LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421);
VISTA la L.R. 32/2007
del 31 luglio 2007 (Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 17, comma
1, lett a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, il quale
prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
VISTA la D.G.R. n. 644
del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali
conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno
2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto
2 del deliberato che stabilisce che, dalla data di cessazione del commissariamento,
la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio delle funzioni precedentemente
ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa
vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit
sanitari;
CONSIDERATO che condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali
finalità;
VISTO il Decreto
commissariale n.55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del
servizio sanitario regionale”, che nell’allegato A) considera la voce
assistenza ambulatoriale pari a 29,6 €/mln per il triennio 2016-2018;
RITENUTO di dover
definire, in conformità al predetto provvedimento di programmazione regionale,
il limite massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a
disposizione nel 2017 per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati;
VISTA la D.G.R. n.104
del 14.03.2017 recante: “Tetti di spesa provvisori per l’ acquisto di
prestazioni di specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati -
anno 2017” con la quale, al fine di assicurare la continuità assistenziale,
oltre che la certezza dei limiti di spesa, in attesa della pubblicazione dei
nuovi L.E.A., è stato fissato in via provvisoria, il tetto massimo di spesa che
la Regione può sostenere nel 2017 per l’acquisto dagli erogatori privati
accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in misura non
superiore a quello già previsto nell’ultima tornata contrattuale dal Decreto
commissariale n. 73/2016, come modificato ed integrato dal Decreto
commissariale n.104/2016;
VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio
2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Pubblicato nella GU Serie Generale n.65 del
18-3-2017 - Suppl. Ordinario n.15) ed in particolare
l’Art. 64 comma 2, che prevede che
“Le disposizioni in
materia di assistenza
specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e
relativi allegati, entrano
in vigore dalla
data di pubblicazione
del decreto del Ministro della salute di concerto
con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, previa intesa
con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottarsi
ai sensi dell'art.
8-sexies, comma 5,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle tariffe massime
delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data
sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio
1996, recante «Prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto ministeriale
9 dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilità e
indicazioni di
appropriatezza prescrittiva delle
prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili
nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale»”;
CONSIDERATO che il decreto
ministeriale citato dall’art.64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, non risulta
attualmente né adottato né pubblicato;
CONSIDERATO che non risultano
ulteriori aggiornamenti al quadro normativo di riferimento e che non sono
intervenute modifiche agli strumenti di programmazione regionale riguardanti la
specialistica ambulatoriale;
PRESO ATTO che il Decreto
Commissariale n.73/2016 ha stabilito, quale condizione per l’accesso alla
contrattazione 2017 delle strutture di specialistica ambulatoriale accreditate
per la medicina di laboratorio, il raggiungimento della soglia di produzione in
forma singola o aggregata di 100.000 prestazioni nel 2016;
RICHIAMATA la D.G.R.
n.682/2016 del 26.10.2016 (Laboratori privati accreditati - Soglie produzioni
di cui al DCA 11/2011 e al DCA 73/2016 - Approvazione procedura di verifiche)
con la quale è stata approvata la procedura di verifica di dette soglie ed è
stato espressamente previsto che la produzione di un numero di prestazioni
corrispondente alle soglie stabilite per la contrattualizzazione delle
strutture laboratoristiche accreditate è condizione per la produzione e la
remunerazione delle prestazioni con oneri a carico del SSN;
ATTESO che nel
dispositivo della già citata D.G.R. 104/2017 è previsto che, all’esito delle procedure
di cui alla D.G.R. n.682/2016, sulla base dei dati C2-LAB (Flusso Laboratori e
Consorzi) trasmessi dalle strutture nei termini ivi indicati, in conformità
alle specifiche funzionali comunicate in allegato alla nota RA/0022351/17 del
02.02.2017, sarà effettuata la ricognizione definitiva delle strutture di
specialistica ambulatoriale accreditate per la medicina di laboratorio contrattualizzabili nell’anno 2017, tra quelle riportate
negli allegati ai provvedimenti commissariali nn.73 e 104 del 2016, salvi
eventuali aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti da parte del Servizio
DPF009 Programmazione socio-sanitaria;
CONSIDERATO pertanto che
l’approvazione dello schema contrattuale e l’individuazione dei tetti di spesa
definitivi 2017 per singolo erogatore concernenti le strutture di specialistica
ambulatoriale accreditate per la medicina di laboratorio che rispondono ai
requisiti di cui al Decreto Commissariale n.73/2016 nonché alla D.G.R.
n.682/2016, seguirà all’esito delle predette procedure;
RITENUTO:
-
di confermare in via definitiva per
il 2017 i tetti di spesa della specialistica ambulatoriale per le tipologie di Stabilimenti FKT, gli
Studi di radiologia, le Case di Cura, gli Studi Medici-branche a visita
approvati provvisoriamente con D.G.R. n.104/2017 nel valore complessivo
massimo, comprensivo delle prestazioni da rendere a pazienti extraregionali,
pari ad euro 24.144.000 come indicato nell’allegato prospetto (Allegato A);
-
di dare atto che i predetti valori
sono coerenti con quanto stabilito con il Decreto commissariale n.55/2016 del
10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del servizio sanitario
regionale”;
CONSIDERATO, con riferimento
alle strutture oggetto del presente atto, che a tutt’oggi non risultano
adottati provvedimenti a definizione delle criticità relative
all’accreditamento segnalate nel DCA 73/16 e ss.mm.ii.
con riferimento allo stabilimento FKT Villa Romina Srl – Paglieta (CH);
ATTESO che la presenza
di problematiche in ordine alla titolarità dell’accreditamento comporta
l’impossibilità di immediata contrattualizzazione della predetta struttura;
VISTA altresì la nota
acquisita al protocollo regionale con il numero prot.RA/1230/2017,
recante “Fusione per incorporazione nella società Lifecare
srl – comunicazione ai sensi dell’art 2504 –bis c.c.”
con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione nella società Lifecare Srl della società STATIC
di Pescara Centro medico di fisiokinesiterapia Srl,
titolare di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto commissariale
n. 124/2014 del 15.10.2014 (Accreditamento Istituzionale Ambulatorio Static di Pescara Centro Medico di Fisiochinesiterapia Srl, sito a Pescara);
VISTO l’art.6 della
legge 32/2007 ed in particolare il comma 6 bis che prevede che “La Giunta regionale
adotta il provvedimento di voltura dell'accreditamento in caso di cessione a
qualsiasi titolo dell'attività accreditata o di fusione societaria. Il
provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura
cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla
cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5-ter, comma 1 e dei
requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all'articolo 5, nonché dei
requisiti di accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 7. Ai fini
del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi
al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al
vigente Manuale“;
RITENUTO pertanto - in
assenza di un formale provvedimento di volturazione
espressamente contemplato dalla citata normativa, anche nel caso di fusione
societaria, senza eccezioni - di non poter procedere alla immediata
contrattualizzazione di soggetto giuridico non intestatario di accreditamento;
RITENUTO di definire un
modello contrattuale da sottoscrivere tra la tra la Regione Abruzzo, le
AA.SS.LL. e gli erogatori privati oggetto del presente atto;
CONSIDERATO, con riferimento
all'art.2 dello schema di contratto (art.5-criteri di ripartizione della spesa
preventivata) che il tavolo di monitoraggio ha ribadito la necessità che le
strutture private garantiscano la continuità assistenziale anche nell’ultimo
trimestre evitando l’erosione anticipata del budget;
CONSIDERATO tuttavia che, per
motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza
territoriale delle singole strutture, può essere riconosciuta una occasionale
ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e
il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto
massimo annuale assegnato.
VISTO l’allegato schema
di contratto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Stabilimenti
FKT, gli Studi di radiologia, le Case di Cura e gli Studi Medici-branche a
visita per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da
rendere nell’anno 2017, sia a pazienti regionali che extraregionali;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.64/2012 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli
di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità
delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;
VISTE le disposizioni nazionali
e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il
Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
VISTA la Determinazione
dirigenziale DPF012/14 del 31/03/2016 (Monitoraggio della spesa sanitaria. Il
sistema di contabilizzazione e fatturazione elettronica per l’acquisto di
prestazioni da privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, le
branche a visita, le cure termali e le prestazioni ospedaliere in regime
ambulatoriale. Documento trasmesso dall’Agenzia Sanitaria regionale);
ATTESO che l’esistenza e
la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa
sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le
strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Nazionale e che in nessun caso il superamento di detto tetto può dar
luogo a remunerazione;
RITENUTO, a tal fine, di
dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere
tra Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 8, comma 4, della L.R. n.32 del 31.07.2007, dai Direttori Generali
delle AA.SS.LL., e gli Erogatori privati;
VISTO il Decreto
Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione
Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n° 45/2013 del 12/06/2013 avente ad oggetto
“Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n° 12/2013 del
20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n° 13/2013 del
20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;
TENUTO CONTO che il presente
atto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo
posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato
pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;
PRECISATO che, entro 10
giorni dalla trasmissione dei predetti atti, gli erogatori privati ammessi alla
contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno
riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;
RITENUTO di fissare, con la
sola eccezione di quelle per le quali come sopra specificato, la contrattazione
non può essere immediata, come termine ultimo per la sottoscrizione dei
contratti afferenti la specialistica ambulatoriale privata anno 2017
relativamente alle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di
Cura, Studi Medici-branche a visita, il trentesimo giorno dalla notifica del
presente provvedimento, con la precisazione che gli erogatori privati potranno
comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno
successivo alla trasmissione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che i tetti
stabiliti nell’Allegato A, per ciascuna struttura privata, costituiscono il
limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a disposizione
con il presente provvedimento per la copertura di contratti per gli erogatori
privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del
contratto;
VISTO l’art.8 quater,
comma 8, del Dlg.s 502/92 e ss.mm.ii., in conformità al
quale le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a
quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale;
VISTO l’art.7, comma 4,
della L.R. 32 del 31.07.2007, come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 -Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private-e successive
modifiche ed integrazioni) ed in particolare la lettera c) (che prevede la
revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel
periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è
comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per
cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo
stesso) e la lettera lett d) (che prevede la revoca
dell’accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi
contrattuali, così come individuati nell'accordo contrattuale);
CONSIDERATO che, nei
confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto
offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8-quinquies,
comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
PRECISATO che dal presente
atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo gli stessi a
carico del FSR;
RILEVATO che la necessità
di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le
strutture private di che trattasi non rende possibile l’inoltro per la
preventiva approvazione ai Ministeri competenti, ricorrendo ragioni di somma
urgenza;
ACQUISITI i pareri ai sensi
della L.R. 14-9-1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo);
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente
trascritte e approvate
1. di
dare atto che gli erogatori privati di prestazioni di specialistica
ambulatoriale per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia,
Case di Cura, Studi Medici-branche a visita con i quali si procede alla
negoziazione 2017 sono quelli di cui all’Allegato A, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di
autorizzare in via definitiva per il 2017 i tetti di spesa della specialistica
ambulatoriale per
le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi
Medici-branche a visita approvati provvisoriamente con D.G.R. n.104/2017 nel
valore complessivo massimo, comprensivo delle prestazioni da rendere a pazienti
extraregionali, pari ad euro 24.144.000, come indicato nell’allegato prospetto
(Allegato A);
3. di
approvare l’allegato schema di contratto negoziale (Allegato B che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto) per l’acquisto di prestazioni
di specialistica ambulatoriale, erogate dalle strutture private accreditate:
Stabilimenti FKT,
Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a
visita,;
4. di
dare atto che l’approvazione dello schema contrattuale e l’individuazione
dei tetti di spesa definitivi 2017 per singolo erogatore concernenti le
strutture di specialistica ambulatoriale accreditate per la medicina di
laboratorio che rispondono ai requisiti di cui al Decreto Commissariale n.
73/2016 nonché alla D.G.R. n.682/2016 seguirà all’esito delle procedure
richiamate in premessa;
5. di
stabilire che il presente atto, con gli allegati, viene notificato, a
ciascun erogatore privato oggetto del presente provvedimento, a mezzo posta
elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a
per la sottoscrizione con modalità digitale;
6. di
precisare che, entro 10 giorni dalla trasmissione dei predetti atti, gli
erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali
osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;
7. di
fissare, con la sola eccezione di quelle per le quali come sopra
specificato, la contrattazione non può essere immediata, come termine ultimo
per la sottoscrizione dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale
privata anno 2017 relativamente alle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di
radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, il trentesimo giorno
dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli
erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale
a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione del presente provvedimento;
8. di
precisare che il contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale per l’anno 2017 con strutture oggetto del presente atto sotto
elencate sarà stipulato all’esito del completamento delle procedure di
accreditamento, ferma restando l’assegnazione del budget indicato nell’Allegato
A riproporzionato in dodicesimi sulla base del periodo di operatività di ciascuna struttura
per la quale sia stata definita la titolarità dell’ accreditamento:
-
stabilimento FKT Villa Romina Srl Paglieta;
-
STATIC
di Pescara Centro medico di fisiokinesiterapia Srl;
9. di
dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a
sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di
cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies,
del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
10. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;
11. di
disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori
Generali delle Unità Sanitarie Locali e, secondo le modalità indicate in
narrativa, alle strutture private interessate e che sia pubblicato sul sito
istituzionale della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Segue
Allegato