IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
VISTA la lett. a) dell’art. 12
del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i.,
concernente la “previsione di misure atte a rendere possibile un
approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente
ai requisiti previsti dall’allegato I, per la quantità ed il periodo minimi
necessari a far fronte a contingenti esigenze locali”.
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006
n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 3/Reg. del 13 agosto
2007 “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua
pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee”;
VISTO l’art. 54 delle Norme Tecniche di attuazione del
Piano di Tutele delle Acque, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.
51/9 dell’08.01.2016;
VISTO il Decreto 28 luglio 2004 recante “Linee guida per
la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per
il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo
deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”;
DATO ATTO delle priorità d’uso delle acque destinate al
consumo umano, come previsto dall’art. 96, comma 3 e dall’art. 144, comma 4 del
D.Lgs. 03.04.2006, n.152, nonché all’art. 25 comma 1
del Regolamento di cui al Decreto n. 3/Reg. del 13.08.2007;
DATO ATTO che con Determinazione
Dirigenziale n.DG21/26 in data 10.02.2015 del Servizio Veterinaria e Sicurezza
alimentare del Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare sono state
classificate in Categoria A3 le acque superficiali destinate al consumo umano
prelevate nei tratti del fiume Trigno ubicati nelle località:
·
“Traversa” di San Giovanni Lipioni (CH), “Valle
Cupa” di Schiavi d’Abruzzo (CH),
·
“Pietrafracida” di
Lentella (CH) e “SS.650 altezza uscita Tufillo” nel Comune di Tufillo (CH);
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n.DPC021/95 in data
09.08.2017 sono stati prorogati i termini della Determina Dirigenziale
n.DPC021/18 in data 16.02.2016 con la quale è stato autorizzato il Consorzio di
Bonifica Sud di Vasto, fino alla data del 30.06.2020, all’esercizio provvisorio
della derivazione di acqua, ad uso plurimo, dal fiume Trigno, mediante il serbatoio
di Chiauci e captate dalla traversa di San Giovanni Lipioni (CH), per le
portate derivabili nelle misura massima pari a:
a)
mod. 2,00 (l/s 200) nel periodo non irriguo 1° ottobre – 30 aprile così
distinti: per uso potabile mod. 0,80 (l/s 80) e per
uso industriale mod. 1,20 (l/s 120);
b)
mod. 10,24 (l/s 1.024) nel periodo irriguo 1°maggio – 30 settembre così
distinti:
-
mod. 6,24 per irrigare ha 3.000 di terreni nella Regione Abruzzo gestiti
dal Consorzio di Bonifica Sud;
-
mod. 2,00 per irrigare ha 600 di terreni del territorio della Regione
Molise con impianti gestiti dal Consorzio di Bonifica Sud;
-
mod. 2,00 per alimentare gli acquedotti potabili ed industriali gestiti
rispettivamente dall’Ente di governo dell’Ambito Chietino e dall’ARAP;
DATO ATTO che la citata autorizzazione provvisoria è stata
rilasciata a condizione, tra l’altro, del rispetto delle priorità degli usi
dell’acque: potabile, irriguo e industriale, ai sensi del D.Lgs.
152/2006, nonché del rispetto del deflusso minimo vitale da far defluire nel fiume
Trigno a valle dell’opera di presa dalla traversa fluviale di San Giovanni
Lipioni, così determinato:
-
mod. 5,63 (l/s 563) nel periodo non irriguo 1° ottobre - 30 aprile
-
mod. 2,06 (l/s 206) nel periodo irriguo 1°maggio – 30 settembre;
CONSIDERATO che la citata autorizzazione provvisoria è stata
rilasciata in attuazione delle disposizioni del “Protocollo di Intesa tra le
Regioni Abruzzo e Molise per la realizzazione e gestione delle opere connesse
alla utilizzazione delle acque del fiume Trigno” sottoscritto in data
19.09.2012;
CONSIDERATO che la
situazione dell’approvvigionamento idrico potabile nel territorio regionale è
stata monitorata dai Servizi regionali nei mesi estivi dell’anno corrente a
seguito di una riconosciuta condizione di “severità idrica” determinata dal
perdurare di elevate temperature e ridotte precipitazioni nel periodo di
maggiori consumi per esigenze idro-potabile;
PRESO ATTO che i dati raccolti presso il Gestore del Servizio
Idrico Integrato SASI per le finalità di cui sopra, note n. 5049 del 3/8/2017 e
5296 del 17/8/2017 (Allegato 1), portati all’attenzione dei Tavoli degli Osservatori Distrettuali
permanenti sugli utilizzi idrici, coordinati dalle Autorità di Bacino
Distrettuali, e istituiti anche per la gestione di situazioni di crisi e
scarsità idrica, hanno evidenziato significative criticità in diversi comuni
del Chietino e in particolare nei comuni di Vasto e San Salvo;
VISTA l’istanza in data 4/8/2017 prot.
N. 3072 (Allegato 2) con la quale il Consorzio di Bonifica SUD Vasto,
facendo seguito alle “diverse riunioni
svolte sia in Prefettura a Chieti che
presso la sede dello stesso Consorzio dove abbiamo aggiornato costantemente la situazione del volume di invaso presso il
serbatoio di Chiauci ed evidenziato la grave situazione di scarsità di risorsa idrica che viene
prelevata a seguito del rilascio della diga stessa nello sbarramento di San
Giovanni Lipioni che interessa l’intera area della Vallata del Trigno”, a
seguito dell’eccezionale ondata di caldo che interessa l’intera regione, rileva
la particolare condizione di crisi idrica registrata che permetterebbe il
prelievo per gli usi consentiti al massimo per ulteriori 10-15 giorni dopo i
quali il serbatoio di Chiauci si svuoterebbe completamente e di conseguenza alla
traversa di San Giovanni Lipioni arriverebbero le sole acque del fiume Trigno
che ad oggi risulterebbero inferiori a 100 l/S,
ed evidenzia che “tale scenario
non consentirebbe di rispettare i prefissati valori di DMV se non dirottando
nel fiume la risorsa idrica altrimenti destinata all’uso umano” e introdurrebbe
una gravissima crisi idrica con risvolti non solo economici e turistici ma
anche sanitari per l’intera area
costiera tra Vasto e Montenero di Bisaccia (CB);
PRESO ATTO che per le motivazioni suddette il Consorzio di Bonifica SUD Vasto
,con la nota succitata ha richiesto, ai sensi dell’art. 7 punto 7.5 del DM
28/7/2004 in materia di linee guida per la definizione del Deflusso minimo
Vitale , la deroga al DMV relativo al fiume Trigno presso la traversa di San
Giovanni Lipioni nella misura di almeno il 50%;
VISTA la nota prot. n. RA/
0123746/17 del 10/8/2017 (Allegato 3) del Servizio Genio Civile Regionale di
Chieti con la quale, nel descrivere gli esiti della riunione sulla “Carenza
idrica bacino imbrifero fiume Trigno” tenutasi il 9/8/2017 presso gli Uffici
del Genio Civile di Chieti, evidenzia che:
1.
“il ruolo di “regolatore
della risorsa idrica” è attualmente svolto dal tavolo permanete istituito
presso la Prefettura di Chieti e coordinato dal Prefetto di Chieti. Il tavolo
determinerà, in relazione alle criticità che verranno riscontrate nel futuro,
sentiti i portatori idi interesse, una diversa distribuzione della risorsa
idrica per garantire le priorità già stabilite nell’autorizzazione provvisoria
n. DPC 021/18 del 16/2/2016, secondo il seguente ordine: potabile, irriguo,
industriale;
2.
L’Ersi, su segnalazione dell’ARAP e della SASI,
sulla base delle determinazioni assunte dal tavolo permanente di cui al punto
1), potrà avanzare alla Regione Abruzzo richiesta di dichiarazione di stato di
emergenza idrica. A tale riguardo la risorse idrica attualmente disponibile
potrà subire un incremento attraverso l’utilizzo dell’acqua proveniente dal
“Campo Pozzi” posto a valle della traversa di “Pietrafradicia”
per una portata stimata in 30 l/s. Tale portata potrà incrementare, nel caso di
carenza idrica, l’attuale disponibilità attribuita al Consorzio di Bonifica Sud
destinata ad uso potabile e industriale (200 l/s)”
TENUTO CONTO che in data 24 agosto 2017 si è tenuta, presso il
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali una
riunione, finalizzata all’analisi della situazione dell’approvvigionamento
idropotabile nel territorio della Regione Abruzzo con i Gestori del Servizio
Idrico Integrato, l’ERSI e gli Enti di Governo dell’Ambito come da elenco
partecipanti in Allegato 4;
PRESO ATTO che da tale riunione è emerso, come relazionato
dai rappresentanti della SASI Spa, il perdurare e l’inasprimento della
situazione di severità idrica nel Vastese con il rischio di ulteriori criticità
a fronte del paventato svuotamento dell’invaso di Chiauci coma da nota
dell’ARAP Servizi S.r.l. del 23/8/2017, prot. n.
1120, acquisita in sede di riunione (Allegato 5);
EVIDENZIATO che SASI ha manifestato, nel corso dalla suddetta
riunione, la difficoltà a gestire con propri mezzi l’ipotesi di ulteriore
inasprimento della carenza idrica già oggi fronteggiata con turnazioni e
fornitura con autobotti nei Comuni più critici;
EVIDENZIATO che nel corso della riunione SASI ha confermato
quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica di Vasto, in merito al fatto che la
disponibilità del serbatoio di Chiauci è garantita fini a domenica 27 agosto
2017, dopo tale data alla Traversa di San Giovanni di Lipioni arriverebbero le
sole acque del Trigno che all’attualità risultano inferiori data le portate del
fiume Trigno;
VISTA la nota dell’ERSI n. 588 del 24/8/2017 (Allegato
6) con la quale viene richiesto, seguito di quanto emerso nella riunione
suddetta, “la dichiarazione dello stato di emergenza idrica per l’Ambito
territoriale Chietino, prevedendo nella zona vastese, in particolare, misure
alternative e straordinarie di approvvigionamento”;
RITENUTO che sussistono, per quanto sopra evidenziato, le
condizioni per adottare, ai sensi dell’ art. 12, c.1, lett.a) del D.Lgs. n.31/2001,
misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per
fornire acqua potabile nell’ambito Territoriale Chietino e, in particolare, nel
Vastese;
PRESO ATTO che l’art. 7.5 del DM 28 luglio 2004 prevede che
“le Autorità competenti, informate le Autorità di bacino, possono motivatamente
adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il
mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente nei seguenti
casi:
-
quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non
altrimenti soddisfacibili;
-
quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue
limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico
preventivamente individuate nel Piano di tutela”
EVIDENZIATO che le misure ad oggi individuate per rendere
possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile
nell’ambito Territoriale Chietino e, in particolare, nel Vastese risultano
essere coma da corrispondenza già citata e risposta in allegato al presente
atto (Allegato 2, 3 e 5 ):
- Deroga al rispetto del
DMV sul fiume Trigno a valle della Traversa di San Giovanni Lipioni, così come
previsto dall’art. 7 punto 7.5 del DM 28/7/2004, alò fine di assicurare l’uso
potabile;
- Autorizzazione in
emergenza alla captazione dal campo Pozzi posto a valle della Traversa di Petrafradicia gestito dal Consorzio di Bonifica sud per la
portata di 80 l/s per usi irrigui e industriali;
- Allertare la Prefettura
di Chieti per ogni azioni di propria competenza volta a fronteggiare la
situazione di crisi idrica in corso;
- Allertare la Protezione
Civile regionale per eventuali interventi di fornitura di acqua potabile
mediante autobotti, che si possano rendessero necessari in caso in
dell’inasprirsi della criticità a partire dal 27 agosto p.v.;
RITENUTO necessario, al fine di garantire il rispetto del diritto
di accesso all’informazione ambientale, di impegnare l’ERSI ed il Gestore SASI
S.p.A. ad organizzare un incontro pubblico informativo entro 30 gg. dalla
promulgazione della presente Deliberazione, nonché successivi incontri con
cadenza almeno semestrale, per tutto il periodo di vigenza della “Dichiarazione
di emergenza idrica” di cui al presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente atto, in quanto produce effetti
rilevanti ed improcrastinabili, riveste carattere di urgenza ed
indifferibilità;
DATO ATTO della puntuale istruttoria favorevole da parte
della Struttura proponente;
VISTA la L.R. N° 77 del 14.09.1999;
DATO ATTO della favorevole istruttoria svolta sul presente
provvedimento e attestata dai Dirigenti del Servizio Gestione e Qualità delle
Acque e del Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale, con la firma in calce
allo stesso, a norma della L.R. n° 77/1999;
DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche
Governo del territorio e Politiche Ambientali e i Dirigenti del Servizio
Gestione e Qualità delle Acque e del Servizio Gestione Demanio Idrico e
Fluviale hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità
formale ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,
attestata con le firme apposte in calce allo stesso.
DECRETA
Per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi
qui integralmente riportati:
1. di prevedere, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett.
a) del D.Lgs. 02.02.2001, n°31 e s.m.i.,
le seguenti misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di
emergenza per fornire acqua potabile nella situazione di grave crisi idrica
determinatasi nell’ambito territoriale del Chietino, con particolare
riferimento all’area del Sangro e del Vastese:
a. deroga, ai soli fini di
soddisfare gli usi potabili, fino alla
data del 30 settembre 2017, al Deflusso Minimo Vitale a valle della traversa di
San Giovanni Lipioni, stabilito con Determina Dirigenziale n.DPC021/18 in data
16.02.2016 di autorizzazione provvisoria all’esercizio della derivazione, ad
uso plurimo, rilasciato al Consorzio di Bonifica SUD, così come previsto
dall’art. 7.5 del DM 28 luglio 2004 e dall’art. 54 comma 1, lettera f) delle
Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutele delle Acque, approvato con Delibera
del Consiglio Regionale n. 51/9 dell’08.01.2016;
b. di individuare, fino alla
data del 30 settembre 2017, nei campi
pozzi posti a valle della Traversa di Petrafradicia
(Lentella), gestiti dal Consorzio di Bonifica Sud, la fonte di
approvvigionamento idrico alternativa, per una portata di 80 l/s, per gli altri usi (irriguo e industriale)
autorizzati con la Determina
Dirigenziale n.DPC021/18 del16.02.2016 prorogata con Determina Dirigenziale
n.DPC021/95 del 09.08.2017, che attualmente non trovano capienza nella
disponibilità idrica alla traversa di
San Giovanni Lipioni;
c. di allertare la
Prefettura di Chieti per ogni azioni di propria competenza volta a fronteggiare
la situazione di crisi idrica in corso;
d. di allertare la Protezione
Civile regionale per eventuali interventi di fornitura di acqua potabile
integrativa mediante autobotti, che si possano rendessero necessari in caso
dell’inasprirsi della criticità a partire dal 27 agosto p.v.;
2. a cura del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo, nonché notificato all’Ente Regionale Servizio Idrico,
alla SASI S.p.A., al Consorzio di Bonifica SUD, all’ARAP, al S.I.A.N. dell’ASL di Chieti, alla
Prefettura di Chieti, alle Autorità Distrettuali competenti per territorio, e
al Servizio Emergenza di Protezione Civile della Regione Abruzzo; al dott.
Luciano Di Biase e trasmesso agli Enti di Governo d’Ambito
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso