A., ha conferito al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.)
il mandato per la costituzione ed il coordinamento di un Gruppo di Lavoro per
la ridefinizione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale;
VISTO
il Documento tecnico “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo”, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed
integrante (cfr., All. n. 01) che, all’esito
dell’attività condotta dal suddetto Gruppo di Lavoro, il Direttore dell’Agenzia
Sanitaria Regionale (A.S.R.) ha trasmesso al Dipartimento Salute e Welfare con
Nota Prot. n. 1032 del 4 luglio 2017;
CONSIDERATO
che il Documento Tecnico di cui al D.C.A. n. 67/2012 ha delimitato l’efficacia
del fabbisogno assistenziale ivi individuato al solo triennio 2013 – 2015,
prevedendo la crescita della domanda regionale di prestazioni di specialistica
ambulatoriale;
VISTO
il D.M. 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera” e, specificatamente, il paragrafo 10
dell’Allegato 1 al Regolamento a tenore del quale “ il riequilibrio dei ruoli
tra l’ospedale e territorio costituisce uno degli obiettivi di politica
sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati a dare
risposte concrete ai nuovi obiettivi di salute, determinati dagli effetti delle
tre transizioni – epidemiologica, demografica e sociale – che hanno modificato
il quadro di riferimento negli ultimi decenni;
VISTO
il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con la L.R. 10 marzo 2008 n.
5, che, pur impartendo indirizzi programmatici per l’organizzazione regionale
dell’offerta ambulatoriale, non individua i parametri cui attenersi per
determinarne i fabbisogni assistenziali;
PRECISATO
che, allo stesso modo, mancano standard ed indicatori nazionali consolidati
utili ad individuare e definire la domanda di assistenza di specialistica
ambulatoriale;
RICHIAMATI:
-
il
D.C.A. 20 febbraio 2013 n. 13 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale
per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale DM n. 18.10.2012”;
-
il
D.C.A. 12 giugno 2013 n. 45 “Approvazione Nomenclatore tariffario regionale per
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – DM 18.10.2012;
-
il
D.C.A. 20 febbraio 2013 n. 12 “Approvazione del tariffario regionale e la
remunerazioni delle prestazioni di assistenza ospedaliera – DM 18.10.2012”;
-
il
D.C.A. 27 agosto 2013 n. 60 “Piano Operativo regionale per il contenimento
delle liste di attesa”;
CONSIDERATA
la rilevanza dell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale che, nell’ambito
dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), comprende tutte le prestazioni
finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura, ed alla
riabilitazione;
RILEVATA
la necessità di ridefinire il fabbisogno regionale di specialistica ambulatoriale
nell’ottica di migliorare l’accesso alle prestazioni ambulatoriali, contenere i
tempi di attesa ed avvicinare il paziente al sistema di cura ed assistenza
tenendo conto delle singole specificità del contesto territoriale;
PRESO
ATTO della metodologia sottesa alla definizione
dei fabbisogni di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (cfr. All. n. 01);
RITENUTO,
per quanto evidenziato, di approvare l’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno
di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01);
RICHIAMATO
il paragrafo “Fabbisogno regionale” dell’Allegato Documento Tecnico -
“Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01) nella parte in cui prevede che, “Ai fini della
valutazione delle richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità
con quanto indicato nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è
da intendersi come una struttura in grado di sviluppare un volume di
prestazioni associate a due branche a visita. Inoltre, qualora il numero di
branche autorizzabili sia inferiore a due la struttura potrà comunque essere
autorizzata”;
RITENUTO,
in coerenza con la vigente programmazione regionale, di integrare la suddetta
disposizione precisando che in presenza di una sola branca autorizzabile la
struttura potrà essere autorizzata come Ambulatorio;
PRESO
ATTO della previsione di spesa per l’acquisto
di prestazioni di specialistica ambulatoriale programmato dal Piano di
riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 di cui al D.C.A. 10
giugno 2016 n. 55 approvato ed integrato dalla Giunta regionale con D.G.R. 26
luglio 2016 n. 505 e con D.G.R. 22 settembre 2016 n. 576;
RITENUTO
che le strutture attualmente accreditate per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale in nome e per conto del Servizio Sanitario
Regionale consentano di soddisfare la domanda assistenziale che l’attuale
programmazione regionale prevede a carico del Fondo Sanitario Regionale, fermo
restando che il possesso del titolo di accreditamento non genera il diritto
alla stipula degli accordi negoziali di cui all’art. 8-quinquies D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
502 e ss.mm.ii. da
concludersi, in ogni caso, nel rispetto del già citato Piano di
riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 e nei limiti dei
tetti di spesa ivi programmati;
STABILITO,
per l’effetto, che il “Fabbisogno aggiuntivo” definito dall’Allegato Documento
Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione
Abruzzo” (All. n. 01) delimita l’area della
realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie costituendo fabbisogno
meramente autorizzatorio non suscettibile, quindi, di
accreditamento istituzionale salva successiva e diversa determinazione
regionale derivante dal mutamento dell’attuale quadro programmatorio regionale;
SOTTOLINEATO
che la compatibilità programmatoria di cui al riferito art. 3 della L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii. sarà
espressa nei limiti del “Fabbisogno aggiuntivo” che il suddetto Allegato
Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” (All.
n. 01) programma in relazione alla branca specialistica oggetto della domanda
di autorizzazione alla realizzazione;
RITENUTO,
a tutela dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione che, ai fini dell’adozione del parere di cui all’art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla realizzazione
di strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall’Allegato
Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” (All.
n. 01), saranno valutate in ordine cronologico prendendo a riferimento le date
di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti.
EVIDENZIATO
che saranno valutate con il medesimo principio dell’ordine cronologico
(prendendo a riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni
Comunali accettanti), previa acquisizione di apposite dichiarazioni del
mantenimento dell’interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R.
n. 32/2007 alla realizzazione di strutture afferenti alle branche
specialistiche previste dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01),
risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURAT ove non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3
LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.;
STABILITO,
in tal senso, che:
- entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, gli istanti
l’autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.
per strutture relative alle branche specialistiche di cui all’Allegato
Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” (All.
n. 01), ove non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii, dovranno comunicare al Servizio Programmazione
Socio-Sanitaria – Ufficio Autorizzazione ed Accreditamento, all’indirizzo
PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al
Comune di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata
allegandone copia recante la data di protocollazione dell’Amministrazione Comunale
accettante;
- l’inutile decorrenza del suddetto
termine, ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso termine,
della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda,
legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come aggiuntivi, l’istruttoria
ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza cronologicamente successiva
ed afferente la medesima branca specialistica;
STABILITO
per l’effetto, che l’istruttoria delle istanze ex art. 3 L.R n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative
alle branche specialistiche previste dall’Allegato Documento tecnico -
“Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1) potrà essere avviata soltanto alla scadenza del
termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle domande già
presentate e non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii;
PRECISATO
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
DATO
ATTO che:
-
il
Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, competente nelle materie
trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la
propria firma in calce;
-
il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma
sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al
precedente punto 1, ha attestato che lo stesso è conforme agli indirizzi,
funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
1. di
prendere atto e di approvare l’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All.
n. 1);
2. di
integrare il paragrafo “Fabbisogno regionale” ultimo capoverso
dell’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica
ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1),
precisando che “(omissis) in presenza di una sola branca autorizzabile la
struttura potrà essere autorizzata come Ambulatorio”;
3. di
stabilire che il “Fabbisogno aggiuntivo” definito dal Documento tecnico di
cui all’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica
ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1) delimita
l’area della realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie
costituendo fabbisogno meramente autorizzatorio non
suscettibile pertanto, di accreditamento istituzionale, salva successiva e
diversa determinazione regionale derivante dal mutamento dell’attuale quadro
programmatorio;
4. di
stabilire che la compatibilità programmatoria di cui al riferito art. 3
L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. sarà
espressa nei limiti del “Fabbisogno aggiuntivo” che il suddetto Allegato
Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” (All.
n. 01) programma in relazione alla branca specialistica oggetto della domanda
di autorizzazione alla realizzazione;
5. di
stabilire che, ai fini dell’adozione del parere di cui all’art. 3 L.R. n.
32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla realizzazione di
strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall’Allegato
Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” (All.
n. 1), saranno valutate in ordine cronologico prendendo a riferimento le date
di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti.
6. di
stabilire, altresì, che, sempre ai fini dell’adozione del parere di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio
dell’ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del
mantenimento dell’interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R.
n. 32/2007 alla realizzazione di strutture afferenti alle branche
specialistiche previste dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01),
risultanti essere già presentate alla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURAT, ove non ancora oggetto del parere definitivo ex art. 3
LR n. 32/2007 e ss.mm.ii .
7. di
stabilire che:
-
entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul
BURAT gli istanti l’autorizzazione ex
art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture
relative alle branche specialistiche di cui all’Allegato Documento Tecnico -
“Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01)
dovranno comunicare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio
Autorizzazione ed accreditamento, all’indirizzo PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it
ed al Comune di afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già
presentata, ove non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR n. 32/2007
e ss.mm.ii, allegandone copia recante la data di
protocollazione dell’amministrazione comunale accettante;
-
l’inutile
decorrenza del suddetto termine ovvero la mancata o incompleta acquisizione,
nello stesso termine, della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia
alla domanda legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come
aggiuntivi, l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza
cronologicamente successiva ed afferente la medesima branca specialistica;
8. di
stabilire che l’istruttoria delle istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative
alle branche di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza
specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”
(All. n. 01) potrà essere avviata solo alla
scadenza del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle
domande già presentate e non ancora oggetto di parere definitivo ex art. 3 LR
n. 32/2007 e ss.mm.ii;
9. di
dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;
10. di
pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, e, per le attività di
competenza, di notificarlo a mezzo posta elettronica certificata, ai Comuni
della Regione Abruzzo ed ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL.
regionali, trasmettendolo, altresì, ai competenti Servizi del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.).
Segue Allegato