IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 121
della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999
n. 1;
VISTI gli artt. 39 e
44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale n. 5
del 28.6.2017 del Consiglio Regionale – III Commissione Consiliare Permanente,
in sede deliberante
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA
Il
seguente regolamento:
Art.1
Istituzione
della Banca della Terra d’Abruzzo
1.
Presso
il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione
Abruzzo viene istituita la Banca della Terra d’Abruzzo. Questa consta di un
Elenco regionale suddiviso in Elenchi provinciali tenuti dai Servizi del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca territorialmente
competenti rispetto alla localizzazione dei beni censiti.
2.
Gli
Elenchi comprendono terreni e fabbricati rurali di cui alla legge regionale 8
ottobre 2015, n. 26, distinti in due sezioni:
a)
beni
di proprietà pubblica;
b)
beni
di proprietà privata.
3.
Nella
Banca della Terra non possono essere iscritti:
a)
le
terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o
comprometta la conservazione dell'ambiente;
b)
le
dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i
giardini e i parchi boscati;
c)
i
boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e
progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;
d)
le
cave;
e)
i
terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative,
i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti
e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da
piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla
presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai
fini predetti. In caso di terreni già assegnati, il rilascio da parte
dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla
richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del Presidente
della Regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni
edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.
Art.
2
Censimento
dei terreni agricoli abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e dei fabbricati
rurali. Norme tecniche e procedure
1.
I
terreni agricoli abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e i
fabbricati rurali inutilizzati, vengono censiti dai Comuni o dalle loro Unioni,
con il supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), dell’Agenzia per
l’Erogazione in Agricoltura (AGEA) e degli altri Enti pubblici locali non
regionali.
2. I beni di cui al comma 1, possono essere
segnalati dagli stessi proprietari.
3. Per effettuare il censimento dei beni di
cui all’art. 4, comma 1 della legge regionale n. 26/2015, i Comuni possono:
a)
utilizzare
i propri dati e documenti e quelli forniti da altri enti pubblici attivando
apposite forme di collaborazione;
b)
utilizzare
i dati in possesso dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e i
dati dei fascicoli aziendali gestiti dai CAA riconosciuti anche ai fini della
verifica della presenza di titoli per gli aiuti e/o premi comunitari;
c)
riscontrare
anche con sopralluoghi e testimonianze, l’esistenza delle condizioni per cui i
terreni agricoli e i fabbricati rurali sono censibili;
d)
coinvolgere
i proprietari dei terreni e dei fabbricati se identificabili e reperibili;
e)
collaborare
con le Organizzazioni Professionali Agricole e le associazioni cooperative
maggiormente rappresentative.
4. I terreni agricoli e i fabbricati rurali
censiti vengono individuati come segue:
a)
Terreni
agricoli:
1)
comune
censuario;
2)
dati
catastali identificativi;
3)
proprietario
(eventuali comproprietari e usufruttuari);
4)
superficie
complessiva;
5)
stato
attuale dei terreni: disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico,
presenza di strade di accesso, stato di abbandono (incolto, insufficientemente
coltivati).
b)
Fabbricati
rurali:
1)
comune
censuario;
2)
dati
catastali identificativi;
3)
anno
di costruzione;
4)
proprietario
(eventuali comproprietari e usufruttuari);
5)
stato
d’uso dei fabbricati (abitazione e pertinenze);
6)
numero
vani e superficie complessiva;
7)
presenza
di vincoli, servitù, enfiteusi, obblighi vari;
8)
rischio
sismico dell’area;
9)
certificazione
attestante l’agibilità dell’immobile.
5. I Comuni trasmettono ai Servizi della
Regione Abruzzo territorialmente competenti l’elenco delle particelle
disponibili catastali e, in qualsiasi momento, possono richiedere aggiornamenti
dei beni censiti. I beni di proprietà comunale sono accompagnati dal relativo
atto comunale di approvazione dell’elenco dei terreni abbandonati o incolti. Il
Comune, qualora lo ritenga opportuno, può dettagliare ulteriormente le
caratteristiche delle singole particelle e fornire ogni altra notizia che può
risultare utile per la definizione di un eventuale piano di sviluppo da parte
degli interessati, comprese eventuali immagini aeree con i confini delle
particelle censite.
La trasmissione della documentazione
deve essere effettuata attraverso posta elettronica certificata, entro il 30
ottobre di ciascun anno e, nel corso dell’anno, il Comune può comunicare, in
base alle proprie esigenze, eventuali variazioni dell’elenco, sempre attraverso
posta elettronica certificata.
I Servizi regionali, ricevuta la
documentazione, provvedono direttamente all’inserimento delle particelle
catastali negli elenchi provinciali della Banca della Terra d’Abruzzo di cui
all’art. 1 commi 1 e 2 con le seguenti modalità:
a.
inserimento
dell’atto di approvazione in via definitiva del Comune;
b.
inserimento
dell’elenco delle particelle catastali e di eventuali ulteriori dati trasmessi
dal Comune.
6. In caso di difficoltà per i Comuni di
procedere al censimento dell’intero territorio comunale di rispettiva
competenza, gli stessi possono, entro il termine di centottanta giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, identificare prioritariamente
e censire le aree che per propria natura, per posizione orografica per
possibilità di accorpamento con aree contigue o per caratteristiche di
viabilità sono di maggiore interesse ai fini della successiva assegnazione per
la rimessa a coltura.
7. Nella fattispecie prevista dall’art. 4
comma 2 della l.r. n. 26/2015, i Servizi Territoriali
per l’Agricoltura della Regione provvedono direttamente al censimento dei terreni
abbandonati o incolti e dei fabbricati rurali sulla scorta delle informazioni
acquisite attraverso banche dati gestite da altre amministrazioni pubbliche e
dalle associazioni di categoria, con l’eventuale ausilio degli enti comunali.
Art.
3
Criteri
per dare idonea pubblicità agli elenchi dei beni censiti
1.
I
Comuni curano la pubblicità dei beni censiti di pertinenza nelle forme e nei
modi previsti dalla normativa vigente (affissione negli Albi Pretori,
pubblicazione sui siti Istituzionali dei Comuni, altro).
2.
La
pubblicità degli elenchi dei beni censiti della Banca della Terra d’Abruzzo di
cui all’articolo 1 del presente regolamento è realizzata in modalità telematica
dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione
Abruzzo, in conformità alla normativa vigente in materia di amministrazione
digitale, in modo tale da assicurare la massima trasparenza nonché
l’aggiornamento dei dati in essa contenuti.
Art.
4
Procedure
per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento
dei beni privati, osservazioni e cancellazioni dalla Banca della Terra
1. Sono inseriti nella Banca della Terra, su
richiesta dei titolari, i beni di proprietà privata di cui all’art. 1 comma 2
della l.r. n. 26/2015 che rispondono alle seguenti
condizioni:
a)
destinazione
ad uso agricolo e/o forestale;
b)
disponibilità
per operazioni di affitto.
Ai fini dell’inserimento nella Banca
della Terra, i titolari presentano istanza all’Ente indicando:
a)
la
descrizione dei beni;
b)
i
dati catastali identificativi dei beni;
c)
il
periodo di disponibilità;
e)
canone
di affitto richiesto.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta da parte dei proprietari privati o dal censimento dei beni privati
individuati direttamente, i Comuni comunicano ai proprietari, alle
Organizzazioni Professionali Agricole e alle Cooperative, a mezzo posta
elettronica certificata ovvero raccomandata a/r, l’elenco dei beni privati
censiti specificando i dati catastali identificativi dei medesimi e il canone
di affitto.
3.
Entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del
presente articolo, i proprietari o titolari di altri diritti reali possono
chiedere la cancellazione dei beni dall’elenco, per mezzo di istanza motivata.
Nei successivi trenta giorni dal
ricevimento dell’istanza il Comune provvede alla conferma dell’inserimento
ovvero alla cancellazione dei beni presenti nell’elenco e a comunicare ai
soggetti richiedenti l’accettazione dell’istanza.
4.
I
richiedenti proprietari possono, in qualsiasi momento, presentare osservazioni
scritte e richiedere ai Comuni l’aggiornamento dei beni censiti o la
cancellazione dei beni dall’elenco, motivando la richiesta.
Art.
5
Piano
di coltivazione
1.
Il
Piano di coltivazione, di cui all’art. 4 comma 4 della l.r.
n. 26/2015, deve assicurare che la rimessa a coltura dei terreni risponda agli
effettivi obiettivi di ripristino produttivo coerenti con la sostenibilità
ambientale ed economica degli interventi, ed in particolare deve contenere:
a)
l’identificazione
catastale delle singole particelle;
b)
la
condizione agronomica dei terreni;
c)
gli
obiettivi di ripristino produttivo e descrizione di massima delle modalità di
rimessa a coltura dei terreni;
d)
la
descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli
obiettivi di ripristino. Tra i lavori e le opere vengono comprese quelle che
contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno
e delle proprietà chimico-biologiche (livellamento della superficie del
terreno, dissodamento o scasso o ripuntatura, spietramento, aratura, fresatura,
concimazione, semina o trapianto, rullatura);
e)
l’inizio
e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari ,
con avvio dei lavori entro centottanta giorni dall’assegnazione, con
definizione di un cronoprogramma ;
f)
la
definizione della durata dell’assegnazione dei beni rapportata all’attuazione
del Piano, la quale non può superare i quindici anni.
2.
Il
Piano di coltivazione contiene le attività che si intendono realizzare nell’arco
della durata della assegnazione richiesta, oltre alle informazioni di cui al
comma 1. Il Piano deve contenere, a pena di esclusione, il cronoprogramma di
realizzazione delle attività e una stima dei costi da sostenere. Il Piano, a
pena di esclusione, deve essere firmato dal soggetto proponente.
3.
Il
Piano viene compilato, anche tramite l’assistenza dei CAA, dal soggetto
richiedente i terreni e/o fabbricati rurali dei beni inseriti negli elenchi di
cui all’art. 2 comma 4 della l.r. 26/2015 ed inviato
a mezzo pec
ovvero raccomandata a/r al Comune competente. Il Piano è inviato,
altresì, con gli stessi mezzi, al Servizio competente del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo.
4.
Il
Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca della Regione Abruzzo valuta i Piani allegati alla domanda di
assegnazione e ove li ritenga non rispondenti alle finalità di cui all’art. 1
della l.r. n. 26/2015, ne richiede l’adeguamento,
dandone comunicazione scritta all’istante. L’adeguamento del piano deve essere
inviato al Servizio competente, a pena di decadenza, entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della predetta comunicazione.
5.
Il
Piano è approvato nei sessanta giorni seguenti la presentazione o l’adeguamento
di cui al comma 4. L’approvazione del Piano è comunicata agli interessati ed al
Comune ove i terreni sono ubicati.
Art.
6
Gestione
della procedura di assegnazione dei beni censiti
1.
I
Servizi territorialmente competenti del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione
Abruzzo, nell’ambito della gestione della procedura della concessione dei beni
censiti, collaborano con i Comuni, con gli enti pubblici locali e con i
privati.
2.
Il
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ai sensi dell’art.
4 comma 6 della l.r. n. 26/2015 predispone i bandi o
avvisi contenenti modalità e termini per la presentazione delle istanze, i
criteri per l’individuazione dell’assegnatario in conformità con i criteri
individuati dalla l.r. n. 26/2015, oltre all’importo
del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto.
I terreni sono assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi di
legge.
3.
Coloro
che intendono coltivare i beni inseriti nella Banca della Terra devono
presentare la domanda di assegnazione tramite posta elettronica certificata o a
mezzo di raccomandata a/r al Servizio territorialmente competente della Regione
Abruzzo (Servizio Territoriale per l’Agricoltura), utilizzando la apposita
modulistica corredata dal Piano di coltivazione redatto secondo i contenuti
indicati nell’articolo 5 del presente regolamento.
I richiedenti non devono trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre non
devono trovarsi in stato di interdizione, inabilità o fallimento e non devono
avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati. Non sono
inoltre ammessi a partecipare alle procedure per l’assegnazione di tali terreni
soggetti che risultano morosi e/o in contenzioso con l’amministrazione in cui
ricadono le particelle catastali richieste e non in regola con gli obblighi
contributivi (Documento Unico Regolarità Contributiva, D.U.R.C.). Il
concorrente comprova l’inesistenza della situazione di cui sopra mediante
dichiarazione sostitutiva sottoscritta direttamente nella domanda di
partecipazione, resa dal singolo soggetto, dal titolare (nel caso di impresa
individuale), dal legale rappresentante (nel caso di persona giuridica), ai
sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, con
allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore. La domanda contiene inoltre le generalità complete del
richiedente, la dichiarazione di impegnarsi a realizzare tutte le attività previste
nel “Piano di coltivazione” dei terreni abbandonati o incolti nei tempi
indicati nel cronoprogramma, l’indicazione della tipologia di soggetto
proponente e l’arco temporale per cui è richiesta l’assegnazione, il quale deve
risultare congruo rispetto agli obiettivi del piano e che non può comunque
superare i quindici anni, con
possibilità di rinnovo.
4.
Il
Servizio competente della Regione Abruzzo, valutata la domanda e il piano di
coltivazione nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento e
dall’avviso pubblico, approva o meno il
piano di coltivazione.
5.
In
presenza di più richieste degli stessi beni censiti, il Servizio competente
formalizza una graduatoria attribuendo a ciascuna richiesta il relativo
punteggio secondo quanto previsto nell’avviso pubblico. A parità di punteggio
l’assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’art. 5
comma 4 della l.r. n. 26/2015.
6.
Il
Servizio competente della Regione Abruzzo, completata la valutazione delle
domande pervenute nel rispetto dei predetti criteri, assegna i beni censiti
agli aventi diritto e invita i predetti nonché i proprietari dei beni oggetto
di assegnazione a predisporre l’atto con il quale vengono specificate:
a)
la
forma contrattuale di assegnazione consistente nella stipula di un contratto di
affitto per i beni di proprietà privata e in un atto di concessione per i beni
di proprietà pubblica;
b)
le
condizioni necessarie per la conservazione dei beni assegnati;
c)
la
durata dell’assegnazione che non può superare i quindici anni, salvo rinnovo;
d)
l’avvio
delle opere e dei lavori previsti dal Piano di cui all’art. 5 del presente
regolamento;
e)
l’ammontare
del canone;
f)
altre
prescrizioni eventualmente da prevedere ai fini del conseguimento degli
obiettivi stabiliti dalla l.r. n. 26/2015;
g)
il
divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità o eccedenti le normali lavorazioni
agricole a profondità superiore a metri 0,50, quale che ne sia la causa o la
destinazione;
h)
nel
caso di ritrovamenti archeologici, l’obbligo di immediata denuncia di
rinvenimento alla Soprintendenza, anche per il tramite del Comune e della
locale Stazione dei Carabinieri;
i)
la
clausola di risoluzione del contratto, a seguito di revoca dell’assegnazione.
7.
I
beni iscritti negli elenchi comunali di proprietà privata sono oggetto di
accordi tra proprietari e locatari secondo le regole della Legge n. 203/1982 e
successive modificazioni ed integrazioni.
8.
Le
parti sono obbligate a comunicare l’avvenuta stipula, la sua conclusione o
rinnovo al Comune competente e al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale
e della Pesca.
9.
Ogni
aspetto della concessione dei terreni e fabbricati rurali di proprietà privata
esenta la Pubblica Amministrazione ad ogni livello da eventuali obblighi, fatti
salvi quelli imposti dalla legge.
10.
In
caso di rinuncia i beni vengono assegnati nel rispetto della graduatoria.
11.
L’esito
della procedura viene comunicato a tutti coloro che hanno presentato la
domanda.
Art.
7
Contratto
di affitto e determinazione del canone dovuto
ai
proprietari dei terreni e dei fabbricati disponibili pubblici e privati
1.
I
contratti di affitto devono essere stipulati tra l’istante e il proprietario
dei beni censiti e registrati nella Banca della Terra, ai sensi della normativa
vigente.
2.
Ai
proprietari pubblici dei terreni assegnati deve essere pagato un canone annuo
compreso tra lo 0,5 per cento e il 10 per cento del Valore Agricolo Medio
(VAM), pubblicato annualmente sul B.U.R.A.T. ai sensi della normativa vigente,
prendendo in riferimento il valore attribuito alle rispettive classi catastali.
3.
I
beni pubblici censiti vengono assegnati agli aventi diritto mediante
concessione subordinata all’accettazione e all’osservanza delle condizioni ivi
prescritte. In sede di determinazione del canone si terrà conto delle
agevolazioni previste per i giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40
anni di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per tutto quanto non
previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa in
materia di contratti agrari di cui alle Leggi n. 11/1971 e n. 203/1982 anche
per tutte le concessioni di terreni di proprietà pubblica, in considerazione
delle destinazioni ad uso agricolo o silvo –
pastorale dei terreni attribuita dal loro concessionario.
4.
Il
Servizio competente del Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della
Pesca stabilisce l’importo del canone
quale corrispettivo della concessione dei terreni e fabbricati censiti di
proprietà pubblica, conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento.
5.
Ai
fini della determinazione del canone, il Servizio competente del Dipartimento
dello Sviluppo Rurale e della Pesca può tenere conto di eventuali condizioni
soggettive degli assegnatari, quali disabilità o situazioni di temporanea
difficoltà.
6.
Ai
proprietari privati dei terreni assegnati deve essere corrisposto un canone
annuo oggetto di libera contrattazione tra le parti. Il privato proprietario e
l’assegnatario possono concordare l’importo del canone dei terreni e dei
fabbricati rurali, avvalendosi anche dell’assistenza delle Organizzazioni
Professionali Agricole, le quali tengono conto delle condizioni dei beni
oggetto dell’assegnazione e del canone di libero mercato.
7.
Il
contratto di affitto o di concessione deve essere registrato e trasmesso in
copia al Dipartimento competente per l’aggiornamento della Banca della Terra.
8.
La
registrazione del contratto autorizza l’assegnatario a prendere possesso del
bene assegnato.
Art.
8
Interventi
sui beni in concessione
1.
Qualsiasi
intervento a carico dei beni censiti nella Banca della Terra e oggetto di
assegnazione per le finalità di cui all’art. 1 della l.r.
n. 26 /2015, è regolato dalla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia
di affitto di fondi rustici, migliorie e prelazioni.
2.
Eventuali
migliorie destinate ai terreni privati devono essere preventivamente concordate
e autorizzate dai rispettivi proprietari, comproprietari e usufruttuari. Le
migliorie ai terreni pubblici devono essere preventivamente autorizzate dagli
Enti competenti. L’inosservanza di quanto disposto costituisce causa di
risoluzione immediata del contratto.
3.
In
caso di interventi di manutenzione ordinaria a carico dei fabbricati, gli
affittuari e i concessionari possono realizzarli anche senza l’autorizzazione
dei proprietari nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi di
manutenzione straordinaria devono essere regolarmente autorizzati dai
proprietari ed eventualmente dai comproprietari e usufruttuari interessati in
ottemperanza alle norme vigenti.
Art.
9
Controllo
sull’attuazione dei Piani di coltivazione e le procedure per la riassegnazione
dei beni
1.
I
proprietari pubblici e privati dei beni assegnati effettuano i controlli
sull’attuazione dei Piani di cui all’articolo 5, nonché sul monitoraggio e
verifica dei casi di revoca di cui al successivo articolo 10. I proprietari
sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dipartimento Politiche di Sviluppo
Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo le situazioni per le quali è
prevista la revoca di cui al successivo articolo 10.
2.
Qualora
l’assegnatario non provveda all’avvio della rimessa a coltura entro centottanta
giorni dall’assegnazione ovvero non ottemperi a quanto previsto dal Piano di
coltivazione approvato e dall’atto di assegnazione, il Dipartimento competente,
a seguito della segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo, provvede
a diffidare l’assegnatario stabilendo un termine di adeguamento non superiore a
tre mesi. Decorso tale termine, il Dipartimento, ove perduri l’inadempimento,
revoca l’assegnazione dandone comunicazione all’assegnatario e al proprietario.
3.
I
beni di cui è revocata l’assegnazione rientrano nella disponibilità della Banca
della Terra e, previo assenso dei proprietari, possono essere assegnati ad
altri beneficiari con le modalità di cui al presente Regolamento.
4.
Il
termine per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dal Piano di cui
all’art. 5 può essere prorogato previa
autorizzazione del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
sulla base di documentate motivazioni.
Art.
10
Revoca
delle assegnazioni dei beni
1.
I
beni assegnati possono essere revocati principalmente per le seguenti
inadempienze:
a)
mancata
attuazione del Piano di cui all’art. 5 entro il termine stabilito dal medesimo
o dalla diffida;
b)
mancato
pagamento del canone di affitto o di concessione;
c)
danni
arrecati ai beni assegnati che possono impedirne o renderne particolarmente
difficoltoso l’utilizzo;
d)
realizzazione
di opere e lavorazioni del terreno non consentite dall’atto di assegnazione;
e)
subaffitto
dei beni assegnati.
2. Ulteriori casi di revoca dell’assegnazione
di beni pubblici possono essere previsti nell’atto di concessione o dalla
normativa in materia di affitto di fondi rustici, di cui alla Legge n.
203/1982.
3 Ulteriori casi di revoca
dell’assegnazione di beni privati possono essere previsti nel contratto di
affitto del bene stesso.
Art.
11
Criteri
per il recupero delle spese sostenute dai Comuni
1. Il Comune che, in attuazione dell’art. 5
comma 2 della l.r.
n. 26/2015, intende realizzare interventi sui beni abbandonati o incolti
inseriti nella Banca della Terra per le finalità di cui all’art. 1 della l.r. n. 26/2015, presenta al Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo una relazione contenente:
a)
la
descrizione dello stato dei terreni e della necessità degli interventi;
b)
un
piano di massima degli interventi da realizzare.
2. Il Dipartimento, sulla base della
relazione presentata dal Comune, approva un piano di interventi.
3. Il Comune realizza gli interventi previsti
dal piano ed è autorizzato con propri atti a richiedere ai proprietari il
recupero delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art.
12
Aggiornamento
della Banca della Terra
1.
Per
aggiornamento si intende l’iscrizione di nuovi beni, la sostituzione e/o
cancellazione di alcuni beni censiti, l’inserimento di dati sensibili dei beni
censiti quali le generalità dei contraenti, l’importo del canone concordato tra
i proprietari e gli assegnatari ed altri dati collegati alle finalità della l.r. 26/2015.
2.
Entro
il 30 ottobre di ciascun anno i Comuni aggiornano gli elenchi della Banca della
Terra nel rispetto delle procedure di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
L’aggiornamento degli elenchi della Banca della Terra può essere richiesto
oltre che dai Comuni anche da altri Enti pubblici, dai CAA e dagli stessi
proprietari.
3. Le Organizzazioni Professionali Agricole e
Cooperative maggiormente rappresentative possono chiedere ai Comuni di inserire
negli elenchi dei beni censiti altri beni, allegando la documentazione idonea a
dimostrare che si tratta di terreni abbandonati o incolti. Qualora il Comune
intenda accogliere tali richieste procede a darne comunicazione, con le
modalità di cui al comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento.
Art.
13
Protezione
dei dati personali - privacy
1. Agli atti di cui al presente Regolamento
si applica la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
Art.
14
Norma
finale
1. Il presente regolamento entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso