IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTI:
-
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
-
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
-
il Regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
-
-il Regolamento (UE)n.1308/13 del Parlamento europeo
e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 recante le norme per l’organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n.922/72, (CEE)n.234/79,
(CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio dei ministri;
-
il Regolamento delegato (UE) n.
640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
-
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17
luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTI:
-
l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee (legge comunitaria per il
1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004,
n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunità Europea;
-
il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante
"Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
-
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12
gennaio 2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015 , relativo alla semplificazione della gestione della
PAC;
-
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del 25 gennaio 2017 n. 2490 relativo
alla “Disciplina del regime di
condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017;
RITENUTO
necessario procedere ad una ricognizione sistematica
di tutti gli impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Reg. (UE)
n. 1306/2013 e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 22 del D.M. n. 2490
del 25 gennaio 2017;
ATTESO
che il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio 2017 n. 2490 specifica, in
particolare:
-al comma 3 dell’articolo 1 prevede che, gli impegni e le sanzioni di cui Capo II° del presente decreto, non si
applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di
cui al Titolo V del Reg. UE n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’art. 28,
paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del Reg. Ue 1305/2013;
ATTESO
che:
-
le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il
quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie
di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno
in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
-
gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso
“condizionalità”;
RITENUTO che si debba procedere, all’aggiornamento per l’anno 2017 dell'elenco
dei criteri come sopra indicati tramite l’approvazione di un apposito allegato,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato 1), "Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo
–anno 2017";
RITENUTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione,
la Determinazione n°
DPD019/162 del 14 luglio 2016 del Servizio Promozione delle
Filiere che approva gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo nel 2016 ai
sensi del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 “Applicazione del regime di
condizionalità della Politica Agricola Comune –PAC nella Regione Abruzzo per l’annualità 2016;
TENUTO CONTO che le proposte contenute nell’allegato al presente provvedimento
sono state
trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.M. n. 2490 del 25
gennaio 2017, ed in data 1 Agosto 2017 è stato acquisito agli atti il parere di
congruità con prot.
RA 0205314/17 del 2 agosto 2017 che
riporta “non si rinvengono elementi ostativi”;
VISTA
la L.R.77/99;
DETERMINA
Per quanto esposto in
premessa di:
-
stabilire, in attuazione del D.M n. 2490 del 25 gennaio 2017, art.
3- comma 1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017 che gli impegni applicabili, per l’annualità
2017 nella Regione Abruzzo, ai fini del regime di condizionalità, sono
quelli elencati nell’Allegato 1 del presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
-
stabilire che la presente determinazione sostituisce la Determinazione n° DPD019/162
del 14 luglio 2016 del Servizio Promozione delle Filiere che ha regolato la
condizionalità per l’anno 2016;
-
stabilire che copia della presente determinazione, che
regola la condizionalità per l’anno solare 2017 venga trasmessa al Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali ed
all’AGEA;
-
precisare che la presente determinazione non comporta spese a
carico del bilancio regionale;
-
approvare l’Allegato alla presente determinazione,
denominato “Allegato 1 (articolo 1) -Regole di Condizionalità nella
Regione Abruzzo –anno 2017 di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive
modifiche”, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, (composto di
n. 31 facciate).
-
provvedere con propri successivi atti a tutti agli adempimenti di natura generale
conseguenti della presente determinazione;
-
autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento anche sul Portale Web del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it;
-
pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.T. con i relativi allegati, ai
soli fini notiziali;
-
autorizzare, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito
istituzionale, sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La
Civita