IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte;
1.
di prendere atto
dei
rapporti di prova e dei pareri tecnici dell’ARTA Abruzzo e del nulla-osta
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino
Interregionale del fiume Sangro, di cui alla seguente documentazione, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
·
Allegato
1 - nota ARTA Abruzzo prot.n. 3873 del 11/07/2011;
·
Allegato
2 - nullaosta dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del
Bacino Interregionale del fiume Sangro nota prot.n. RA/165630 del 28/06/2013;
·
Allegato
3 - nota ARTA Abruzzo prot.n. 2084 del 23/03/2015;
·
Allegato
4 - nota ARTA Abruzzo prot.n. 6284 del 03/09/2015;
·
Allegato
5 - nota ARTA Abruzzo prot.n. 4232 del 29/05/2017;
2.
di dare atto che a seguito
della procedura tecnico-amministrativa attuata ai sensi del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., per il sito di discarica ubicato in
località “Fosso Quercia
della Serra”, in agro del
Comune di Montebello sul Sangro (CH), non è presente contaminazione e che tale
conclusione circa l’assenza di contaminazione delle matrici ambientali è
confermata dai risultati delle analisi compiute dagli Enti competenti (es.
Comune, ARTA Abruzzo, .. etc.);
3.
di escludere a seguito delle
procedure tecnico-amministrative attuate, dall’anagrafe regionale dei siti a
rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006,
n. 152 e s.m.i. - art. 242 ed ai sensi dell’art. 8,
commi 11) e 12) dell’Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i.,
il sito di discarica pubblica dismessa ubicato in località “Fosso Quercia
della Serra”, nel Comune di
Montebello sul Sangro (CH), scheda ARTA VS230021;
4.
di dichiarare il presente
atto
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
(TUEL);
5.
di redigere il presente
atto in n. 1 originale, di cui viene fatta notifica, ai sensi di legge, al
Comune di Montebello sul Sangro (CH);
6.
di comunicare il presente
provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Politiche Europee - Struttura di Missione per le procedure d’infrazione alla
normativa UE, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, al Presidente della
Giunta regionale, al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, al
Direttore Generale della Giunta regionale, al Direttore del Dipartimento OO.PP.
Governo del Territorio e Politiche Ambientali, all’ARTA Abruzzo - Direzione
Generale, al Corpo Forestale dello Stato - Comando regionale Abruzzo AQ -
Abruzzo ed al Comando Carabinieri Nucleo Tutela Ambientale di Pescara;
7.
di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web
della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Ai
sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro
la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla
notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
(art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034)
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR
24/11/1971, n. 1199).
Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini