IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.
di prendere atto dell’autocertificazione
resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 - art. 46, nella quale la Ditta
Abruzzo Strade S.r.l. attesta che nulla è variato rispetto a quanto
precedentemente autorizzato con D.D. n. DF3/119 del 22.12.2005;
2.
di autorizzare, ai sensi
dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n.
45/2007 e s.m.i., art. 50, la Ditta ABRUZZO STRADE S.r.l.– Sede legale in Via
Fondo Valle Alento, n. 6 – 66010 Torrevecchia Teatina (CH) - P.IVA/C.F.
01721480695, all’esercizio del recupero di inerti con impianto mobile OM TRACK
ULISSE TK 096 F – matricola 99A02400T per le operazioni classificabili ai sensi
dell’allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5,
avente una potenzialità massima del frantumatore pari a 190 T/h, (variabile a
seconda della tipologia del materiale), per le seguenti tipologie di rifiuti:
CER |
DESCRIZIONE |
10
13 11 |
Rifiuti
della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli
di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10. |
17
01 01 |
Cemento |
17
01 02 |
Mattoni |
17
01 03 |
Mattonelle
e ceramica |
17
01 07 |
Miscugli
o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
alla voce 17 01 06 |
17
08 02 |
Materiali
da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 |
17
09 04 |
Rifiuti
misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 03 01. |
17
03 02 |
Miscele
bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01. |
20
03 01 |
Imballaggi
di materiali misti. |
|
|
A condizione che
siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico
dell’ARTA – Distretto Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 5740 del
30.11.2005, citato in premessa che qui si seguito si riportano:
a)
comunicare preventivamente alla Regione Abruzzo –
Servi8zi Gestione Rifiuti ed all’A.R.T.A. Dipartimento di Chieti il sito dove
avverranno le operazioni di recupero, almeno sessanta giorni prima
dell’istallazione dell’impianto, nonché le specifiche dettagliate relative alla
campagna di attività.
In merito ai
rifiuti trattati sul sito operativo, è necessario che la ditta comunichi:
b)
la data di inizio e presumibile fine dell’attività
di intervento;
-
la classificazione del rifiuto/i da trattare;
-
le analisi chimiche del suddetto rifiuto/i;
-
il codice CER adesso attribuito;
-
il quantitativo e la destinazione finale delle
tipologie di rifiuto prodotto;
Tale metodologia
operativa si intende riferita ad ogni campagna di recupero che la Ditta
effettuerà.
2.
di stabilire che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha
validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è
rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente,
almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione
tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature
nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in
ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni
integrative od altro;
3.
di stabilire che, da quanto
risulta dal parere ARTA prot. n. 5740 del 30.11.2005, l’esercizio dell’impianto
indicato al precedente punto 1) è cosi definito:
-
una tramoggia di carico, dove il materiale
depositato viene distribuito al frantoi attraverso sgrossatore vibrante;
-
alimentatore vibrante con settore di sgrossatura del
materiale, dove il materiale più fine non passa nel frantoi ma scartate e
accumulate a parte con trasportatore a nastro;
-
frantoio a mascelle, con regolazione della
dimensione del prodotto in uscita;
-
deferrizzatore a magneti permanenti;
-
nastro di messa a cumulo del misto frantumato;
-
dispositivo per la nebulizzazione dell’acqua per
l’abbattimento delle polveri;
-
motore endotermico e centrale idraulica.
5.
di stabilire che, in
ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da avviare secondo
le modalità stabilite nella D.G.R. n. 450 del 12.07.2016:
a)
devono essere adempiute tutte le condizioni previste
dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b)
almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna
di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere,
il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, tutta
la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed
alla Azienda USL, competenti per territorio;
c)
sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo,
in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, dell’
ARTA, delle Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le
campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni
ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di
trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d)
l’effettuazione delle singole campagne di attività è
subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di
compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente
disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di
VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto,
oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva
della procedura di VIA;
6.
di stabilire inoltre, che
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione
dell’impianto:
a)
il macchinario dovrà essere utilizzato
esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione
individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e
la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà
garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto
stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le
vigenti normative in materia;
b)
l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le
prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle
componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive
comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità
elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c)
per l’esecuzione delle singole campagne di attività,
le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs.
04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto”;
d)
le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono
avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della
normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre
nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti
a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività
di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e)
deve essere dimostrata l’attivazione della procedura
per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere
sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento
nell’eventualità si sviluppino incendi;
f)
nel caso sia espressamente previsto da normative
regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita
l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g)
per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare
all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno
conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
h)
il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici
pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili,
utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
i)
in caso di blocco parziale o totale dell’attività
dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione
alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti
territorialmente;
j)
tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono
essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e
mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni
necessarie;
k)
durante lo svolgimento di ogni singola campagna di
attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre
disponibile presso l’impianto;
7.
di stabilire altresì, che:
a)
la presente autorizzazione ha validità sull’intero
territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b)
la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208,
comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata
dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto,
deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile,
in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività
stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere
prestata ai sensi della DGR n. 254/16, per i cantieri allestiti al di fuori
della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa
regionale vigente;
c)
si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli
obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190
(Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti),
comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione
di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della
Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti,
concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;
è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito
temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
d)
è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle
Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato
o all’assetto societario;
e)
in caso di cessione dell’attività autorizzata la
Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante
dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria
documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate
nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
f)
la presente
autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale
della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia
della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
8.
di prescrivere che
nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere
esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così
come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti
e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla
Regione Abruzzo;
9.
di prescrivere che all’ingresso
possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita
dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di
discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto
dalla legge;
10.
di fare salve eventuali ed
ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di
competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive
vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11.
di stabilire che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge,
di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con
l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte
IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12.
di redigere il presente
provvedimento in n. 1 originali, che viene notificato ai sensi di legge
alla Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;
13.
di disporre l’invio del
presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché
a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
14.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi,
all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione dei
Rifiuti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entrosessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco
Gerardini