D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e sm.i. – Ditta ABRUZZO STRADE S.r.l. – Via Fondo Valle Alento n. 6 – 66010 Torrevecchia Teatina (CH) P.IVA/C.F. 01721480695 – Autorizzazione regionale all’esercizio di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti, tipo EXTEC C – 12+  matricola S/N 8692 - marca SANDVIK.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di prendere atto dell’autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 - art. 46, nella quale la Ditta Abruzzo Strade S.r.l. attesta che nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato con D.D. n. DF3/119 del 22.12.2005;

2.           di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la Ditta ABRUZZO STRADE S.r.l.– Sede legale in Via Fondo Valle Alento, n. 6 – 66010 Torrevecchia Teatina (CH) - P.IVA/C.F. 01721480695, all’esercizio del recupero di inerti con impianto mobile OM TRACK ULISSE TK 096 F – matricola 99A02400T per le operazioni classificabili ai sensi dell’allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5, avente una potenzialità massima del frantumatore pari a 190 T/h, (variabile a seconda della tipologia del materiale), per le seguenti tipologie di rifiuti:

 

 

CER

DESCRIZIONE

10 13 11

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramica

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di alla voce 17 01 06

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 03 01.

17 03 02

Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.

20 03 01

Imballaggi di materiali misti.

 

 

 

 

 


A condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Distretto Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 5740 del 30.11.2005, citato in premessa che qui si seguito si riportano:

a)           comunicare preventivamente alla Regione Abruzzo – Servi8zi Gestione Rifiuti ed all’A.R.T.A. Dipartimento di Chieti il sito dove avverranno le operazioni di recupero, almeno sessanta giorni prima dell’istallazione dell’impianto, nonché le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività.

In merito ai rifiuti trattati sul sito operativo, è necessario che la ditta comunichi:

b)          la data di inizio e presumibile fine dell’attività di intervento;

-              la classificazione del rifiuto/i da trattare;

-              le analisi chimiche del suddetto rifiuto/i;

-              il codice CER adesso attribuito;

-              il quantitativo e la destinazione finale delle tipologie di rifiuto prodotto;

Tale metodologia operativa si intende riferita ad ogni campagna di recupero che la Ditta effettuerà.

2.           di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

3.           di stabilire che, da quanto risulta dal parere ARTA prot. n. 5740 del 30.11.2005, l’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) è cosi definito:

-              una tramoggia di carico, dove il materiale depositato viene distribuito al frantoi attraverso sgrossatore vibrante;

-              alimentatore vibrante con settore di sgrossatura del materiale, dove il materiale più fine non passa nel frantoi ma scartate e accumulate a parte con trasportatore a nastro;

-              frantoio a mascelle, con regolazione della dimensione del prodotto in uscita;

-              deferrizzatore a magneti permanenti;

-              nastro di messa a cumulo del misto frantumato;

-              dispositivo per la nebulizzazione dell’acqua per l’abbattimento delle polveri;

-              motore endotermico e centrale idraulica.

5.           di stabilire che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da avviare secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 450 del 12.07.2016:

a)           devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

b)          almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui  territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;

c)           sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

d)          l’effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;

6.           di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

a)           il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;

b)          l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;  

c)           per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

d)          le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;

e)           deve essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

f)           nel caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

g)          per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

h)          il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;

i)            in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;

j)            tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;

k)          durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

7.           di stabilire altresì, che:

a)           la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)          la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

c)           si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

d)          è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;

e)           in caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

f)           la  presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8.           di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9.           di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;

10.        di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11.        di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

12.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originali, che viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;

13.        di disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

14.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione dei Rifiuti.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entrosessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini