LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto d’Intesa tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. n. 93
del 29 luglio 2009, con cui è stato approvato l’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed in
particolare l’art. 64 che prevede la determinazione del fabbisogno di medici di
continuità assistenziale di ciascuna Azienda USL secondo un rapporto ottimale
medici in servizio/abitanti residenti;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 24/2012 del 4 luglio 2012 che dava mandato alle ASL:
- di ricondurre il rapporto ottimale a
quanto stabilito dal vigente ACN all’art. 64, commi 2 e 3, tenendo conto del
valore 1 medico ogni 5000 abitanti residenti;
- di predisporre entro il termine del 31
dicembre 2012, per l’approvazione regionale, appositi atti di rimodulazione
delle circoscrizioni del servizio di CA ai sensi dell’art. 64, comma 3, del
vigente ACN della medicina generale;
RICHIAMATA la Deliberazione
direttoriale n° 1985 del 20.12.2012 della AUSL Lanciano-Vasto-Chieti, con cui
la predetta Azienda, ai fini dell’attuazione del Decreto Commissariale di cui
al punto precedente, ha stabilito di individuare le sedi di continuità
assistenziale disponendo, nell’ambito del Distretto sanitario Alto Vastese, il
mantenimento delle sedi di Gissi, Palmoli e Castiglione Messer Marino;
VISTO il Decreto
Commissariale n. 61/2013 del 27 agosto 2013 che approvava l’articolazione
territoriale regionale delle sedi di continuità assistenziale, recependo fra
l’altro la proposta di individuazione delle sedi adottata dalla ASL2 Lanciano
Vasto Chieti con la deliberazione direttoriale n. 1985 del 20.12.2012;
VISTA la nota del
Commissario ad acta prot. n. RA/8331/COMM del 10
gennaio 2014 con cui si invitavano i Direttori Generali delle ASL a rimodulare,
nel caso in cui risultasse necessario,
le sedi di continuità assistenziale nel rispetto del limite massimo di
un medico ogni 3.500 abitanti residenti, come previsto dall’art. 64, comma 3,
dell’ACN, stabilendo inoltre che tali deliberazioni aziendali di
rideterminazione delle sedi dovevano essere trasmesse al Servizio “Assistenza
Sanitaria di Base e Specialistica” della Regione Abruzzo che, previa verifica
del rispetto del citato limite, avrebbe provveduto alla pubblicazione dei
provvedimenti nel BURA ai fini della decorrenza della loro efficacia;
RICHIAMATA la Deliberazione
del Direttore Generale n. 197 del 25 febbraio 2014, con cui la ASL Lanciano
Vasto Chieti, alla luce delle disposizioni di cui alla citata nota prot. n. RA/8331 del 10 gennaio 2014, ha proceduto alla
rimodulazione delle sedi di continuità assistenziale con l’applicazione del
rapporto di un medico ogni 3.500 abitanti residenti disponendo, in aggiunta a
quanto precedentemente stabilito con la citata Deliberazione n. 1985 del
20.12.2012, il mantenimento della sede di continuità assistenziale di Carunchio
nel Distretto Alto Vastese;
DATO ATTO che la predetta
deliberazione è stata pubblicata nel BURAT n. 13 Ordinario del 2 aprile 2014;
RICHIAMATO il decreto
commissariale n. 95/2015 del 28.09.2015 recante “Approvazione del programma di
riqualificazione della rete emergenza-urgenza territoriale”, in cui è riportata
l’articolazione delle sedi di continuità assistenziale sul territorio
regionale, comprendendo nel Distretto Alto Vastese della Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti
quelle di Gissi, Palmoli, Castiglione Messer Marino e Carunchio;
PRESO ATTO che la ASL
Lanciano-Vasto-Chieti, con nota prot. n. 4348U17 del
01.02.2017 cui faceva seguito la nota prot. n.
9626U17 del 27.02.2017, ha rappresentato all’organo di indirizzo politico e
alla Direzione del Dipartimento per la Salute e il Welfare la volontà di
modificare l’assetto organizzativo territoriale delle sedi di continuità
assistenziale, chiedendo a tal fine la “ratifica” della Deliberazione del
Direttore Generale n. 1259 del 28.10.2016; e che in tale ultima
Deliberazione si stabilisce, nell’ambito
del Distretto Alto Vastese, la chiusura
della sede di continuità assistenziale nel Comune di Carunchio e l’apertura nel
Comune di Celenza sul Trigno;
RITENUTO di prendere atto
della rimodulazione proposta dalla ASL di chiusura della sede di continuità
assistenziale nel Comune di Carunchio e apertura nel Comune di Celenza sul
Trigno, in quanto atto che non modifica l’assetto complessivo della riarticolazione territoriale del servizio di continuità
assistenziale, definito con i provvedimenti commissariali citati nei precedenti
capoversi;
VISTO l’art. 4 della
L.R. 14.09.99 n. 77 e s.m.i.;
DATO ATTO che:
a. il Dirigente del Servizio competente nella
materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere
favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla base dell’istruttoria
effettuata dal funzionario responsabile dell’Ufficio competente per materia;
b. il Direttore del Dipartimento, sulla base
dell’istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede ha
espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi,
competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
-
di prendere atto della
Deliberazione del Direttore Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti n. 1259
del 28.10.2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
con cui, a modifica dell’assetto organizzativo territoriale
delle sedi di continuità assistenziale definito con il Decreto Commissariale n.
61/2013 del 27 agosto 2013 come rimodulato con la Deliberazione del Direttore
della ASL Lanciano Vasto Chieti n. 197 del 25 febbraio 2014, si prevede la
chiusura della sede di continuità assistenziale nel Comune di Carunchio e
l’apertura della sede nel Comune di Celenza sul Trigno;
-
di dare atto che il presente atto deliberativo non
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
-
di dare mandato al Servizio “Assistenza Distrettuale
Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria” di notificare copia del
presente provvedimento al Direttore della ASL Lanciano Vasto Chieti per i
conseguenti adempimenti di competenza;
-
di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.