Linee Negoziali per la regolamentazione dei rapporti in Materia di prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale privata accreditata per l’anno 2017 – Approvazione schema contrattuale e tetti di spesa stabilimenti FKT, Studi di Radiologia, Case di Cura, Studi Medici - Branche a Visita.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31 luglio 2007  (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

 

VISTO l’art. 17, comma 1, lett a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

 

VISTA la D.G.R. n. 644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato che stabilisce che, dalla data di cessazione del commissariamento, la Regione Abruzzo rientri nell’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

 

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

 

VISTO il Decreto commissariale n.55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale”, che nell’allegato A) considera la voce assistenza ambulatoriale pari a 29,6 €/mln per il triennio 2016-2018;

 

RITENUTO di dover definire, in conformità al predetto provvedimento di programmazione regionale, il limite massimo complessivo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione nel 2017 per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati;

 

VISTA la D.G.R. n.104 del 14.03.2017 recante: “Tetti di spesa provvisori per l’ acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati - anno 2017” con la quale, al fine di assicurare la continuità assistenziale, oltre che la certezza dei limiti di spesa, in attesa della pubblicazione dei nuovi L.E.A., è stato fissato in via provvisoria, il tetto massimo di spesa che la Regione può sostenere nel 2017 per l’acquisto dagli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in misura non superiore a quello già previsto nell’ultima tornata contrattuale dal Decreto commissariale n. 73/2016, come modificato ed integrato dal Decreto commissariale n.104/2016;

 

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  Pubblicato nella GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n.15) ed in particolare l’Art. 64 comma 2,  che prevede che “Le  disposizioni  in  materia   di   assistenza   specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15  e  16  e  relativi  allegati, entrano in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  del Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentita l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da adottarsi  ai  sensi  dell'art.  8-sexies,  comma  5,   del   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,  per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati  il  decreto ministeriale 22  luglio  1996,  recante  «Prestazioni  di  assistenza specialistica  ambulatoriale  erogabili  nell'ambito   del   Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto  ministeriale  9 dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilità  e  indicazioni  di appropriatezza   prescrittiva   delle   prestazioni   di   assistenza ambulatoriale   erogabili   nell'ambito   del   Servizio    sanitario nazionale»”;

 

CONSIDERATO che il decreto ministeriale citato dall’art.64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017,  non risulta attualmente né adottato né pubblicato;

CONSIDERATO che non risultano ulteriori aggiornamenti al quadro normativo di riferimento e che non sono intervenute modifiche agli strumenti di programmazione regionale riguardanti la specialistica ambulatoriale;

 

PRESO ATTO che il Decreto Commissariale n.73/2016 ha stabilito, quale condizione per l’accesso alla contrattazione 2017 delle strutture di specialistica ambulatoriale accreditate per la medicina di laboratorio, il raggiungimento della soglia di produzione in forma singola o aggregata di 100.000 prestazioni nel 2016;

 

RICHIAMATA la D.G.R. n.682/2016 del 26.10.2016 (Laboratori privati accreditati - Soglie produzioni di cui al DCA 11/2011 e al DCA 73/2016 - Approvazione procedura di verifiche) con la quale è stata approvata la procedura di verifica di dette soglie ed è stato espressamente previsto che la produzione di un numero di prestazioni corrispondente alle soglie stabilite per la contrattualizzazione delle strutture laboratoristiche accreditate è condizione per la produzione e la remunerazione delle prestazioni con oneri a carico del SSN;

 

ATTESO che nel dispositivo della già citata D.G.R. 104/2017 è previsto che, all’esito delle procedure di cui alla D.G.R. n.682/2016, sulla base dei dati C2-LAB (Flusso Laboratori e Consorzi) trasmessi dalle strutture nei termini ivi indicati, in conformità alle specifiche funzionali comunicate in allegato alla nota RA/0022351/17 del 02.02.2017, sarà effettuata la ricognizione definitiva delle strutture di specialistica ambulatoriale accreditate per la medicina di laboratorio contrattualizzabili nell’anno 2017, tra quelle riportate negli allegati ai provvedimenti commissariali nn.73 e 104 del 2016, salvi eventuali aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti da parte del Servizio DPF009 Programmazione socio-sanitaria;

 

CONSIDERATO pertanto che l’approvazione dello schema contrattuale e l’individuazione dei tetti di spesa definitivi 2017 per singolo erogatore concernenti le strutture di specialistica ambulatoriale accreditate per la medicina di laboratorio che rispondono ai requisiti di cui al Decreto Commissariale n.73/2016 nonché alla D.G.R. n.682/2016, seguirà all’esito delle predette procedure;

 

RITENUTO:

-            di confermare in via definitiva per il 2017 i tetti di spesa della specialistica ambulatoriale  per le tipologie di Stabilimenti FKT, gli Studi di radiologia, le Case di Cura, gli Studi Medici-branche a visita approvati provvisoriamente con D.G.R. n.104/2017 nel valore complessivo massimo, comprensivo delle prestazioni da rendere a pazienti extraregionali, pari ad euro 24.144.000 come indicato nell’allegato prospetto (Allegato A);

-            di dare atto che i predetti valori sono coerenti con quanto stabilito con il Decreto commissariale n.55/2016 del 10.06.2016 recante “Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale”;

 

CONSIDERATO, con riferimento alle strutture oggetto del presente atto, che a tutt’oggi non risultano adottati provvedimenti a definizione delle criticità relative all’accreditamento segnalate nel DCA 73/16 e ss.mm.ii. con riferimento allo stabilimento FKT Villa Romina Srl – Paglieta (CH);

 

ATTESO che la presenza di problematiche in ordine alla titolarità dell’accreditamento comporta l’impossibilità di immediata contrattualizzazione della predetta struttura;

 

VISTA altresì la nota acquisita al protocollo regionale con il numero prot.RA/1230/2017, recante “Fusione per incorporazione nella società Lifecare srl – comunicazione ai sensi dell’art 2504 –bis c.c.” con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione nella società Lifecare Srl della società STATIC di Pescara Centro medico di fisiokinesiterapia Srl, titolare di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto commissariale n. 124/2014 del 15.10.2014 (Accreditamento Istituzionale Ambulatorio Static di Pescara Centro Medico di Fisiochinesiterapia Srl, sito a Pescara);

 

VISTO l’art.6 della legge 32/2007 ed in particolare il comma 6 bis che prevede che “La Giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell'accreditamento in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5-ter, comma 1 e dei requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all'articolo 5, nonché dei requisiti di accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 7. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente Manuale“;

 

RITENUTO pertanto - in assenza di un formale provvedimento di volturazione espressamente contemplato dalla citata normativa, anche nel caso di fusione societaria, senza eccezioni - di non poter procedere alla immediata contrattualizzazione di soggetto giuridico non intestatario di accreditamento;

 

RITENUTO di definire un modello contrattuale da sottoscrivere tra la tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati oggetto del presente atto;

 

CONSIDERATO, con riferimento all'art.2 dello schema di contratto (art.5-criteri di ripartizione della spesa preventivata) che il tavolo di monitoraggio ha ribadito la necessità che le strutture private garantiscano la continuità assistenziale anche nell’ultimo trimestre evitando l’erosione anticipata del budget;

 

CONSIDERATO tuttavia che, per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza territoriale delle singole strutture, può essere riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che ciò non comporti l’erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato.

 

VISTO l’allegato schema di contratto (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e  gli Stabilimenti FKT,  gli Studi di radiologia, le  Case di Cura e gli Studi Medici-branche a visita per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere nell’anno 2017, sia a pazienti regionali che extraregionali;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.64/2012 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;

 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare  il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

 

VISTA la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31/03/2016 (Monitoraggio della spesa sanitaria. Il sistema di contabilizzazione e fatturazione elettronica per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, le branche a visita, le cure termali e le prestazioni ospedaliere in regime ambulatoriale. Documento trasmesso dall’Agenzia Sanitaria regionale);

 

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che in nessun caso il superamento di detto tetto può dar luogo a remunerazione;

 

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. n.32 del 31.07.2007, dai Direttori Generali delle AA.SS.LL., e gli Erogatori privati;

 

VISTO il Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n° 45/2013  del 12/06/2013 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n° 12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n° 13/2013 del 20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;

 

TENUTO CONTO che il presente atto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;

 

PRECISATO che, entro 10 giorni dalla trasmissione dei predetti atti, gli erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;

 

RITENUTO di fissare, con la sola eccezione di quelle per le quali come sopra specificato, la contrattazione non può essere immediata, come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale privata anno 2017 relativamente alle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, il trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione del presente provvedimento;

 

CONSIDERATO che i tetti stabiliti nell’Allegato A, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

VISTO l’art.8 quater, comma 8, del Dlg.s 502/92 e ss.mm.ii., in conformità al quale le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale;

 

VISTO l’art.7, comma 4, della L.R. 32 del 31.07.2007, come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 -Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private-e successive modifiche ed integrazioni) ed in particolare la lettera c) (che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso) e la lettera lett d) (che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali, così come individuati nell'accordo contrattuale);

 

CONSIDERATO che, nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo gli stessi a carico del FSR;

 

RILEVATO che la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi non rende possibile l’inoltro per la preventiva approvazione ai Ministeri competenti, ricorrendo ragioni di somma urgenza;

 

ACQUISITI i pareri ai sensi della L.R. 14-9-1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

1.      di dare atto che gli erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale per le tipologie  Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita con i quali si procede alla negoziazione 2017 sono quelli di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di autorizzare in via definitiva per il 2017 i tetti di spesa della specialistica ambulatoriale  per le tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita approvati provvisoriamente con D.G.R. n.104/2017 nel valore complessivo massimo, comprensivo delle prestazioni da rendere a pazienti extraregionali, pari ad euro 24.144.000, come indicato nell’allegato prospetto (Allegato A);

3.      di approvare l’allegato schema di contratto negoziale (Allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle strutture private accreditate: Stabilimenti FKT,  Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita,;

4.      di dare atto che l’approvazione dello schema contrattuale e l’individuazione dei tetti di spesa definitivi 2017 per singolo erogatore concernenti le strutture di specialistica ambulatoriale accreditate per la medicina di laboratorio che rispondono ai requisiti di cui al Decreto Commissariale n. 73/2016 nonché alla D.G.R. n.682/2016 seguirà all’esito delle procedure richiamate in premessa;

5.      di stabilire che il presente atto, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato oggetto del presente provvedimento, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità digitale;

6.      di precisare che, entro 10 giorni dalla trasmissione dei predetti atti, gli erogatori privati ammessi alla contrattazione potranno presentare eventuali osservazioni che saranno riscontrate in tempo utile dall’Amministrazione;

7.      di fissare, con la sola eccezione di quelle per le quali come sopra specificato, la contrattazione non può essere immediata, come termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti la specialistica ambulatoriale privata anno 2017 relativamente alle tipologie Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Case di Cura, Studi Medici-branche a visita, il trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, con la precisazione che gli erogatori privati potranno comunque procedere alla firma dell’accordo negoziale a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione del presente provvedimento;

8.      di precisare che il contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2017 con strutture oggetto del presente atto sotto elencate sarà stipulato all’esito del completamento delle procedure di accreditamento, ferma restando l’assegnazione del budget indicato nell’Allegato A riproporzionato in dodicesimi sulla base del periodo di operatività di ciascuna  struttura per la quale sia stata definita la titolarità dell’ accreditamento:

-            stabilimento FKT Villa Romina Srl Paglieta;

-            STATIC di Pescara Centro medico di fisiokinesiterapia Srl;

9.      di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

10.    di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

11.    di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2