D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 – D.G.R. n. 1192/08 – Autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009 e s.m.i. Ditta ITALPLAFER SRL – Approvazione di modifiche sostanziali  all’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ubicato in Zona Industriale Collaranesco del Comune di Giulianova (TE).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di fare proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi del 13.12.2016 la nota della ITALPLAFER s.r.l. in data 09.07.2015, con la quale si comunica la variante all’autorizzazione DR4/24 del 06.05.2009 relativamente a:

-                   ampliamento da 3.500 mq a 7000 mq;

-                   inserimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi,

-                   inserimento di nuovi processi di recupero;

-                   aumento dei quantitativi dei rifiuti.

2.           di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell’art. 45 co. 12 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e della D.G.R. 1192/08, l’intervento proposto dalla Ditta ITALPLAFER s.r.l. – Sede Legale e Operativa: Zona Industriale Colleranesco – Zona P.I.P. - 64022 Giulianova (TE) di Variante sostanziale alla Autorizzazione regionale DR4/24 del 06.05.2009 inerente la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi – Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01747310678 – Operazioni di recupero R13-R3-R4 - Operazioni di deposito D15,  identificato nel C.T. al Foglio 31 particelle: 759-356-537-536-763-755-767-770-771-640-641-642-643-644-645-355-240-536a-540a-538 per una superficie totale di circa di  7000 mq – che risulterà suddiviso in due aree contigue ciascuna di circa 3500 mq – separate da una parete in c.a. alta circa 1.90 metri (con aperture utilizzate per la movimentazione) – di cui la prima (di seguito “A1”) coincide con l’area già autorizzata (Impianto esistente – ex Italfer Di Sfoglia Giovina contratto di locazione  in cui saranno richieste modifiche, mentre la seconda (di seguito “A2”) rappresenta l’ampliamento all’impianto, per una capacità complessiva di trattamento annua pari a t. 205.000;

in conformità degli elaborati tecnici e tavole progettuali di seguito elencati:

 

-            Istanza di modifica sostanziale di impianto recupero rifiuti non pericolosi;

-            Relazione tecnica Italplafer Srl rev. giugno 2015;

-            Tav. 1 Inquadramento territoriale (Scale varie);

-            Tav. 2 Planimetria Generale Stato di Progetto (Scala 1:150);

-            Tav. 3 Piante e Prospetti (Scala 1: 200);

-            Tav. 4 Impianti per il Trattamento acque di prima pioggia (Scale varie);

-            Tav. 5 Linee di triturazione 1,2 (scala 1.500);

-            All. 1 Autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009;

-            All. 2 Autorizzazione regionale n. DA21/102 del 24.06.2014;

-            All. 3 Autorizzazione di voltura n. DPC/DA21/003 del 23.01.2015;

-            All. 4 CPI (Ditta Italfer di Sfoglia Giovina)+VOLTURA CPI;

-            All. 5 Parere modifica sostanziale CPI

-            All. 6 QRE del 22.06.2015;

-            All 7 Autorizzazione scarichi prima pioggia;

-            All. 8 Previsionale rumore Italplafer Srl rev. 0 del 28.01.2015;

-            All. 9 Relazione Idrogeologica;

-            Autocertificazione antimafia;

-            Dichiarazione requisiti soggettivi. 

e della successiva documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data  23.03.2017:

-                   ALL. 1 Analisi terreno;

-                   ALL. 2 Analisi falda,

-                   ALL. 3 Misure radiometrico;

-                   ALL. 4 QRE 22.06.2015

-                   Integrazioni StudioSaia;

3.           di autorizzare la Ditta ITALPLAFER s.r.l.

3.1        ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento;

3.2        ai sensi della Parte IIIª del T.U.A., secondo quanto riportato nell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Giulianova giusta nota prot. n. 44018 del 24.11.2006;

4.     di revocare l’autorizzazione regionale n. DR4/24 del 06.05.2009 dalla data del presente provvedimento;

5.     di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 3) sia concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) alla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia dalla fase di costruzione che della fase di gestione;

6.     di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

7.     di prendere atto del nuovo QRE aggiornato alla data del 27.04.2017 pparte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);

8.     di disporre che nell’impianto possono essere gestiti i codici CER, analiticamente riportati nella tabella di seguito riportata con indicazione delle relative quantità e le operazioni autorizzate:

 

 

Codice CER

Descrizione

Attività di recupero autorizzate

Quantità (q/a)

020104

Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

R13-R3

1.000

020110

Rifiuti metallici

R13-R4

650

070213

Rifiuti plastici

R13-R3

7.000

070299

Rifiuti non specificati altrimenti

R13

1.000

100210

Scaglie di laminazione

R13

1.000

101006

Forme e anime da fonderia  non utilizzate

R13

500

101008

Forme e anime da fonderia  utilizzate

R13

500

101099

Rifiuti non specificati altrimenti

R13

500

101112

Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

R13

500

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

R13-R4

1.000

120102

Polveri e particolato di materiali ferrosi

R13-R4

2.000

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

R13-R4

2.000

120104

Polveri e particolato di materiali non ferrosi

R13-R4

400

120105

Limatura e trucioli di materiali plastici

R13-R3

10.000

120199

Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi e non ferrosi)

R13-R4

500

150101

Imballaggi in carta e cartone

R13-R3

20.000

150102

Imballaggi in plastica

R13-R3

15.000

150103

Imballaggi in legno

R13- R3

3.000

150104

Imballaggi metallici

R13-R4

10.000

150105

Imballaggi in materiali compositi

R13-R3

500

150106

Imballaggi in materiali misti

R13-R3

30.000

150107

Imballaggi in vetro

R13

1.000

150109

Imballaggi in materia tessile

R13

300

150203

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

R13-R3

700

160103

Pneumatici fuori uso

R13

1.500

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

R13-R4

10.000

160116

Serbatoi per gas liquido

R13-R4

100

160117

Matalli ferrosi

R13-R4

2.000

160118

Matalli non ferrosi

R13-R4

2.000

160119

Plastica

R13-R3

500

160120

Vetro

R13

100

160122

Componenti non specificati altrimenti

R13

1.500

160214

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213

R13-R4

5.000

160216

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

R13-R4

5.000

160801

Catalizzatori esauriti  contenenti oro, argento, reno, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)

R13

300

170201

Legno

R13

500

170202

Vetro

R13

100

170203

Plastica

R13-R3

200

170401

Rame, Bronzo, ottone

R13-R4

1.000

170402

Alluminio

R13-R4

5.000

170403

Piombo

R13-R4

100

170404

Zinco

R13-R4

50

170405

Ferro e acciaio

R13-R4

20.000

170406

Stagno

R13-R4

50

170407

Metalli  misti

R13-R4

3.000

170411

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

R13-R4-R3

2.500

190102

Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti

R13-R4

500

191001

Rifiuti di ferro e acciaio

D15

500

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

R13-R4

500

191201

Carta e cartone

R13-R3

300

191202

Metalli ferrosi

R13-R4

7.500

191203

Metalli non ferrosi

R13-R4

4.000

191204

Plastica e gomma

R13-R3

5.000

191205

Vetro

R13

100

191207

Legno diverso da quello di cui alla voce 191206

R13

500

191208

Prodotti tessili

R13

300

191212

Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211

R13

2.000

200101

Carta e cartone

R13-R3

2.000

200102

Vetro

R13

500

200110

Abbigliamento

R13

300

200111

Prodotti tessili

R13

300

200136

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121,200123 e 200135

R13

500

200138

Legno diverso da quello di cui alla voce 200137

R13

1.000

200139

Plastica

R13-R3

500

200140

Metallo

R13-R4

7.500

200307

Rifiuti ingombranti

R13

2.000

TOTALE

205.350

 

 

Nella tabella seguente saranno riportati i valori relativi alle capacità istantanee di stoccaggio:

 

Codice CER

Descrizione

Capacità istantanea di stoccaggio (t)

Metalli ferrosi

100210

Scaglie di laminazione

60*

101006

Forme e anime da fonderia  non utilizzate

50*

101008

Forme e anime da fonderia  utilizzate

50*

101099

Rifiuti non specificati altrimenti

50*

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

60*

120102

Polveri e particolato di materiali ferrosi

60*

120199

Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione costituiti da rifiuti ferrosi e non ferrosi)

50*

150104

Imballaggi metallici

60*

170405

Ferro e acciaio

60*

190102

Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti

50*

191001

Rifiuti di ferro e acciaio

50*

191202

Metalli ferrosi

60*

200140

Metallo

60*

160106

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

60*

160116

Serbatoi per gas liquido

60*

160117

Matalli ferrosi

60*

160122

Componenti non specificati altrimenti

60*

TOTALE

60*

Metalli non ferrosi

020110

Rifiuti metallici

40*

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

40*

120104

Polveri e particolato di materiali non ferrosi

40*

170401

Rame, Bronzo, ottone

40*

170402

Alluminio

40*

170403

Piombo

10*

170404

Zinco

5*

170406

Stagno

5*

170407

Metalli  misti

40*

191002

Rifiuti di metalli non ferrosi

40*

191203

Metalli non ferrosi

40*

160118

Matalli non ferrosi

40*

TOTALE

40*

Carta/Cartone

150101

Imballaggi in carta e cartone

35*

150105

Imballaggi in materiali compositi

35*

150106

Imballaggi in materiali misti

35*

150203

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

35*

191201

Carta e cartone

30*

200101

Carta e cartone

35*

TOTALE

35*

Plastica

020104

Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

80*

070213

Rifiuti plastici

80*

070299

Rifiuti non specificati altrimenti

80*

120105

Limatura e trucioli di materiali plastici

80*

150102

Imballaggi in plastica

80*

150106

Imballaggi in materiali misti

80*

170203

Plastica

20*

191204

Plastica e gomma

80*

160119

Plastica

50*

200139

Plastica

50*

TOTALE

80*

Tessili

150109

Imballaggi in materia tessile

1*

191208

Prodotti tessili

1*

200110

Abbigliamento

1*

200111

Prodotti tessili

1*

TOTALE

1*

Legno

150103

Imballaggi in legno

5*

170201

Legno

5*

191207

Legno diverso da quello di cui alla voce 191206

5*

200138

Legno diverso da quello di cui alla voce 200137

5*

TOTALE

5*

Vetro

101112

Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111

20*

150107

Imballaggi in vetro

20*

160120

Vetro

10*

170202

Vetro

10*

191205

Vetro

10*

200102

Vetro

20*

TOTALE

20*

RAEE

160214

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213

40*

160216

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

40*

200136

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121,200123 e 200135

40*

TOTALE

40*

 

*Per ogni codice CER, è stata indicata una quantità di stoccaggio istantanea pari alla quantità massima trattabile per la classe merceologica. Ciò perché, per esigenze produttive, è possibile sia che vengano trattate tutte le tipologie di rifiuti sopra elencate, la cui somma sarà minore o uguale al totale indicato, oppure è possibile che venga trattata una sola tipologia in quantità pari alla massima trattabile.

 

 

Codice CER

Descrizione

Capacità istantanea di stoccaggio (t)

Altre frazioni merceologiche

160103

Pneumatici fuori uso

5

170411

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

8

191212

Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211

20

200307

Rifiuti ingombranti

40

 

9.           di stabilire che il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle  prescrizioni dettate nella nota della Provincia di Teramo prot. n. 61675 del 12.04.2017, che qui di seguito si riportano:

-            i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero siano identificati di norma con il codice CER del capitolo 19 12 dell’Allegato A parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-            per i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei RAEE dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2014 n. 49;

-            per i rifiuti identificati con il CER 160216, nel registro di carico e scarico, nello spazio riservato alle annotazioni dovrà essere indicato il tipo di componente;

-            per i rifiuti provenienti dalla messa in sicurezza dei veicoli dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;

-            l’operazione di recupero R4 per i rifiuti di cui al codice CER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), dovrà essere eseguita su rifiuti privi di pneumatici, grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, serbatoi contenitori di liquidi, plastiche in genere, vetro;

-            l’operazione di recupero R4 per i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe, rame e sue leghe, potranno essere effettuate solo a seguioy dell’ottenimento delle certificazioi di cui all’art. 6, comma 5, del Reg. (CE) 333/2011 e art. 5, comma 5, del Reg. (CE) 715/2013. Nelle more dell’ottenimento delle certificazioni i succitati materiali dovranno essere gestiti in uscita dall’impianto quali rifiuti;

-            l’operazione di recupero R4 per i metalli diversi da quelli di cui al punto precedente, dovrà condurre all’ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNI ed EURO;

 

-            la ditta dovrà dimostrare, inviando apposita documentazione a Regione Abruzzo, ARTA di Teramo e Provincia di Teramo, di essere in possesso degli accessori necessari per trattare i rifiuti metallici;

-            l’operazione di recupero R3 efettuata su rifiuti costituiti da legno dovrà essere relativa esclusivamente ai rifiuti di cui al codice CER 150103;

-            l’operazione di recupero R3 eseguita sui rifiuti di cui al codice CER 150203 dovrà essere eseguita esclusivamente su rifiuti provenienti da attività di produzione e costituiti da scarti di fibra cellulosa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa, con ottenimento di materiali per l’industria cartaria rispondenti alle norme UNI –EN 643;

-            l’operazione di recupero R3 effettuata su rifiuti costituiti da carta e cartone dovrà condurre all’ottenimento di materiali conformi alle specifiche norme UNI- EN 643;

-            l’operazione di recupero R3 effettuata su rifiuti costiuiti da plastiche dovrà condurre all’ottenimento di materiali conformi alle specifiche UNIPLAST –UNI 10667;

-            i rifiuti identificati con il codice CER 191212 non dovranno provenire dal trattamento di rifiuti urbani effettuato da terzi;

-            la ditta dovrà effettuare il monitoraggio, con cadenza annuale, degli idrocarburi totali e di BTEX nella falda, per tutta la durata dell’autorizzazione;

-            in relazione al punto sopra citato, la ditta dovrà inviare a Regione Abruzzo, ARTA di Teramo, e Provincia di Teramo, una planimetria dell’impianto con indicati i piezometri e le rispettive sigle, che dovranno essere successivamente indicate nei rapporti di prova delle acque prelevate dagli stessi.

 

nonchè all’Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (Art. 4 comma 3 DPR 151/11), di cui dipvvf. COM-TE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0003966.14-05-2015 che qui si riporta per esteso:

 

 




10.        di stabilire che fintanto che la Ditta non provvederà a certificarsi secondo i Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 relativamente ai rottami metallici e di rame dovrà gestire tali rifiuti come tali e non come “end of waste” (Materia prima seconda);

11.        di riservarsi l’adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti, a seguito delle verifiche di qualità ambientale per l’AREA 2 autorizzata menzionate nella predetta nota ARTA n. 2824/2017:

-                   Suolo

ivi compresi i monitoraggi trimestrali, per il primo anno, in corso di esercizio, successivamente al rilascio del provvedimento;

-                   Acque di prima pioggia

saranno prescritte, successivamente al rilascio del presente provvedimento, attività di autocontrollo per il monitoraggio dello scarico di cui all’autorizzazione del Comune di Giulianova prot. n. 44018 del 24.11.2006;

-                   Sorveglianza radiometrica

in attesa delle certificazioni che disciplinano le procedure da enti esterni terzi, si ritiene indispensabile che la Ditta proceda all’effettuazione dei controlli radiometrici anche per i carichi in ingresso, che sono comunque obbligatori per tutte le ditte che trattano le suddette tipologie di rifiuti;

-                   Rifiuti

Alla luce delle condizioni poste dall’ ARTA e della Provincia di Teramo:

a)           vista la documentazione dell’Azienda, la stessa proceda nel senso indicato a pag. 35 della Relazione Tecnica Rev. 0 giugno 2015;

b)          in merito ai rifiuti EER si fanno proprie le prescrizioni escludendo dalle attività di cui alle fasi R3-R4-R13 il codice CER 200303;

c)           in ordine al contenuto dell’allegato “Rifiuti Ammissibili” si richiama il rispetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

12.        di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

13.        di prescrivere che la Ditta comunichi preventivamente l’inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto relativamente alla nuova configurazione impiantistica; a tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l’esercizio dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

14.        di prescrivere che la fase di gestione dell’impianto è subordinata alla presentazione al SGR  della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

14.1  Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 21);

14.2  Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

·             L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

·             L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

·             Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

14.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

14.4  Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

14.5  Data  di avvio dell’impianto;

15.        di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

·             La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

·             La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

·             L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

·             Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

·             L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

16.        di prescrivere che la Ditta ITALPLAFER s.r.l. provveda ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto anche al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto;

17.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

18.        di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)           Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)          In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)           I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

19.        di prescrivere che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

·             deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

·             devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

·             devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

·             deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

20.        di richiamare la Ditta ITALPLAFER s.r.l.  interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

21.        di richiamare la Ditta ITALPLAFER s.r.l. all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;

22.        di obbligare la Ditta ITALPLAFER s.r.l. a:

22.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

22.2 Prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto  previsto dalla D.G.R. n. 254 del 28.04.2016.

23.        di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

24.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

25.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

26.        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di Pescara ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Teramo;

27.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

28.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Segue allegato