LA GIUNTA REGIONALE
VISTE:
-
la Direttiva n. 79/409/CEE del 2
aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici e, in particolare, l’art. 3, che prevede che gli stati
membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più
idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate
nell’Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano
regolarmente in Italia;
-
la
Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat” la quale
contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della
rete ecologica europea “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore
naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
VISTO
l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito
di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di
conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di
interesse comunitario nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono
state designate;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
"Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato
dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
RICHIAMATO
l’art. 4 e l’art.7 del suddetto D.P.R. 357/1997 e s.m.i.,
che prevedono l’adozione, da parte delle Regioni, di opportune misure di
conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di
specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate;
VISTA
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e,
in particolare l’articolo 1 che attribuisce alle regioni e province autonome il
compito di istituire zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione,
conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi, nonché di provvedere al ripristino dei biotopi distrutti ed alla
creazione dei biotopi;
VISTO
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3
settembre 2002, recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali
di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
RILEVATO
che il suddetto Decreto del 17 ottobre 2007 prevede che le Regioni adottino le
opportune misure di conservazione per le ZSC e per le ZPS sulla base dei
criteri minimi in esso contenuti ed anche sulla base degli indirizzi espressi
nel già citato decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
RICORDATO
che la Rete Natura 2000 in Abruzzo è costituita attualmente da 54 SIC e 5 ZPS,
individuati dal verbale del Consiglio regionale n.8/26 del 28 luglio 2000 di
designazione delle ZPS e dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 1890 del
13 agosto 1999, n. 252 del 20 marzo 2006, n. 738 del 27 ottobre 2010;
RAMMENTATO,
altresì, che le ZPS e i SIC abruzzesi fanno parte degli elenchi di seguito
indicati e che i siti di importanza comunitaria sono suddivisi tra regioni
biogeografiche alpina, continentale e mediterranea:
-
Elenco delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) anno 2017 pubblicato sul sito del MATTM ai sensi del DM dell’8 agosto
2014 (GU n. 217 del 18-9-2014);
-
Decisione di esecuzione della
Commissione europea 2016_2328 elenco SIC regione Mediterranea;
-
Decisione di esecuzione della
Commissione europea 2016_2332 elenco SIC regione Alpina;
-
Decisione di esecuzione della
Commissione europea 2016_2334 elenco SIC reg Continentale;
ATTESO
che l’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 e s.m.i., prevede che la designazione
delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare, adottato d’intesa con ciascuna regione interessata,
entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della
Commissione europea, dell’elenco dei siti;
RAMMENTATO
che in Italia il periodo di sei anni per la designazione delle ZSC è scaduto
per tutti i SIC che figurano negli elenchi delle regioni biogeografiche alpina,
continentale e mediterranea, adottati rispettivamente nel 2003, 2004, 2006;
SOTTOLINEATO
che la Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della
designazione delle ZSC e l’introduzione delle Misure di Conservazione
necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI –
“Designazione delle Zone speciali di conservazione”, e successivamente la
procedura d'infrazione 2015/2163 per la mancata designazione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei “Siti
di Importanza Comunitaria”, chiedendo chiarimenti in merito al livello di
ottemperanza raggiunto e alle prospettive previste dall’Italia per conformarsi
agli obblighi su citati, in virtù del principio di leale collaborazione imposti
agli Stati membri dall’art. 4 par. 3 del Trattato dell’Unione Europea;
PRESO
ATTO:
-
che
con nota del 27 luglio 2016 prot.16218 il MATTM in riferimento alla procedura
di infrazione invitava le regioni ad approvare quanto prima le misure di
conservazione sito specifiche per poter effettuare la designazione delle ZSC e
invitava i parchi nazionali, al fine di velocizzare il processo, ad approvare
con proprio atto le misure di conservazione relative ai SIC di competenza;
-
che
con nota prot. 16770 del 4 agosto 2016 il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sollecitava nuovamente
la regione all'approvazione delle misure di conservazione per poter effettuare
la designazione delle ZSC per risolvere la procedura d'infrazione su citata;
-
che
con nota prot. 1762/PNM del 27/01/2017 il MATTM
prende atto dell’approvazione delle misure generali di conservazione avvenuta
con DGR 877/2016 e ribadisce l’urgenza dell’approvazione delle misure sito
specifiche per la chiusura della procedura di infrazione 2015/2163, il
coinvolgimento dei portatori di interesse nella concertazione delle misure
stesse ed il differente iter approvativo per quanto riguarda le misure sito
specifiche per i SIC posti all’interno delle aree protette nazionali;
RICORDATO
che la regione Abruzzo con D.G.R. n. 451 del 24 agosto
2009 “Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione delle ZPS, ai sensi
Direttive n. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.ii.
e DM 17/10/07” ha approvato le Misure Generali di
Conservazione con validità solo per le 5 ZPS;
RICORDATO
che sempre la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 877 del 27 dicembre 2016 “Misure
generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della
Regione Abruzzo. Approvazione”, sempre nel recepimento del DM 184/2007, ha
approvato le Misure Generali di Conservazione estendendole a tutti i SIC e ZPS
della Regione;
CONSIDERATO:
-
che successivamente
all’approvazione della DGR 877/2016 sono pervenute altre osservazioni, da parte
dei portatori di interesse, sulle Misure generali di conservazione e che dopo
una fase di ulteriore concertazione e di valutazione delle osservazioni si è
proceduto ad apportare alcune integrazioni e modifiche per meglio rendere
funzionale l’applicazione delle misure regolamentari, per la salvaguardia e conservazione
di habitat e specie caratterizzanti i SIC e le ZPS della regione Abruzzo, con la legislazione vigente, in particolare
per quanto previsto dal protocollo PATOM, dalla DGR 583/2015, dalla L.R. 3/2014
e dalle specifiche misure sulla condizionalità;
-
che
le Misure generali di conservazione così modificate ed integrate sostituiscono
quelle approvate con la DGR 877/2016, come in allegato 1 alla presente
deliberazione;
TENUTO
CONTO che per i SIC indicati in oggetto: IT7130105
Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara, IT7120083 Calanchi di Atri, IT7140111
Boschi Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta
Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro, sono state redatte le
Misure di conservazione sito specifiche (all.ti da
2-5);
ATTESO;
-
che
con nota del 1 dicembre 2016 (rispettivamente prot.
0109694/16 – 0109938/16 – 0109404/16) è stato chiesto agli Enti di
riferimento dei SIC su scritti, esterni alle aree protette nazionali, di
organizzare un incontro partecipativo conclusivo per la condivisione delle
Misure sito specifiche con tutti i portatori di interesse e contestualmente
sono state inviate le misure di conservazioni specifiche per ogni SIC;
-
che
con nota prot. RA/110251/16 del 1 dicembre 2016 è
stata data comunicazione a tutti i comuni presenti all’interno dei SIC, esterni
alle aree protette nazionali, dell’iter previsto per l’approvazione delle
Misure generali di conservazione per i siti Natura 2000, per le Misure sito
specifiche per ogni SIC e per i relativi Piani di gestione;
-
che
con nota prot. RA 42255/17 del 21 febbraio 2017, sono
state inviate a tutti i portatori di interesse le misure sito specifiche
redatte (SIC esterni alle Aree protette nazionali) esplicando sempre l’iter
approvativo sia delle misure che dei Piani di gestione ed è stato richiesto
sempre agli stakeholder l’invio di eventuali osservazioni da valutare
congiuntamente in sede di discussione negli incontri partecipativi conclusivi
per ogni SIC in parola;
PRESO
ATTO:
-
che
per il SIC IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara la Comunità Montana
Montagna Pescarese con nota prot. 337 del 8 marzo
2017 ha indetto l’incontro conclusivo di discussione delle Misure sito
specifiche per il giorno 20 marzo, nella sede di Caramanico Terme, esteso a
tutti i portatori di interesse, a cui ha partecipato il responsabile
dell’Ufficio Parchi e Aree Protette della Regione Abruzzo e che lo stesso
giorno sono state discusse le misure di conservazione e redatto apposito
verbale di avvenuta concertazione (in atti dell’ufficio);
-
che
per il SIC IT7120083 Calanchi di Atri il Comune di Atri con nota prot. 4543 del 16 marzo 2017 ha indetto l’incontro
conclusivo di discussione delle Misure sito specifiche per il giorno 6 aprile
2017, nella sala Consiliare del Comune di Atri, esteso a tutti i portatori di
interesse, a cui ha partecipato un Funzionario dell’Ufficio Parchi e Aree
Protette della Regione Abruzzo e che lo stesso giorno sono state discusse le
misure di conservazione e redatto apposito verbale di avvenuta concertazione
(in atti dell’ufficio);
-
che per i SIC IT7140111 Boschi
Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta
Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume SANGRO il Comune di Torino di
Sangro con Avviso del 27 marzo 2017 ha indetto l’incontro conclusivo di
discussione delle Misure sito specifiche per il giorno 6 aprile, nella sala
Consiliare del Comune di Torino di Sangro, esteso a tutti i portatori di
interesse, a cui ha partecipato il responsabile dell’Ufficio Parchi e Aree
Protette della Regione Abruzzo e che lo stesso giorno sono state discusse le
misure di conservazione e redatto apposito verbale di avvenuta concertazione
(in atti dell’ufficio).
TENUTO
CONTO che le proposte di Misure di
conservazione dei 4 SIC su scritti sono state elaborate nel rispetto:
-
delle
linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per
la gestione dei siti Natura 2000);
-
dei
criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e
l’uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla
normativa comunitaria e statale di recepimento e in particolare dal Decreto del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 Ottobre
2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di
protezione speciale (ZPS)”;
-
degli
indirizzi regionali di cui alle deliberazione della Giunta regionale n. 451 del
24 agosto 2009 e n. 877 del 27 dicembre 2016;
-
dei
Piani di gestione dei SIC finanziati con la mis.
3.2.3 del PSR 2007/2013 che verranno approvati secondo l’iter stabilito dalla
L.R. 18/83 art. 6 e 6 bis.
RITENUTO
di approvare le Misure di conservazioni sito specifiche per i SIC: IT7130105
Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara, IT7120083 Calanchi di Atri, IT7140111
Boschi Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta
Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro, allegati 2-3-4-5 della
presente deliberazione.
RITENUTO
altresì di approvare le Misure generali di conservazione, opportunamente
integrate e modificate, allegato 1 della presente deliberazione
STABILITO
inoltre che le misure di conservazione qui proposte costituiranno riferimento
obbligatorio ed inderogabile per l’espletamento della procedura di valutazione
di incidenza e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza;
RITENUTO
altresì necessario stabilire che nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle
aree protette regionali le misure di conservazione, di cui al presente
provvedimento, sono da considerarsi integrative delle previsioni pianificatorie e della normativa vigenti;
PRESO
ATTO che con ordinanza in sede cautelare, sia
il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n.
823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare
misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat
naturali;
DATO
ATTO che:
-
il
Dirigente del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e
Paesaggio attesta che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico
del Bilancio Regionale;
-
il
Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23
e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la
sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa dello stesso;
VISTO
l’Art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;
VISTA
la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e ss.mm.ii.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1.
di approvare le Misure di
conservazione sito specifiche per i SIC della Regione Abruzzo: IT7130105 Rupe
di Turrivalignani e Fiume Pescara, IT7120083 Calanchi di Atri, IT7140111 Boschi
Ripariali sul Fiume Osento, IT7140107 Lecceta
Litoranea di Torino di Sangro e Foce del FIume
Sangro, allegati 2-3-4-5 che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2.
di approvare le Misure
generali di conservazione, così integrate e modificate, che sostituiscono
quelle approvate con la DGR 877/2016 , che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto (allegato 1);
3.
di stabilire che le Misure
di conservazioni sito specifiche per i SIC su menzionati sostituiscono quanto
stabilito dalle norme relative agli ecosistemi delle Misure generali di
conservazione di cui al punto 2;
4.
di stabilire che qualora le
ZPS ed i SIC ricadano all’interno di aree naturali protette regionali,
istituite ai sensi della legislazione vigente, le Misure sito specifiche e le
Misure generali di conservazione integrano le misure di salvaguardia e le
previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e
pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi e che
le stesse debbano essere recepite;
5.
di sottolineare che le Misure
sito specifiche relative ai SIC su menzionati (punto1) e le Misure generali di
conservazione (punto 2) sono obbligatorie ed inderogabili, salvo i casi e con
le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il
rispetto delle Misure di cui agli allegati da 1 a 5, non comporta l’esclusione
della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/97
e ss.mm.ii.,
e delle LL.RR. 12.12.2003, n. 26 e ss.mm.ii.
“Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs.
31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi agli enti” - L.R. n. 59 del 22.12.2010 “Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della
direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale
2010)”;
6.
di sottolineare che la
sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente
provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all’art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii.;
7.
di ribadire che le sanzioni
da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti
nel presente provvedimento sono stabilite con le modalità previste dalla LR
38/96 e ss.mm.ii.;
8.
di ribadire che gli Enti
gestori delle ZPS e dei SIC sono quelli indicati nella DGR n. 227 del 4 aprile
2011;
9.
di pubblicare il presente
atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
10.
di dare mandato all’Ufficio
Parchi ed Aree Protette, del Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree
Protette e Paesaggio, di provvedere alla trasmissione delle Misure sito
specifiche al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
per la designazione delle ZSC di riferimento.