Impresa Abruzzo competitività - sviluppo – territorio.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La Regione, in conformità alla normativa dell'Unione europea e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale abruzzese nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l'articolo 41 della Costituzione. I principi e gli istituti della presente legge hanno lo scopo di garantire in modo uniforme la piena applicazione della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 giugno 2008, relativa a 'Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno 'Small Business Act' per l'Europa)' e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

2.      La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Abruzzo la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro.

3.      La Regione promuove il mercato e l'internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese dell’Abruzzo anche a livello internazionale.

 

Art. 2

(Strumenti)

 

1.      Concorrono, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di Stato e concorrenza al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i seguenti strumenti:

a)      RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale. Nell'ambito della legge finanziaria sono determinati il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile, tra cui quelle afferenti l'impiego di servizi per la promozione della sostenibilità e della produttività delle imprese abruzzesi. La Regione promuove accordi con i comuni, sui quali insistono realtà produttive che hanno sottoscritto accordi sperimentali per l'abbattimento degli oneri amministrativi, per la progressiva riduzione, anche mediante compensazione, di imposte, tributi o tariffe comunali, comunque denominate, gravanti sulle imprese con priorità per le imprese che hanno aderito alla Carta di Pescara;

b)      ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese abruzzesi, attraverso lo sviluppo di un sistema abruzzese delle garanzie e del credito, sostenendo in particolare, anche per il tramite della Finanziaria regionale abruzzese (FIRA), la riorganizzazione dei Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) e la promozione, dapprima in via sperimentale, di nuovi modelli di intervento complementari agli attuali strumenti di accesso al credito per medie e grandi imprese;

c)      AGEVOLAZIONI: consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese abruzzesi, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, privilegiando quelli basati su fondi rotativi, anche a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese insediate nel territorio regionale e dell'insediamento di imprese estere;

d)      COSTI ENERGETICI: consistenti in misure volte a ridurre la loro incidenza sui costi delle imprese, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa, nell'ambito delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 117 della Costituzione.

2.      Le garanzie fideiussorie richieste sulle agevolazioni di cui alla lettera c) del comma 1, nell'ipotesi di anticipazione finanziaria, possono essere prestate dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dai Confidi sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Le singole misure di agevolazione possono prevedere modalità che consentano:

a)      il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e la destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;

b)      l'introduzione di limitazioni alla richiesta di garanzie alle imprese in funzione della classe di rischio delle imprese medesime, nonché l'introduzione di un adeguamento delle garanzie in funzione del livello di rischio correlato alla singola agevolazione;

c)      lo svincolo delle garanzie prestate, correlato alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l'anticipazione finanziaria.

 

Art. 3

(Attuazione)

 

1.      La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche:

a)      stipulando specifici accordi con Stati, Regioni, Province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego;

b)      individuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia con specifico riguardo agli effetti occupazionali, all'attrattività e alla competitività del territorio, anche in una prospettiva sovraregionale d'intesa con le Regioni e le Province confinanti;

c)      istituendo un 'Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione', allo scopo di attuare e coordinare gli interventi delle politiche regionali in materia, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'amministrazione regionale, e garantirne la diffusione presso i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione anche tramite una piattaforma informatica integrata con imprese, centri di ricerca e il sistema universitario. In tale ambito sono valorizzati i brevetti e la proprietà intellettuale più significativi;

d)      promuovendo interventi specifici, sentite le organizzazioni imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, gli enti bilaterali e il sistema delle cooperative, per la riqualificazione, valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche industriali regionali;

e)      sostenendo e valorizzando la riconversione produttiva, anche attraverso l'innovazione di processo organizzativo e gestionale, nonché i prodotti tipici locali e le produzioni industriali del sistema delle imprese della Regione Abruzzo;

f)       promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti abruzzesi, attraverso l’istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;

g)      istituendo un nucleo operativo sulla gestione delle crisi aziendali e di settore, per il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore, il recupero dell'attività imprenditoriale e la salvaguardia dell'occupazione, la riconversione produttiva ed occupazionale e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche mediante forme di autoimprenditorialità e di auto impiego sotto il coordinamento del competente assessorato regionale alle attività produttive che ha delega specifica alle crisi aziendali;

h)      promuovendo e incentivando lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa e del rating di legalità, sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;

i)       promuovendo azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;

j)       promuovendo, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, del sistema scolastico, della formazione professionale e delle università, iniziative volte ad accrescere la cultura di impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola/lavoro;

k)      promuovendo la costituzione di tavoli di settore con le organizzazioni delle imprese con la finalità di monitorare e individuare i fabbisogni e le criticità delle imprese;

l)       promuovendo l'innovazione e la tecnologia nella filiera alimentare, la solidarietà e la cooperazione per favorire la collaborazione tra Paesi e l'alimentazione per migliori stili di vita;

m)     investendo nella capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e favorendo la filiera di realtà produttive che hanno consolidato la presenza abruzzese sui mercati di prioritario interesse;

n)      promuovendo un tavolo permanente fra Regione Abruzzo e sistema delle imprese, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella programmazione europea;

2.      Per agevolare l'insediamento di nuovi impianti produttivi o l'ampliamento di quelli già esistenti, la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per il territorio e l’ambiente (ARTA), nell'ambito di una preventiva valutazione dei relativi progetti di insediamento o di ampliamento, trasformazione urbanistica e riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, ai fini dei successivi procedimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente. ARTA assicura la separazione funzionale tra le attività di cui al presente comma e quelle svolte nell'ambito dei successivi procedimenti amministrativi e dei relativi controlli, previsti dalla vigente normativa ambientale, facendovi fronte con le risorse finanziarie del proprio bilancio.

3.      Gli enti locali, le parti sociali, le aggregazioni di imprese, le camere di commercio e il loro sistema regionale, le università e l'ecosistema dell'innovazione e della ricerca, le organizzazioni del terzo settore e le fondazioni bancarie, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività, anche avvalendosi di accordi negoziali a carattere sperimentale, finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori abruzzesi confinanti, ancorché separati dal mare, con Province e Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali.

4.      La Giunta regionale promuove e approva l'attivazione di progetti a carattere sperimentale, replicabili sul territorio abruzzese. A tal fine sono valorizzati a livello regionale gli esiti delle sperimentazioni territoriali che hanno ricadute positive nel tessuto produttivo.

5.      La Giunta regionale per ogni esercizio finanziario, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le priorità oggetto dei bandi.

 

Art. 4

(Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare)

 

1.      Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.

2.      La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.

 

Art. 5

(Aggregazioni)

 

1.      La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese e di altri soggetti dell'ecosistema dell'innovazione con particolare riferimento ai poli di innovazione, ai cluster tecnologici e ai distretti produttivi, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica.

2.      La Regione a sostegno dello sviluppo delle aggregazioni di cui al comma 1 promuove:

a)      la costituzione, anche attraverso la FIRA, di fondi di investimento in capitale di rischio e altri specifici strumenti finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti;

b)      le iniziative che favoriscono le condizioni per l'accesso ad agevolazioni e incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.

 

Art. 6

(Semplificazione)

 

1.      In attuazione dell’articolo 9 della legge 180/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal titolare dell’attività economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d’impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. L’avvio dell’attività è contestuale alla comunicazione unica regionale, alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell’acquisizione al fascicolo informatico d’impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l’ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale.

2.      Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarità della stessa, effettuano i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d’impresa, almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 o che non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all’ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l’interessato non provveda nel termine assegnato, l’amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell’attività.

3.      Ogniqualvolta l'interessato debba presentare oltre alla comunicazione unica regionale di cui al comma 1 una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4.      Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 19, comma 6, della l. 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5.      Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una comunicazione unica regionale del legale rappresentante dell'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltro all'autorità presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di invio della comunicazione unica regionale. L'autorità competente alla tenuta dell'albo dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

6.      La Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, individuati i procedimenti di cui ai commi 1 e 5 e i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna attività di impresa, procede alla pubblicazione dell'elenco unitamente alla relativa modulistica sui portali dei SUAP, sul sito delle Agenzie per le Imprese, sul sito delle camere di commercio e sul sito della Regione Abruzzo.

7.      La comunicazione unica regionale di cui ai commi 1 e 5, il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, sono trasmessi a cura del SUAP o delle autorità competenti con modalità telematica al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d'impresa.

8.      La Regione assicura:

a)      l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese;

b)      il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese e quelle contenute nel registro delle imprese conservato presso le camere di commercio, con il compito di allineare le notizie in possesso dei SUAP con quelle contenute nel registro, d'intesa con il sistema camerale e gli enti competenti che dispongono dei SUAP e dei comuni che insistono sul territorio di riferimento degli stessi.

9.      La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le rispettive leggi e regolamenti.

10.    La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.

11.    Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è istituito un riconoscimento di premialità tra gli enti locali virtuosi, efficaci e trasparenti o che investono in progetti innovativi nel campo della semplificazione, secondo criteri predefiniti dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

12.    Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all’articolo 19, comma 1, della l. 241/1990, ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalle leggi regionali in materia di commercio e fiere, nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

Art. 7

(Amministrazione unica)

 

1.      Al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare l'interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, nonché di dare piena attuazione all'informatizzazione dei processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato tecnico al d.p.r. 160/2010 presso tutti i SUAP iscritti all'elenco del relativo portale e provvede alla trasmissione dei dati di monitoraggio al Ministero dello Sviluppo Economico.

2.      La Regione favorisce l'adeguamento dei SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della ricevuta e implementazione dell'interscambio informativo con il registro delle imprese. La Regione favorisce e promuove l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di convenzioni.

3.      Al fine di dare completa attuazione alla previsione dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio del sistema dei SUAP, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge individua i parametri organizzativi per garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità degli sportelli unici associati per le attività produttive e definisce gli interventi per la riqualificazione professionale del personale.

4.      La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione dei parametri organizzativi di cui al comma 3, verifica il rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, promuovendo l'adozione di appositi piani di adeguamento. I comuni che, alla scadenza del termine stabilito dal relativo piano di adeguamento, non hanno istituito il SUAP associato nel rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio, nel rispetto dell'articolo 4, comma 11, del d.p.r. 160/2010.

5.      La domanda di avvio del procedimento è presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in via telematica dagli uffici competenti, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende completa e correttamente presentata.

6.      Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:

a)      adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 5 ovvero dal ricevimento delle integrazioni, qualora non sia necessario acquisire, esclusivamente in via telematica, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

b)      convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 5, ovvero dal ricevimento delle integrazioni, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica anche in via telematica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza ad eccezione dei casi di cui al comma 7.

7.      Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, a quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad autorizzazione unica per nuovo impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o ad autorizzazione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), oppure ad alcuno dei casi individuati dall’articolo 20, comma 4, della l. 241/1990, i termini di cui alla lettera b), del comma 6, decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.

8.      Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

a)      accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;

b)      accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;

c)      rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità ad adeguare il progetto presentato per la presenza di vizi o carenze tecniche insanabili.

9.      Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera a) del comma 6, ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera b) del comma 6, senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo è subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

10.    Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie afferenti le medie e le grandi strutture di vendita e relativi provvedimenti attuativi, nonché quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

 

Art. 8

(Sistema integrato dei controlli)

1.      Al fine di uniformare sull'intero territorio regionale le attività di controllo comunque denominate, e con il Piano regionale della prevenzione della corruzione e trasparenza, la Regione approva con deliberazione di Giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, un Piano pluriennale dei controlli, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, incentrato sui seguenti principi e basato sull'utilizzo di strumenti di open data:

a)      proporzionalità;

b)      contestualità;

c)      prevenzione;

d)      reciprocità;

e)      affidamento;

f)       buona fede.

2.      In ogni caso, le irregolarità riscontrate in sede di verifica derivanti dall'inosservanza dei requisiti minimi pubblicati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, non possono dare luogo a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività senza che prima sia stato concesso un termine congruo per la regolarizzazione non inferiore a centottanta giorni, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, l'ambiente o l'ordine pubblico. Le pubbliche amministrazioni, all'esito di procedimenti di verifica, non possono richiedere adempimenti ulteriori né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti minimi.

3.      La verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti in merito alle certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati, è disciplinata dall'articolo 11, comma 1, della l. 180/2011.

4.      La Giunta regionale promuove azioni per favorire l'ottenimento del rating di legalità di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29 (Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, da parte delle imprese abruzzesi, l'utilizzo di tecniche di gestione del rischio per l'individuazione e la mitigazione del rischio di corruzione, irregolarità e frodi, integrate con i sistemi di controllo interno, anche sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.

 

Art. 9

(Clausola valutativa)

 

1.      La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio abruzzese. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale che descrive e documenta:

a)      gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate, distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell'attuazione;

b)      gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;

c)      gli esiti della valutazione degli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità valutative applicate;

d)      l'evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 3, comma 6;

e)      gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;

f)       l'aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare la competitività del territorio abruzzese.

2.      La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

3.      La Commissione competente discute gli esiti della valutazione per l’eventuale rimodulazione dell’intervento normativo.

4.      La relazione è resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.

 

Art. 10

(Norma finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

Pescara, addì 4 settembre 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso