IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il R.D.
11.12.1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici” e successive modifiche;
VISTA la L. 27.12.1953,
n. 959 “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici”;
VISTA la L. 07.08.1990,
n. 241 e successive modifiche;
VISTA la L. 15.03.1997,
n. 59 e relativi decreti attuativi;
VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
VISTE le LL.RR.
nn.72/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004 e 6/2005;
VISTO il capo IV della
L.R. 17.04.2003, n. 7, “Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico
di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/98”;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” e
successive modifiche;
VISTO il D.P.G.R.
n.3/Reg. del 13.08.2007 recante la “Disciplina dei procedimenti di concessione
di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di
ricerche di acque sotterranee”;
VISTA l'istanza in data
25.10.2011, corredata dal progetto redatto dall’Ing. Gianni Fino, con la quale
la Ditta Energia Diffusa s.r.l. ha chiesto la concessione di derivazione dal
fiume Tirino, nel territorio del Comune di Bussi sul Tirino (PE), la portata
media di moduli 15,2 (l/s 1.520) ad uso idroelettrico, a mezzo delle opere di
presa esistenti dell’impianto denominato “Tirino Medio” in uso alla Società
Solvay Chimica Bussi S.p.A. (con D.M. n.783 del 27.09.1982), per produrre sul
salto nominale di m 66,65 la potenza nominale media di kW 993,83;
DATO ATTO che con la citata
istanza di concessione la Ditta Energia Diffusa ha dichiarato che la portata
richiesta di mod. 15,2 è da considerarsi detratta
dalla portata di acqua ad uso industriale già assentita alla Società Solvay con
D.M. 783/1982, specificando inoltre che per l’attuazione della derivazione
richiesta la Ditta stessa intende avvalersi delle esistenti opere di presa in
uso alla Solvay Chimica Bussi S.p.A. con la quale ha sottoscritto, in data
06.10.2011, apposita scrittura privata per regolare la sottensione
parziale ed il couso degli impianti esistenti della stessa Solvay;
DATO ATTO che con istanza
in data 18.04.2012 la Solvay Chimica Bussi S.p.A., in riferimento al rinnovo della concessione assentita con D.M. 783/1982, in
fase di istruttoria, ha chiesto al Servizio Genio Civile Pescara la riduzione
dei moduli di acqua concessi ad uso industriale da mod.
21,5 a mod. 6,3 liberando così mod.
15,2 di acqua dal fiume Tirino, oggetto dell’istanza di concessione della Soc. Energia Diffusa;
VISTA la Determina
Direttoriale n. DC/93 del 01.12.2014 con la quale è stata rinnovata alla Soc. Chimica Bussi S.p.A., subentrata alla Solvay Solexis S.p.A., la concessione, di cui al D.M. n.783 del
27.9.1982 e D.Int.le n. 894 del 8.9.1980, per la
portata media di concessione pari a mod. 6,3 di acqua
ad uso industriale;
CONSIDERATO che in merito
alla derivazione di cui all’istanza di concessione della Soc.
Ditta Energia Diffusa l’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e
del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, in relazione alle disponibilità
idriche accertate, ha espresso parere favorevole con nota prot.
n. RA/187568 del 14.08.2012, non risultando in contrasto con il bilancio idrico
del pertinente corpo idraulico, a condizione che nell’atto concessorio
vengano riportate le seguenti prescrizioni:
-
la presente concessione può essere
soggetta a revisione successivamente alla completa definizione ed aggiornamento
del bilancio idrico ed all’adozione delle misure per la pianificazione
dell’economia idrica senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di
indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione;
-
obbligo di far defluire
nel Fiume Tirino, immediatamente a valle dell’opera di derivazione fluviale, la
portata di minimo deflusso vitale DMV, pari a 0,84 mc/s - tale onere è a carico
di tutti gli utilizzatori dell’opera di presa, secondo gli accordi e le
convenzioni stipulate tra le parti;
-
obbligo della
installazione e della manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei
dispositivi misuratori di portata in corrispondenza dei punti di presa per la
portata prelevata, secondo le modalità che l’Ufficio Istruttore vorrà
stabilire, anche per la ricezione dei dati e le misure di controllo;
CONSIDERATO che la derivazione
in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale,
giusto parere dell’Autorità Concedente Regionale prot.
n. RA/161160 del 10.07.2012;
DATO ATTO che tra la
Società Solvay Chimica Bussi e la Società Energia Diffusa a r.l.
è stata stipulata in data 06.10.2011, rettificata in data 07.10.2015, una
scrittura privata con la quale la Solvay Chimica Bussi si dichiara disponibile
a concedere alla Soc. Energia Diffusa l’utilizzo dei
manufatti, in couso con tutti gli altri utenti, nel rispetto delle portate
concesse, stabilendo il relativo indennizzo, come richiamato all’art. 7 del
Disciplinare di concessione;
VISTA la relazione
istruttoria prot. n. 179932 del 08.07.2015, con la
quale il Servizio Procedente del Genio Civile Pescara, a norma del Regolamento
D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007, ha espresso subordinato parere favorevole al
rilascio della concessione per la derivazione di che trattasi, comunicando
altresì che nel corso dell’istruttoria non sono state presentate opposizioni ed
osservazioni di sorta;
VISTO il parere del
Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo per le derivazioni e dighe di cui
all’art. 94 della LR. 7/2003 e s.m.i., espresso con
voto in data 07.06.2016 in ordine all’assenza di cause ostative al rilascio
della concessione, nel rispetto delle condizione che saranno stabilite per
regolare il couso delle opere, nonché nel rispetto del rilascio del DMV come
indicato nel parere dell’Autorità di Bacino;
PRESO ATTO che nelle more
della definizione della concessione di derivazione, il Servizio Procedente, con
nota prot. n.RA/147809 del
28.06.2016, ha trasmesso l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 17 del
13/06/2016, con il quale il Comune di Bussi sul Tirino (PE) ha manifestato il
proprio interesse per lo sfruttamento della risorsa idrica presente nel proprio
territorio in quanto “bene pubblico al servizio dello sviluppo della comunità”;
PRESO ATTO della richiesta di
concessione da parte del Comune di Bussi sul Tirino, pervenuta agli atti del
Servizio Procedente in data 10.11.2016, prot. n.
90919, per la derivazione di acque superficiali dal corso d’acqua denominato
“Fiume Tirino” e nello specifico “Tirino Medio” e del “Tirino Inferiore”, ai
sensi dell’art. 15, comma 4, del D.P.G.R. n.3/Reg. del 13.08.2007;
VISTA la nota prot. n. 98814 del 21.11.2016 con la quale il Servizio
Procedente comunica al Comune di Bussi sul Tirino l’irricevibilità della
istanza di concessione in quanto carente sia nei contenuti che nelle modalità
di presentazione descritti e regolamentati nell’art. 11 del D.P.G.R.
n.3/Reg./2007, chiedendo le necessarie integrazioni entro il termine di giorni
15;
VISTO il parere del
Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo per le derivazioni e dighe, nella
seduta del 29.11.2016 in merito alla istanza in concorrenza avanzata dal Comune
di Bussi sul Tirino;
VISTA la nota prot. n. 11817 del 24.01.2017 con la quale il Servizio
Genio Civile Pescara ha comunicato che entro il termine assegnato non è
pervenuta alcuna istanza di concessione da parte del Comune di Bussi sul Tirino
e pertanto ha confermato la conclusione del procedimento istruttorio relativo
alla istanza di concessione della Soc. Energia
Diffusa s.r.l.;
VISTA la Determina
Direttoriale n. DPC 153 del 20.06.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 12
comma 2 del Decreto n. 3/Reg.2007, è stato dichiarato concluso il procedimento
con contestuale rigetto della domanda di concessione, dichiarata irricevibile
dal Servizio Genio Civile Pescara, presentata in data 02.11.2016 prot. n. 6468 dal Comune di Bussi sul Tirino (PE) e
relativa al rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche
superficiali dal corso d’acqua denominato “Fiume Tirino” e nello specifico del
“Tirino Medio” e del “Tirino Inferiore, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 e s.m.i. e dell’art. 15 co.4 del
Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007, ed in forza di quanto stabilito con
Deliberazione del Consiglio Comunale di Bussi sul Tirino (PE) n. 17 del
13.06.2016;
RITENUTO che, per quanto
sopra considerato, possa procedersi al rilascio della concessione a favore
della Soc. Energia Diffusa s.r.l. per la portata
derivabile non superiore a mod. 15,2 di cui mod. 3,04 da concedere in via precaria, giusto l’art. 25,
co. 10 del Decreto n. 3/Reg./2007;
AVUTO RIGUARDO dei criteri per
il rilascio della concessione di cui all’art. 25 del Decreto n. 3/Reg. del
13.08.2007;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 35625 del 15.02.2017 l’Autorità Concedente
Regionale ha espresso il nulla-osta alla sottoscrizione del Disciplinare
definitivo della derivazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del
Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;
VISTO il Disciplinare Racc. n. 1 di repertorio, sottoscritto in data 31.03.2017
dall’Amministratore Unico della Energia Diffusa s.r.l., Sig. Domenico Agostino Tolazzi, contenente gli obblighi e le condizioni ai quali
deve essere vincolata la concessione;
RITENUTO, altresì, che la
nuova concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data
della presente determina, subordinatamente alle condizioni di cui all’art. 14
del Disciplinare che regola la concessione;
CONSIDERATO che agli artt. 7
e 14 del citato Disciplinare di concessione sono contenute le condizioni
dipendenti dalla concessione ed in particolare quelle relative al couso delle
opere della Società Solvay Chimica Bussi S.p.A. (oggi Solvay Chimica Bussi
S.p.A.);
DATO ATTO della regolarità
tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
Art. l
Salvo
i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o
respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della
presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali
futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., è concesso alla Ditta Energia
Diffusa s.r.l., con sede in Melzo (MI) via E. De Amicis n. 15, di derivare
acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Tirino nel territorio nel Comune di
Bussi sul Tirino (PE), avvalendosi delle opere di presa esistenti utilizzate
anche dalla Società Solvay Chimica Bussi S.p.A. (oggi Società Chimica Bussi
S.p.A.), in misura non superiore a moduli 15,20 (l/s 1.520), di cui moduli 3,04
(l/s 304) sono concessi in via precaria, per produrre sul salto netto di m
66,65 la potenza nominale media di kW 993,83.
Art. 2
La
concessione è accordata per anni 30
(trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di emissione della
presente Determina di concessione, subordinatamente all’osservanza delle
condizioni contenute nel citato disciplinare del 31.03.2017, Racc. n. 1, che si approva, e verso il pagamento del canone
annuo di € 35.907,08 (euro trentacinquemilanovecentosette/08)
in ragione di € 36,13 (euro trentasei/13) per kW 993,83 di potenza nominale
annua concessa a decorrere improrogabilmente dalla data della presente
Determina, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia farne uso,
in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi
della legge del 18.10.1942, n. 1434. Oltre al canone, la Ditta corrisponderà
alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di € 3.590,71 (euro tremilacinquecentonovanta/71), pari al 10% del canone
dovuto.
Inoltre
la Ditta concessionaria, ai sensi della legge n. 959 del 27.12.1953, effettuerà
a favore dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Aterno-Pescara, delimitato con
DM n. 7098 del 14.12.1954 e modificato con i DD.MM. n.1809 del 18.07.1969 e n.
667 del 30.05.1980, il versamento del sovracanone
annuo di €22.758,71 (euro nemtiduemilasettecentocinquantotto/71),
in ragione di € 22,90 per kW di potenza nominale media concessa (Decreto
Ministero Ambiente del 20.01.2016), nonché il sovracanone
a favore degli Enti Rivieraschi interessati, il versamento del sovracanone annuo di € 5.694,65 (euro cinquemilaseicentonovanta-quattro/65)
in ragione di € 5,73 per kW di potenza nominale media concessa (Decreto Agenzia
Demanio 2.12.2015).
Entro
60 gg dalla data di notifica della Determina di concessione la Ditta
concessionaria, ai sensi dell’art. 6, comma 3 lett.
e) del D.P.G.R. n. 3/Reg./2007, dovrà fare dichiarazione della derivazione
secondo l’allegato tecnico Scheda I, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del medesimo
D.P.G.R.
Art. 3
Il
canone e i sovracanoni stabiliti al precedente art. 2,
potranno essere modificati in relazione alle eventuali variazioni della potenza
nominale risultante dalle caratteristiche definitive delle opere realizzate e
qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte,
della quantità di acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla
successiva annualità solare.
Art. 4
Il
versamento del canone annuo e dell’addizionale regionale, indicati nel
precedente art. 2, ovvero nell’art. 3, verranno corrisposti alla Regione
Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento, mediante unico
versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo - Gestione
Demanio Idrico” con la causale: “Cap. 32107 – PE/D/3975 – Canone e Addizionale
regionale annualità ______”.
Detti
introiti saranno imputati al Capitolo di entrata 32107 dello stato di
previsione dell’entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli
corrispondenti per gli anni futuri.
Art. 5
L’art.
17 del Disciplinare di concessione Racc. n. 1 di
repertorio del sottoscritto in data 31.03.2017, risulta modificato nel valore
del sovracanone da corrispondere a favore dei Comuni
del Bacino Imbrifero Montano Aterno-Pescara, pari ad € 22.758,71 (euro ventiduemilasettecentocinquantotto/71), in ragione di €
22,90 per kW di potenza nominale media concessa (Decreto Ministero Ambiente del
20.01.2016).
Art. 6
I
Dirigenti del Servizio Genio Civile Pescara e del Servizio Gestione Demanio
Idrico e Fluviale sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze,
all'esecuzione della presente Determina.
Art. 7
Ai
sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i.,
nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni
dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia
avuto piena conoscenza.
Per
quanto non previsto in questo Atto concessorio, si
rinvia alle vigenti normative in materia.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Ing.
Emidio Primavera