Fiume Tirino – Bacino Idrografico Aterno-Pescara. Derivazione di mod. 15,2 di acqua ad uso idroelettrico, dal fiume Tirino nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE), a mezzo delle opere esistenti della Società Solvay Chimica Bussi S.p.A. (oggi Società Chimica Bussi S.p.A.), per produrre sul salto netto di m. 66,65 la potenza nominale media di kW 993,83. Ditta Energia Diffusa s.r.l., con sede in Melzo (MI) via E. De Amicis, n. 15. Codice univoco: PE/D/3975.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 

VISTO il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modifiche;

 

VISTA la L. 27.12.1953, n. 959 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”;

 

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche;

 

VISTA la L. 15.03.1997, n. 59 e relativi decreti attuativi;

 

VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

 

VISTE le LL.RR. nn.72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004 e 6/2005;

 

VISTO il capo IV della L.R. 17.04.2003, n. 7, “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/98”;

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” e successive modifiche;

 

VISTO il D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;

 

VISTA l'istanza in data 25.10.2011, corredata dal progetto redatto dall’Ing. Gianni Fino, con la quale la Ditta Energia Diffusa s.r.l. ha chiesto la concessione di derivazione dal fiume Tirino, nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE), la portata media di moduli 15,2 (l/s 1.520) ad uso idroelettrico, a mezzo delle opere di presa esistenti dell’impianto denominato “Tirino Medio” in uso alla Società Solvay Chimica Bussi S.p.A. (con D.M. n.783 del 27.09.1982), per produrre sul salto nominale di m 66,65 la potenza nominale media di kW 993,83;

 

DATO ATTO che con la citata istanza di concessione la Ditta Energia Diffusa ha dichiarato che la portata richiesta di mod. 15,2 è da considerarsi detratta dalla portata di acqua ad uso industriale già assentita alla Società Solvay con D.M. 783/1982, specificando inoltre che per l’attuazione della derivazione richiesta la Ditta stessa intende avvalersi delle esistenti opere di presa in uso alla Solvay Chimica Bussi S.p.A. con la quale ha sottoscritto, in data 06.10.2011, apposita scrittura privata per regolare la sottensione parziale ed il couso degli impianti esistenti della stessa Solvay;

 

DATO ATTO che con istanza in data 18.04.2012 la Solvay Chimica Bussi S.p.A., in riferimento al rinnovo della concessione assentita con D.M. 783/1982, in fase di istruttoria, ha chiesto al Servizio Genio Civile Pescara la riduzione dei moduli di acqua concessi ad uso industriale da mod. 21,5 a mod. 6,3 liberando così mod. 15,2 di acqua dal fiume Tirino, oggetto dell’istanza di concessione della Soc. Energia Diffusa;

 

VISTA la Determina Direttoriale n. DC/93 del 01.12.2014 con la quale è stata rinnovata alla Soc. Chimica Bussi S.p.A., subentrata alla Solvay Solexis S.p.A., la concessione, di cui al D.M. n.783 del 27.9.1982 e D.Int.le n. 894 del 8.9.1980, per la portata media di concessione pari a mod. 6,3 di acqua ad uso industriale;

 

CONSIDERATO che in merito alla derivazione di cui all’istanza di concessione della Soc. Ditta Energia Diffusa l’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, in relazione alle disponibilità idriche accertate, ha espresso parere favorevole con nota prot. n. RA/187568 del 14.08.2012, non risultando in contrasto con il bilancio idrico del pertinente corpo idraulico, a condizione che nell’atto concessorio vengano riportate le seguenti prescrizioni:

-            la presente concessione può essere soggetta a revisione successivamente alla completa definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed all’adozione delle misure per la pianificazione dell’economia idrica senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

-            obbligo di far defluire nel Fiume Tirino, immediatamente a valle dell’opera di derivazione fluviale, la portata di minimo deflusso vitale DMV, pari a 0,84 mc/s - tale onere è a carico di tutti gli utilizzatori dell’opera di presa, secondo gli accordi e le convenzioni stipulate tra le parti;

-            obbligo della installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi misuratori di portata in corrispondenza dei punti di presa per la portata prelevata, secondo le modalità che l’Ufficio Istruttore vorrà stabilire, anche per la ricezione dei dati e le misure di controllo;

 

CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell’Autorità Concedente Regionale prot. n. RA/161160 del 10.07.2012;

 

DATO ATTO che tra la Società Solvay Chimica Bussi e la Società Energia Diffusa a r.l. è stata stipulata in data 06.10.2011, rettificata in data 07.10.2015, una scrittura privata con la quale la Solvay Chimica Bussi si dichiara disponibile a concedere alla Soc. Energia Diffusa l’utilizzo dei manufatti, in couso con tutti gli altri utenti, nel rispetto delle portate concesse, stabilendo il relativo indennizzo, come richiamato all’art. 7 del Disciplinare di concessione;

 

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 179932 del 08.07.2015, con la quale il Servizio Procedente del Genio Civile Pescara, a norma del Regolamento D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007, ha espresso subordinato parere favorevole al rilascio della concessione per la derivazione di che trattasi, comunicando altresì che nel corso dell’istruttoria non sono state presentate opposizioni ed osservazioni di sorta;

 

VISTO il parere del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo per le derivazioni e dighe di cui all’art. 94 della LR. 7/2003 e s.m.i., espresso con voto in data 07.06.2016 in ordine all’assenza di cause ostative al rilascio della concessione, nel rispetto delle condizione che saranno stabilite per regolare il couso delle opere, nonché nel rispetto del rilascio del DMV come indicato nel parere dell’Autorità di Bacino;

 

PRESO ATTO che nelle more della definizione della concessione di derivazione, il Servizio Procedente, con nota prot. n.RA/147809 del 28.06.2016, ha trasmesso l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 17 del 13/06/2016, con il quale il Comune di Bussi sul Tirino (PE) ha manifestato il proprio interesse per lo sfruttamento della risorsa idrica presente nel proprio territorio in quanto “bene pubblico al servizio dello sviluppo della comunità”;

 

PRESO ATTO della richiesta di concessione da parte del Comune di Bussi sul Tirino, pervenuta agli atti del Servizio Procedente in data 10.11.2016, prot. n. 90919, per la derivazione di acque superficiali dal corso d’acqua denominato “Fiume Tirino” e nello specifico “Tirino Medio” e del “Tirino Inferiore”, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007;

 

VISTA la nota prot. n. 98814 del 21.11.2016 con la quale il Servizio Procedente comunica al Comune di Bussi sul Tirino l’irricevibilità della istanza di concessione in quanto carente sia nei contenuti che nelle modalità di presentazione descritti e regolamentati nell’art. 11 del D.P.G.R. n.3/Reg./2007, chiedendo le necessarie integrazioni entro il termine di giorni 15;

VISTO il parere del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo per le derivazioni e dighe, nella seduta del 29.11.2016 in merito alla istanza in concorrenza avanzata dal Comune di Bussi sul Tirino;

 

VISTA la nota prot. n. 11817 del 24.01.2017 con la quale il Servizio Genio Civile Pescara ha comunicato che entro il termine assegnato non è pervenuta alcuna istanza di concessione da parte del Comune di Bussi sul Tirino e pertanto ha confermato la conclusione del procedimento istruttorio relativo alla istanza di concessione della Soc. Energia Diffusa s.r.l.;

 

VISTA la Determina Direttoriale n. DPC 153 del 20.06.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Decreto n. 3/Reg.2007, è stato dichiarato concluso il procedimento con contestuale rigetto della domanda di concessione, dichiarata irricevibile dal Servizio Genio Civile Pescara, presentata in data 02.11.2016 prot. n. 6468 dal Comune di Bussi sul Tirino (PE) e relativa al rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche superficiali dal corso d’acqua denominato “Fiume Tirino” e nello specifico del “Tirino Medio” e del “Tirino Inferiore, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. e dell’art. 15 co.4 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007, ed in forza di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bussi sul Tirino (PE) n. 17 del 13.06.2016;

 

RITENUTO che, per quanto sopra considerato, possa procedersi al rilascio della concessione a favore della Soc. Energia Diffusa s.r.l. per la portata derivabile non superiore a mod. 15,2 di cui mod. 3,04 da concedere in via precaria, giusto l’art. 25, co. 10 del Decreto n. 3/Reg./2007;

 

AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all’art. 25 del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 35625 del 15.02.2017 l’Autorità Concedente Regionale ha espresso il nulla-osta alla sottoscrizione del Disciplinare definitivo della derivazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;

 

VISTO il Disciplinare Racc. n. 1 di repertorio, sottoscritto in data 31.03.2017 dall’Amministratore Unico della Energia Diffusa s.r.l., Sig. Domenico Agostino Tolazzi, contenente gli obblighi e le condizioni ai quali deve essere vincolata la concessione;

 

RITENUTO, altresì, che la nuova concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data della presente determina, subordinatamente alle condizioni di cui all’art. 14 del Disciplinare che regola la concessione;

 

CONSIDERATO che agli artt. 7 e 14 del citato Disciplinare di concessione sono contenute le condizioni dipendenti dalla concessione ed in particolare quelle relative al couso delle opere della Società Solvay Chimica Bussi S.p.A. (oggi Solvay Chimica Bussi S.p.A.);

 

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

 

DETERMINA

 

Art. l

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è concesso alla Ditta Energia Diffusa s.r.l., con sede in Melzo (MI) via E. De Amicis n. 15, di derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Tirino nel territorio nel Comune di Bussi sul Tirino (PE), avvalendosi delle opere di presa esistenti utilizzate anche dalla Società Solvay Chimica Bussi S.p.A. (oggi Società Chimica Bussi S.p.A.), in misura non superiore a moduli 15,20 (l/s 1.520), di cui moduli 3,04 (l/s 304) sono concessi in via precaria, per produrre sul salto netto di m 66,65 la potenza nominale media di kW 993,83.

 

Art. 2

La concessione  è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di emissione della presente Determina di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del 31.03.2017, Racc. n. 1, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 35.907,08 (euro trentacinquemilanovecentosette/08) in ragione di € 36,13 (euro trentasei/13) per kW 993,83 di potenza nominale annua concessa a decorrere improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia farne uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942, n. 1434. Oltre al canone, la Ditta corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di € 3.590,71 (euro tremilacinquecentonovanta/71), pari al 10% del canone dovuto.

Inoltre la Ditta concessionaria, ai sensi della legge n. 959 del 27.12.1953, effettuerà a favore dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Aterno-Pescara, delimitato con DM n. 7098 del 14.12.1954 e modificato con i DD.MM. n.1809 del 18.07.1969 e n. 667 del 30.05.1980, il versamento del sovracanone annuo di €22.758,71 (euro nemtiduemilasettecentocinquantotto/71), in ragione di € 22,90 per kW di potenza nominale media concessa (Decreto Ministero Ambiente del 20.01.2016), nonché il sovracanone a favore degli Enti Rivieraschi interessati, il versamento del sovracanone annuo di € 5.694,65 (euro cinquemilaseicentonovanta-quattro/65) in ragione di € 5,73 per kW di potenza nominale media concessa (Decreto Agenzia Demanio 2.12.2015).

Entro 60 gg dalla data di notifica della Determina di concessione la Ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 6, comma 3 lett. e) del D.P.G.R. n. 3/Reg./2007, dovrà fare dichiarazione della derivazione secondo l’allegato tecnico Scheda I, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del medesimo D.P.G.R.

 

Art. 3

Il canone e i sovracanoni stabiliti al precedente art. 2, potranno essere modificati in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale risultante dalle caratteristiche definitive delle opere realizzate e qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

 

Art. 4

Il versamento del canone annuo e dell’addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2, ovvero nell’art. 3, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico” con la causale: “Cap. 32107 – PE/D/3975 – Canone e Addizionale regionale annualità ______”.

Detti introiti saranno imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell’entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

 

Art. 5

L’art. 17 del Disciplinare di concessione Racc. n. 1 di repertorio del sottoscritto in data 31.03.2017, risulta modificato nel valore del sovracanone da corrispondere a favore dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Aterno-Pescara, pari ad € 22.758,71 (euro ventiduemilasettecentocinquantotto/71), in ragione di € 22,90 per kW di potenza nominale media concessa (Decreto Ministero Ambiente del 20.01.2016).

 

Art. 6

I Dirigenti del Servizio Genio Civile Pescara e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

 

Art. 7

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per quanto non previsto in questo Atto concessorio, si rinvia alle vigenti normative in materia.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. Emidio Primavera