POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Scheda Intervento n. 4 “GARANZIA OVER” del Piano Operativo FSE 2016-2018 – Integrazione Avviso Garanzia Over approvato con determinazione N. 185/DPG007 del 7/11/2016.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

RICHIAMATE

-            la determinazione dirigenziale n. 185 del 7/11/2016, pubblicata sul B.U.R.A.T n. 140 del 16/11/2016, con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico “Garanzia Over Misure B e C” per la presentazione delle candidature di cui all’Intervento n. 4 “GARANZIA OVER” del PO 2016-2018  ed i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del provvedimento;

-            la determinazione n. 187 del 21/11/2016, pubblicata sul BURA Ordinario n. 47 del 30/11/2016, con la quale si è provveduto alla modifica, per integrazione, della Tabella A contenente l’elenco dei Comuni appartenenti alle Aree Interne, alle Aree di crisi complessa e alle Aree di Crisi non complesse e relativi alla Linea n. 1 di finanziamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Avviso;

 

PREMESSO che l’Intervento 4 “Garanzia Over” del PO FSE 2016 -2018, approvato con la DGR 528/16, è uno dei pilastri della nuova strategia di politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo. L’intervento si propone di aumentare il tasso di occupazione attraverso 2 linee: incentivando le imprese che hanno intenzione di assumere e permettendo loro di sperimentare i potenziali dipendenti nei contesti produttivi e organizzativi attraverso lo strumento del tirocinio extracurriculare. L’intervento si rivolge a disoccupati “over 30” esclusi dal Programma Garanzia Giovani o da altre misure analoghe;

 

DATO ATTO            che il citato Avviso all’art. 6 comma 5 stabilisce che “Entro i primi sei mesi dall’assunzione è consentita, per una sola volta, la sostituzione del lavoratore/lavoratrice dimissionario/a con altro soggetto avente i requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso. La durata cumulativa dei rapporti di lavoro del dimissionario e del subentrante deve rispettare i 24 mesi. L’incentivo viene rimodulato e, in ogni caso, non può superare l’importo ammesso a finanziamento”;

 

DATO ATTO che nello stesso Avviso all’art. 5 comma 3 e all’art. 6 comma 1 lett. k) è stabilito che “l’assunzione, oggetto dell’incentivo, comporta un incremento occupazionale in termini assoluti (Unità lavorative ≥ 0,50) rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2016, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. La forza lavoro corrisponde al numero di unità lavorative, ovvero al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato che, alla data del 30 settembre 2016, risultano alle dipendenze del datore di lavoro/impresa a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale è contabilizzato in frazione (ad esempio, nr. 02 lavoratori a tempo pieno a nr. 40 ore settimanali + nr. 01 lavoratore a tempo parziale a nr. 24 ore settimanali su 40 ore è pari a 104:40 2,6 unità lavorative)”;

 

CONSIDERATO che tra l’Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro e l’Ufficio Gestione lavoro FSE si sono svolti  incontri durante i quali l’Ufficio Gestione ha segnalato l’opportunità di prevedere l’assegnazione di un termine entro il quale i beneficiari degli incentivi possano sia  procedere alla sostituzione del lavoratore, nell’ipotesi di dimissioni dello stesso nei primi sei mesi dall’assunzione, sia procedere al ripristino della base occupazionale a tempo indeterminato al 30 settembre 2016, nell’ipotesi di vacanza di posti occupati per cause diverse dal decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;

 

RITENUTO opportuno

-            al fine di stabilire dei tempi certi e omogenei per il raggiungimento dei 24 mesi di incremento occupazionale e per la conclusione dell’intervento, assegnare un termine di 60 giorni ai beneficiari interessati per poter procedere alla sostituzione del lavoratore/lavoratrice dimissionario/a entro i primi sei mesi dall’assunzione (art. 6 comma 5);

-            assegnare per le medesime motivazioni, lo stesso termine di 60 giorni ai beneficiari per il ripristino della base occupazionale al 30 settembre 2016 nell’ipotesi in cui, rispetto a quest’ultima data, si rendessero vacanti posti occupati per cause diverse dal decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa;

-            altresì stabilire, per le assunzioni precedute da tirocinio e nell’ipotesi in cui intervenga un provvedimento motivato di revoca del tirocinio, un termine di 30 giorni per procedere all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore decorrente dalla data di notifica dello stesso provvedimento;

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 111434/DPG011 del 26.04.2017 avente ad oggetto “PO FSE 2014-2020 – annualità 2016-2018 – Intervento 4 “Garanzia Over Misure B e C”- Chiarimenti;

 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, all’art. 13 commi 3 lett.e) e 4 lett. d) come data di riferimento per il calcolo dell’incremento occupazionale è stata inserita la data di pubblicazione dell’Avviso anziché la data del 30 settembre 2016;

 

RITENUTO opportuno precisare e chiarire che l’unica data da considerare ai fini dell’incremento occupazionale è quella del 30 settembre 2016;

 

RICHIAMATA la nota prot. RA/0202097/17 con la quale la proposta di determina è stata trasmessa al Servizio Autorità Unica di Gestione FESR-FSE DPA011 ai fini del rilascio del parere;

 

ACQUISITA la nota prot. RA/0211136/17 con la quale il dirigente del Servizio Autorità Unica di Gestione FESR-FSE DPA011 ha espresso parere favorevole in merito alla presente determinazione;

 

VISTO l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

 

1.      di stabilire che la sostituzione del lavoratore/lavoratrice, oggetto di incentivo, dimissionario/a con altro soggetto avente i requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso, prevista e disciplinata all’art. 6 comma 5, deve avvenire entro 60 giorni dalla cessazione del dimissionario/a che può intervenire entro i primi sei mesi.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta in data antecedente al presente provvedimento i termini  per la sostituzione del lavoratore/lavoratrice  oggetto di incentivo (60 giorni) iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

2.      di stabilire altresì che il ripristino della base occupazionale a tempo indeterminato al 30 settembre 2016, nell’ipotesi di successiva vacanza di posti occupati per cause diverse dal decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa deve essere garantito dal beneficiario entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta in data antecedente al presente provvedimento i termini per la sostituzione del lavoratore/lavoratrice in forza al 30 settembre 2016 (60 giorni) iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

3.      di stabilire che in caso di revoca del percorso di tirocinio extracurriculare, sia garantito l’incentivo all’assunzione a tempo indeterminato e assegnato un termine di 30 giorni per procedere alla stipula del contratto, termine decorrente dalla data di notifica del relativo provvedimento di revoca;

4.      di stabilire altresì che la garanzia di cui al precedente punto 3 non possa essere estesa ai casi in cui la revoca sia disposta a causa di riscontrata non conformità del tirocinio alle linee guida regionali vigenti al momento dell’attivazione e per i quali sia prevista la disciplina sanzionatoria di cui al punto 2.12 delle stesse linee guida;

5.      di precisare che la data unica da prendere a riferimento per il calcolo dell’incremento occupazionale è la data del 30 settembre 2016;

6.      di precisare  che, tra i documenti richiesti nell’All.8:

-            l’estratto del Libro Unico del Lavoro (LUL),  è quello riferito al lavoratore interessato all’assunzione di cui all’avviso per il al periodo intercorrente dalla data di assunzione del lavoratore  alla data di richiesta dell’incentivo , trasmessa al Servizio DPG011.

-            la stampa dei fogli numerati è riferita a tutti i fogli numerati del LUL dei lavoratori assunti a T.I. alla data del 30.9.2016, alla data di assunzione del lavoratore e alla data di richiesta dell’incentivo trasmessa al Servizio DPG011.

-            il prospetto sintetico con il numero dei lavoratori  a T.I. che risultano alle dipendenze a tempo pieno e a tempo parziale , ai sensi del DPR 445/2000, va compilato con i nominativi di tutti i lavoratori a T.I. con i rispettivi ULA alla data del 30.09.16, alla data di assunzione del lavoratore, e alla data di richiesta dell’incentivo trasmessa al Servizio DPG011.

7.      di disporre la pubblicazione del presente atto  sui siti della Regione Abruzzo www.abruzzolavoro.eu, nonché sul sito dell’URP http://urp.regione.abruzzo.it e sul  B.U.R.A.T;

8.      di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento a:

-            Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”;

-            Servizio ADA “Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile”;

-            Servizio DPG011 “Gestione e monitoraggio Fondo Sociale Europeo”;

-            Servizio DPG012 “Vigilanza e Controllo”;

-            Segreteria del Componente la Giunta Regionale preposto a “Lavoro e Formazione; Aree Interne; Associazionismo Territoriale; Grandi Eventi”.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Pietro De Camillis