IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente
riportate:
1.
di fare proprie:
1)
L’Autorizzazione
rilasciata dall’Ente d’Ambito Aquilano prot. n° 763 del 15.12.2009;
2)
I
Rinnovi rilasciati dalla GSA GRAN SASSO ACQUA S.p.A., in qualità di Ente
Gestore del Servizio Idrico Integrato prot. n° 1014 del 12.03.2013 e prot. n° 4954 del 07.11.2016, per l’immissione in pubblica fogna delle acque di
dilavamento aree esterne (punto 1.1) e delle acque di lavaggio motori (punto
1.2) entrambe pretrattate con appositi impianti di depurazione e delle acque
reflue assimilabili a domestiche
provenienti dai servizi igienici annessi al complesso produttivo con la
seguente prescrizione:
• Il Titolare dell’attività e/o Titolare
dello scarico dovrà trasmettere ogni due anni a questa Società il Rapporto di
prova ovvero le analisi qualitative delle acque pre-trattate
immesse in pubblica fogna;
2.
di integrare ai sensi del D.Lgs.
n° 152/2006 e s.m.i. e della
L.R. n° 31 del 29.07.2010, la Determina Dirigenziale n° DR4/07 del 20.04.2009,
autorizzando lo scarico in pubblica fogna delle acque reflue urbane provenienti
dall’insediamento produttivo sito in S. Vittorino SS 80 km. 8,200, Fraz. San Vittorino – L’AQUILA;
3.
di stabilire che l’autorizzazione allo scarico
soprarichiamato è legato alla Determina Dirigenziale n° DR4/07 del 20.04.2009,
la cui scadenza naturale è il Giorno 20 del Mese di Aprile dell’Anno 2019;
4.
di richiamare il rispetto delle eventuali condizioni di
cui alla Determina Dirigenziale n° DR4/07 del 20.04.2009, salvo quanto
modificato con il presente provvedimento;
5.
di fare salve eventuali ulteriori autorizzazioni,
visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o Organismi, nonché le
altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali
diritti di terzi;
6.
di prevedere che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 208, comma 13 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n°
45 e s.m.i.;
7.
di redigere il presente provvedimento in n° 1
originale che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della
Società, a cura del competente SUAP;
8.
di trasmettere copia del presente provvedimento al
Comune di L’Aquila (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’ARTA
– Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’ARTA –
Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di L’Aquila;
9.
di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18
del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
10.
di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web
della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini