IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate:
1. le
caratteristiche del tesserino identificativo in argomento sono quelle
riportate nell’allegato “A”, accluso, in parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
2. la
domanda per il rilascio del tesserino deve essere presentata al Comune dove
si svolge il primo mercatino scelto dall’hobbista, secondo quanto riportato
nell’allegato “B”, accluso in parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, almeno dieci giorni prima lo svolgimento del mercatino di cui
all’art. 10, comma 1, lettera i) della L.R. n. 30/2016;
3. gli
hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di dodici
manifestazioni, nell’arco di un anno, dalla data del rilascio del tesserino;
4. in
caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 22 della L.R. n. 30/2016, il
Comune che ha effettuato l’accertamento, provvede alla revoca nel rispetto
delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo
comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza;
5. la
mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso
di svolgimento, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 30/2016, comporta
l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro
duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle
attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse;
6. in
caso di assenza del titolare del tesserino identificativo o di mancata
esposizione del tesserino stesso al pubblico o agli organi di vigilanza, ai
sensi dell’art. 38 della L.R. n. 30/2016, si applica la sanzione del pagamento
di una somma da
euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento;
7. di
trasmettere la presente determinazione a tutti i Comuni della Regione
Abruzzo;
8. di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati
sul sito della Regione e sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Piergiorgio Tittarelli