Impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. D.M. n.2490 del 25 01/2017. Disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei produttori di sviluppo rurale. Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune –PAC nella Regione Abruzzo per l’annualità 2017.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTI:

-              il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e  che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

-              il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-              il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

-              -il Regolamento (UE)n.1308/13 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante le norme per l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n.922/72, (CEE)n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio dei ministri;

-              il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

-              il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

 

VISTI:

-              l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità Europea; 

-              il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

-              il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 12 gennaio 2015, prot. 162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015 , relativo alla semplificazione della gestione della PAC;

-              il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del  25 gennaio 2017 n. 2490 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017;

 

RITENUTO necessario procedere ad una ricognizione sistematica di tutti gli impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 22 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017;

 

ATTESO che il  Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio 2017 n. 2490 specifica, in particolare:

-al comma 3 dell’articolo 1 prevede che, gli impegni e le sanzioni di cui Capo II° del presente decreto, non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. UE n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del Reg. Ue 1305/2013;

 

ATTESO che:

-              le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

-              gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso “condizionalità”;

 

RITENUTO che si debba procedere, all’aggiornamento per l’anno 2017 dell'elenco dei criteri come sopra indicati tramite l’approvazione di un apposito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (Allegato 1),  "Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo –anno 2017";

 

RITENUTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la Determinazione n°  DPD019/162 del 14 luglio 2016 del Servizio Promozione delle Filiere che approva gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo nel 2016 ai sensi del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 “Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune –PAC nella Regione Abruzzo  per l’annualità 2016;

 

TENUTO CONTO che le proposte contenute  nell’allegato al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.M. n. 2490 del  25 gennaio  2017, ed  in data  1 Agosto 2017 è stato  acquisito agli atti il parere di congruità  con prot. RA  0205314/17 del 2 agosto 2017 che riporta “non si rinvengono elementi ostativi”;

VISTA la L.R.77/99;

 

DETERMINA

 

Per quanto esposto in premessa di:

-                   stabilire, in attuazione del D.M n. 2490 del 25 gennaio 2017, art. 3- comma 1, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 74 del 29 marzo 2017 che gli impegni applicabili, per l’annualità 2017 nella Regione Abruzzo, ai fini del regime di condizionalità, sono quelli elencati nell’Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-                   stabilire  che la presente determinazione sostituisce la Determinazione n°  DPD019/162 del 14 luglio 2016 del Servizio Promozione delle Filiere che ha regolato la condizionalità per l’anno 2016;

-                   stabilire che copia della presente determinazione, che regola la condizionalità per l’anno solare 2017 venga trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole  e Forestali ed all’AGEA;

-                   precisare  che la presente determinazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

-                   approvare l’Allegato alla presente determinazione, denominato “Allegato 1 (articolo 1) -Regole di Condizionalità nella Regione Abruzzo –anno 2017 di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche”, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, (composto di n. 31 facciate).  

-                   provvedere con propri successivi atti a tutti agli adempimenti di natura generale conseguenti della presente determinazione; 

-                   autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento anche sul Portale Web del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca:  www.regione.abruzzo.it; 

-                   pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.T. con i relativi allegati, ai soli fini notiziali;

-                   autorizzare, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

 

Segue Allegato