Reg. (CE) n. 1308/2013 – Reg. (CE) 606/2009, Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 – DGR  n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini generici, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.),  dei vini a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2017/2018.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

 

VISTO, in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013,  recante norme sulle “ Pratiche enologiche di cui all’articolo 80”, parte I  “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico:

-            il punto A (limiti di arricchimento) che prevede:

·              al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri,  quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento)  delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;

·             al paragrafo  2,  i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (CE) n. 1308/2013;

-            il punto B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;  

-            la punto D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

 

PRESO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l’Abruzzo è  inserito nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a gradi 1,5% vol.;

 

VISTO il  Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi  terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

 

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

 

VISTO, in particolare, l’Allegato II, Sezione  A, punto 4.  del Reg. (CE) n. 606/09  che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“cuvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

 

VISTA la Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, in particolare l’articolo 10, comma 2 il quale stabilisce che, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012,  recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento  (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con  la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere (ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato), competente in materia di stabilire quanto previsto dall’articolo n. 9  della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

 

VISTA la richiesta congiunta in data il 03.08.2017 del Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo e dall’Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI) – Sezione Abruzzo e Molise ed assunta al prot.   n. RA0206928/17 del  03.08.2017;

 

PRESO ATTO che con tale richiesta si chiede, per la vendemmia 2017, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dell’1,5% vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC/DOCG) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo per la vendemmia 2017;

 

VISTA la nota n. RA0207764/17 del 03.08.2017 del Servizio Promozione delle Filiere del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo con la quale è stata  richiesta, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2017;

VISTE le note, acquisite agli atti del Servizio, con le quali sono state trasmesse le relazioni tecniche:

1.           del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – DPD023 Ufficio Coordinamento servizi vivaistici e agrimeteo, assunta al prot. RA 0209491/17  del  07.08.2017;

2.           del Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura - DPD022 Ufficio Promozione e sostegno della sperimentazione per la valorizzazione qualitativa delle produzioni locali,  assunta al prot. RA 0211330/17  del  08.08.2017;

 

PRESO ATTO che le sopraccitate relazioni hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l’evolversi dell’andamento climatico verificatosi per la campagna 2017/2018, in particolare il forte caldo, con eccessiva insolazione ed elevatissime temperature registrate dall’ultima decade di giugno ad oggi, rispetto al periodo storico, hanno causato diversi intervalli di arresto del processo fotosintetico e quindi determinato un modesto accumulo di zucchero negli acini. Di conseguenza i parametri di maturazione delle uve risultano significativamente squilibrati, con rischio di eccessivo abbassamento del tenore acidico e deficit delle potenziali dotazioni alcooliche dei Vini e dei vini a D.O. e I.G.;

 

RITENUTO, pertanto di autorizzare  l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini generici, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell’articolo  n. 81 del Reg. (CE) 1308/2013;

 

RITENUTO, pertanto, di autorizzare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall’Allegato VIII -  Parte I – Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013;

 

VISTA  la Legge Regionale n. 77 del  14 Settembre 1999;

 

DETERMINA

 

Ai  sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

 

1.           di prendere atto, condividendole, delle motivazioni contenute nelle relazioni tecniche, agli atti del Servizio, degli Enti preposti ai fini della  verifica della sussistenza delle condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2017,  nella Regione Abruzzo;

2.           di autorizzare, per la Campagna vendemmiale 2017/2018, secondo le modalità previste dall’Allegato VIII -  Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia  2017 (Campagna 2017/2018)  da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:

-            vini senza DOP/IGP;

-            vini varietali senza DOP/IGP;

-            vini DOP e vini IGP;

-            vini spumanti;

3.           di consentire per la campagna 2017/2018 l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all’allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP;

4.           di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità ammesse dall’Allegato VIII -  Parte I – Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013;

5.           di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

6.           di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore  divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: 

www. regione.abruzzo.it/agricoltura;

7.           di inviare copia del presente provvedimento:

-              al MIPAAF - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – Settore Vitivinicolo    PIUE 7 –  Via XX Settembre, 20 – ROMA;

-              al  MIPAAF   -   ICQRF   – Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi  -

Via Quintino Sella, 42 – ROMA

-              all’Ufficio ICQRF Italia Centrale, sede distaccata di Pescara;

-              all’AGEA - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 - ROMA; 

8.           di comunicare  la presente determinazione alle Prefetture e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita