Criteri per la quantificazione dei saldi sui contributi di esercizio di cui alla L. n. 151/1981 e alla L.R. n. 62/1983 e ss.mm.ii., da erogarsi alle aziende di trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo per le annualita’ 2004 e successive.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che

-            con i DD.PP.RR. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative del servizio pubblico dei trasporti;

-            la Legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali" ha definito i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario devono attenersi nell’esercizio delle potestà legislative e di programmazione in materia di trasporto pubblico locale;

-            oltre a individuare i diversi tipi di gestione dei servizi di trasporto, la predetta Legge n. 151/81 ha stabilito che siano le Regioni a provvedere, con le modalità di cui all’art. 5, all’erogazione di contributi di esercizio a favore delle ditte che esercitano attività di trasporto pubblico locale;

-            il legislatore del 1981 ha, inoltre, disposto che per la determinazione dei predetti contributi di esercizio si deve calcolare, fra l’altro, il costo economico standardizzato del servizio, inteso quale costo tipo teorico di produzione, non riferito, cioè, a quello sopportato effettivamente dalle singole aziende, bensì a quello determinato sulla scorta di criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto;

-            la Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 “Disciplina generale e organica in materia di trasporti pubblici locali” la quale sul punto ha stabilito che i contributi di esercizio sono erogati con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando:

“1) il costo economico standardizzato del servizio (…); 2) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione. Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva interregionale, di cui all’art. 13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281; 3) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare determinato dalla Giunta Regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti (art. 49)”;

-            l’art. 56 della citata Legge Regionale stabilisce, altresì, che la Regione proceda all’elaborazione di programmi annuali finanziari di esercizio che prevedano: a) un acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo, costituito dalla somma corrispondente al 90% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l'anno precedente; b) il conguaglio del contributo per l’anno precedente;

-            l’art. 80 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) ha poi modificato il 2° comma dell’art. 56 della richiamata L.R. n. 62/1983 come già riformulato dall’art. 9 della L.R. n. 47/2003 disponendo, in riferimento all’acconto sul contributo di esercizio, che: «A partire dal 01.01.05 l’acconto è costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l’anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell’anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno di riferimento, ed è erogato in rate trimestrali anticipate».

-            con la L.R. 16 giugno 1987, n. 30, si è provveduto a corrispondere alle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale quanto dovuto a titolo di conguaglio sui contributi di esercizio per gli anni anteriori al 1987;

-            successivamente, sia il legislatore nazionale sia quello regionale (nello specifico con L.R. 12 aprile 1994, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni) hanno adottato misure volte al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, attraverso la corresponsione di contributi a parziale ripiano dei disavanzi di esercizio (non coperti dai contributi erogati ai sensi della L. n. 151/81 e da quelli a qualsiasi altro titolo erogati, ad esclusione di quelli per gli investimenti) riferiti ai periodi:

1)          1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1993 (D.L. 1° aprile 1995, n. 98 convertito con modificazioni in Legge 30 maggio 1995, n. 204);

2)          triennio 1994 – 1996 (L. 18 giugno 1998, n. 194);

3)          anno 1997 (L. 7 dicembre 1999, n. 472);

-            alle Aziende concessionarie della Regione Abruzzo per i servizi di trasporto pubblico locale, questa Amministrazione ha sempre corrisposto esclusivamente gli acconti di cui alla L.R. n. 62/83 quantificati rivalutando, in base agli indici Istat FOI, il costo standard preventivo individuato, per il 1988, dalla Deliberazione di G.R. n. 7786/1990;

-            in ogni caso al 1° gennaio 2003, con riferimento al pregresso risultavano ancora da definire esclusivamente i rapporti attinenti alla determinazione dei contributi di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83, da riconoscere ed erogare alle aziende di trasporto pubblico e privato concessionarie della Regione Abruzzo a titolo di conguaglio a valere per il periodo 1987-2002;

-                       il TAR Abruzzo, con sentenze 21.05.03, n. 524 e 12.11.03 n. 1005, nell’accogliere i ricorsi di alcune Aziende concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale, ha dichiarato l’obbligo per la Regione Abruzzo di provvedere in ordine alle richieste di determinazione a consuntivo dei costi economici standardizzati del servizio di trasporto rispettivamente per i periodi dal 1987 al 1998 e dal 1999 al 2002 e di corresponsione degli importi dovuti a titolo di conguaglio per i medesimi anni;

-            il TAR Abruzzo, nelle citate sentenze, ha inoltre auspicato in un “obiter dictum” di addivenire alla definizione della materia del contendere attraverso una “…ragionevole proposta transattiva… che, se accettata dalle parti e formalizzata, potrebbe concludere le vertenze in atto”;

-            in attuazione delle ripetute sentenze la Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 1091 in data 28.11.03, nel premettere e precisare che la quantificazione dei conguagli per il periodo 1987-2003 “sarà assunta a riferimento delle opportune transazioni con le Aziende concessionarie, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale, interessi, rivalutazioni, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi altro titolo”, ha approvato la metodologia di calcolo elaborata dal CSST S.p.A., finalizzata alla determinazione dei contributi a conguaglio riconoscibili alle varie aziende concessionarie e la quantificazione dei conguagli sui contributi di esercizio che ne derivava, secondo gli allegati A e B uniti al medesimo  provvedimento;

-            a differenza della gran parte di essi, alcuni concessionari non hanno aderito alla proposta transattiva formulata dalla Regione Abruzzo – come detto auspicata dal Giudice Amministrativo nelle richiamate sentenze n. 524/03 e n. 1005/03 – e con separati ricorsi hanno adito le vie giudiziarie;

-            ai detti ricorrenti sono state comunque erogate le somme non contestate, rappresentate dalle risultanze della metodologia di calcolo per i saldi elaborata dalla Società CSST p.A.;

-            nuovi ricorsi sono stati poi proposti per i conguagli sui contributi di esercizio relativi agli anni successivi al 2003;

-            sono giunte a sentenza di primo grado sia le cause civili intentate dalle Aziende concessionarie non aderenti alla proposta transattiva formulata nel 2003 sulla base della metodologia e dei conteggi effettuati da CSST S.p.A., ritenuta non rispondente alle previsione di legge, sia quelle proposte per le annualità successive;

-            nelle dette sentenze la Regione Abruzzo viene condannata per inadempienza, con gravissime conseguenze sotto il profilo finanziario per le casse regionali, avendo il Tribunale civile di L’Aquila riconosciuto alle parti attrici somme ingenti sia come sorte capitale, sia a titolo di interessi legali e maggior danno;

-            le decisioni di primo grado fondano i dispositivi su metodologie differenti, predisposte da diversi consulenti tecnici, tutte sposate dal Giudice Ordinario in cause, diverse per annualità, ma aventi sostanzialmente lo stesso “petitum”, consistente nella quantificazione dei saldi di cui alla L.R. n. 62/83;

-            quanto sopra ha provocato un inammissibile contrasto di giudicato su medesime fattispecie;

-            inoltre le consulenze rimesse alle decisioni del Giudice Ordinario risultano viziate da evidenti errori, il più oneroso dei quali, a svantaggio di questa Amministrazione, consiste nell’utilizzo, finalizzato ai conteggi, delle maggiori percorrenze dichiarate dalle Aziende concessionarie in luogo di quelle effettivamente contribuibili risultanti dagli atti di concessione e/o dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 110/05 in data 23.12.1998;

-            ulteriori imprecisioni sono ravvisabili nella contabilizzazione dei contributi già erogati solo parzialmente e/o secondo il principio della cassa e non della competenza,  nella scelta di utilizzo di dati di costo reale in luogo di quelli rivalutati solo per alcune delle voci concorrenti alla quantificazione del costo standard e non per la loro totalità, nel considerare il numero degli addetti come dichiarati dai concessionari e non quello risultante dallo standard per aziende efficienti, nella ingiustificata commistione di dati effettivi in una procedura per l’individuazione del costo standard consuntivo, ecc.;

-            sulla base delle motivazioni di cui ai precedenti punti di premesse sono stati promossi i ricorsi in appello avverso le citate sfavorevoli sentenze;

 

CONSIDERATO che

-            l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha rappresentato la necessità che la vicenda di cui alle precedenti premesse, al centro del descritto filone di contenzioso che vede la Regione Abruzzo in posizione fortemente deteriore rispetto alle richieste delle controparti, venga risolta in radice con l’adozione di tutti i provvedimenti idonei ad eliminare la rilevata incertezza sulle somme da corrispondersi ai concessionari del trasporto pubblico locale;

-            è necessario pertanto dotarsi di un meccanismo di individuazione del costo standardizzato consuntivo, con riferimento al quale provvedere alla quantificazione del saldo da corrispondere o da recuperare ai concessionari del trasporto pubblico locale, anche al fine di evitare che ulteriori aziende ricorrano alle vie legali per il riconoscimento dei diritti maturati in ottemperanza alle previsioni delle norme di riferimento in materia di contributi di esercizio per il servizio di Tpl e che l’approssimazione delle eventuali future consulenze tecniche di ufficio possano consentire ingiustificate aggressioni  della risorsa pubblica regionale;

 

RITENUTO

-            utilizzare, per la quantificazione dei costi standard consuntivi e dei conseguenti saldi di cui alla L.R. n. 62/83 e s.m.i., il medesimo criterio adottato per il calcolo e la corresponsione degli acconti, atteso che le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale al detto sistema hanno prestato acquiescenza negli anni;

-            di rivalutare di anno in anno i costi standard approvati, per il 1987 ed il 1988 dalla Deliberazione di G.R. n. 7786 del 23 novembre 1990, e di assumere quali dati consuntivi dei vari anni i preventivi degli anni immediatamente successivi, come debitamente approvati con apposite precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale;

-            di addivenire alle somme corrispondenti ai ripetuti saldi secondo la seguente impostazione metodologica:

·             calcolando, per ciascuna azienda e tipologia di servizio esercito, dai dati forniti dalle medesime, il costo effettivo di produzione del chilometro per desumere da quest’ultimo, in misura del 35% (percentuale indicata dalla L. n. 204/95), il ricavo presunto da sottrarsi al costo standard consuntivo come sopra determinato, al fine di ottenere il deficit standard dal quale, moltiplicandolo per le percorrenze concesse e contribuibili, si ottengono le spettanze annuali da erogare a ciascuna azienda come previsto dalle ripetute L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83;

·             procedendo alla attribuzione dei costi effettivi, per le aziende esercenti trasporto pubblico sia extraurbano che urbano, laddove la documentazione agli atti del competente Servizio regionale non reca la separazione dei costi tra le dette tipologie di servizio, contribuite con costi standard differenti, mediante applicazione al loro totale della stessa percentuale di incidenza della maggiorazione dell’urbano sull’extraurbano riscontrata negli standard approvati; 

·             rendendo il costo effettivo dichiarato da ciascun concessionario omogeneo e confrontabile con la costruzione dello standard effettuata nella Deliberazione di G.R. n. 7786 del 23 novembre 1990;

·             sottraendo, dalle dette spettanze, al fine di ottenere il saldo da pagare o da recuperare per ciascun esercente il T.p.l., quanto già ad essi corrisposto a vario titolo: contributi relativamente agli acconti di cui alla L.R. n. 62/83, contributi per le agevolazioni tariffarie di cui alla L.R. n. 44/05, contributi per la gestione delle linee operaie di cui alla L.R. n. 143/99,  contributi a ripiano minori introiti per integrazione tariffaria di cui alla L.R. n. 153/98, contributi per i rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, nonché contributi per il TFR di cui agli artt. 76 e 77 della ripetuta L.R. n. 62/83;

·             ripartendo l’ammontare complessivo dei contributi per i rinnovi contrattuali erogati, in caso di aziende esercenti servizi sia extraurbani che urbani, in ragione dei chilometri contribuibili per tipologia, proporzionalmente sul totale ammesso a contributo;

·             riconoscendo infine alle aziende concessionarie, in ottemperanza a quanto previsto sull’equilibrio economico delle aziende di T.p.l. dalle più volte citate norme statali e regionali di riferimento, nonché dai regolamenti comunitari in materia di servizi pubblici ed alla luce dell’andamento del mercato degli ultimi anni per investimenti a basso rischio, il margine di utile ragionevole, in ragione crescente dal 3% al 4 % in base alle classi dimensionali di cui alla D.G.R. n. 7786/90,  sul valore del servizio, inteso quale prodotto del costo standard e dei chilometri contribuibili;

-            di demandare a successivi provvedimenti giuntali:

·             la validazione dei conteggi per ciascuna Azienda, da effettuarsi in applicazione dei criteri approvati dal presente provvedimento; 

·             l’approvazione di apposito schema di transazione da sottoscriversi tra la Regione Abruzzo e ciascuna  Azienda di Trasporto Pubblico Locale per la accettazione e la corresponsione nel triennio 2017/2019 delle somme, quantificate sulla base dei detti conteggi, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale, interessi, rivalutazione, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi altro titolo, con compensazione delle spese di giudizio;

·             la individuazione delle risorse finanziarie, tra i residui passivi in perenzione amministrativa di cui ai competenti capitoli di parte spesa del bilancio regionale reiscrivibili per il corrente esercizio e gli stanziamenti da prevedersi al fine di che trattasi per il 2018 e il 2019, occorrenti alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dalle transazioni di cui al punto precedente;

·             l’adozione di nuovi criteri per la determinazione dei costi chilometrici standardizzati del trasporto pubblico locale da applicarsi per i saldi a partire dal corrente esercizio finanziario e con riferimento alle annualità 2016 e successive;

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento è conseguente a una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli uffici competenti;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio di “Supporto Economico Amministrativo” del Dipartimento “Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” mediante la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la legittimità e la regolarità;

 

A voti espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto sopra esposto:

 

-            di utilizzare, per la quantificazione dei costi standard consuntivi e dei conseguenti saldi di cui alla L.R. n. 62/83 e s.m.i., il medesimo criterio adottato per il calcolo e la corresponsione degli acconti, atteso che le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale al detto sistema hanno prestato acquiescenza negli anni;

-            di rivalutare di anno in anno i costi standard approvati, per il 1987 ed 1988 dalla Deliberazione di G.R. n. 7786 del 23 novembre 1990, e di assumere quali dati consuntivi dei vari anni i preventivi degli anni immediatamente successivi, come debitamente approvati con apposite precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale;

-            di addivenire alle somme corrispondenti ai ripetuti saldi secondo la seguente impostazione metodologica:

·             calcolando, per ciascuna azienda e tipologia di servizio esercito, dai dati forniti dalle medesime, il costo effettivo di produzione del chilometro per desumere da quest’ultimo, in misura del 35% (percentuale indicata dalla L. n. 204/95), il ricavo presunto da sottrarsi al costo standard consuntivo come sopra determinato, al fine di ottenere il deficit standard dal quale, moltiplicandolo per le percorrenze concesse, si ottengono le spettanze annuali da erogare a ciascuna azienda come previsto dalle ripetute L. n. 151/81 e L.R. n. /83;

·             procedendo alla attribuzione dei costi effettivi, per le aziende esercenti trasporto pubblico sia extraurbano che urbano, laddove la documentazione agli atti del citato Servizio regionale non reca la separazione dei costi tra le dette tipologie di servizio, contribuite con costi standard differenti, mediante applicazione al loro totale della stessa percentuale di incidenza della maggiorazione dell’urbano sull’extraurbano riscontrata negli standard approvati; 

·             rendendo il costo effettivo dichiarato da ciascun concessionario omogeneo e confrontabile con la costruzione dello standard effettuata nella Deliberazione di G.R. n. 7786 del 23 novembre 1990;

·             sottraendo, dalle dette spettanze, al fine di ottenere il saldo da pagare o da recuperare per ciascun esercente il T.p.l., quanto già ad essi corrisposto a vario titolo: contributi relativamente agli acconti di cui alla L.R. n. 62/83, contributi per le agevolazioni tariffarie di cui alla L.R. n. 44/05, contributi per la gestione delle linee operaie di cui alla L.R. n. 143/99,  contributi a ripiano minori introiti per integrazione tariffaria di cui alla L.R. n. 153/98, contributi per i rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, nonché contributi per il TFR di cui agli artt. 76 e 77 della ripetuta L.R. n. 62/83;

·             ripartendo l’ammontare complessivo dei contributi per i rinnovi contrattuali erogati, in caso di aziende esercenti servizi sia extraurbani che urbani, in ragione dei chilometri contribuibili per tipologia, proporzionalmente sul totale ammesso a contributo;

·             riconoscendo infine alle aziende concessionarie, in ottemperanza a quanto previsto sull’equilibrio economico delle aziende di T.p.l. dalle più volte citate norme statali e regionali di riferimento, nonché dai regolamenti comunitari in materia di servizi pubblici ed alla luce dell’andamento del mercato degli ultimi anni per investimenti a basso rischio, il margine di utile ragionevole, in ragione crescente dal 3% al 4 % in base alle classi dimensionali di cui alla D.G.R. n. 7786/90,  sul valore del servizio, inteso quale prodotto del costo standard e dei chilometri contribuibili;

-            di demandare a successivi provvedimenti giuntali:

·             la validazione dei conteggi per ciascuna Azienda, da effettuarsi in applicazione dei criteri approvati dal presente provvedimento; 

·             l’approvazione di apposito schema di transazione da sottoscriversi tra la Regione Abruzzo e ciascuna  Azienda di Trasporto Pubblico Locale per la accettazione e la corresponsione nel triennio 2017/2019 delle somme, quantificate sulla base dei detti conteggi, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale, interessi, rivalutazione, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi altro titolo, con compensazione delle spese di giudizio;

·             la individuazione delle risorse finanziarie, tra i residui passivi in perenzione amministrativa di cui ai competenti capitoli di parte spesa del bilancio regionale reiscrivibili per il corrente esercizio e gli stanziamenti da prevedersi al fine di che trattasi per il 2018 e il 2019, occorrenti alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dalle transazioni di cui al punto precedente;

·             l’adozione di nuovi criteri per la determinazione dei costi chilometrici standardizzati del trasporto pubblico locale da applicarsi per i saldi a partire dal corrente esercizio finanziario e con riferimento alle annualità 2016 e successive;

-            di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.