IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con
D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281,
recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;
VISTA
la legge 20 luglio 2004, n. 189;
VISTO
l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione
degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata
dall’Italia;
VISTO
il D. Lgs. 27 gennaio 1992,
n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove
norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO il provvedimento 18 marzo 1999,
ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane
relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA la Circolare del Ministero della
Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTO
il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;
VISTA
l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione
della popolazione canina;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la
tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16
luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali
di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO
l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy;
VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 213
del 28 marzo 2011 ad oggetto: “Approvazione ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21
settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione
Abruzzo 2011-2013”;
VISTA la Legge
Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo,
anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare,
l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio
Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria, Igiene
e Sicurezza degli Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione
Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, a cura del legale
rappresentante/proprietario della Struttura;
TENUTO
CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n.
47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero
pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture
sanitarie e annonarie;
VISTA
l’istanza datata 15.12.2016 e ricevuta al protocollo del Servizio Sanità
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti in data 19.12.2016, al prot. n. RA/122498, avanzata dal legale rappresentante e
proprietario della Struttura di ricovero animali Soc.
“ASILO-ALBERGO PER CANI Sas” con sede in Castellalto (TE) alla Via Colle di
Giorgio, 25;
DATO
ATTO che con pec del
21.12.2016 sono stati richiesti al legale rappresentante della struttura
chiarimenti ed elementi integrativi a completamento dell’’stanza stessa;
VISTI
anche i documenti a corredo dei chiarimenti trasmessi con Pec
del 10 marzo 2017, acquisita in pari data al protocollo della Regione Abruzzo,
al n. RA. 62987;
VISTE
anche le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prodotte il
successivo 11.04.2017 ed acquisite al protocollo della Regione Abruzzo al n.
RA/96615 in pari data;
DATO
ATTO che con pec del
6.6.2017 è stata richiesta al legale rappresentante della struttura, ai fini
del perfezionamento dell’’stanza stessa, una nuova autorizzazione da parte del
Comune di Castellalto;
VISTO
il parere sanitario favorevole espresso dal Servizio Veterinario IAPZ ella ASL
di Teramo prot. n. 1030 del 19.06.2017;
VISTA
l’autorizzazione
rilasciata dal Sindaco del Comune di Castellalto prot.
n. 8093 in data 15.07.2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo al n.
RA/196316 in data 24.07.2017;
VISTA,
infine, la comunicazione del 26.07.2017, acquisita al protocollo regionale al
n. RA.199151, con la quale il legale rappresentante della Struttura comunica di
aver sostituito il Responsabile Sanitario indicato nell’istanza (Dott. Vincenzo
Aquilino) con la Dott.ssa Simona Angelini, che ha accettato;
VERIFICATO:
-
il
parere sanitario favorevole espresso dal Servizio Veterinario IAPZ ella ASL di
Teramo prot. n. 1030 del 19.06.2017;
-
l’Autorizzazione rilasciata dal
Sindaco del Comune di Castellalto, in data 15.07.2017 – Prot.
Gen. n. 8093;
-
che
la Struttura dispone di n. 533 posti
cane;
-
che
la Struttura ha tutti i requisiti strutturali previsti dall’allegato “A” alla
L.R. n. 47/2013, giusta anche autodichiarazione datata 15.12.2016 a firma del
legale rappresentante Marco Di Francesco;
-
il
Medico Veterinario responsabile è stato individuato nella Dott.ssa Simona
Angelini, iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia
di Teramo al n. 328;
-
che
la Struttura resta aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle
ore 12,00;
ACCERTATO
che la documentazione trasmessa risulta quindi idonea ad iscrivere la Struttura
nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura
deve essere iscritta tra gli “ASILI” (cfr. punto c) comma 1° -art. 6 della L.R.
18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura privata destinata al
ricovero permanente di cani e gatti, realizzata e gestita da privati,
RITENUTO
di poter quindi accogliere la istanza in parola,
giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni e le finalità espresse in
narrativa
1.
di iscrivere, ai sensi
dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile
“Asilo – Albergo per cani S.a.s.” con sede in Castellalto (TE) – Via Colle di Giorgio,
25 nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero, contraddistinta al N.C.E.U.
del Comune di Castellalto (TE) al Fg. 24 - part. 198
- Sub. 25, capace di Max. n. 533
posti, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al n.
n. 18
dell’Albo, giusta
richiesta avanzata dal legale rappresentante e proprietario della Struttura di
ricovero Sig. Marco Di Francescantonio;
2.
di incaricare il Servizio di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Teramo
alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);
3.
di obbligare il gestore del
Canile Rifugio a comunicare senza indugio a questa Struttura le eventuali
variazioni del nominativo del Veterinario Ufficiale responsabile del Canile;
4.
di trasmettere copia del presente
provvedimento al legale rappresentante della Soc.
“Asilo-Albergo per cani S.a.s.” di Castellalto (TE);
5.
di trasmettere copia del
presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Castellalto (TE) quale
autorità sanitaria locale;
6.
di pubblicare il presente
provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
7.
di trasmettere copia della
presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16
della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli