LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- l’art. 17 della legge 27 dicembre 1997 n.
449, contenente le nuove disposizioni tributarie in materia di veicoli, che
attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la competenza circa la
riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle
sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche
non erariali dal 1° gennaio 1999;
- il decreto del Ministero delle Finanze
25 novembre 1998 n.418 adottato ai sensi del sopracitato art.17 comma 10 della
L. 449/97 contenente le norme per il trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero,
rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- l’art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997 n. 471 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei
tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662”, con il quale sono disciplinate le sanzioni in materia di ritardati od omessi
versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione;
- il decreto legislativo 18 dicembre 1997
n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662”;
- la L.R. 11 febbraio 1999 n. 6 “Norme in
materia di tasse automobilistiche” e ss.mm.ii., con la quale la Regione Abruzzo disciplina il tributo;
- l’art. 19 e 21 del DPR 602/73 e ss.mm.ii. e la circolare 15/E del
26 gennaio 2000 che, tra le altre disposizioni stabilisce che “l’agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere….la
ripartizione…..fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
- l’art. 26 del D.Lgs.
26 febbraio 1999 n. 46 relativo al riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo e precisamente, la rateazione delle entrate diverse dalle
imposte sui redditi;
CONSIDERATO
che:
- a seguito del mancato pagamento della
tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo emette e notifica, per il
tramite dell’ACI, avvisi di accertamento per il recupero, nel rispetto dei
termini prescrizionali, della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli
interessi di legge;
- che dagli atti di accertamento emessi e
non annullati a seguito di interlocuzione con i contribuenti sono formate le
liste di carico per la riscossione coattiva della tassa automobilistica
regionale;
DATO
ATTO
- che già con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 772 del 26.11.2012 e successiva determinazione DB7/15 del 14.01.2013 sono
stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti regionali derivanti
da ingiunzioni fiscali, fissato l’importo minimo rateizzabile oltre che la
misura ed il numero massimo delle rate concedibili in relazione a scaglioni di
debito predeterminati;
- che il beneficio della rateizzazione è
stato quindi, condizionato, sulla base dei predetti atti, ad una dichiarazione
di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”;
- che pervengono annualmente
all’Amministrazione Regionale oltre tremila richieste di rateizzazione;
- che il Servizio Risorse Finanziarie
mediante verifica a campione delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/200 acquisisce informazioni sulla situazione
reddituale dei contribuenti richiedenti;
- che l’art. 3 “Rateizzazione crediti da
recupero coattivo della tassa automobilistica regionale” della legge regionale
11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall’art. 9 della legge regionale 27 gennaio
2017, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2017) dispone che la Regione Abruzzo su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e
documentabili possa rateizzare i propri crediti relativi al recupero coattivo
della tassa automobilistica regionale;
- che il medesimo articolo 3 della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall’art. 9 della legge
regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità Regionale 2017), dispone
che con apposito atto di indirizzo la Giunta Regionale definisca l’entità del
debito rateizzabile, le fasce dell’indicatore di Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) e del reddito imponibile d’impresa, le modalità, la
documentazione necessaria, i termini per la presentazione della richiesta ed i
motivi di decadenza dal beneficio della rateizzazione.
RITENUTO
- di dover approvare il “Disciplinare per la rateizzazione dei
crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale”, allegato
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che individua
le condizioni per l’accesso al beneficio della
rateizzazione, le modalità di richiesta, la documentazione da presentare e i
motivi di decadenza dal beneficio, nel rispetto delle disposizioni contenute
nell’articolo 3 della legge regionale 11
febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall’art. 9 della legge regionale 27
gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità regionale 2017);
- di dover dare atto che le condizioni, le
modalità e gli importi rateizzabili di cui al predetto disciplinare si applicano alle istanze
acquisite dall’Amministrazione Regionale a decorrere dalla data di adozione
della presente deliberazione;
- di dover incaricare il Servizio Risorse
Finanziarie della predisposizione e pubblicazione della modulistica ad uso dei
contribuenti per l’accesso al beneficio della rateizzazione;
- di dover stabilire che l’attività di
concessione e gestione delle rateizzazioni possa essere demandata al soggetto
incaricato della
riscossione coattiva nel rispetto dei criteri e delle condizioni
stabiliti nel “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero
coattiva della tassa automobilistica regionale” ;
- di dover pubblicare la presente
deliberazione, unitamente al “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da
recupero coattivo della tassa automobilistica regionale” nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” dell’home page istituzionale
VISTA
la nota prot. RA/32141 del 12.02.2016 avente ad
oggetto “Pareri su atti di determinazione e delibere da sottoporre alla firma
del Direttore del Dipartimento” con la quale il Direttore del Dipartimento
Risorse e Organizzazione fornisce, tra l’altro, indicazioni sulle attestazione
da riportare nelle proposte di deliberazione da sottoporre alla firma del
medesimo;
DATO
ATTO, altresì
a. che il presente provvedimento non
comporta oneri per il bilancio regionale e non necessita di copertura
finanziaria;
b. che il Direttore del Dipartimento Risorse e
Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso
il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
Dopo puntuale istruttoria favorevole
espressa dagli uffici competenti
Udito il Relatore;
A voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di
approvare il “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero
coattivo della tassa automobilistica regionale” allegato quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione che individua le condizioni per
l’accesso al beneficio della rateizzazione, le modalità di richiesta, la
documentazione da presentare e i motivi di decadenza dal beneficio, nel
rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge regionale 11
febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 27
gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità regionale 2017);
2. di
dare atto che le condizioni, le modalità e gli importi rateizzabili di cui
al predetto
disciplinare si applicano alle
istanze acquisite dall’Amministrazione Regionale a decorrere dalla data
di adozione della presente deliberazione;
3. di
incaricare il Servizio Risorse Finanziarie della predisposizione e
pubblicazione della modulistica ad uso dei contribuenti per l’accesso al beneficio
della rateizzazione;
4. di
stabilire che l’attività di concessione e gestione delle rateizzazioni
possa essere demandata al soggetto incaricato della riscossione coattiva nel rispetto dei
criteri e delle condizioni stabiliti nel “Disciplinare per la rateizzazione dei
crediti da recupero coattiva della tassa automobilistica regionale” ;
5. di
pubblicare la presente deliberazione, unitamente al “Disciplinare per la
rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica
regionale” nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dell’home page
istituzionale.