IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE
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la determinazione dirigenziale n. 185
del 7/11/2016, pubblicata sul B.U.R.A.T n. 140 del 16/11/2016, con la quale
sono stati approvati l’avviso pubblico “Garanzia Over Misure B e C” per la presentazione
delle candidature di cui all’Intervento n. 4 “GARANZIA OVER” del PO
2016-2018 ed i relativi allegati, parti
integranti e sostanziali del provvedimento;
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la determinazione n. 187 del
21/11/2016, pubblicata sul BURA Ordinario n. 47 del 30/11/2016, con la quale si
è provveduto alla modifica, per integrazione, della Tabella A contenente
l’elenco dei Comuni appartenenti alle Aree Interne, alle Aree di crisi
complessa e alle Aree di Crisi non complesse e relativi alla Linea n. 1 di
finanziamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Avviso;
PREMESSO che l’Intervento 4
“Garanzia Over” del PO FSE 2016 -2018, approvato con la DGR 528/16, è uno dei
pilastri della nuova strategia di politiche attive del lavoro della Regione
Abruzzo. L’intervento si propone di aumentare il tasso di occupazione
attraverso 2 linee: incentivando le imprese che hanno intenzione di assumere e
permettendo loro di sperimentare i potenziali dipendenti nei contesti
produttivi e organizzativi attraverso lo strumento del tirocinio extracurriculare.
L’intervento si rivolge a disoccupati “over 30” esclusi dal Programma Garanzia
Giovani o da altre misure analoghe;
DATO ATTO che il citato Avviso all’art. 6
comma 5 stabilisce che “Entro i primi sei mesi dall’assunzione è consentita,
per una sola volta, la sostituzione del lavoratore/lavoratrice dimissionario/a
con altro soggetto avente i requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso. La durata
cumulativa dei rapporti di lavoro del dimissionario e del subentrante deve
rispettare i 24 mesi. L’incentivo viene rimodulato e, in ogni caso, non può
superare l’importo ammesso a finanziamento”;
DATO ATTO che nello stesso
Avviso all’art. 5 comma 3 e all’art. 6 comma 1 lett.
k) è stabilito che “l’assunzione, oggetto dell’incentivo, comporta un
incremento occupazionale in termini assoluti (Unità lavorative ≥ 0,50)
rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato alla data del 30 settembre 2016, fatta eccezione per posti
occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento,
riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. La
forza lavoro corrisponde al numero di unità lavorative, ovvero al numero di
lavoratori assunti a tempo indeterminato che, alla data del 30 settembre 2016,
risultano alle dipendenze del datore di lavoro/impresa a tempo pieno. Il
lavoratore a tempo parziale è contabilizzato in frazione (ad esempio, nr. 02
lavoratori a tempo pieno a nr. 40 ore settimanali + nr. 01 lavoratore a tempo
parziale a nr. 24 ore settimanali su 40 ore è pari a 104:40 2,6 unità
lavorative)”;
CONSIDERATO che tra l’Ufficio
Programmazione Politiche del Lavoro e l’Ufficio Gestione lavoro FSE si sono
svolti incontri durante i quali
l’Ufficio Gestione ha segnalato l’opportunità di prevedere l’assegnazione di un
termine entro il quale i beneficiari degli incentivi possano sia procedere alla sostituzione del lavoratore,
nell’ipotesi di dimissioni dello stesso nei primi sei mesi dall’assunzione, sia
procedere al ripristino della base occupazionale a tempo indeterminato al 30
settembre 2016, nell’ipotesi di vacanza di posti
occupati per cause diverse dal decesso, invalidità, pensionamento, riduzione
volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;
RITENUTO opportuno
-
al fine di stabilire dei tempi certi
e omogenei per il raggiungimento dei 24 mesi di incremento occupazionale e per
la conclusione dell’intervento, assegnare un termine di 60 giorni ai
beneficiari interessati per poter procedere alla sostituzione del lavoratore/lavoratrice
dimissionario/a entro i primi sei mesi dall’assunzione (art. 6 comma 5);
-
assegnare per le medesime
motivazioni, lo stesso termine di 60 giorni ai beneficiari per il ripristino
della base occupazionale al 30 settembre 2016 nell’ipotesi in cui, rispetto a
quest’ultima data, si rendessero vacanti posti occupati per cause diverse dal
decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro
o licenziamento per giusta causa;
-
altresì stabilire, per le
assunzioni precedute da tirocinio e nell’ipotesi in cui intervenga un
provvedimento motivato di revoca del tirocinio, un termine di 30 giorni per
procedere all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore decorrente dalla
data di notifica dello stesso provvedimento;
RICHIAMATA la nota prot. n. 111434/DPG011 del 26.04.2017 avente ad oggetto “PO
FSE 2014-2020 – annualità 2016-2018 – Intervento 4 “Garanzia Over Misure B e C”- Chiarimenti;
DATO ATTO che, per mero
errore materiale, all’art. 13 commi 3 lett.e) e 4 lett. d) come data di riferimento per il calcolo
dell’incremento occupazionale è stata inserita la data di pubblicazione
dell’Avviso anziché la data del 30 settembre 2016;
RITENUTO opportuno precisare
e chiarire che l’unica data da considerare ai fini dell’incremento occupazionale
è quella del 30 settembre 2016;
RICHIAMATA la nota prot. RA/0202097/17 con la quale la proposta di determina è
stata trasmessa al Servizio Autorità Unica di Gestione FESR-FSE DPA011 ai fini
del rilascio del parere;
ACQUISITA la nota prot. RA/0211136/17 con la quale il dirigente del Servizio
Autorità Unica di Gestione FESR-FSE DPA011 ha espresso parere favorevole in
merito alla presente determinazione;
VISTO l’art. 24, comma
2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte:
1. di
stabilire che la sostituzione del lavoratore/lavoratrice, oggetto di
incentivo, dimissionario/a con altro soggetto avente i requisiti di cui
all’art. 4 dell’Avviso, prevista e disciplinata all’art. 6 comma 5, deve
avvenire entro 60 giorni dalla cessazione del dimissionario/a che può
intervenire entro i primi sei mesi.
Qualora la cessazione del rapporto di
lavoro sia intervenuta in data antecedente al presente provvedimento i termini per la
sostituzione del lavoratore/lavoratrice
oggetto di incentivo (60 giorni) iniziano a decorrere dalla data di
pubblicazione dello stesso.
2. di
stabilire altresì che il ripristino della base occupazionale a tempo
indeterminato al 30 settembre 2016, nell’ipotesi di successiva vacanza di posti
occupati per cause diverse dal decesso, invalidità, pensionamento, riduzione
volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa deve essere
garantito dal beneficiario entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza.
Qualora la cessazione del rapporto di
lavoro sia intervenuta in data antecedente al presente provvedimento i termini
per la sostituzione del lavoratore/lavoratrice in forza al 30 settembre 2016
(60 giorni) iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.
3. di
stabilire che in caso di revoca del percorso di tirocinio extracurriculare,
sia garantito l’incentivo all’assunzione a tempo indeterminato e assegnato un
termine di 30 giorni per procedere alla stipula del contratto, termine
decorrente dalla data di notifica del relativo provvedimento di revoca;
4. di
stabilire altresì che la garanzia di cui al precedente punto 3 non possa
essere estesa ai casi in cui la revoca sia disposta a causa di riscontrata non
conformità del tirocinio alle linee guida regionali vigenti al momento
dell’attivazione e per i quali sia prevista la disciplina sanzionatoria di cui
al punto 2.12 delle stesse linee guida;
5. di
precisare che la data unica da prendere a riferimento per il calcolo
dell’incremento occupazionale è la data del 30 settembre 2016;
6. di precisare che, tra i documenti
richiesti nell’All.8:
-
l’estratto del Libro Unico
del Lavoro (LUL), è quello riferito al
lavoratore interessato all’assunzione di cui all’avviso per il al periodo intercorrente
dalla data di assunzione del lavoratore
alla data di richiesta dell’incentivo , trasmessa al Servizio DPG011.
-
la stampa dei fogli numerati è
riferita a tutti i fogli numerati del LUL dei lavoratori assunti a T.I. alla
data del 30.9.2016, alla data di assunzione del lavoratore e alla data di
richiesta dell’incentivo trasmessa al Servizio DPG011.
-
il prospetto sintetico con il numero
dei lavoratori a T.I. che risultano alle
dipendenze a tempo pieno e a tempo parziale , ai sensi del DPR 445/2000, va
compilato con i nominativi di tutti i lavoratori a T.I. con i rispettivi ULA
alla data del 30.09.16, alla data di assunzione del lavoratore, e alla data di
richiesta dell’incentivo trasmessa al Servizio DPG011.
7. di
disporre la pubblicazione del presente atto sui siti della Regione Abruzzo
www.abruzzolavoro.eu, nonché sul sito dell’URP http://urp.regione.abruzzo.it e
sul B.U.R.A.T;
8. di
trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento a:
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Servizio
DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;
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Servizio
ADA “Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile”;
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Servizio
DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo”;
-
Servizio
DPG012 “Vigilanza e Controllo”;
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Segreteria
del Componente la Giunta Regionale preposto a “Lavoro e Formazione; Aree
Interne; Associazionismo Territoriale; Grandi Eventi”.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Pietro
De Camillis