IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.
di prendere atto della istanza di rinnovo della Determina Dirigenziale n°
DN3/115 del 04.09.2007 presentata dal Comune
di Celano (AQ) prot. n° 17236 del 11.11.2016 e acquisita al Servizio Gestione
Rifiuti prot. n° 0092007/16 del 11.11.2016;
2.
di prorogare ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e art. 45
della L.R. n° 45/2007 e s.m.i., la Determina Dirigenziale n° DN3/115 del
04.09.2007, alla gestione dell’impianto
di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi ubicato in Via S. Basilio nel
Comune di Celano (AQ), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio n° 36,
Particella n° 1504, per le Fasi:
D8 (Trattamento
biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti
elencati nei punti da D1 a D12);
D9 (Trattamento
fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a
composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti
da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.);
dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs.
n° 152/2006 e s.m.i.;
3.
di stabilire che in conformità a quanto previsto
dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 45 comma 2
della L.R. n° 45/2007 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al punto
2 è concesso per un periodo di anni 10 (Dieci) dalla data della naturale
scadenza della Determinazione, fissata
per il Giorno 04 del Mese di Settembre dell’Anno 2017;
4.
di disporre che nell’impianto possono
essere gestiti i seguenti codici CER:
Autorizzati con Determina Dirigenziale
n° DN3/115 del 04.09.2007
CER |
DESCRIZIONE |
POTENZIALITA’
(t/a) |
FASI |
20
03 04 |
Fanghi
delle fosse settiche |
3000
– 6000 (Complessive per i due codici CER) |
D8
– D9 |
20
03 06 |
Rifiuti
prodotti dalla pulizia delle acque di scarico |
D8
– D9 |
|
19
07 03 |
Percolato
di discarica, diverso da quello di cui
alla voce 19 07 02 |
12000
– 16000 |
D8
– D9 |
Integrativi
CER |
DESCRIZIONE |
POTENZIALITA’
(mc) |
FASI |
19
08 05 |
Fanghi
prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
3.000 |
D8
– D9 |
16
10 02 |
Rifiuti
liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 |
500 |
D8
– D9 |
10
01 23 |
Fanghi
acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla
voce 10 01 22 |
400 |
D8
– D9 |
02
03 01 |
Fanghi
prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e
separazione |
200 |
D8
– D9 |
19 06 03 |
Liquidi prodotti
dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
500 |
D8 – D9 |
19 06 04 |
Digestato
prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani |
500 |
D8 – D9 |
02 01 01 |
Fanghi da
operazioni di lavaggio e pulizia |
400 |
D8 – D9 |
07 06 12 |
Fanghi prodotti
dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 06 11 |
400 |
D8 – D9 |
19 08 12 |
Fanghi prodotti
dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di
cui alla voce 19 08 11 |
300 |
D8 – D9 |
Per un
quantitativo medio di 343 mc/settimana e una potenzialità annua di 17880 (t/a).
Viene
riformata la potenzialità giornaliera di 49 t/g;
5.
di confermare condizioni e
prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n° DN3/115 del 04.09.2007;
6.
di stabilire che
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione
comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del
Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della
Legge Regionale 19/1/.2007, n. 45 e s.m.i.;
7.
di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni
modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8.
di prescrivere che il titolare
e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha
l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:
a.
Accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b.
In
caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti
possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente
connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del
Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c.
I
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente
per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;
Nei casi di cui alle lettere b), c) il
gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha
l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni:
estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi
del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo
di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il
rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o
gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette
irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
9.
di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
·
deve essere evitato ogni danno o pericolo per la
salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
·
devono essere salvaguardate la fauna e la flora e
deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
·
devono essere promossi, con l’osservanza di criteri
di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il
riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
·
deve essere garantito il rispetto delle esigenze
igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
10.
di richiamare il Comune di Celano
(AQ) interessato al rispetto, per quanto
applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e
dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di L’Aquila ed all’ARTA -
Distretto Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza
e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;
11.
di richiamare l’osservanza delle
norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i. istituito ai sensi dell’art. 188
ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
12.
di obbligare il Comune di Celano
(AQ), beneficiario della presente autorizzazione, a presentare le garanzie
finanziarie secondo le modalità previste dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.
254 del 28.04.2016;
13.
di fare salve eventuali ed
ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni
e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di
terzi;
14.
di fare salvi altresì, i
successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in
ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal
D.Lgs. 06 Novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;
15.
di redigere il presente
provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge,
al Comune di Celano (AQ);
16.
di trasmettere copia del
presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila,
all’A.R.T.A. – Sede Centrale di Pescara ed all’A.R.T.A. - Distretto
Provinciale di L’Aquila;
17.
di trasmettere altresì, ai
sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente
provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo
c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
18.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi,
all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e
Bonifiche.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco
Gerardini