LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
- che l’articolo 24 della L.R. 14 settembre
1999 n. 99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” attribuisce ai dirigenti di
servizio la competenza ad esercitare, nell'ambito delle risorse attribuite, i
poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle
entrate;
- che l’articolo 53 D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”, nel disciplinare la gestione delle entrate,
dispone che “'l’accertamento costituisce la prima fase della gestione
dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea
documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente
perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare,
individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo
contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza;
- che l’allegato 4/2 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” del predetto D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii.
nel riportare
numerose indicazioni per la corretta contabilizzazione e imputazione
delle entrate conferma, tra l’altro che “L'accertamento presuppone idonea
documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono
verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in
relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di
previsione”;
- che le numerose sottosezioni del punto 3
del predetto l’allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” del predetto D.Lgs.
23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii forniscono
indicazioni in ordine all’esigibilità dei crediti relativi ad entrate
tributarie e patrimoniali;
CONSIDERATO
- che gli elementi ed i requisiti
indispensabili per accertare un’entrata regionale – ragione del credito, titolo giuridico
che supporta il credito, individuazione del soggetto debitore, ammontare del
credito, relativa scadenza, - risultano noti o acquisibili dalle strutture
regionali che siano non solo assegnatarie della relative risorse di entrata ma
soprattutto competenti per materia;
- che le strutture regionali competenti
per materia sono in grado di acquisire e formare l’idonea documentazione
necessaria a predisporre
ruoli ordinari, liste di carico e in generale elenchi che
individuino non solo i debitori ma anche tutti gli elementi richiesti dalle
disposizioni sopra citate;
DATO ATTO
- che già con circolare prot. RA/87399/16 dell’08.11.2016 – visionabile
nell’archivio circolari, anno 2016 – del Servizio Risorse Finanziarie del
Dipartimento Risorse e Organizzazione sono state fornite indicazioni a tutte le
strutture regionali circa il contenuto minimo delle determinazioni di
accertamento (con elencazione degli elementi richiesti dal D.Lgs.
118/2011), è stato trasmesso un quadro di sintesi illustrante il momento
dell’esigibilità dei crediti relativi alla quasi totalità delle entrate
regionali ed è stato reso disponibile un modello di determinazione di
accertamento da adottare con decorrenza 01.01.2017;
- che, malgrado le indicazioni fornite,
numerosi tributi minori oltre che entrate patrimoniali seguitano ad essere
accertati per cassa, sulla base delle giacenze dei conti correnti postali
dedicati o addirittura a non essere accertati, benché incassati sui conti
dedicati;
RITENUTO
- di dover ulteriormente chiare e confermare il criterio
generale, da applicarsi anche a eventuali poste non ancora iscritte in
bilancio, per il quale è attribuita alle
strutture regionali competenti per materia la gestione complessiva delle
singole entrate regionali ivi comprese,
a titolo indicativo ma non esaustivo, la riscossione ordinaria, l’istruttoria
dei rimborsi, le attività finalizzate al recupero coattivo, i rapporti con i
debitori ed il contenzioso;
- di dover individuare e confermare, per la
gestione delle principali entrate tributarie e patrimoniali regionali, la
competenza delle strutture riportate negli allegati A e B parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione;
- di dover dare atto che le strutture
regionali competenti per materia sono nelle condizioni di acquisire e formare
l’idonea documentazione sulla base della quale effettuare le verifiche, le
individuazioni, le quantificazioni e le attestazioni indispensabili per
l’adozione, ai sensi di legge, dell’atto gestionale di accertamento
dell’entrata;
- di dover disporre che le strutture
regionali competenti per materia, dopo aver formato i ruoli ordinari, le liste di carico o gli
elenchi di debitori finalizzati all’adozione dell’atto di accertamento
dell’entrata (a seguito dell’ordinaria gestione) curino la verifica della completezza
e della correttezza dei relativi incassi e adottino ogni iniziativa tesa ad
evitare perdite di gettito, ivi compresi gli atti interruttivi della
prescrizione del diritto di credito e la formazione di ruoli o liste per il
recupero coattivo delle somme non riscosse;
- di dover trasmettere copia del presente
provvedimento a tutti i Dipartimenti Regionali ai fini della tempestiva
adozione di ogni iniziativa utile al rispetto delle indicazioni e attribuzioni
contenute nelle presente deliberazione;
DATO ATTO, infine
a) che il presente provvedimento non comporta
oneri per il bilancio regionale;
b) che il Direttore del Dipartimento Risorse
e Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso
il loro parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento
Dopo
puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti
Udito
il Relatore;
A
voti unanimi e palesi
resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di
confermare il criterio generale, da applicarsi anche ad eventuali poste non
iscritte in bilancio,
per il quale è attribuita alle strutture regionali competenti per
materia la gestione complessiva delle singole
entrate regionali ivi comprese, a titolo indicativo ma non esaustivo, la
riscossione ordinaria, l’istruttoria dei rimborsi, le attività finalizzate al
recupero coattivo, i rapporti con i debitori e il contenzioso;
2. di
individuare e confermare,
per la gestione delle principali entrate tributarie e
patrimoniali regionali, la competenza delle strutture riportate negli allegati
A e B parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione;
3. di
dare atto che le strutture regionali competenti per materia sono nelle
condizioni di acquisire o formare l’idonea documentazione sulla base della
quale effettuare le verifiche, le individuazioni, le quantificazioni e le
attestazioni indispensabili per l’adozione, ai sensi di legge, dell’atto gestionale di accertamento
dell’entrata;
4. di
disporre che le strutture regionali competenti per materia, dopo aver
formato i ruoli ordinari, le liste di
carico o gli elenchi di debitori finalizzati all’adozione dell’atto di
accertamento dell’entrata (a seguito dell’ordinaria gestione) curino la
verifica della completezza e della correttezza dei relativi incassi e adottino
ogni iniziativa tesa ad evitare perdite di gettito, ivi compresi gli atti
interruttivi della prescrizione del diritto di credito e la formazione di ruoli
o liste per il recupero coattivo delle somme non riscosse;
5. di
trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Dipartimenti
Regionali ai fini della tempestiva adozione di ogni iniziativa utile al
rispetto delle indicazioni e attribuzioni contenute nelle presente
deliberazione;
6. di
pubblicare la presente deliberazione, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” dell’home page istituzionale oltre che sul sul
BURAT;