Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 ottobre 2015, n. 26 “Istituzione della Banca della Terra d’Abruzzo”.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale n. 5 del 28.6.2017 del Consiglio Regionale – III Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

EMANA

 

Il seguente regolamento:

 

Art.1

Istituzione della Banca della Terra d’Abruzzo

 

1.           Presso il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo viene istituita la Banca della Terra d’Abruzzo. Questa consta di un Elenco regionale suddiviso in Elenchi provinciali tenuti dai Servizi del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca territorialmente competenti rispetto alla localizzazione dei beni censiti.

2.           Gli Elenchi comprendono terreni e fabbricati rurali di cui alla legge regionale 8 ottobre 2015, n. 26, distinti in due sezioni:

a)           beni di proprietà pubblica; 

b)           beni di proprietà privata.

 

3.           Nella Banca della Terra non possono essere iscritti:

a)           le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del  suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

b)           le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad  abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;

c)           i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;

d)           le cave;

e)           i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera e) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati, il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del Presidente della Regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

 

Art. 2

Censimento dei terreni agricoli abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali. Norme tecniche e procedure

 

1.           I terreni agricoli abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e i fabbricati rurali inutilizzati, vengono censiti dai Comuni o dalle loro Unioni, con il supporto dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), dell’Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura (AGEA) e degli altri Enti pubblici locali non regionali.

2.      I beni di cui al comma 1, possono essere segnalati dagli stessi proprietari.

3.      Per effettuare il censimento dei beni di cui all’art. 4, comma 1 della legge regionale n. 26/2015, i Comuni possono:

a)           utilizzare i propri dati e documenti e quelli forniti da altri enti pubblici attivando apposite forme di collaborazione;

b)           utilizzare i dati in possesso dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e i dati dei fascicoli aziendali gestiti dai CAA riconosciuti anche ai fini della verifica della presenza di titoli per gli aiuti e/o premi comunitari;

c)           riscontrare anche con sopralluoghi e testimonianze, l’esistenza delle condizioni per cui i terreni agricoli e i fabbricati rurali sono censibili;

d)           coinvolgere i proprietari dei terreni e dei fabbricati se identificabili e reperibili;

e)           collaborare con le Organizzazioni Professionali Agricole e le associazioni cooperative maggiormente rappresentative.

4.      I terreni agricoli e i fabbricati rurali censiti vengono individuati come segue:

a)           Terreni agricoli:

1)          comune censuario;

2)          dati catastali identificativi;

3)          proprietario (eventuali comproprietari e usufruttuari);

4)          superficie complessiva;

5)          stato attuale dei terreni: disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico, presenza di strade di accesso, stato di abbandono (incolto, insufficientemente coltivati).

b)           Fabbricati rurali:

1)          comune censuario;

2)          dati catastali identificativi;

3)          anno di costruzione;

4)          proprietario (eventuali comproprietari e usufruttuari);

5)          stato d’uso dei fabbricati (abitazione e pertinenze);

6)          numero vani e superficie complessiva;

7)          presenza di vincoli, servitù, enfiteusi, obblighi vari;

8)          rischio sismico dell’area;

9)          certificazione attestante l’agibilità dell’immobile.

5.      I Comuni trasmettono ai Servizi della Regione Abruzzo territorialmente competenti l’elenco delle particelle disponibili catastali e, in qualsiasi momento, possono richiedere aggiornamenti dei beni censiti. I beni di proprietà comunale sono accompagnati dal relativo atto comunale di approvazione dell’elenco dei terreni abbandonati o incolti. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può dettagliare ulteriormente le caratteristiche delle singole particelle e fornire ogni altra notizia che può risultare utile per la definizione di un eventuale piano di sviluppo da parte degli interessati, comprese eventuali immagini aeree con i confini delle particelle censite.

La trasmissione della documentazione deve essere effettuata attraverso posta elettronica certificata, entro il 30 ottobre di ciascun anno e, nel corso dell’anno, il Comune può comunicare, in base alle proprie esigenze, eventuali variazioni dell’elenco, sempre attraverso posta elettronica certificata.

I Servizi regionali, ricevuta la documentazione, provvedono direttamente all’inserimento delle particelle catastali negli elenchi provinciali della Banca della Terra d’Abruzzo di cui all’art. 1  commi 1 e 2  con le seguenti modalità:

a.            inserimento dell’atto di approvazione in via definitiva del Comune;

b.           inserimento dell’elenco delle particelle catastali e di eventuali ulteriori dati trasmessi dal Comune.

6.      In caso di difficoltà per i Comuni di procedere al censimento dell’intero territorio comunale di rispettiva competenza, gli stessi possono, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, identificare prioritariamente e censire le aree che per propria natura, per posizione orografica per possibilità di accorpamento con aree contigue o per caratteristiche di viabilità sono di maggiore interesse ai fini della successiva assegnazione per la rimessa a coltura.

7.      Nella fattispecie prevista dall’art. 4 comma 2 della l.r. n. 26/2015, i Servizi Territoriali per l’Agricoltura della Regione provvedono direttamente al censimento dei terreni abbandonati o incolti e dei fabbricati rurali sulla scorta delle informazioni acquisite attraverso banche dati gestite da altre amministrazioni pubbliche e dalle associazioni di categoria, con l’eventuale ausilio degli enti comunali.

 

Art. 3

Criteri per dare idonea pubblicità agli elenchi dei beni censiti

 

1.           I Comuni curano la pubblicità dei beni censiti di pertinenza nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente (affissione negli Albi Pretori, pubblicazione sui siti Istituzionali dei Comuni, altro).

2.           La pubblicità degli elenchi dei beni censiti della Banca della Terra d’Abruzzo di cui all’articolo 1 del presente regolamento è realizzata in modalità telematica dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, in conformità alla normativa vigente in materia di amministrazione digitale, in modo tale da assicurare la massima trasparenza nonché l’aggiornamento dei dati in essa contenuti.

 

Art. 4

Procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento dei beni privati, osservazioni e cancellazioni dalla Banca della Terra

 

1.      Sono inseriti nella Banca della Terra, su richiesta dei titolari, i beni di proprietà privata di cui all’art. 1 comma 2 della l.r. n. 26/2015 che rispondono alle seguenti condizioni:

a)           destinazione ad uso agricolo e/o forestale;

b)           disponibilità per operazioni di affitto.

Ai fini dell’inserimento nella Banca della Terra, i titolari presentano istanza all’Ente indicando:

a)           la descrizione dei beni;

b)           i dati catastali identificativi dei beni;

c)           il periodo di disponibilità;

e)           canone di affitto richiesto.

2.      Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dei proprietari privati o dal censimento dei beni privati individuati direttamente, i Comuni comunicano ai proprietari, alle Organizzazioni Professionali Agricole e alle Cooperative, a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a/r, l’elenco dei beni privati censiti specificando i dati catastali identificativi dei medesimi e il canone di affitto.

3.           Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, i proprietari o titolari di altri diritti reali possono chiedere la cancellazione dei beni dall’elenco, per mezzo di istanza motivata.

Nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell’istanza il Comune provvede alla conferma dell’inserimento ovvero alla cancellazione dei beni presenti nell’elenco e a comunicare ai soggetti richiedenti l’accettazione dell’istanza.

4.           I richiedenti proprietari possono, in qualsiasi momento, presentare osservazioni scritte e richiedere ai Comuni l’aggiornamento dei beni censiti o la cancellazione dei beni dall’elenco, motivando la richiesta.

 

Art. 5

Piano di coltivazione

 

1.           Il Piano di coltivazione, di cui all’art. 4 comma 4 della l.r. n. 26/2015, deve assicurare che la rimessa a coltura dei terreni risponda agli effettivi obiettivi di ripristino produttivo coerenti con la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi, ed in particolare deve contenere:

a)           l’identificazione catastale delle singole particelle;

b)           la condizione agronomica dei terreni;

c)           gli obiettivi di ripristino produttivo e descrizione di massima delle modalità di rimessa a coltura dei terreni;

d)           la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino. Tra i lavori e le opere vengono comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche (livellamento della superficie del terreno, dissodamento o scasso o ripuntatura, spietramento, aratura, fresatura, concimazione, semina o trapianto, rullatura);

e)           l’inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari , con avvio dei lavori entro centottanta giorni dall’assegnazione, con definizione di un cronoprogramma ;

f)            la definizione della durata dell’assegnazione dei beni rapportata all’attuazione del Piano, la quale non può superare i quindici anni.

2.           Il Piano di coltivazione contiene le attività che si intendono realizzare nell’arco della durata della assegnazione richiesta, oltre alle informazioni di cui al comma 1. Il Piano deve contenere, a pena di esclusione, il cronoprogramma di realizzazione delle attività e una stima dei costi da sostenere. Il Piano, a pena di esclusione, deve essere firmato dal soggetto proponente.

3.           Il Piano viene compilato, anche tramite l’assistenza dei CAA, dal soggetto richiedente i terreni e/o fabbricati rurali dei beni inseriti negli elenchi di cui all’art. 2 comma 4 della l.r. 26/2015 ed inviato a mezzo pec  ovvero raccomandata a/r al Comune competente. Il Piano è inviato, altresì, con gli stessi mezzi, al Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo.

4.           Il Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo valuta i Piani allegati alla domanda di assegnazione e ove li ritenga non rispondenti alle finalità di cui all’art. 1 della l.r. n. 26/2015, ne richiede l’adeguamento, dandone comunicazione scritta all’istante. L’adeguamento del piano deve essere inviato al Servizio competente, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione.

5.           Il Piano è approvato nei sessanta giorni seguenti la presentazione o l’adeguamento di cui al comma 4. L’approvazione del Piano è comunicata agli interessati ed al Comune ove i terreni sono ubicati.

 

Art. 6

Gestione della procedura di assegnazione dei beni censiti

 

1.           I Servizi  territorialmente competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo, nell’ambito della gestione della procedura della concessione dei beni censiti, collaborano con i Comuni, con gli enti pubblici locali e con i privati.

2.           Il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ai sensi dell’art. 4 comma 6 della l.r. n. 26/2015 predispone i bandi o avvisi contenenti modalità e termini per la presentazione delle istanze, i criteri per l’individuazione dell’assegnatario in conformità con i criteri individuati dalla l.r. n. 26/2015, oltre all’importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. I terreni sono assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge.

3.           Coloro che intendono coltivare i beni inseriti nella Banca della Terra devono presentare la domanda di assegnazione tramite posta elettronica certificata o a mezzo di raccomandata a/r al Servizio territorialmente competente della Regione Abruzzo (Servizio Territoriale per l’Agricoltura), utilizzando la apposita modulistica corredata dal Piano di coltivazione redatto secondo i contenuti indicati nell’articolo 5 del presente regolamento.

I richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre non devono trovarsi in stato di interdizione, inabilità o fallimento e non devono avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati. Non sono inoltre ammessi a partecipare alle procedure per l’assegnazione di tali terreni soggetti che risultano morosi e/o in contenzioso con l’amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste e non in regola con gli obblighi contributivi (Documento Unico Regolarità Contributiva, D.U.R.C.). Il concorrente comprova l’inesistenza della situazione di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta direttamente nella domanda di partecipazione, resa dal singolo soggetto, dal titolare (nel caso di impresa individuale), dal legale rappresentante (nel caso di persona giuridica), ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, con allegata, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La domanda contiene inoltre le generalità complete del richiedente, la dichiarazione di impegnarsi a realizzare tutte le attività previste nel “Piano di coltivazione” dei terreni abbandonati o incolti nei tempi indicati nel cronoprogramma, l’indicazione della tipologia di soggetto proponente e l’arco temporale per cui è richiesta l’assegnazione, il quale deve risultare congruo rispetto agli obiettivi del piano e che non può comunque superare i quindici anni,  con possibilità di rinnovo.

4.           Il Servizio competente della Regione Abruzzo, valutata la domanda e il piano di coltivazione nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento e dall’avviso pubblico,  approva o meno il piano di coltivazione.

5.           In presenza di più richieste degli stessi beni censiti, il Servizio competente formalizza una graduatoria attribuendo a ciascuna richiesta il relativo punteggio secondo quanto previsto nell’avviso pubblico. A parità di punteggio l’assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’art. 5 comma 4 della l.r. n. 26/2015.

6.           Il Servizio competente della Regione Abruzzo, completata la valutazione delle domande pervenute nel rispetto dei predetti criteri, assegna i beni censiti agli aventi diritto e invita i predetti nonché i proprietari dei beni oggetto di assegnazione a predisporre l’atto con il quale vengono specificate:

a)           la forma contrattuale di assegnazione consistente nella stipula di un contratto di affitto per i beni di proprietà privata e in un atto di concessione per i beni di proprietà pubblica;

b)           le condizioni necessarie per la conservazione dei beni assegnati;

c)           la durata dell’assegnazione che non può superare i quindici anni, salvo rinnovo;

d)           l’avvio delle opere e dei lavori previsti dal Piano di cui all’art. 5 del presente regolamento;

e)           l’ammontare del canone;

f)            altre prescrizioni eventualmente da prevedere ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla l.r. n. 26/2015;

g)           il divieto di mutamento della destinazione del suolo concesso e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità o eccedenti le normali lavorazioni agricole a profondità superiore a metri 0,50, quale che ne sia la causa o la destinazione;

h)           nel caso di ritrovamenti archeologici, l’obbligo di immediata denuncia di rinvenimento alla Soprintendenza, anche per il tramite del Comune e della locale Stazione dei Carabinieri;

i)            la clausola di risoluzione del contratto, a seguito di revoca dell’assegnazione.

7.           I beni iscritti negli elenchi comunali di proprietà privata sono oggetto di accordi tra proprietari e locatari secondo le regole della Legge n. 203/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.           Le parti sono obbligate a comunicare l’avvenuta stipula, la sua conclusione o rinnovo al Comune competente e al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

9.           Ogni aspetto della concessione dei terreni e fabbricati rurali di proprietà privata esenta la Pubblica Amministrazione ad ogni livello da eventuali obblighi, fatti salvi quelli imposti dalla legge.

10.        In caso di rinuncia i beni vengono assegnati nel rispetto della graduatoria.

11.        L’esito della procedura viene comunicato a tutti coloro che hanno presentato la domanda.

 

Art. 7

Contratto di affitto e determinazione del canone dovuto

ai proprietari dei terreni e dei fabbricati disponibili pubblici e privati

 

1.           I contratti di affitto devono essere stipulati tra l’istante e il proprietario dei beni censiti e registrati nella Banca della Terra, ai sensi della normativa vigente.

2.           Ai proprietari pubblici dei terreni assegnati deve essere pagato un canone annuo compreso tra lo 0,5 per cento e il 10 per cento del Valore Agricolo Medio (VAM), pubblicato annualmente sul B.U.R.A.T. ai sensi della normativa vigente, prendendo in riferimento il valore attribuito alle rispettive classi catastali.

3.           I beni pubblici censiti vengono assegnati agli aventi diritto mediante concessione subordinata all’accettazione e all’osservanza delle condizioni ivi prescritte. In sede di determinazione del canone si terrà conto delle agevolazioni previste per i giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa in materia di contratti agrari di cui alle Leggi n. 11/1971 e n. 203/1982 anche per tutte le concessioni di terreni di proprietà pubblica, in considerazione delle destinazioni ad uso agricolo o silvo – pastorale dei terreni attribuita dal loro concessionario.

4.           Il Servizio competente del Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca  stabilisce l’importo del canone quale corrispettivo della concessione dei terreni e fabbricati censiti di proprietà pubblica, conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento.

5.           Ai fini della determinazione del canone, il Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca può tenere conto di eventuali condizioni soggettive degli assegnatari, quali disabilità o situazioni di temporanea difficoltà.

6.           Ai proprietari privati dei terreni assegnati deve essere corrisposto un canone annuo oggetto di libera contrattazione tra le parti. Il privato proprietario e l’assegnatario possono concordare l’importo del canone dei terreni e dei fabbricati rurali, avvalendosi anche dell’assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole, le quali tengono conto delle condizioni dei beni oggetto dell’assegnazione e del canone di libero mercato.

7.           Il contratto di affitto o di concessione deve essere registrato e trasmesso in copia al Dipartimento competente per l’aggiornamento della Banca della Terra.

8.           La registrazione del contratto autorizza l’assegnatario a prendere possesso del bene assegnato.

 

 

Art. 8

Interventi sui beni in concessione

 

1.           Qualsiasi intervento a carico dei beni censiti nella Banca della Terra e oggetto di assegnazione per le finalità di cui all’art. 1 della l.r. n. 26 /2015,  è regolato dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di affitto di fondi rustici, migliorie e prelazioni.

2.           Eventuali migliorie destinate ai terreni privati devono essere preventivamente concordate e autorizzate dai rispettivi proprietari, comproprietari e usufruttuari. Le migliorie ai terreni pubblici devono essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti. L’inosservanza di quanto disposto costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.

3.           In caso di interventi di manutenzione ordinaria a carico dei fabbricati, gli affittuari e i concessionari possono realizzarli anche senza l’autorizzazione dei proprietari nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere regolarmente autorizzati dai proprietari ed eventualmente dai comproprietari e usufruttuari interessati in ottemperanza alle norme vigenti.

 

Art. 9

Controllo sull’attuazione dei Piani di coltivazione e le procedure per la riassegnazione dei beni

 

1.           I proprietari pubblici e privati dei beni assegnati effettuano i controlli sull’attuazione dei Piani di cui all’articolo 5, nonché sul monitoraggio e verifica dei casi di revoca di cui al successivo articolo 10. I proprietari sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo le situazioni per le quali è prevista la revoca di cui al successivo articolo 10.

2.           Qualora l’assegnatario non provveda all’avvio della rimessa a coltura entro centottanta giorni dall’assegnazione ovvero non ottemperi a quanto previsto dal Piano di coltivazione approvato e dall’atto di assegnazione, il Dipartimento competente, a seguito della segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo, provvede a diffidare l’assegnatario stabilendo un termine di adeguamento non superiore a tre mesi. Decorso tale termine, il Dipartimento, ove perduri l’inadempimento, revoca l’assegnazione dandone comunicazione all’assegnatario e al proprietario.

3.           I beni di cui è revocata l’assegnazione rientrano nella disponibilità della Banca della Terra e, previo assenso dei proprietari, possono essere assegnati ad altri beneficiari con le modalità di cui al presente Regolamento.

4.           Il termine per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dal Piano di cui all’art. 5 può  essere prorogato previa autorizzazione del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca sulla base di documentate motivazioni.

 

Art. 10

Revoca delle assegnazioni dei beni

 

1.           I beni assegnati possono essere revocati principalmente per le seguenti inadempienze:

a)           mancata attuazione del Piano di cui all’art. 5 entro il termine stabilito dal medesimo o dalla diffida;

b)           mancato pagamento del canone di affitto o di concessione;

c)           danni arrecati ai beni assegnati che possono impedirne o renderne particolarmente difficoltoso l’utilizzo;

d)           realizzazione di opere e lavorazioni del terreno non consentite dall’atto di assegnazione;

e)           subaffitto dei beni assegnati.

2.      Ulteriori casi di revoca dell’assegnazione di beni pubblici possono essere previsti nell’atto di concessione o dalla normativa in materia di affitto di fondi rustici, di cui alla Legge n. 203/1982.

3       Ulteriori casi di revoca dell’assegnazione di beni privati possono essere previsti nel contratto di affitto del bene stesso.

 

Art. 11

Criteri per il recupero delle spese sostenute dai Comuni

 

1.      Il Comune che, in attuazione dell’art. 5 comma 2 della l.r.  n. 26/2015, intende realizzare interventi sui beni abbandonati o incolti inseriti nella Banca della Terra per le finalità di cui all’art. 1 della l.r. n. 26/2015, presenta al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo una relazione contenente:

a)           la descrizione dello stato dei terreni e della necessità degli interventi;

b)           un piano di massima degli interventi da realizzare.

2.      Il Dipartimento, sulla base della relazione presentata dal Comune, approva un piano di interventi.

3.      Il Comune realizza gli interventi previsti dal piano ed è autorizzato con propri atti a richiedere ai proprietari il recupero delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 12

Aggiornamento della Banca della Terra

 

1.           Per aggiornamento si intende l’iscrizione di nuovi beni, la sostituzione e/o cancellazione di alcuni beni censiti, l’inserimento di dati sensibili dei beni censiti quali le generalità dei contraenti, l’importo del canone concordato tra i proprietari e gli assegnatari ed altri dati collegati alle finalità della l.r. 26/2015.

2.           Entro il 30 ottobre di ciascun anno i Comuni aggiornano gli elenchi della Banca della Terra nel rispetto delle procedure di cui all’art. 2 del presente Regolamento. L’aggiornamento degli elenchi della Banca della Terra può essere richiesto oltre che dai Comuni anche da altri Enti pubblici, dai CAA e dagli stessi proprietari.

3.      Le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative maggiormente rappresentative possono chiedere ai Comuni di inserire negli elenchi dei beni censiti altri beni, allegando la documentazione idonea a dimostrare che si tratta di terreni abbandonati o incolti. Qualora il Comune intenda accogliere tali richieste procede a darne comunicazione, con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento.

 

Art. 13

Protezione dei dati personali - privacy

 

1.      Agli atti di cui al presente Regolamento si applica la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

Art. 14

Norma finale

 

1.      Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

2.      E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso