Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità alla normativa
dell'Unione europea e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di
cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, promuove la crescita
competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e
l'attrattività del contesto territoriale e sociale abruzzese nel rispetto dei
principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo la libera
iniziativa economica in armonia con l'articolo 41 della Costituzione. I
principi e gli istituti della presente legge hanno lo scopo di garantire in modo
uniforme la piena applicazione della Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, relativa a 'Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro
fondamentale per la Piccola Impresa (uno 'Small Business Act'
per l'Europa)' e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela
della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).
2. La Regione favorisce il rilancio produttivo
a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche
attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti
ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in
Abruzzo la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro.
3. La Regione promuove il mercato e
l'internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese
di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;
l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel
territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della
proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la
promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle
imprese dell’Abruzzo anche a livello internazionale.
Art. 2
(Strumenti)
1. Concorrono, nel rispetto della disciplina
europea in tema di aiuti di Stato e concorrenza al perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1, i seguenti strumenti:
a) RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente
nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle
imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale.
Nell'ambito della legge finanziaria sono determinati il tetto complessivo di
sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste,
nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile, tra cui quelle afferenti
l'impiego di servizi per la promozione della sostenibilità e della produttività
delle imprese abruzzesi. La Regione promuove accordi con i comuni, sui quali
insistono realtà produttive che hanno sottoscritto accordi sperimentali per
l'abbattimento degli oneri amministrativi, per la progressiva riduzione, anche
mediante compensazione, di imposte, tributi o tariffe comunali, comunque
denominate, gravanti sulle imprese con priorità per le imprese che hanno
aderito alla Carta di Pescara;
b) ACCESSO AL CREDITO: consistente in
interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese
abruzzesi, attraverso lo sviluppo di un sistema abruzzese delle garanzie e del
credito, sostenendo in particolare, anche per il tramite della Finanziaria regionale
abruzzese (FIRA), la riorganizzazione dei Consorzi e Cooperative di garanzia
collettiva fidi (Confidi) e la promozione, dapprima in via sperimentale, di
nuovi modelli di intervento complementari agli attuali strumenti di accesso al
credito per medie e grandi imprese;
c) AGEVOLAZIONI: consistenti in misure volte
a sostenere la liquidità delle imprese abruzzesi, nonché gli investimenti delle
medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della
ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile,
attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di
ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle
dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, privilegiando
quelli basati su fondi rotativi, anche a sostegno dell'internazionalizzazione
delle imprese insediate nel territorio regionale e dell'insediamento di imprese
estere;
d) COSTI ENERGETICI: consistenti in misure
volte a ridurre la loro incidenza sui costi delle imprese, attraverso una
revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia
stessa, nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117
della Costituzione.
2. Le garanzie fideiussorie richieste sulle
agevolazioni di cui alla lettera c) del comma 1, nell'ipotesi di anticipazione
finanziaria, possono essere prestate dagli intermediari abilitati ai sensi
della normativa vigente ovvero dai Confidi sottoposti a vigilanza ai sensi
dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia). Le singole misure di
agevolazione possono prevedere modalità che consentano:
a) il rimborso dei costi delle garanzie, nei
limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e la
destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria
delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;
b) l'introduzione di limitazioni alla
richiesta di garanzie alle imprese in funzione della classe di rischio delle
imprese medesime, nonché l'introduzione di un adeguamento delle garanzie in
funzione del livello di rischio correlato alla singola agevolazione;
c) lo svincolo delle garanzie prestate,
correlato alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con
l'anticipazione finanziaria.
Art. 3
(Attuazione)
1. La Giunta regionale, in raccordo con il
sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità
di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche:
a) stipulando specifici accordi con Stati,
Regioni, Province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini
professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie,
istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese,
organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al
fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego;
b) individuando direttamente le azioni,
definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le
categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia con
specifico riguardo agli effetti occupazionali, all'attrattività e alla
competitività del territorio, anche in una prospettiva sovraregionale d'intesa
con le Regioni e le Province confinanti;
c) istituendo un 'Coordinamento tecnico
regionale per la ricerca e l'innovazione', allo scopo di attuare e coordinare
gli interventi delle politiche regionali in materia, favorire la circolazione
delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, e
garantirne la diffusione presso i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione
anche tramite una piattaforma informatica integrata con imprese, centri di
ricerca e il sistema universitario. In tale ambito sono valorizzati i brevetti
e la proprietà intellettuale più significativi;
d) promuovendo interventi specifici, sentite
le organizzazioni imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, gli enti
bilaterali e il sistema delle cooperative, per la riqualificazione,
valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito
delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche
industriali regionali;
e) sostenendo e valorizzando la riconversione
produttiva, anche attraverso l'innovazione di processo organizzativo e
gestionale, nonché i prodotti tipici locali e le produzioni industriali del
sistema delle imprese della Regione Abruzzo;
f) promuovendo la valorizzazione della
qualità dei prodotti abruzzesi, attraverso l’istituzione di marchi collettivi
regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;
g) istituendo un nucleo operativo sulla
gestione delle crisi aziendali e di settore, per il monitoraggio e la
prevenzione di crisi aziendali e di settore, il recupero dell'attività
imprenditoriale e la salvaguardia dell'occupazione, la riconversione produttiva
ed occupazionale e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro,
anche mediante forme di autoimprenditorialità e di auto impiego sotto il coordinamento
del competente assessorato regionale alle attività produttive che ha delega
specifica alle crisi aziendali;
h) promuovendo e incentivando lo sviluppo
della responsabilità sociale d'impresa e del rating di legalità,
sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito
sociale, anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti
dalle imprese aderenti;
i) promuovendo azioni volte all'uso
sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e
dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future
generazioni;
j) promuovendo, in collaborazione con le
organizzazioni imprenditoriali, del sistema scolastico, della formazione
professionale e delle università, iniziative volte ad accrescere la cultura di
impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola/lavoro;
k) promuovendo la costituzione di tavoli di
settore con le organizzazioni delle imprese con la finalità di monitorare e
individuare i fabbisogni e le criticità delle imprese;
l) promuovendo l'innovazione e la tecnologia
nella filiera alimentare, la solidarietà e la cooperazione per favorire la
collaborazione tra Paesi e l'alimentazione per migliori stili di vita;
m) investendo nella capacità delle imprese di
sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e favorendo la filiera
di realtà produttive che hanno consolidato la presenza abruzzese sui mercati di
prioritario interesse;
n) promuovendo un tavolo permanente fra
Regione Abruzzo e sistema delle imprese, al fine di concorrere efficacemente ai
bandi e agli obiettivi previsti nella programmazione europea;
2. Per agevolare l'insediamento di nuovi
impianti produttivi o l'ampliamento di quelli già esistenti, la Giunta
regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per il territorio e l’ambiente
(ARTA), nell'ambito di una preventiva valutazione dei relativi progetti di insediamento
o di ampliamento, trasformazione urbanistica e riqualificazione di aree
degradate, dismesse o sottoutilizzate, ai fini dei successivi procedimenti
amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente. ARTA assicura la
separazione funzionale tra le attività di cui al presente comma e quelle svolte
nell'ambito dei successivi procedimenti amministrativi e dei relativi
controlli, previsti dalla vigente normativa ambientale, facendovi fronte con le
risorse finanziarie del proprio bilancio.
3. Gli enti locali, le parti sociali, le
aggregazioni di imprese, le camere di commercio e il loro sistema regionale, le
università e l'ecosistema dell'innovazione e della ricerca, le organizzazioni
del terzo settore e le fondazioni bancarie, possono proporre alla Giunta
regionale programmi di sviluppo della competitività, anche avvalendosi di
accordi negoziali a carattere sperimentale, finalizzati alla riduzione delle
disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori abruzzesi
confinanti, ancorché separati dal mare, con Province e Regioni e Stati che
vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli
regionali.
4. La Giunta regionale promuove e approva
l'attivazione di progetti a carattere sperimentale, replicabili sul territorio
abruzzese. A tal fine sono valorizzati a livello regionale gli esiti delle
sperimentazioni territoriali che hanno ricadute positive nel tessuto
produttivo.
5. La Giunta regionale per ogni esercizio
finanziario, previo parere della commissione consiliare competente, definisce
le priorità oggetto dei bandi.
Art. 4
(Circuito di
compensazione regionale multilaterale e complementare)
1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto
dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al
credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito
di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi
esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale
locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di
volontarietà.
2. La Giunta regionale, previo parere della
competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme
attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare
e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle
norme tributarie dello Stato.
Art. 5
(Aggregazioni)
1. La Regione riconosce, promuove e favorisce
la libera aggregazione delle imprese e di altri soggetti dell'ecosistema
dell'innovazione con particolare riferimento ai poli di innovazione, ai cluster
tecnologici e ai distretti produttivi, finalizzata alla crescita collaborativa
attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e
conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e
alla logistica.
2. La Regione a sostegno dello sviluppo delle
aggregazioni di cui al comma 1 promuove:
a) la costituzione, anche attraverso la FIRA,
di fondi di investimento in capitale di rischio e altri specifici strumenti
finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a
sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti;
b) le iniziative che favoriscono le
condizioni per l'accesso ad agevolazioni e incentivi tributari e contributivi
anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la
concessione dei relativi benefici.
Art. 6
(Semplificazione)
1. In attuazione dell’articolo 9 della legge
180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti
amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di
attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e
sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività
economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e
prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono
sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP dal legale
rappresentante dell’impresa ovvero dal titolare dell’attività economica, sotto
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti la
presenza nel fascicolo informatico d’impresa o il rilascio da parte della
pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli
interventi o delle attività. L’avvio dell’attività è contestuale alla
comunicazione unica regionale, alla quale non devono essere allegati documenti
aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell’acquisizione
al fascicolo informatico d’impresa presso la camera di commercio, resta in capo
alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP. Nel caso in cui tale
comunicazione risulti formalmente incompleta l’ufficio competente, per il
tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura
del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della
comunicazione unica regionale.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata
la regolarità della stessa, effettuano i controlli, anche mediante la
consultazione del fascicolo informatico d’impresa, almeno nella misura minima
indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non
inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i
casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui
all’articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 o che non sussistano
irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con
riferimento alla salute pubblica, all’ambiente e alla sicurezza sui luoghi di
lavoro. Qualora l’interessato non provveda nel termine assegnato, l’amministrazione
competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento
dell’attività.
3. Ogniqualvolta l'interessato debba
presentare oltre alla comunicazione unica regionale di cui al comma 1 una
domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al
SUAP, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
4. Restano salve le disposizioni
sanzionatorie previste dall’articolo 19, comma 6, della l. 241/1990 e dagli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa).
5. Tutti i procedimenti disciplinati da norme
regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati
sono sostituiti da una comunicazione unica regionale del legale rappresentante
dell'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla
camera di commercio che provvede al suo inoltro all'autorità presso cui è
istituito l'albo. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di invio della
comunicazione unica regionale. L'autorità competente alla tenuta dell'albo
dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli
eventuali provvedimenti di cancellazione.
6. La Giunta regionale, d'intesa con il
sistema camerale, individuati i procedimenti di cui ai commi 1 e 5 e i
requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna attività di impresa, procede alla
pubblicazione dell'elenco unitamente alla relativa modulistica sui portali dei
SUAP, sul sito delle Agenzie per le Imprese, sul sito delle camere di commercio
e sul sito della Regione Abruzzo.
7. La comunicazione unica regionale di cui ai
commi 1 e 5, il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità
competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, sono
trasmessi a cura del SUAP o delle autorità competenti con modalità telematica
al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo
informatico d'impresa.
8. La Regione assicura:
a) l'accesso informatico alle procedure
regionali che riguardano le imprese;
b) il raccordo e il coordinamento informatico
tra le informazioni relative alle imprese e quelle contenute nel registro delle
imprese conservato presso le camere di commercio, con il compito di allineare
le notizie in possesso dei SUAP con quelle contenute nel registro, d'intesa con
il sistema camerale e gli enti competenti che dispongono dei SUAP e dei comuni
che insistono sul territorio di riferimento degli stessi.
9. La Giunta regionale, per l'attuazione di
quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove
necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le
rispettive leggi e regolamenti.
10. La Giunta regionale, per l'attuazione di
quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove
necessario, intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire
all'allineamento dei dati.
11. Gli enti locali adeguano i propri
regolamenti a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è istituito un
riconoscimento di premialità tra gli enti locali
virtuosi, efficaci e trasparenti o che investono in progetti innovativi nel
campo della semplificazione, secondo criteri predefiniti dalla Giunta regionale
previo parere della competente commissione consiliare.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici
o culturali di cui all’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990, ai procedimenti
riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalle leggi regionali in materia di commercio e
fiere, nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di
autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno). Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente
legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse
all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli
impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e
gli insediamenti produttivi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture).
Art. 7
(Amministrazione
unica)
1. Al fine di uniformare sul territorio
regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare
l'interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle
camere di commercio, nonché di dare piena attuazione all'informatizzazione dei
processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello
Sviluppo Economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato
tecnico al d.p.r. 160/2010 presso tutti i SUAP
iscritti all'elenco del relativo portale e provvede alla trasmissione dei dati
di monitoraggio al Ministero dello Sviluppo Economico.
2. La Regione favorisce l'adeguamento dei
SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento
ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di
compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica
della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della
ricevuta e implementazione dell'interscambio informativo con il registro delle
imprese. La Regione favorisce e promuove l'interoperabilità tra i sistemi
informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di
convenzioni.
3. Al fine di dare completa attuazione alla
previsione dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, la Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio del
sistema dei SUAP, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge individua i parametri organizzativi per garantire la massima efficienza,
efficacia ed economicità degli sportelli unici associati per le attività
produttive e definisce gli interventi per la riqualificazione professionale del
personale.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi
dall'approvazione dei parametri organizzativi di cui al comma 3, verifica il
rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, promuovendo
l'adozione di appositi piani di adeguamento. I comuni che, alla scadenza del
termine stabilito dal relativo piano di adeguamento, non hanno istituito il
SUAP associato nel rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni
regionali, esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di
commercio, nel rispetto dell'articolo 4, comma 11, del d.p.r.
160/2010.
5. La domanda di avvio del procedimento è
presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni
lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in
via telematica dagli uffici competenti, può richiedere all'interessato la
documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende completa
e correttamente presentata.
6. Verificata la completezza della
documentazione, il SUAP:
a) adotta il provvedimento conclusivo entro
dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 5 ovvero dal
ricevimento delle integrazioni, qualora non sia necessario acquisire,
esclusivamente in via telematica, pareri, autorizzazioni o altri atti di
assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;
b) convoca entro sette giorni dal decorso del
termine di cui al comma 5, ovvero dal ricevimento delle integrazioni, la
conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica anche in via telematica
entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire
pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di
amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione
dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni
entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le
autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente
espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati
alla conferenza ad eccezione dei casi di cui al comma 7.
7. Qualora l'intervento sia soggetto a
valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica
(VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, a quelle previste per le aziende a
rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui al decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose),
a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata
ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e
di recupero dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) o ad autorizzazione unica per impianto alimentato
ad energia rinnovabile di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità), oppure ad alcuno dei casi individuati dall’articolo
20, comma 4, della l. 241/1990, i termini di cui alla lettera b), del comma 6,
decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.
8. Il procedimento è espressamente concluso
con provvedimento di:
a) accoglimento, che costituisce titolo per
la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;
b) accoglimento condizionato, quando il
progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione
specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento
costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento
dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
c) rigetto, che può essere adottato nei soli
casi di motivata impossibilità ad adeguare il progetto presentato per la
presenza di vizi o carenze tecniche insanabili.
9. Decorsi dieci giorni lavorativi dal
termine di cui alla lettera a) del comma 6, ovvero dalla seduta della
conferenza di servizi di cui alla lettera b) del comma 6, senza che sia stato
emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso
positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo è subordinata al
pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.
10. Sono escluse dall'applicazione del presente
articolo le procedure edilizie afferenti le medie e le grandi strutture di
vendita e relativi provvedimenti attuativi, nonché quelle previste per gli
impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento
recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
Art. 8
(Sistema integrato
dei controlli)
1. Al fine di uniformare sull'intero
territorio regionale le attività di controllo comunque denominate, e con il
Piano regionale della prevenzione della corruzione e trasparenza, la Regione
approva con deliberazione di Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal
Consiglio regionale, un Piano pluriennale dei controlli, anche mediante la
stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti
e gli ordini professionali, incentrato sui seguenti principi e basato
sull'utilizzo di strumenti di open data:
a) proporzionalità;
b) contestualità;
c) prevenzione;
d) reciprocità;
e) affidamento;
f) buona fede.
2. In ogni caso, le irregolarità riscontrate
in sede di verifica derivanti dall'inosservanza dei requisiti minimi pubblicati
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, non possono dare luogo a provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività senza che prima sia stato concesso un
termine congruo per la regolarizzazione non inferiore a centottanta giorni,
salvo non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la
popolazione, l'ambiente o l'ordine pubblico. Le pubbliche amministrazioni,
all'esito di procedimenti di verifica, non possono richiedere adempimenti
ulteriori né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto
dei requisiti minimi.
3. La verifica da parte della pubblica
amministrazione e delle autorità competenti in merito alle certificazioni
relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di
normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da
professionisti abilitati, è disciplinata dall'articolo 11, comma 1, della l.
180/2011.
4. La Giunta regionale promuove azioni per
favorire l'ottenimento del rating di legalità di cui al Regolamento di
attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività), così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 (Disposizioni urgenti recanti integrazioni
al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, da parte delle imprese
abruzzesi, l'utilizzo di tecniche di gestione del rischio per l'individuazione
e la mitigazione del rischio di corruzione, irregolarità e frodi, integrate con
i sistemi di controllo interno, anche sulla base di quanto previsto dal Piano
Nazionale Anticorruzione.
Art. 9
(Clausola
valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione
della legge e dei risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in
campo per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio
abruzzese. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale che
descrive e documenta:
a) gli interventi attuati e i risultati della
loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei
procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese
beneficiate, distinte per dimensione, settore di attività e territorio,
eventuali criticità incontrate nell'attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della
presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori
coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati
attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità
valutative applicate;
d) l'evidenza empirica che ha sostenuto o
sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale,
di cui all'articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione
e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;
f) l'aggiornamento annuale delle variabili
utilizzate per osservare la competitività del territorio abruzzese.
2. La Giunta regionale rende accessibili i
dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla
presente legge.
3. La Commissione competente discute gli
esiti della valutazione per l’eventuale rimodulazione dell’intervento
normativo.
4. La relazione è resa pubblica mediante il
sito web del Consiglio regionale.
Art. 10
(Norma
finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o
maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 11
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Pescara,
addì 4 settembre 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso