L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile “Asilo – Albergo per cani S.a.s.” con sede in Castellalto (TE) – Via Colle di Giorgio, 25.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

 

VISTA            la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

 

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

 

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

 

VISTA            la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

 

VISTO           il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

 

VISTA            la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;

 

VISTA l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

 

VISTA            l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 

VISTO l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

 

VISTA            la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011 ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013”;

 

VISTA            la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare  della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, a cura del legale rappresentante/proprietario della Struttura;

 

TENUTO CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture sanitarie e annonarie;

 

VISTA l’istanza datata 15.12.2016 e ricevuta al protocollo del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti in data 19.12.2016, al prot. n. RA/122498, avanzata dal legale rappresentante e proprietario della Struttura di ricovero animali Soc. “ASILO-ALBERGO PER CANI Sas” con sede in Castellalto (TE) alla Via Colle di Giorgio, 25;

 

DATO ATTO che con pec del 21.12.2016 sono stati richiesti al legale rappresentante della struttura chiarimenti ed elementi integrativi a completamento dell’’stanza stessa;

 

VISTI anche i documenti a corredo dei chiarimenti trasmessi con Pec del 10 marzo 2017, acquisita in pari data al protocollo della Regione Abruzzo, al n. RA. 62987;

 

VISTE anche le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prodotte il successivo 11.04.2017 ed acquisite al protocollo della Regione Abruzzo al n. RA/96615 in pari data;

 

DATO ATTO che con pec del 6.6.2017 è stata richiesta al legale rappresentante della struttura, ai fini del perfezionamento dell’’stanza stessa, una nuova autorizzazione da parte del Comune di Castellalto;

 

VISTO il parere sanitario favorevole espresso dal Servizio Veterinario IAPZ ella ASL di Teramo prot. n. 1030 del 19.06.2017;

 

VISTA  l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Castellalto prot. n. 8093 in data 15.07.2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al n. RA/196316 in data 24.07.2017;

 

VISTA, infine, la comunicazione del 26.07.2017, acquisita al protocollo regionale al n. RA.199151, con la quale il legale rappresentante della Struttura comunica di aver sostituito il Responsabile Sanitario indicato nell’istanza (Dott. Vincenzo Aquilino) con la Dott.ssa Simona Angelini, che ha accettato;

 

VERIFICATO:

-              il parere sanitario favorevole espresso dal Servizio Veterinario IAPZ ella ASL di Teramo prot. n. 1030 del 19.06.2017;

-              l’Autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Castellalto, in data 15.07.2017 – Prot. Gen. n. 8093;

-              che la Struttura dispone di n. 533 posti cane;

-              che la Struttura ha tutti i requisiti strutturali previsti dall’allegato “A” alla L.R. n. 47/2013, giusta anche autodichiarazione datata 15.12.2016 a firma del legale rappresentante Marco Di Francesco;

-              il Medico Veterinario responsabile è stato individuato nella Dott.ssa Simona Angelini, iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo al n. 328;

-              che la Struttura resta aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

 

ACCERTATO che la documentazione trasmessa risulta quindi idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve essere iscritta tra gli “ASILI” (cfr. punto c) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura privata destinata al ricovero permanente di cani e gatti, realizzata e gestita da privati,

 

RITENUTO di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.           di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile “Asilo – Albergo per cani S.a.s.” con sede in Castellalto (TE) – Via Colle di Giorgio, 25 nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero, contraddistinta al N.C.E.U. del Comune di Castellalto (TE) al Fg. 24 - part. 198 - Sub. 25, capace di Max. n. 533 posti, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al n.

n. 18

 

dell’Albo, giusta richiesta avanzata dal legale rappresentante e proprietario della Struttura di ricovero Sig. Marco Di Francescantonio;

2.           di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Teramo alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);

3.           di obbligare il gestore del Canile Rifugio a comunicare senza indugio a questa Struttura le eventuali variazioni del nominativo del Veterinario Ufficiale responsabile del Canile;

4.           di trasmettere copia del presente provvedimento al legale rappresentante della Soc. “Asilo-Albergo per cani S.a.s.” di Castellalto (TE);

5.           di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Castellalto (TE) quale autorità sanitaria locale;

6.           di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);

7.           di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

 

 

Segue Allegato