IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e
che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01,
(CEE) n. 1234/07 del Consiglio;
VISTO, in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013, recante norme sulle “ Pratiche enologiche di cui
all’articolo 80”, parte I
“Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone
viticole” e nello specifico:
-
il punto A (limiti di arricchimento) che prevede:
·
al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo
richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (arricchimento) delle
uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del
vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
·
al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può
superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone
viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo
Regolamento (CE) n. 1308/2013;
-
il punto B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
di cui punto A;
-
la punto D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito
alle pratiche di arricchimento;
PRESO
ATTO che ai fini della classificazione delle zone
viticole suddette, l’Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, il
limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria,
è pari a gradi 1,5% vol.;
VISTO il Reg.
(CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla
organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai
controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante
alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per
quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e
le relative restrizioni;
VISTO, in particolare, l’Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n.
606/09 che prevede che ogni Stato membro
può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal
punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento
della partita (“cuvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
VISTA
la Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 recante
“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino”, in particolare l’articolo 10, comma 2 il quale stabilisce
che, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano,
le regioni, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, autorizzano
annualmente l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente
fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla
produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per
l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini
spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante
“Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto
riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Promozione delle
Filiere (ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato), competente in materia di
stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9
della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
VISTA
la richiesta congiunta in data il 03.08.2017 del
Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo e dall’Associazione degli Enologi ed
Enotecnici Italiani (AEEI) – Sezione Abruzzo e Molise ed assunta al prot. n.
RA0206928/17 del
03.08.2017;
PRESO ATTO che con tale richiesta si chiede, per la vendemmia 2017, l’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dell’1,5% vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali,
dei vini con Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di
Origine (DOP - DOC/DOCG) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini
spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte
nella Regione Abruzzo per la vendemmia 2017;
VISTA la nota n. RA0207764/17 del 03.08.2017 del Servizio Promozione delle
Filiere del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della
Regione Abruzzo con la quale è stata richiesta, agli Enti preposti, il
parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della
vendemmia 2017;
VISTE
le note, acquisite agli atti del Servizio, con le
quali sono state trasmesse le relazioni tecniche:
1.
del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – DPD023
Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo,
assunta al prot. RA 0209491/17 del
07.08.2017;
2.
del Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura -
DPD022 Ufficio Promozione e sostegno della sperimentazione per la
valorizzazione qualitativa delle produzioni locali, assunta al prot. RA
0211330/17 del 08.08.2017;
PRESO
ATTO che le sopraccitate relazioni hanno attestato che
sul territorio della Regione Abruzzo l’evolversi dell’andamento climatico
verificatosi per la campagna 2017/2018, in particolare il forte caldo, con
eccessiva insolazione ed elevatissime temperature registrate dall’ultima decade
di giugno ad oggi, rispetto al periodo storico, hanno causato diversi
intervalli di arresto del processo fotosintetico e quindi determinato un
modesto accumulo di zucchero negli acini. Di conseguenza i parametri di
maturazione delle uve risultano significativamente squilibrati, con rischio di
eccessivo abbassamento del tenore acidico e deficit
delle potenziali dotazioni alcooliche dei Vini e dei vini a D.O. e I.G.;
RITENUTO, pertanto di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a
diventare vini generici, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e
vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla
coltivazione ai sensi dell’articolo n.
81 del Reg. (CE) 1308/2013;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle
ammesse dall’Allegato VIII - Parte I –
Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013;
VISTA la Legge Regionale
n. 77 del 14 Settembre 1999;
DETERMINA
Ai sensi della
normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1.
di prendere atto, condividendole, delle motivazioni contenute nelle relazioni
tecniche, agli atti del Servizio, degli Enti preposti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni
per l’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti della vendemmia 2017,
nella Regione Abruzzo;
2.
di autorizzare, per la
Campagna vendemmiale 2017/2018, secondo le modalità previste dall’Allegato VIII
- Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal
Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive
previste dagli specifici disciplinari di produzione, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora
in fermentazione, ottenuti nella vendemmia
2017 (Campagna 2017/2018) da
tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte
nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
-
vini senza DOP/IGP;
-
vini varietali senza DOP/IGP;
-
vini DOP e vini IGP;
-
vini spumanti;
3.
di consentire per la campagna
2017/2018 l’aumento del titolo alcolometrico volumico
totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a
denominazione di origine, giusto quanto previsto all’allegato VIII, Parte I,
sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte
salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici
disciplinari di produzione dei vini DOP;
4.
di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le
modalità ammesse dall’Allegato VIII -
Parte I – Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013;
5.
di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
6.
di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati,
sul sito internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca:
www. regione.abruzzo.it/agricoltura;
7.
di inviare copia del presente provvedimento:
-
al MIPAAF - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione
Europea – Settore Vitivinicolo – PIUE 7 –
Via XX Settembre, 20 – ROMA;
-
al MIPAAF -
ICQRF – Direzione Generale della
Prevenzione e Repressioni Frodi -
Via Quintino Sella, 42 – ROMA
-
all’Ufficio ICQRF Italia Centrale, sede distaccata
di Pescara;
-
all’AGEA - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via
Palestro, 81 - ROMA;
8.
di comunicare la presente determinazione alle
Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio
Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La
Civita