Approvazione misure di conservazione sito-specifiche, per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per i SIC: IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara, IT7120083 Calanchi di Atri, IT7140111 Boschi Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro. Modifiche ed integrazioni alle Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC della Regione Abruzzo, DGR 877/2016.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTE:

-        la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, in seguito sostituita dalla      Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l’art. 3, che prevede che gli stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell’Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

-            la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat” la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

 

VISTO l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

 

RICHIAMATO l’art. 4 e l’art.7 del suddetto D.P.R. 357/1997 e s.m.i., che prevedono l’adozione, da parte delle Regioni, di opportune misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare l’articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;

 

RILEVATO che il suddetto Decreto del 17 ottobre 2007 prevede che le Regioni adottino le opportune misure di conservazione per le ZSC e per le ZPS sulla base dei criteri minimi in esso contenuti ed anche sulla base degli indirizzi espressi nel già citato decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

 

RICORDATO che la Rete Natura 2000 in Abruzzo è costituita attualmente da 54 SIC e 5 ZPS, individuati dal verbale del Consiglio regionale n.8/26 del 28 luglio 2000 di designazione delle ZPS e dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1890 del 13 agosto 1999, n. 252 del 20 marzo 2006, n. 738 del 27 ottobre 2010;

 

RAMMENTATO, altresì, che le ZPS e i SIC abruzzesi fanno parte degli elenchi di seguito indicati e che i siti di importanza comunitaria sono suddivisi tra regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea:

-            Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) anno 2017 pubblicato sul sito del MATTM ai sensi del DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014);

-            Decisione di esecuzione della Commissione europea 2016_2328 elenco SIC regione Mediterranea;

-            Decisione di esecuzione della Commissione europea 2016_2332 elenco SIC regione Alpina;

-            Decisione di esecuzione della Commissione europea 2016_2334 elenco SIC reg Continentale;

 

ATTESO che l’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., prevede che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d’intesa con ciascuna regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell’elenco dei siti;

 

RAMMENTATO che in Italia il periodo di sei anni per la designazione delle ZSC è scaduto per tutti i SIC che figurano negli elenchi delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea, adottati rispettivamente nel 2003, 2004, 2006;

 

SOTTOLINEATO che la Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della designazione delle ZSC e l’introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – “Designazione delle Zone speciali di conservazione”, e successivamente la procedura d'infrazione 2015/2163 per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei “Siti di Importanza Comunitaria”, chiedendo chiarimenti in merito al livello di ottemperanza raggiunto e alle prospettive previste dall’Italia per conformarsi agli obblighi su citati, in virtù del principio di leale collaborazione imposti agli Stati membri dall’art. 4 par. 3 del Trattato dell’Unione Europea;

 

PRESO ATTO:

-            che con nota del 27 luglio 2016 prot.16218 il MATTM in riferimento alla procedura di infrazione invitava le regioni ad approvare quanto prima le misure di conservazione sito specifiche per poter effettuare la designazione delle ZSC e invitava i parchi nazionali, al fine di velocizzare il processo, ad approvare con proprio atto le misure di conservazione relative ai SIC di competenza;

-            che con nota prot. 16770 del 4 agosto 2016 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sollecitava nuovamente la regione all'approvazione delle misure di conservazione per poter effettuare la designazione delle ZSC per risolvere la procedura d'infrazione su citata;

-            che con nota prot. 1762/PNM del 27/01/2017 il MATTM prende atto dell’approvazione delle misure generali di conservazione avvenuta con DGR 877/2016 e ribadisce l’urgenza dell’approvazione delle misure sito specifiche per la chiusura della procedura di infrazione 2015/2163, il coinvolgimento dei portatori di interesse nella concertazione delle misure stesse ed il differente iter approvativo per quanto riguarda le misure sito specifiche per i SIC posti all’interno delle aree protette nazionali; 

 

RICORDATO che la regione Abruzzo con D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009 “Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione delle ZPS, ai sensi Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.ii. e DM 17/10/07” ha approvato le Misure Generali di Conservazione con validità solo per le 5 ZPS;

 

RICORDATO che sempre la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 877 del 27 dicembre 2016 “Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo. Approvazione”, sempre nel recepimento del DM 184/2007, ha approvato le Misure Generali di Conservazione estendendole a tutti i SIC e ZPS della Regione;

 

CONSIDERATO:

-            che successivamente all’approvazione della DGR 877/2016 sono pervenute altre osservazioni, da parte dei portatori di interesse, sulle Misure generali di conservazione e che dopo una fase di ulteriore concertazione e di valutazione delle osservazioni si è proceduto ad apportare alcune integrazioni e modifiche per meglio rendere funzionale l’applicazione delle misure regolamentari, per la salvaguardia e conservazione di habitat e specie caratterizzanti i SIC e le ZPS della regione Abruzzo,  con la legislazione vigente, in particolare per quanto previsto dal protocollo PATOM, dalla DGR 583/2015, dalla L.R. 3/2014 e dalle specifiche misure sulla condizionalità;

-            che le Misure generali di conservazione così modificate ed integrate sostituiscono quelle approvate con la DGR 877/2016, come in allegato 1 alla presente deliberazione;

 

TENUTO CONTO che per i SIC indicati in oggetto: IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara, IT7120083 Calanchi di Atri, IT7140111 Boschi Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro, sono state redatte le Misure di conservazione sito specifiche (all.ti da 2-5);

 

ATTESO;

-            che con nota del 1 dicembre 2016 (rispettivamente prot. 0109694/16 – 0109938/16 – 0109404/16)  è stato chiesto agli Enti di riferimento dei SIC su scritti, esterni alle aree protette nazionali, di organizzare un incontro partecipativo conclusivo per la condivisione delle Misure sito specifiche con tutti i portatori di interesse e contestualmente sono state inviate le misure di conservazioni specifiche per ogni SIC;

-            che con nota prot. RA/110251/16 del 1 dicembre 2016 è stata data comunicazione a tutti i comuni presenti all’interno dei SIC, esterni alle aree protette nazionali, dell’iter previsto per l’approvazione delle Misure generali di conservazione per i siti Natura 2000, per le Misure sito specifiche per ogni SIC e per i relativi Piani di gestione; 

-            che con nota prot. RA 42255/17 del 21 febbraio 2017, sono state inviate a tutti i portatori di interesse le misure sito specifiche redatte (SIC esterni alle Aree protette nazionali) esplicando sempre l’iter approvativo sia delle misure che dei Piani di gestione ed è stato richiesto sempre agli stakeholder l’invio di eventuali osservazioni da valutare congiuntamente in sede di discussione negli incontri partecipativi conclusivi per ogni SIC in parola;

 

PRESO ATTO:

-            che per il SIC IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara la Comunità Montana Montagna Pescarese con nota prot. 337 del 8 marzo 2017 ha indetto l’incontro conclusivo di discussione delle Misure sito specifiche per il giorno 20 marzo, nella sede di Caramanico Terme, esteso a tutti i portatori di interesse, a cui ha partecipato il responsabile dell’Ufficio Parchi e Aree Protette della Regione Abruzzo e che lo stesso giorno sono state discusse le misure di conservazione e redatto apposito verbale di avvenuta concertazione (in atti dell’ufficio);

-            che per il SIC IT7120083 Calanchi di Atri il Comune di Atri con nota prot. 4543 del 16 marzo 2017 ha indetto l’incontro conclusivo di discussione delle Misure sito specifiche per il giorno 6 aprile 2017, nella sala Consiliare del Comune di Atri, esteso a tutti i portatori di interesse, a cui ha partecipato un Funzionario dell’Ufficio Parchi e Aree Protette della Regione Abruzzo e che lo stesso giorno sono state discusse le misure di conservazione e redatto apposito verbale di avvenuta concertazione (in atti dell’ufficio);

-            che per i SIC IT7140111 Boschi Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume SANGRO il Comune di Torino di Sangro con Avviso del 27 marzo 2017 ha indetto l’incontro conclusivo di discussione delle Misure sito specifiche per il giorno 6 aprile, nella sala Consiliare del Comune di Torino di Sangro, esteso a tutti i portatori di interesse, a cui ha partecipato il responsabile dell’Ufficio Parchi e Aree Protette della Regione Abruzzo e che lo stesso giorno sono state discusse le misure di conservazione e redatto apposito verbale di avvenuta concertazione (in atti dell’ufficio).

 

TENUTO CONTO che le proposte di Misure di conservazione dei 4 SIC su scritti sono state elaborate nel rispetto:

-            delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

-            dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l’uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento e in particolare dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;

-            degli indirizzi regionali di cui alle deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 24 agosto 2009 e n. 877 del 27 dicembre 2016;

-            dei Piani di gestione dei SIC finanziati con la mis. 3.2.3 del PSR 2007/2013 che verranno approvati secondo l’iter stabilito dalla L.R. 18/83 art. 6 e 6 bis.

 

RITENUTO di approvare le Misure di conservazioni sito specifiche per i SIC: IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara, IT7120083 Calanchi di Atri, IT7140111 Boschi Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro, allegati 2-3-4-5 della presente deliberazione.

 

RITENUTO altresì di approvare le Misure generali di conservazione, opportunamente integrate e modificate, allegato 1 della presente deliberazione

 

STABILITO inoltre che le misure di conservazione qui proposte costituiranno riferimento obbligatorio ed inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza;

 

RITENUTO altresì necessario stabilire che nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali le misure di conservazione, di cui al presente provvedimento, sono da considerarsi integrative delle previsioni pianificatorie e della normativa vigenti;

 

PRESO ATTO che con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;

 

DATO ATTO che:

-            il Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio attesta che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

-            il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa dello stesso;

 

VISTO l’Art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

 

VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.ii.

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa

 

1.           di approvare le Misure di conservazione sito specifiche per i SIC della Regione Abruzzo: IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara, IT7120083 Calanchi di Atri, IT7140111 Boschi Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e Foce del FIume Sangro, allegati 2-3-4-5 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.           di approvare le Misure generali di conservazione, così integrate e modificate, che sostituiscono quelle approvate con la DGR 877/2016 , che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

3.           di stabilire che le Misure di conservazioni sito specifiche per i SIC su menzionati sostituiscono quanto stabilito dalle norme relative agli ecosistemi delle Misure generali di conservazione di cui al punto 2;

4.           di stabilire che qualora le ZPS ed i SIC ricadano all’interno di aree naturali protette regionali, istituite ai sensi della legislazione vigente, le Misure sito specifiche e le Misure generali di conservazione integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi e che le stesse debbano essere recepite;

5.           di sottolineare che le Misure sito specifiche relative ai SIC su menzionati (punto1) e le Misure generali di conservazione (punto 2) sono obbligatorie ed inderogabili, salvo i casi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il rispetto delle Misure di cui agli allegati da 1 a 5, non comporta l’esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., e delle LL.RR. 12.12.2003, n. 26 e ss.mm.ii. “Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti” - L.R. n. 59 del 22.12.2010 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)”;

6.           di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all’art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;

7.           di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono stabilite con le modalità previste dalla LR 38/96 e ss.mm.ii.;

8.           di ribadire che gli Enti gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nella DGR n. 227 del 4 aprile 2011;

9.           di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10.        di dare mandato all’Ufficio Parchi ed Aree Protette, del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio, di provvedere alla trasmissione delle Misure sito specifiche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la designazione delle ZSC di riferimento.

 

Segue Allegato