Legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 – art. 22 – Hobbisti – caratteristiche del tesserino identificativo e modalità di rilascio e restituzione.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

 

1.      le caratteristiche del tesserino identificativo in argomento sono quelle riportate nell’allegato “A”, accluso, in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2.      la domanda per il rilascio del tesserino deve essere presentata al Comune dove si svolge il primo mercatino scelto dall’hobbista, secondo quanto riportato nell’allegato “B”, accluso in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, almeno dieci giorni prima lo svolgimento del mercatino di cui all’art. 10, comma 1, lettera i) della L.R. n. 30/2016;

3.      gli hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni, nell’arco di un anno, dalla data del rilascio del tesserino;

4.      in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 22 della L.R. n. 30/2016, il Comune che ha effettuato l’accertamento, provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza;

5.      la mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 30/2016, comporta l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse;

6.      in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo o di mancata esposizione del tesserino stesso al pubblico o agli organi di vigilanza, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 30/2016, si applica la sanzione del pagamento di una somma  da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento;

7.      di trasmettere la presente determinazione a tutti i Comuni della Regione Abruzzo;

8.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul sito della Regione e sul B.U.R.A.T.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Piergiorgio Tittarelli

 

 

Segue Allegato