LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che:
-
il
D.C.A. 27 dicembre 2012 n. 67, nell’approvare il fabbisogno regionale di
assistenza specialistica ambulatoriale relativo al triennio 2013-2015, ha
individuato, a livello aziendale e regionale, la domanda di prestazioni di
diagnostica per immagini, di laboratorio, di medicina nucleare, di medicina
fisica e FKT, di odontoiatrica e di branche a visita definendo, altresì, il
numero massimo di macchine per RX, ecografia, TC, RMN, Mammografia, MOC, Gamma
camera, PET ed altre, necessarie a soddisfare la domanda assistenziale relativa
alla Medicina Nucleare ed alla Diagnostica per immagini;
-
il D.C.A. 24 giugno 2013 n. 46 ha
ripartito, a livello di singolo Distretto Sanitario di Base o gruppo di
Distretti, i fabbisogni definiti dal D.C.A. n. 67/2012 individuando, per
ciascuna branca specialistica, il numero massimo di Centri di Erogazione
necessari ad assicurare la domanda assistenziale rilevata;
-
il D.C.A 14 ottobre 2013 n. 85,
integrando il D.C.A. n. 46/2013, ha definito un fabbisogno addizionale di
prestazioni odontoiatriche, e, per garantirne il pieno soddisfacimento, ha
aumentato il numero dei Centri di Erogazione programmati dal D.C.A. n. 67/2012;
-
in occasione della riunione del
Comitato Coordinamento Regionale Accreditamento (C.C.R.A.) tenutasi il 5 aprile
2016, il Direttore del Dipartimento Salute e Welfare, anche all’esito delle
sollecitazioni espresse da alcuni componenti del C.C.R.A., ha conferito al
Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) il mandato per la
costituzione ed il coordinamento di un Gruppo di Lavoro per la ridefinizione
del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale;
VISTO il Documento
tecnico “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione
Abruzzo”, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed
integrante (cfr., All. n. 01) che, all’esito
dell’attività condotta dal suddetto Gruppo di Lavoro, il Direttore dell’Agenzia
Sanitaria Regionale (A.S.R.) ha trasmesso al Dipartimento Salute e Welfare con
Nota Prot. n. 1032 del 4 luglio 2017;
CONSIDERATO che il Documento
Tecnico di cui al D.C.A. n. 67/2012 ha delimitato l’efficacia del fabbisogno
assistenziale ivi individuato al solo triennio 2013 – 2015, prevedendo la
crescita della domanda regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
VISTO il D.M. 2 aprile
2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e,
specificatamente, il paragrafo 10 dell’Allegato 1 al Regolamento a tenore del
quale “ il riequilibrio dei ruoli tra l’ospedale e territorio costituisce uno
degli obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati
si sono indirizzati a dare risposte concrete ai nuovi obiettivi di salute,
determinati dagli effetti delle tre transizioni – epidemiologica, demografica e
sociale – che hanno modificato il quadro di riferimento negli ultimi decenni;
VISTO il Piano
Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con la L.R. 10 marzo 2008 n. 5, che,
pur impartendo indirizzi programmatici per l’organizzazione regionale
dell’offerta ambulatoriale, non individua i parametri cui attenersi per
determinarne i fabbisogni assistenziali;
PRECISATO che, allo stesso
modo, mancano standard ed indicatori nazionali consolidati utili ad individuare
e definire la domanda di assistenza di specialistica ambulatoriale;
RICHIAMATI:
-
il D.C.A. 20 febbraio 2013 n. 13
“Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale DM n. 18.10.2012”;
-
il D.C.A. 12 giugno 2013 n. 45
“Approvazione Nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale – DM 18.10.2012;
-
il D.C.A. 20 febbraio 2013 n. 12
“Approvazione del tariffario regionale e la remunerazioni delle prestazioni di
assistenza ospedaliera – DM 18.10.2012”;
-
il D.C.A. 27 agosto 2013 n. 60 “Piano
Operativo regionale per il contenimento delle liste di attesa”;
CONSIDERATA la rilevanza
dell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale che, nell’ambito dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), comprende tutte le prestazioni finalizzate alla
prevenzione, alla diagnosi ed alla cura, ed alla riabilitazione;
RILEVATA la necessità di
ridefinire il fabbisogno regionale di specialistica ambulatoriale nell’ottica
di migliorare l’accesso alle prestazioni ambulatoriali, contenere i tempi di
attesa ed avvicinare il paziente al sistema di cura ed assistenza tenendo conto
delle singole specificità del contesto territoriale;
PRESO ATTO della metodologia
sottesa alla definizione dei fabbisogni di cui all’Allegato Documento Tecnico -
“Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (cfr. All. n. 01);
RITENUTO, per quanto
evidenziato, di approvare l’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza
specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All.
n. 01);
RICHIAMATO il paragrafo
“Fabbisogno regionale” dell’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All.
n. 01) nella parte in cui prevede che, “Ai fini della valutazione delle
richieste di autorizzazione pervenute e della compatibilità con quanto indicato
nel presente documento, si precisa che un Poliambulatorio è da intendersi come
una struttura in grado di sviluppare un volume di prestazioni associate a due
branche a visita. Inoltre, qualora il numero di branche autorizzabili sia
inferiore a due la struttura potrà comunque essere autorizzata”;
RITENUTO, in coerenza con
la vigente programmazione regionale, di integrare la suddetta disposizione
precisando che in presenza di una sola branca autorizzabile la struttura potrà
essere autorizzata come Ambulatorio;
PRESO ATTO della previsione
di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale
programmato dal Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale
2016-2018 di cui al D.C.A. 10 giugno 2016 n. 55 approvato ed integrato dalla
Giunta regionale con D.G.R. 26 luglio 2016 n. 505 e con D.G.R. 22 settembre
2016 n. 576;
RITENUTO che le strutture
attualmente accreditate per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale consentano
di soddisfare la domanda assistenziale che l’attuale programmazione regionale
prevede a carico del Fondo Sanitario Regionale, fermo restando che il possesso
del titolo di accreditamento non genera il diritto alla stipula degli accordi
negoziali di cui all’art. 8-quinquies D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. da concludersi, in ogni
caso, nel rispetto del già citato Piano di riqualificazione del Servizio
Sanitario Regionale 2016-2018 e nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati;
STABILITO, per l’effetto,
che il “Fabbisogno aggiuntivo” definito dall’Allegato Documento Tecnico -
“Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01) delimita l’area della realizzazione e
dell’esercizio delle attività sanitarie costituendo fabbisogno meramente autorizzatorio non suscettibile, quindi, di accreditamento
istituzionale salva successiva e diversa determinazione regionale derivante dal
mutamento dell’attuale quadro programmatorio regionale;
SOTTOLINEATO che la
compatibilità programmatoria di cui al riferito art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. sarà espressa nei limiti
del “Fabbisogno aggiuntivo” che il suddetto Allegato Documento Tecnico -
“Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01)
programma in relazione alla branca specialistica oggetto della domanda di
autorizzazione alla realizzazione;
RITENUTO, a tutela dei
principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione che
ai fini dell’adozione del parere di cui
all’art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di
autorizzazione alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche
previste dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza
specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”
(All. n. 01), saranno valutate in ordine
cronologico prendendo a riferimento le date di protocollazione delle
Amministrazioni Comunali accettanti.
EVIDENZIATO che saranno
valutate con il medesimo principio dell’ordine cronologico (prendendo a
riferimento le date di protocollazione delle Amministrazioni Comunali
accettanti), previa acquisizione di apposite dichiarazioni del mantenimento
dell’interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R. n. 32/2007
alla realizzazione di strutture afferenti alle branche specialistiche previste
dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica
ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01), risultanti essere già essere presentate alla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.
STABILITO, in tal senso, che:
- entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento sul BURAT, gli istanti l’autorizzazione ex art. 3
L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative
alle branche specialistiche di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno
di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01)
dovranno comunicare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio
Autorizzazione ed Accreditamento, all’indirizzo PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al Comune di
afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata
allegandone copia recante la data di protocollazione dell’Amministrazione
Comunale accettante;
- l’inutile decorrenza del suddetto
termine, ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso termine,
della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda,
legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come aggiuntivi,
l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza
cronologicamente successiva ed afferente la medesima branca specialistica;
STABILITO per l’effetto, che l’istruttoria delle
istanze ex art. 3 L.R n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative alle branche specialistiche previste
dall’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica
ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1) potrà
essere avviata soltanto alla scadenza del termine per la comunicazione
dell’interesse al mantenimento delle domande già presentate;
PRECISATO che il presente
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che:
-
il Dirigente del Servizio
Programmazione Socio-Sanitaria, competente nelle materie trattate nel presente
provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in
calce;
-
il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, ha attestato che lo
stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al
Dipartimento medesimo;
A voti unanimi,
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di
prendere atto e di approvare l’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All.
n. 1);
2. di
integrare il paragrafo “abbisogno regionale” ultimo capoverso dell’Allegato
Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” (All. n. 1), precisando che
“(omissis) in presenza di una sola branca autorizzabile la struttura potrà
essere autorizzata come ambulatorio”;
3. di
stabilire che il “Fabbisogno aggiuntivo” definito dal Documento tecnico di
cui all’Allegato Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica
ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 1) delimita
l’area della realizzazione e dell’esercizio delle attività sanitarie
costituendo fabbisogno meramente autorizzatorio non
successibile, pertanto, di accreditamento istituzionale, salva successiva e
diversa determinazione regionale derivante dal mutamento dell’attuale quadro
programmatorio;
4. di
stabilire che la compatibilità programmatoria di cui al riferito art. 3
L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. sarà
espressa nei limiti del “Fabbisogno aggiuntivo” che il suddetto Allegato
Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” (All.
n. 01) programma in relazione alla branca specialistica oggetto della domanda
di autorizzazione alla realizzazione;
5. di
stabilire che, che ai fini dell’adozione del parere di cui all’art. 3 L.R.
n. 32/2007 e ss.mm.ii., le domande di autorizzazione alla realizzazione di
strutture afferenti alle branche specialistiche previste dall’Allegato
Documento tecnico - “Fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale –
Regione Abruzzo” (All.
n. 1), saranno valutate in ordine cronologico prendendo a riferimento le date
di protocollazione delle Amministrazioni Comunali accettanti.
6. di
stabilire, altresì, che, sempre ai fini dell’adozione del parere di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., saranno valutate con il medesimo principio
dell’ordine cronologico, previa acquisizione di apposite dichiarazioni del
mantenimento dell’interesse, anche le istanze di autorizzazione ex art. 3 L.R.
n. 32/2007 alla realizzazione di strutture afferenti alle branche
specialistiche previste dall’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01),
risultanti essere già essere presentate alla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURAT.
7. di
stabilire che:
-
entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURA gli istanti l’autorizzazione ex art. 3 L.R.
n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative alle
branche specialistiche di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di
assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo” (All. n. 01)
dovranno comunicare al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria – Ufficio
Autorizzazione ed Accreditamento, all’indirizzo PEC: dpf@pec.regione.abruzzo.it ed al Comune di
afferenza il mantenimento dell’interesse alla domanda già presentata
allegandone copia recante la data di protocollazione dell’amministrazione
comunale accettante;
-
l’inutile decorrenza del suddetto
termine, ovvero la mancata o incompleta acquisizione, nello stesso termine,
della documentazione richiesta, sarà intesa come rinuncia alla domanda
legittimando, nei limiti dei fabbisogni individuati come aggiuntivi,
l’istruttoria ed, all’esito positivo, l’accoglimento, di istanza
cronologicamente successiva ed afferente la medesima branca specialistica;
8. di
stabilire che l’istruttoria delle istanze ex art. 3 L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. per strutture relative
alle branche di cui all’Allegato Documento Tecnico - “Fabbisogno di assistenza
specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo”
(All. n. 01) potrà essere avviata solo alla
scadenza del termine per la comunicazione dell’interesse al mantenimento delle
domande già presentate;
9. di
dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;
10. di
pubblicare il presente provvedimento sul BURAT, e, per le attività di
competenza, di notificarlo a mezzo posta elettronica certificata, ai Comuni
della Regione Abruzzo ed ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL.
regionali, trasmettendolo, altresì, ai competenti Servizi del Dipartimento
Salute e Welfare e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.).