Ulteriore novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mm.ii.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-                   la Legge 24.06.1997 n. 196, art. 18, recante “Tirocini formativi e di orientamento”;

-                   il Decreto Ministeriale 25.03.1998 n. 142, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

-                   il Decreto Legge 3.08.2011 n. 138, convertito in Legge 14.09.2011 n. 148, art.11, recante “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione di tirocini”;

-                   la Sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012, che ha dichiarato illegittimità costituzionale del citato articolo 11 del D.L. 138/2011, per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni;

-                   la Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, che all’art.1, comma 34, demanda ad un Accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

-                   l’Accordo tra Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 gennaio 2013, che adotta le “Linee guida in materia di tirocini” e con il quale le Regioni si sono impegnate a recepire nelle proprie normative i contenuti delle medesime linee guida;

-                   la D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, recante “Approvazione novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”;

-                   la D.G.R. 4 novembre 2014, n. 704, recante “Novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss.mm.ii.;

-                   la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762, recante “Novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss.mm.ii.

 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 10 marzo 2014 ( 2014/C 88/01), non vincolante per gli Stati membri, che individua gli standard di qualità per i tirocini extra-curriculari nell’UE;

 

TENUTO CONTO, con riferimento al contesto italiano, che il quadro europeo di qualità per i tirocini non ha in realtà portato grandi novità.  Anzi sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurriculari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell’Unione Europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio europeo;

 

DATO ATTO che tra gli obiettivi operativi del piano della performance del Servizio Lavoro per l’anno 2017 è prevista anche la revisione e l’aggiornamento delle “Linee guida dei tirocini extracurriculari della Regione Abruzzo “ con finalità di semplificazione delle procedure e adeguamento alle novità introdotte a livello normativo e regolamentare;

 

DATO ATTO, altresì, che anche a livello nazionale è in fase di conclusione il processo di revisione delle linee guida in materia di “tirocini extracurriculari”, già oggetto di Accordo in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni in data 24 gennaio 2013. A breve la bozza delle nuove linee guida, già elaborate e condivise a livello tecnico dai rappresentanti ministeriali e regionali, sarà sottoposta all’esame della citata Conferenza – in sede politica – per l’acquisizione del necessario ed unanime accordo;

 

CONSIDERATO, in ogni caso, che uno degli elementi di criticità delle vigenti linee guida regionali adottate con D.G.R. 704/2014, in considerazione delle disfunzioni più volte emerse e rappresentate in fase di concreta attuazione delle stesse, da ultimo anche nel corso dell’avvio degli interventi contenuti nel POR FSE Abruzzo 2014-2020, è senz’altro rappresentato dal preventivo e vincolante parere in ordine alla qualità del progetto formativo di tirocinio da parte dei Centri per l’Impiego (CPI), così come previsto al paragrafo 1.11 (“La valutazione del progetto formativo”);

 

DATO ATTO, altresì, che finora non è stato mai adottato, così come espressamente stabilito dal citato paragrafo 1.11 delle linee guida regionali, l’apposito atto di Giunta contenente i criteri e gli indicatori propedeutici all’espressione del menzionato parere da parte dei CPI e nelle more gli stessi Centri sono stati invitati a procedere in analogia con quanto stabilito nella misura 5 di Garanzia Giovani, effettuando la verifica tramite apposita check list di validazione del progetto formativo, nell’ambito della quale molte delle aree di verifica sono limitate ad aspetti formali e documentali;

 

DATO ATTO che la valutazione della qualità del progetto formativo attualmente in capo ai CPI non è prevista né dalle Linee guida nazionali del 24 gennaio 2013, né dalle altre regolamentazioni regionali attualmente in vigore ed esaminate attraverso un’attività di benckmarking, ma è scaturita all’epoca da una scelta di mera opportunità e come tale da ricondursi nell’ambito della discrezionalità amministrativa;

 

VISTO, infatti, il paragrafo 9 delle citate linee guida nazionali adottate il 24 gennaio 2013, nel quale si stabilisce che spetta al soggetto promotore il presidio della qualità e della correttezza dell’esperienza di tirocinio mediante l’espletamento di vari compiti tra cui quello: di favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante ed il tirocinante nella fase di avvio; di gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; di  individuazione di un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; di promozione del buon andamento dell’esperienza del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio; di rilascio anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante dell’attestazione dei risultati specificando le competenze eventualmente acquisite;

 

DATO ATTO, peraltro, che nelle vigenti linee guida in materia di “tirocini extracurriculari” adottate dalla Regione Abruzzo con la citata D.G.R. 704/2014, ai paragrafi 1.4 (“Soggetti Promotori”), 1.5 (“Tutoraggio”), 1.8 (“Durata”), 1.9 (“Le modalità di attivazione della convenzione”), 1.16 (“Il Monitoraggio”) si stabilisce contestualmente che nel processo di tirocinio risulta centrale, per il suo corretto e positivo svolgimento, il ruolo del Soggetto promotore, al quale spetta “il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio” e quindi garantire “uno standard qualitativo dei servizi offerti”, “la piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza” come pure la coerenza della progettazione formativa, ovvero corrispondenza tra gli obiettivi di apprendimento che si definiscono in fase iniziale di progettazione e la sua durata, le modalità di attuazione del percorso,  nonché le competenze che ne sono oggetto; fornire assistenza ai soggetti ospitanti per la predisposizione dei progetti formativi; assumere una posizione terza rispetto, sia al soggetto ospitante, sia al tirocinante, in quanto lo stesso soggetto promotore è “il garante della regolarità e della qualità dell’iniziativa”. Al fine di mantenere tale posizione di terzietà, il soggetto promotore deve nominare un tutor didattico per ogni tirocinante, il quale assume il ruolo di responsabile didattico – organizzativo delle attività. Spetta inoltre al soggetto promotore l’attività di monitoraggio sui tirocini, ulteriore e diversa rispetto a quella in capo alla Regione, allo scopo di verificare la sussistenza di un buon servizio offerto all’utenza nonché in ultima analisi l’obbligo di segnalazione al competente organo ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in caso di abuso o un uso distorto dell’istituto;

RITENUTO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, che la valutazione della qualità del progetto formativo in materia di tirocini extracurriculari, da parte dei CPI,  costituisca un aggravamento sia del procedimento amministrativo, sia del lavoro e dell’impegno in capo ai medesimi CPI, già afflitti da una nota e cronica carenza di personale a fronte peraltro dei sempre più numerosi e gravosi compiti istituzionali a loro assegnati. Atteso, poi, che gli stessi CPI possono promuovere i tirocini extracurriculari in qualità di soggetto promotore, appare opportuno evitare qualsiasi forma di conflitto di ruolo in capo ai medesimi, anche solo in via potenziale,  e comunque disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti promotori, sia pubblici che privati;

 

RAVVISATA, nelle more della conclusione entro il corrente anno del più ampio e complesso processo di revisione delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, l’urgente necessità di abolire l’attività di valutazione della qualità del progetto formativo in materia di tirocini extracurriculari attualmente in capo ai Centri per l’Impiego, in funzione di un’auspicabile ed immediata semplificazione amministrativa, anche in considerazione dell’esigenza di assicurare una più tempestiva e funzionale attuazione degli interventi inseriti nel POR FSE Abruzzo 2014-2020;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conseguente ad una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli uffici competenti;

 

VISTA la L.R. n. 77, del 14/09/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

 

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1.     di stabilire, con  riguardo alle “Linee guida  per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, adottate con la D.G.R. 4 novembre 2014, n. 704, che il paragrafo 1.11 recante “Valutazione del progetto formativo”, è soppresso;

2.     di dare atto, pertanto, che il presidio della qualità e della correttezza dell’esperienza di tirocinio è rimessa al Soggetto Promotore, così come stabilito ai paragrafi  1.4 (“Soggetti Promotori”), 1.5 (“Tutoraggio”), 1.8 (“Durata”), 1.9 (“Le modalità di attivazione della convenzione”), 1.16 (“Il Monitoraggio”)  delle citate Linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari e fatta salva ovviamente l’attività di vigilanza,  di monitoraggio e sanzionatoria in capo alla Regione e agli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

3.     di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

4.     di disporre la pubblicazione del presente deliberato nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” della Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs 33/2013, sul B.U.R.A.T., sul sito URP  e sul portale www.abruzzolavoro.eu

5.     di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1 che precede, entreranno in vigore il giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento.