Criteri e modalita’ per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti derivanti dal recupero coattivo della tassa automobilistica Regionale. Approvazione Disciplinare.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-        l’art. 17 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, contenente le nuove disposizioni tributarie in materia di veicoli, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la competenza circa la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali dal 1° gennaio 1999;

-        il decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998 n.418 adottato ai sensi  del sopracitato art.17 comma 10 della L. 449/97 contenente le norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;

-        l’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, con il quale sono disciplinate le sanzioni  in materia di ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione;

-        il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

-        la L.R. 11 febbraio 1999 n. 6 “Norme in materia di tasse automobilistiche” e ss.mm.ii., con la quale la Regione Abruzzo disciplina il tributo;

-        l’art. 19 e 21 del DPR 602/73 e ss.mm.ii. e la circolare 15/E del 26 gennaio 2000 che, tra le altre disposizioni stabilisce che “l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere….la ripartizione…..fino ad un massimo di settantadue rate mensili;

-        l’art. 26 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e precisamente, la rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi;

 

CONSIDERATO che:

-        a seguito del mancato pagamento della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo emette e notifica, per il tramite dell’ACI, avvisi di accertamento per il recupero, nel rispetto dei termini prescrizionali, della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli interessi di legge;

-        che dagli atti di accertamento emessi e non annullati a seguito di interlocuzione con i contribuenti sono formate le liste di carico per la riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale;

 

DATO ATTO

-        che già  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 772 del 26.11.2012 e successiva determinazione DB7/15 del 14.01.2013 sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione della  rateizzazione dei crediti regionali derivanti da ingiunzioni fiscali, fissato l’importo minimo rateizzabile oltre che la misura ed il numero massimo delle rate concedibili in relazione a scaglioni di debito predeterminati;

-        che il beneficio della rateizzazione è stato quindi, condizionato, sulla base dei predetti atti, ad una dichiarazione di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”;

-        che pervengono annualmente all’Amministrazione Regionale oltre tremila richieste di rateizzazione;

-        che il Servizio Risorse Finanziarie mediante verifica a campione delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200 acquisisce informazioni sulla situazione reddituale dei contribuenti richiedenti;

-        che l’art. 3 “Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale” della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall’art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2017) dispone che  la Regione Abruzzo su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili possa rateizzare i propri crediti relativi al recupero coattivo della tassa automobilistica regionale;

-        che il medesimo articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall’art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità Regionale 2017), dispone che con apposito atto di indirizzo la Giunta Regionale definisca l’entità del debito rateizzabile, le fasce dell’indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e del reddito imponibile d’impresa, le modalità, la documentazione necessaria, i termini per la presentazione della richiesta ed i motivi di decadenza dal beneficio della rateizzazione.

 

RITENUTO

-        di dover approvare il  “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che individua le condizioni per l’accesso al beneficio della rateizzazione, le modalità di richiesta, la documentazione da presentare e i motivi di decadenza dal beneficio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 3 della  legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall’art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità regionale 2017);

-        di dover dare atto che le condizioni, le modalità e gli importi rateizzabili di cui al predetto  disciplinare si applicano alle istanze acquisite dall’Amministrazione Regionale a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

-        di dover incaricare il Servizio Risorse Finanziarie della predisposizione e pubblicazione della modulistica ad uso dei contribuenti per l’accesso al beneficio della rateizzazione;

-        di dover stabilire che l’attività di concessione e gestione delle rateizzazioni possa essere demandata al soggetto incaricato della  riscossione coattiva nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabiliti nel “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattiva della tassa automobilistica regionale” ;

-        di dover pubblicare la presente deliberazione, unitamente al “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale” nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dell’home page istituzionale

 

VISTA la nota prot. RA/32141 del 12.02.2016 avente ad oggetto “Pareri su atti di determinazione e delibere da sottoporre alla firma del Direttore del Dipartimento” con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione fornisce, tra l’altro, indicazioni sulle attestazione da riportare nelle proposte di deliberazione da sottoporre alla firma del medesimo;

 

DATO ATTO, altresì

a.       che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e non necessita di copertura finanziaria;

b.      che il  Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti

 

Udito il Relatore;

 

A voti unanimi e palesi  resi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.      di approvare il “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che individua le condizioni per l’accesso al beneficio della rateizzazione, le modalità di richiesta, la documentazione da presentare e i motivi di decadenza dal beneficio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità regionale 2017);

2.      di dare atto che le condizioni, le modalità e gli importi rateizzabili di cui al predetto  disciplinare si applicano alle  istanze acquisite dall’Amministrazione Regionale a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

3.      di incaricare il Servizio Risorse Finanziarie della predisposizione e pubblicazione della modulistica ad uso dei contribuenti per l’accesso al beneficio della rateizzazione;

4.      di stabilire che l’attività di concessione e gestione delle rateizzazioni possa essere demandata al soggetto incaricato della  riscossione coattiva nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabiliti nel “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattiva della tassa automobilistica regionale” ;

5.      di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al “Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale” nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dell’home page istituzionale.

 

Segue Allegato