D.Lgs del 03.04.2006 n.152 Spa - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità dell’autorizzazione n. DPC/DA21/60 del 29/04/2015, già DPC/DA21/007 DEL 10.02.2015, inerente “Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Loc. Val di Foro di ARI (CH)”da: “Autodemolizioni Adriatica società a responsabilità limitata semplificata” a “Autodemolizione Adriatica di Purice Fanica Angelus” Sede legale: Ari (CH) Via Val di Foro snc CAP 66010.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di prendere atto della istanza di volturazione dell’autorizzazione DPC/DA21/60 del 29.04.2015, acquisita al prot. n. 0180089/17 del 06.07.2017 del SGR, inerente la gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Loc. Val di Foro di ARI (CH)”;

2.           di prendere atto l’atto di cessione del ramo di azienda redatto dal Notaio Gennaro Luca Giordano registrato a Chieti il 04/07/2017 al n. 2539 con il quale la Società AUTODEMOLIZIONI ADRIATICA società a responsabilità limitata, cede e trasferisce al sig. Purice Faniuca Angelus, quale titolare dell’impresa individuale “AUTODEMOLIZIONE ADRIATICA DI PURICE FANICA ANGELUS”, la piena proprietà del ramo di azienda, corrente in San Giovanni Teatino (CH) alla Via Mazzini n. 59, avente ad oggetto l’attività di gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare  di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, esercitate in virtù di Determinazione Dirigenziale DPC/DA21/60 del 29 aprile 2015;

3.           di volturare la titolarità della autorizzazione n. DPC/DA21/60 del 29/04/2015, già DPC/DA21/007 del 10.02.2015, da: “Autodemolizioni Adriatica società a responsabilità limitata semplificata” a “Autodemolizione Adriatica di Purice Fanica Angelus”;

4.           di stabilire che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della D.D. n. DPC/DA21/60 del 29/04/2015, già D.D. n. DPC/DA21/007 del 10.02.2015, delle quali si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;

5.           di fare salvi i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia;

6.           di prescrivere alla società beneficiaria della presente autorizzazione:

a)      la volturazione e/o deposito  delle garanzie finanziarie, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. In mancanza si procederà all’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)      la trasmissione entro trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, del  contratto di locazione commerciale, inerente la disponibilità dei locali ove verrà esercitata l’attività ceduta in quanto gli stessi risultano di proprietà della società EUROFIN AUTODEMOLIZIONI SRL, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del contratto di cessione di azienda  del 30 giugno 2017;

7.           di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 123, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;

8.           di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;

9.           di redigere il presente provvedimento in numero uno originale, anche ai fini della successiva notifica a mezzo del competente SUAP;

10.        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune ARI (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti;

11.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

12.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro

 

 

 

 

sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini