IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.
di fare proprie le
risultanze della Conferenza dei Servizi del 13.12.2016 la nota della ITALPLAFER s.r.l. in data 09.07.2015, con la quale si
comunica la variante all’autorizzazione DR4/24 del 06.05.2009 relativamente
a:
-
ampliamento
da 3.500 mq a 7000 mq;
-
inserimento
di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi,
-
inserimento
di nuovi processi di recupero;
-
aumento
dei quantitativi dei rifiuti.
2.
di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell’art.
45 co. 12 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e della D.G.R.
1192/08, l’intervento proposto dalla Ditta ITALPLAFER s.r.l. – Sede
Legale e Operativa: Zona Industriale Colleranesco – Zona P.I.P. - 64022 Giulianova
(TE) di Variante sostanziale alla Autorizzazione regionale DR4/24 del
06.05.2009 inerente la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero
di rifiuti non pericolosi – Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01747310678 –
Operazioni di recupero R13-R3-R4 - Operazioni di deposito D15, identificato nel C.T. al Foglio 31
particelle: 759-356-537-536-763-755-767-770-771-640-641-642-643-644-645-355-240-536a-540a-538
per una superficie totale di circa di
7000 mq – che risulterà
suddiviso in due aree contigue ciascuna di circa 3500 mq – separate da una
parete in c.a. alta circa 1.90 metri (con aperture utilizzate per la
movimentazione) – di cui la prima (di seguito “A1”) coincide con l’area già
autorizzata (Impianto esistente – ex Italfer Di Sfoglia Giovina contratto di
locazione in cui saranno richieste modifiche,
mentre la seconda (di seguito “A2”) rappresenta l’ampliamento all’impianto, per
una capacità complessiva di trattamento annua pari a t. 205.000;
in conformità degli elaborati tecnici e tavole
progettuali di seguito elencati:
-
Istanza
di modifica sostanziale di impianto recupero rifiuti non pericolosi;
-
Relazione
tecnica Italplafer Srl rev. giugno 2015;
-
Tav.
1 Inquadramento territoriale (Scale varie);
-
Tav.
2 Planimetria Generale Stato di Progetto (Scala 1:150);
-
Tav.
3 Piante e Prospetti (Scala 1: 200);
-
Tav.
4 Impianti per il Trattamento acque di prima pioggia (Scale varie);
-
Tav.
5 Linee di triturazione 1,2 (scala 1.500);
-
All.
1 Autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009;
-
All.
2 Autorizzazione regionale n. DA21/102 del 24.06.2014;
-
All.
3 Autorizzazione di voltura n. DPC/DA21/003 del 23.01.2015;
-
All.
4 CPI (Ditta Italfer di Sfoglia Giovina)+VOLTURA CPI;
-
All.
5 Parere modifica sostanziale CPI
-
All.
6 QRE del 22.06.2015;
-
All
7 Autorizzazione scarichi prima pioggia;
-
All.
8 Previsionale rumore Italplafer Srl rev. 0 del 28.01.2015;
-
All.
9 Relazione Idrogeologica;
-
Autocertificazione
antimafia;
-
Dichiarazione
requisiti soggettivi.
e della successiva documentazione
integrativa trasmessa dalla Ditta in data
23.03.2017:
-
ALL.
1 Analisi terreno;
-
ALL.
2 Analisi falda,
-
ALL.
3 Misure radiometrico;
-
ALL.
4 QRE 22.06.2015
-
Integrazioni
StudioSaia;
3.
di autorizzare la Ditta
ITALPLAFER s.r.l.
3.1
ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera
derivanti dall’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico,
scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;
3.2
ai
sensi della Parte IIIª del T.U.A., secondo quanto riportato nell’autorizzazione
rilasciata dal Comune di Giulianova giusta nota prot. n. 44018 del 24.11.2006;
4. di revocare l’autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009 dalla data del
presente provvedimento;
5. di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente
punto 3) sia concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) alla data di
notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia
dalla fase di costruzione che della
fase di gestione;
6.
di precisare che la presente
autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e
s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta
interessata;
7. di prendere atto del nuovo QRE aggiornato alla data del 27.04.2017 pparte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
8.
di disporre che nell’impianto
possono essere gestiti i codici CER, analiticamente riportati nella tabella di
seguito riportata con indicazione delle relative quantità e le operazioni
autorizzate:
Codice
CER |
Descrizione |
Attività
di recupero autorizzate |
Quantità
(q/a) |
020104 |
Rifiuti plastici
(ad esclusione degli imballaggi) |
R13-R3 |
1.000 |
020110 |
Rifiuti
metallici |
R13-R4 |
650 |
070213 |
Rifiuti plastici |
R13-R3 |
7.000 |
070299 |
Rifiuti non
specificati altrimenti |
R13 |
1.000 |
100210 |
Scaglie di
laminazione |
R13 |
1.000 |
101006 |
Forme e anime da
fonderia non utilizzate |
R13 |
500 |
101008 |
Forme e anime da
fonderia utilizzate |
R13 |
500 |
101099 |
Rifiuti non
specificati altrimenti |
R13 |
500 |
101112 |
Rifiuti di vetro
diversi da quelli di cui alla voce 101111 |
R13 |
500 |
120101 |
Limatura e
trucioli di materiali ferrosi |
R13-R4 |
1.000 |
120102 |
Polveri e
particolato di materiali ferrosi |
R13-R4 |
2.000 |
120103 |
Limatura e
trucioli di materiali non ferrosi |
R13-R4 |
2.000 |
120104 |
Polveri e
particolato di materiali non ferrosi |
R13-R4 |
400 |
120105 |
Limatura e
trucioli di materiali plastici |
R13-R3 |
10.000 |
120199 |
Rifiuti non specificati
altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti
ferrosi e non ferrosi) |
R13-R4 |
500 |
150101 |
Imballaggi
in carta e cartone |
R13-R3 |
20.000 |
150102 |
Imballaggi in
plastica |
R13-R3 |
15.000 |
150103 |
Imballaggi in
legno |
R13- R3 |
3.000 |
150104 |
Imballaggi
metallici |
R13-R4 |
10.000 |
150105 |
Imballaggi
in materiali compositi |
R13-R3 |
500 |
150106 |
Imballaggi
in materiali misti |
R13-R3 |
30.000 |
150107 |
Imballaggi in
vetro |
R13 |
1.000 |
150109 |
Imballaggi
in materia tessile |
R13 |
300 |
150203 |
Assorbenti,
materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 150202 |
R13-R3 |
700 |
160103 |
Pneumatici
fuori uso |
R13 |
1.500 |
160106 |
Veicoli fuori
uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
R13-R4 |
10.000 |
160116 |
Serbatoi per gas
liquido |
R13-R4 |
100 |
160117 |
Matalli ferrosi |
R13-R4 |
2.000 |
160118 |
Matalli non
ferrosi |
R13-R4 |
2.000 |
160119 |
Plastica |
R13-R3 |
500 |
160120 |
Vetro |
R13 |
100 |
160122 |
Componenti non
specificati altrimenti |
R13 |
1.500 |
160214 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213 |
R13-R4 |
5.000 |
160216 |
Componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
160215 |
R13-R4 |
5.000 |
160801 |
Catalizzatori
esauriti contenenti oro, argento,
reno, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807) |
R13 |
300 |
170201 |
Legno |
R13 |
500 |
170202 |
Vetro |
R13 |
100 |
170203 |
Plastica |
R13-R3 |
200 |
170401 |
Rame, Bronzo,
ottone |
R13-R4 |
1.000 |
170402 |
Alluminio |
R13-R4 |
5.000 |
170403 |
Piombo |
R13-R4 |
100 |
170404 |
Zinco |
R13-R4 |
50 |
170405 |
Ferro e acciaio |
R13-R4 |
20.000 |
170406 |
Stagno |
R13-R4 |
50 |
170407 |
Metalli misti |
R13-R4 |
3.000 |
170411 |
Cavi, diversi da
quelli di cui alla voce 170410 |
R13-R4-R3 |
2.500 |
190102 |
Metalli ferrosi
estratti da ceneri pesanti |
R13-R4 |
500 |
191001 |
Rifiuti di ferro
e acciaio |
D15 |
500 |
191002 |
Rifiuti di
metalli non ferrosi |
R13-R4 |
500 |
191201 |
Carta e cartone |
R13-R3 |
300 |
191202 |
Metalli ferrosi |
R13-R4 |
7.500 |
191203 |
Metalli non
ferrosi |
R13-R4 |
4.000 |
191204 |
Plastica e gomma |
R13-R3 |
5.000 |
191205 |
Vetro |
R13 |
100 |
191207 |
Legno diverso da
quello di cui alla voce 191206 |
R13 |
500 |
191208 |
Prodotti tessili |
R13 |
300 |
191212 |
Altri rifiuti
(compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
diversi da quelli di cui alla voce 191211 |
R13 |
2.000 |
200101 |
Carta e cartone |
R13-R3 |
2.000 |
200102 |
Vetro |
R13 |
500 |
200110 |
Abbigliamento |
R13 |
300 |
200111 |
Prodotti tessili |
R13 |
300 |
200136 |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci
200121,200123 e 200135 |
R13 |
500 |
200138 |
Legno diverso da
quello di cui alla voce 200137 |
R13 |
1.000 |
200139 |
Plastica |
R13-R3 |
500 |
200140 |
Metallo |
R13-R4 |
7.500 |
200307 |
Rifiuti
ingombranti |
R13 |
2.000 |
TOTALE |
205.350 |
Nella tabella seguente saranno riportati i valori relativi alle
capacità istantanee di stoccaggio:
|
Codice CER |
Descrizione |
Capacità
istantanea di stoccaggio (t) |
Metalli
ferrosi |
100210 |
Scaglie di
laminazione |
60* |
101006 |
Forme e anime da
fonderia non utilizzate |
50* |
|
101008 |
Forme e anime da
fonderia utilizzate |
50* |
|
101099 |
Rifiuti non
specificati altrimenti |
50* |
|
120101 |
Limatura e
trucioli di materiali ferrosi |
60* |
|
120102 |
Polveri e
particolato di materiali ferrosi |
60* |
|
120199 |
Rifiuti non
specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da
rifiuti ferrosi e non ferrosi) |
50* |
|
150104 |
Imballaggi
metallici |
60* |
|
170405 |
Ferro e acciaio |
60* |
|
190102 |
Metalli ferrosi
estratti da ceneri pesanti |
50* |
|
191001 |
Rifiuti di ferro
e acciaio |
50* |
|
191202 |
Metalli ferrosi |
60* |
|
200140 |
Metallo |
60* |
|
160106 |
Veicoli fuori
uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose |
60* |
|
160116 |
Serbatoi per gas
liquido |
60* |
|
160117 |
Matalli ferrosi |
60* |
|
160122 |
Componenti non
specificati altrimenti |
60* |
|
TOTALE |
60* |
||
Metalli
non ferrosi |
020110 |
Rifiuti
metallici |
40* |
120103 |
Limatura e
trucioli di materiali non ferrosi |
40* |
|
120104 |
Polveri e
particolato di materiali non ferrosi |
40* |
|
170401 |
Rame, Bronzo,
ottone |
40* |
|
170402 |
Alluminio |
40* |
|
170403 |
Piombo |
10* |
|
170404 |
Zinco |
5* |
|
170406 |
Stagno |
5* |
|
170407 |
Metalli misti |
40* |
|
191002 |
Rifiuti di
metalli non ferrosi |
40* |
|
191203 |
Metalli non
ferrosi |
40* |
|
160118 |
Matalli non
ferrosi |
40* |
|
TOTALE |
40* |
||
Carta/Cartone |
150101 |
Imballaggi in
carta e cartone |
35* |
150105 |
Imballaggi in
materiali compositi |
35* |
|
150106 |
Imballaggi in
materiali misti |
35* |
|
150203 |
Assorbenti,
materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 150202 |
35* |
|
191201 |
Carta e cartone |
30* |
|
200101 |
Carta e cartone |
35* |
|
TOTALE |
35* |
||
Plastica |
020104 |
Rifiuti plastici
(ad esclusione degli imballaggi) |
80* |
070213 |
Rifiuti plastici |
80* |
|
070299 |
Rifiuti non
specificati altrimenti |
80* |
|
120105 |
Limatura e
trucioli di materiali plastici |
80* |
|
150102 |
Imballaggi in
plastica |
80* |
|
150106 |
Imballaggi in
materiali misti |
80* |
|
170203 |
Plastica |
20* |
|
191204 |
Plastica e gomma |
80* |
|
160119 |
Plastica |
50* |
|
200139 |
Plastica |
50* |
|
TOTALE |
80* |
||
Tessili |
150109 |
Imballaggi
in materia tessile |
1* |
191208 |
Prodotti tessili |
1* |
|
200110 |
Abbigliamento |
1* |
|
200111 |
Prodotti tessili |
1* |
|
TOTALE |
1* |
||
Legno |
150103 |
Imballaggi in
legno |
5* |
170201 |
Legno |
5* |
|
191207 |
Legno diverso da
quello di cui alla voce 191206 |
5* |
|
200138 |
Legno diverso da
quello di cui alla voce 200137 |
5* |
|
TOTALE |
5* |
||
Vetro |
101112 |
Rifiuti di vetro
diversi da quelli di cui alla voce 101111 |
20* |
150107 |
Imballaggi in
vetro |
20* |
|
160120 |
Vetro |
10* |
|
170202 |
Vetro |
10* |
|
191205 |
Vetro |
10* |
|
200102 |
Vetro |
20* |
|
TOTALE |
20* |
||
RAEE |
160214 |
Apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213 |
40* |
160216 |
Componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce
160215 |
40* |
|
200136 |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci
200121,200123 e 200135 |
40* |
|
TOTALE |
40* |
*Per ogni codice CER, è stata indicata una
quantità di stoccaggio istantanea pari alla quantità massima trattabile per la
classe merceologica. Ciò perché, per esigenze produttive, è possibile sia che
vengano trattate tutte le tipologie di rifiuti sopra elencate, la cui somma
sarà minore o uguale al totale indicato, oppure è possibile che venga trattata
una sola tipologia in quantità pari alla massima trattabile.
|
Codice CER |
Descrizione |
Capacità
istantanea di stoccaggio (t) |
Altre frazioni merceologiche |
160103 |
Pneumatici fuori
uso |
5 |
170411 |
Cavi, diversi da
quelli di cui alla voce 170410 |
8 |
|
191212 |
Altri rifiuti
(compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
diversi da quelli di cui alla voce 191211 |
20 |
|
200307 |
Rifiuti
ingombranti |
40 |
9.
di stabilire che il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle prescrizioni dettate nella nota della
Provincia di Teramo prot.
n. 61675 del 12.04.2017, che qui di seguito si riportano:
-
i
rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero siano identificati di norma con
il codice CER del capitolo 19 12 dell’Allegato A parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;
-
per
i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei RAEE dovranno essere
rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2014 n. 49;
-
per
i rifiuti identificati con il CER 160216, nel registro di carico e scarico,
nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere indicato il tipo di
componente;
-
per
i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli dovranno essere
rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;
-
l’operazione
di recupero R4 per i rifiuti di cui al codice CER 160106 (veicoli fuori uso,
non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), dovrà essere eseguita
su rifiuti privi di pneumatici, grandi componenti in plastica, quali paraurti,
cruscotto, serbatoi contenitori di liquidi, plastiche in genere, vetro;
-
l’operazione
di recupero R4 per i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue
leghe, rame e sue leghe, potranno essere effettuate solo a seguioy dell’ottenimento
delle certificazioi di cui all’art. 6, comma 5, del Reg. (CE) 333/2011 e art.
5, comma 5, del Reg. (CE) 715/2013. Nelle more dell’ottenimento delle
certificazioni i succitati materiali dovranno essere gestiti in uscita
dall’impianto quali rifiuti;
-
l’operazione
di recupero R4 per i metalli diversi da quelli di cui al punto precedente,
dovrà condurre all’ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNI ed
EURO;
-
la
ditta dovrà dimostrare, inviando apposita documentazione a Regione Abruzzo,
ARTA di Teramo e Provincia di Teramo, di essere in possesso degli accessori
necessari per trattare i rifiuti metallici;
-
l’operazione
di recupero R3 efettuata su rifiuti costituiti da legno dovrà essere relativa
esclusivamente ai rifiuti di cui al codice CER 150103;
-
l’operazione
di recupero R3 eseguita sui rifiuti di cui al codice CER 150203 dovrà essere
eseguita esclusivamente su rifiuti provenienti da attività di produzione e
costituiti da scarti di fibra cellulosa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa,
con ottenimento di materiali per l’industria cartaria rispondenti alle norme
UNI –EN 643;
-
l’operazione
di recupero R3 effettuata su rifiuti costituiti da carta e cartone dovrà
condurre all’ottenimento di materiali conformi alle specifiche norme UNI- EN
643;
-
l’operazione
di recupero R3 effettuata su rifiuti costiuiti da plastiche dovrà condurre
all’ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNIPLAST –UNI 10667;
-
i
rifiuti identificati con il codice CER 191212 non dovranno provenire dal
trattamento di rifiuti urbani effettuato da terzi;
-
la
ditta dovrà effettuare il monitoraggio, con cadenza annuale, degli idrocarburi
totali e di BTEX nella falda, per tutta la durata dell’autorizzazione;
-
in
relazione al punto sopra citato, la ditta dovrà inviare a Regione Abruzzo, ARTA
di Teramo, e Provincia di Teramo, una planimetria dell’impianto con indicati i
piezometri e le rispettive sigle, che dovranno essere successivamente indicate
nei rapporti di prova delle acque prelevate dagli stessi.
nonchè all’Attestazione di rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza
dei requisiti di sicurezza antincendio (Art. 4 comma 3 DPR 151/11), di cui
dipvvf. COM-TE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0003966.14-05-2015 che qui si riporta per
esteso:
10.
di stabilire che fintanto che la Ditta non provvederà a
certificarsi secondo i Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 relativamente ai
rottami metallici e di rame dovrà gestire tali rifiuti come tali e non come
“end of waste” (Materia prima seconda);
11.
di
riservarsi l’adozione di ulteriori ed eventuali
provvedimenti, a seguito delle verifiche di qualità ambientale per l’AREA 2
autorizzata menzionate nella predetta nota ARTA n. 2824/2017:
-
Suolo
ivi compresi i monitoraggi trimestrali,
per il primo anno, in corso di esercizio, successivamente al rilascio del
provvedimento;
-
Acque di prima pioggia
saranno prescritte, successivamente al
rilascio del presente provvedimento, attività di autocontrollo per il
monitoraggio dello scarico di cui all’autorizzazione del Comune di Giulianova prot.
n. 44018 del 24.11.2006;
-
Sorveglianza radiometrica
in attesa delle certificazioni che
disciplinano le procedure da enti esterni terzi, si ritiene indispensabile che
la Ditta proceda all’effettuazione dei controlli radiometrici anche per i
carichi in ingresso, che sono comunque obbligatori per tutte le ditte che
trattano le suddette tipologie di rifiuti;
-
Rifiuti
Alla luce delle condizioni poste dall’
ARTA e della Provincia di Teramo:
a)
vista la documentazione
dell’Azienda, la stessa proceda nel senso indicato a pag. 35 della Relazione
Tecnica Rev. 0 giugno 2015;
b)
in merito ai rifiuti EER si fanno
proprie le prescrizioni escludendo dalle attività di cui alle fasi R3-R4-R13 il
codice CER 200303;
c)
in ordine al contenuto
dell’allegato “Rifiuti Ammissibili” si richiama il rispetto al Decreto Legislativo
14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
12.
di
stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e
s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e
s.m.i.;
13.
di
prescrivere che la Ditta comunichi preventivamente
l’inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale
dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto relativamente
alla nuova configurazione impiantistica; a tale proposito si precisa che
l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12
(Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45,
co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l’esercizio dell’impianto in
oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei)
dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;
14.
di
prescrivere che la fase di gestione dell’impianto è
subordinata alla presentazione al SGR
della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:
14.1 Documentazione
attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito al successivo punto 21);
14.2 Comunicazione
alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
·
L’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
·
L’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
·
Il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
14.3 Documentazione comprovante il regolare
adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di
agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti
normative in materia;
14.4 Copia
dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di
antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti
dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di
autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
14.5 Data di avvio dell’impianto;
15.
di
disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla
comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta
interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto
certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di
impianto:
·
La
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
·
La
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
·
L’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
·
Il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
·
L’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
Le attività di
monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare,
da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati,
sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati
all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
16.
di
prescrivere che la Ditta ITALPLAFER s.r.l. provveda ad
inviare il certificato di collaudo
dell’impianto anche al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla
Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto;
17.
di
prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere
esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o
attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
18.
di
prescrivere che il titolare e/o gestore
dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di
effettuare i seguenti adempimenti:
a)
Accertare che il conferitore sia
munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b)
In caso di conferimenti effettuati
da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti
quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c)
I conferimenti di rifiuti
effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5,
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;
Nei casi di cui
alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti
di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti
informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del
rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione
del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della
targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti
anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare
le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
19.
di
prescrivere che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
·
deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
·
devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
·
devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
·
deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed
odori;
20.
di
richiamare la Ditta ITALPLAFER s.r.l. interessata al rispetto, per quanto
applicabili, degli obblighi previsti
dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e
scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza
semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Provinciale
di Chieti di una comunicazione
concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori
Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
21.
di
richiamare la Ditta ITALPLAFER s.r.l. all’osservanza
di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre
2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti – Sistri” e s.m.i.;
22.
di
obbligare la Ditta ITALPLAFER s.r.l. a:
22.1 Possedere, nel corso della fase di
realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi
lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
22.2 Prestare prima dell’avvio effettivo
delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate
garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016.
23.
di
fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni,
visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e
direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente
autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti
normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura
edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità,
devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della
presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di
terzi;
24.
di
fare salvi altresì, i successivi accertamenti che
saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste
dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;
25.
di
redigere il presente provvedimento in n. 1
originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura
del competente SUAP;
26.
di
trasmettere copia del presente provvedimento al Comune
di Giulianova (TE), all’Amministrazione
Provinciale di Teramo all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede
Centrale di Pescara ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto
Provinciale di Teramo;
27.
di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.
n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
28.
di
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo
– Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco
Gerardini
Segue allegato