LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-
la Legge 24.06.1997 n. 196, art. 18,
recante “Tirocini formativi e di orientamento”;
-
il Decreto Ministeriale 25.03.1998 n.
142, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e
dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento”;
-
il Decreto Legge 3.08.2011 n. 138,
convertito in Legge 14.09.2011 n. 148, art.11, recante “Livelli di tutela
essenziali per l’attivazione di tirocini”;
-
la Sentenza della Corte Costituzionale
n. 287 del 19 dicembre 2012, che ha dichiarato illegittimità costituzionale del
citato articolo 11 del D.L. 138/2011, per violazione dell’articolo 117 della
Costituzione, poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa
residuale delle Regioni;
-
la Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”, che all’art.1, comma 34, demanda ad un Accordo da concludersi in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di linee-guida
condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
-
l’Accordo
tra Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 24
gennaio 2013, che adotta le “Linee guida in materia di tirocini” e con il quale
le Regioni si sono impegnate a recepire nelle proprie normative i contenuti
delle medesime linee guida;
-
la D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949,
recante “Approvazione novella documento denominato Linee guida per l’attuazione
dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”;
-
la D.G.R. 4 novembre 2014, n. 704,
recante “Novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013,
n. 949, e ss.mm.ii.;
-
la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762,
recante “Novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini
extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013,
n. 949, e ss.mm.ii.
VISTA la
Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 10 marzo 2014 (
2014/C 88/01), non vincolante per gli Stati membri, che individua gli
standard di qualità per i tirocini extra-curriculari nell’UE;
TENUTO CONTO, con riferimento al
contesto italiano, che il quadro europeo di qualità per i tirocini non ha in
realtà portato grandi novità. Anzi sotto
questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini
extracurriculari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell’Unione Europea,
ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a
quelli suggeriti dal Consiglio europeo;
DATO ATTO che tra gli
obiettivi operativi del piano della performance del Servizio Lavoro per l’anno
2017 è prevista anche la revisione e l’aggiornamento delle “Linee guida dei
tirocini extracurriculari della Regione Abruzzo “ con
finalità di semplificazione delle procedure e adeguamento alle novità
introdotte a livello normativo e regolamentare;
DATO ATTO, altresì, che
anche a livello nazionale è in fase di conclusione il processo di revisione
delle linee guida in materia di “tirocini extracurriculari”, già oggetto di
Accordo in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni in data 24 gennaio 2013.
A breve la bozza delle nuove linee guida, già elaborate e condivise a livello
tecnico dai rappresentanti ministeriali e regionali, sarà sottoposta all’esame
della citata Conferenza – in sede politica – per l’acquisizione del necessario
ed unanime accordo;
CONSIDERATO, in ogni caso, che uno degli elementi di criticità
delle vigenti linee guida regionali adottate con D.G.R. 704/2014, in
considerazione delle disfunzioni più volte emerse e rappresentate in fase di
concreta attuazione delle stesse, da ultimo anche nel corso dell’avvio degli
interventi contenuti nel POR FSE Abruzzo 2014-2020, è senz’altro rappresentato
dal preventivo e vincolante parere in ordine alla qualità del progetto
formativo di tirocinio da parte dei Centri per l’Impiego (CPI), così come
previsto al paragrafo 1.11 (“La valutazione del progetto formativo”);
DATO ATTO, altresì, che
finora non è stato mai adottato, così come espressamente stabilito dal citato
paragrafo 1.11 delle linee guida regionali, l’apposito atto di Giunta
contenente i criteri e gli indicatori propedeutici all’espressione del
menzionato parere da parte dei CPI e nelle more gli stessi Centri sono stati
invitati a procedere in analogia con quanto stabilito nella misura 5 di
Garanzia Giovani, effettuando la verifica tramite apposita check
list di validazione del progetto formativo, nell’ambito della quale molte delle
aree di verifica sono limitate ad aspetti formali e documentali;
DATO ATTO che la
valutazione della qualità del progetto formativo attualmente in capo ai CPI non
è prevista né dalle Linee guida nazionali del 24 gennaio 2013, né dalle altre
regolamentazioni regionali attualmente in vigore ed esaminate attraverso
un’attività di benckmarking, ma è scaturita all’epoca
da una scelta di mera opportunità e come tale da ricondursi nell’ambito della
discrezionalità amministrativa;
VISTO, infatti, il
paragrafo 9 delle citate linee guida nazionali adottate il 24 gennaio 2013, nel
quale si stabilisce che spetta al soggetto promotore il presidio della qualità
e della correttezza dell’esperienza di tirocinio mediante l’espletamento di
vari compiti tra cui quello: di favorire l’attivazione dell’esperienza di
tirocinio supportando il soggetto ospitante ed il tirocinante nella fase di
avvio; di gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del
progetto formativo; di individuazione di
un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; di
promozione del buon andamento dell’esperienza del tirocinio attraverso
un’azione di monitoraggio; di rilascio anche sulla base della valutazione del
soggetto ospitante dell’attestazione dei risultati specificando le competenze
eventualmente acquisite;
DATO ATTO, peraltro, che
nelle vigenti linee guida in materia di “tirocini extracurriculari” adottate
dalla Regione Abruzzo con la citata D.G.R. 704/2014, ai paragrafi 1.4
(“Soggetti Promotori”), 1.5 (“Tutoraggio”), 1.8 (“Durata”), 1.9 (“Le modalità
di attivazione della convenzione”), 1.16 (“Il Monitoraggio”) si stabilisce
contestualmente che nel processo di tirocinio risulta centrale, per il suo
corretto e positivo svolgimento, il ruolo del Soggetto promotore, al quale
spetta “il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio” e quindi
garantire “uno standard qualitativo dei servizi offerti”, “la piena
soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei
principi di economicità ed efficienza” come pure la coerenza della
progettazione formativa, ovvero corrispondenza tra gli obiettivi di
apprendimento che si definiscono in fase iniziale di progettazione e la sua
durata, le modalità di attuazione del percorso,
nonché le competenze che ne sono oggetto; fornire assistenza ai soggetti
ospitanti per la predisposizione dei progetti formativi; assumere una posizione
terza rispetto, sia al soggetto ospitante, sia al tirocinante, in quanto lo
stesso soggetto promotore è “il garante della regolarità e della qualità
dell’iniziativa”. Al fine di mantenere tale posizione di terzietà, il soggetto
promotore deve nominare un tutor didattico per ogni tirocinante, il quale
assume il ruolo di responsabile didattico – organizzativo delle attività.
Spetta inoltre al soggetto promotore l’attività di monitoraggio sui tirocini,
ulteriore e diversa rispetto a quella in capo alla Regione, allo scopo di
verificare la sussistenza di un buon servizio offerto all’utenza nonché in
ultima analisi l’obbligo di segnalazione al competente organo ispettivo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in caso di abuso o un uso
distorto dell’istituto;
RITENUTO, pertanto, alla
luce di tutto quanto sopra evidenziato, che la valutazione della qualità del
progetto formativo in materia di tirocini extracurriculari, da parte dei CPI, costituisca un
aggravamento sia del procedimento amministrativo, sia del lavoro e dell’impegno
in capo ai medesimi CPI, già afflitti da una nota e cronica carenza di
personale a fronte peraltro dei sempre più numerosi e gravosi compiti
istituzionali a loro assegnati. Atteso, poi, che gli stessi CPI possono
promuovere i tirocini extracurriculari in qualità di soggetto promotore, appare
opportuno evitare qualsiasi forma di conflitto di ruolo in capo ai medesimi,
anche solo in via potenziale,
e comunque disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti
promotori, sia pubblici che privati;
RAVVISATA, nelle more della
conclusione entro il corrente anno del più ampio e complesso processo di
revisione delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari,
l’urgente necessità di abolire l’attività di valutazione della qualità del
progetto formativo in materia di tirocini extracurriculari attualmente in capo
ai Centri per l’Impiego, in funzione di un’auspicabile ed immediata
semplificazione amministrativa, anche in considerazione dell’esigenza di
assicurare una più tempestiva e funzionale attuazione degli interventi inseriti
nel POR FSE Abruzzo 2014-2020;
DATO ATTO che il presente
provvedimento è conseguente ad una puntuale istruttoria in fatto e in diritto
degli uffici competenti;
VISTA la L.R. n. 77,
del 14/09/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che il Dirigente
del Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università, con la sottoscrizione del presente atto, ne
attesta la regolarità e la legittimità;
A
voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,
1.
di stabilire, con
riguardo alle “Linee guida per
l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, adottate con
la D.G.R. 4 novembre 2014, n. 704, che il paragrafo 1.11 recante “Valutazione
del progetto formativo”, è soppresso;
2.
di dare atto, pertanto, che il
presidio della qualità e della correttezza dell’esperienza di tirocinio è
rimessa al Soggetto Promotore, così come stabilito ai paragrafi 1.4 (“Soggetti Promotori”), 1.5
(“Tutoraggio”), 1.8 (“Durata”), 1.9 (“Le modalità di attivazione della
convenzione”), 1.16 (“Il Monitoraggio”)
delle citate Linee guida regionali in materia di tirocini
extracurriculari e fatta salva ovviamente l’attività di vigilanza, di monitoraggio e sanzionatoria in capo alla
Regione e agli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
3.
di dare atto che l’assunzione del presente
provvedimento non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale;
4.
di disporre la pubblicazione del presente deliberato
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” della Regione Abruzzo,
ai sensi del D.lgs 33/2013, sul B.U.R.A.T., sul sito
URP e sul portale www.abruzzolavoro.eu
5.
di dare atto che le disposizioni di cui al
punto 1 che precede, entreranno in vigore il giorno successivo a quello di
adozione del presente provvedimento.