Gestione entrate tributarie e patrimoniali. Strutture competenti per materia. Indirizzi.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO

-        che  l’articolo 24 della L.R. 14 settembre 1999 n. 99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”   attribuisce ai dirigenti di servizio la competenza ad esercitare, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate;

-        che l’articolo 53  D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nel disciplinare la gestione delle entrate, dispone che “'l’accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza;

-        che l’allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del predetto D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. nel riportare  numerose indicazioni per la corretta contabilizzazione e imputazione delle entrate conferma, tra l’altro che “L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione”;

-        che le numerose sottosezioni del punto 3 del predetto l’allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del predetto D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii  forniscono indicazioni in ordine all’esigibilità dei crediti relativi ad entrate tributarie e patrimoniali;

 

CONSIDERATO

-        che gli elementi ed i requisiti indispensabili per accertare un’entrata regionale   ragione del credito, titolo giuridico che supporta il credito, individuazione del soggetto debitore, ammontare del credito, relativa scadenza, - risultano noti o acquisibili dalle strutture regionali che siano non solo assegnatarie della relative risorse di entrata ma soprattutto competenti per materia;

-        che le strutture regionali competenti per materia sono in grado di acquisire e formare l’idonea documentazione necessaria a predisporre  ruoli ordinari, liste di carico e in generale elenchi che individuino non solo i debitori ma anche tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni sopra citate;

 

DATO ATTO

-        che già con circolare prot. RA/87399/16 dell’08.11.2016 – visionabile nell’archivio circolari, anno 2016 – del Servizio Risorse Finanziarie del Dipartimento Risorse e Organizzazione sono state fornite indicazioni a tutte le strutture regionali circa il contenuto minimo delle determinazioni di accertamento (con elencazione degli elementi richiesti dal D.Lgs. 118/2011), è stato trasmesso un quadro di sintesi illustrante il momento dell’esigibilità dei crediti relativi alla quasi totalità delle entrate regionali ed è stato reso disponibile un modello di determinazione di accertamento da adottare con decorrenza 01.01.2017;

-        che, malgrado le indicazioni fornite, numerosi tributi minori oltre che entrate patrimoniali seguitano ad essere accertati per cassa, sulla base delle giacenze dei conti correnti postali dedicati o addirittura a non essere accertati, benché incassati sui conti dedicati;

 

RITENUTO

-        di dover ulteriormente chiare e confermare  il criterio generale, da applicarsi anche a eventuali poste non ancora iscritte in bilancio,  per il quale è attribuita alle strutture regionali competenti per materia la gestione complessiva delle singole  entrate regionali ivi comprese, a titolo indicativo ma non esaustivo, la riscossione ordinaria, l’istruttoria dei rimborsi, le attività finalizzate al recupero coattivo, i rapporti con i debitori ed il contenzioso;

-        di dover individuare e confermare,  per la gestione delle principali entrate tributarie e patrimoniali regionali, la competenza delle strutture riportate negli allegati A  e B parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

-        di dover dare atto che le strutture regionali competenti per materia sono nelle condizioni di acquisire e formare l’idonea documentazione sulla base della quale effettuare le verifiche, le individuazioni, le quantificazioni e le attestazioni indispensabili per l’adozione, ai sensi di legge,  dell’atto gestionale di accertamento dell’entrata;

-        di dover disporre che le strutture regionali competenti per materia, dopo aver formato i  ruoli ordinari, le liste di carico o gli elenchi di debitori finalizzati all’adozione dell’atto di accertamento dell’entrata (a seguito dell’ordinaria gestione) curino la verifica della completezza e della correttezza dei relativi incassi e adottino ogni iniziativa tesa ad evitare perdite di gettito, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito e la formazione di ruoli o liste per il recupero coattivo delle somme non riscosse;

-        di dover trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Dipartimenti Regionali ai fini della tempestiva adozione di ogni iniziativa utile al rispetto delle indicazioni e attribuzioni contenute nelle presente deliberazione;

 

DATO ATTO, infine

a)      che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

b)      che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso il loro parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti

 

Udito il Relatore;

 

A voti unanimi e palesi  resi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.      di confermare il criterio generale, da applicarsi anche ad eventuali poste non iscritte in bilancio,  per il quale è attribuita alle strutture regionali competenti per materia la gestione complessiva delle singole  entrate regionali ivi comprese, a titolo indicativo ma non esaustivo, la riscossione ordinaria, l’istruttoria dei rimborsi, le attività finalizzate al recupero coattivo, i rapporti con i debitori e il contenzioso;

2.      di individuare e confermare,  per la gestione delle principali entrate tributarie e patrimoniali regionali, la competenza delle strutture riportate negli allegati A  e B parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3.      di dare atto che le strutture regionali competenti per materia sono nelle condizioni di acquisire o formare l’idonea documentazione sulla base della quale effettuare le verifiche, le individuazioni, le quantificazioni e le attestazioni indispensabili per l’adozione, ai sensi di legge,  dell’atto gestionale di accertamento dell’entrata;

4.      di disporre che le strutture regionali competenti per materia, dopo aver formato i  ruoli ordinari, le liste di carico o gli elenchi di debitori finalizzati all’adozione dell’atto di accertamento dell’entrata (a seguito dell’ordinaria gestione) curino la verifica della completezza e della correttezza dei relativi incassi e adottino ogni iniziativa tesa ad evitare perdite di gettito, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito e la formazione di ruoli o liste per il recupero coattivo delle somme non riscosse;

5.      di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Dipartimenti Regionali ai fini della tempestiva adozione di ogni iniziativa utile al rispetto delle indicazioni e attribuzioni contenute nelle presente deliberazione;

6.      di pubblicare la presente deliberazione, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dell’home page istituzionale oltre che sul  sul BURAT;

 

 

Segue Allegato