LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che
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con
i DD.PP.RR. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616 sono state
trasferite alle Regioni le funzioni amministrative del servizio pubblico dei
trasporti;
-
la
Legge 10 aprile 1981, n. 151 "Legge quadro per l'ordinamento, la
ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali" ha
definito i principi fondamentali cui le Regioni a statuto ordinario devono
attenersi nell’esercizio delle potestà legislative e di programmazione in
materia di trasporto pubblico locale;
-
oltre
a individuare i diversi tipi di gestione dei servizi di trasporto, la predetta
Legge n. 151/81 ha stabilito che siano le Regioni a provvedere, con le modalità
di cui all’art. 5, all’erogazione di contributi di esercizio a favore delle
ditte che esercitano attività di trasporto pubblico locale;
-
il
legislatore del 1981 ha, inoltre, disposto che per la determinazione dei
predetti contributi di esercizio si deve calcolare, fra l’altro, il costo
economico standardizzato del servizio, inteso quale costo tipo teorico di
produzione, non riferito, cioè, a quello sopportato effettivamente dalle
singole aziende, bensì a quello determinato sulla scorta di criteri e parametri
di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto;
-
la
Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la L.R. 9
settembre 1983, n. 62 “Disciplina generale e organica in materia di trasporti
pubblici locali” la quale sul punto ha stabilito che i contributi di esercizio
sono erogati con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci
degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando:
“1) il costo economico standardizzato del
servizio (…); 2) i ricavi del traffico derivanti dalla applicazione delle
tariffe stabilite dalla Regione. Tali ricavi devono in ogni caso coprire il
costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita
annualmente con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro
del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva
interregionale, di cui all’art. 13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281; 3)
l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare determinato dalla
Giunta Regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai
precedenti punti (art. 49)”;
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l’art. 56 della citata Legge
Regionale stabilisce, altresì, che la Regione proceda all’elaborazione di programmi
annuali finanziari di esercizio che prevedano: a) un acconto sui contributi di
esercizio per l'anno successivo, costituito dalla somma corrispondente al 90%
del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l'anno precedente;
b) il conguaglio del contributo per l’anno precedente;
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l’art. 80 della L.R. 8 febbraio
2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) ha poi modificato il 2° comma
dell’art. 56 della richiamata L.R. n. 62/1983 come già riformulato dall’art. 9
della L.R. n. 47/2003 disponendo, in riferimento all’acconto sul contributo di
esercizio, che: «A partire dal 01.01.05 l’acconto è costituito dalla somma
corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato
per l’anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell’anno
precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno
di riferimento, ed è erogato in rate trimestrali anticipate».
-
con
la L.R. 16 giugno 1987, n. 30, si è provveduto a corrispondere alle aziende
concessionarie del trasporto pubblico locale quanto dovuto a titolo di
conguaglio sui contributi di esercizio per gli anni anteriori al 1987;
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successivamente, sia il legislatore
nazionale sia quello regionale (nello specifico con L.R. 12 aprile 1994, n. 29
e successive modifiche ed integrazioni) hanno adottato misure volte al
risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza
regionale, attraverso la corresponsione di contributi a parziale ripiano dei
disavanzi di esercizio (non coperti dai contributi erogati ai sensi della L. n.
151/81 e da quelli a qualsiasi altro titolo erogati, ad esclusione di quelli
per gli investimenti) riferiti ai periodi:
1)
1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1993
(D.L. 1° aprile 1995, n. 98 convertito con modificazioni in Legge 30 maggio
1995, n. 204);
2)
triennio
1994 – 1996 (L. 18 giugno 1998, n. 194);
3)
anno
1997 (L. 7 dicembre 1999, n. 472);
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alle
Aziende concessionarie della Regione Abruzzo per i servizi di trasporto
pubblico locale, questa Amministrazione ha sempre corrisposto esclusivamente
gli acconti di cui alla L.R. n. 62/83 quantificati rivalutando, in base agli
indici Istat FOI, il costo standard preventivo individuato, per il 1988, dalla
Deliberazione di G.R. n. 7786/1990;
-
in
ogni caso al 1° gennaio 2003, con riferimento al pregresso risultavano ancora
da definire esclusivamente i rapporti attinenti alla determinazione dei
contributi di cui alle L. n. 151/81 e L.R. n. 62/83, da riconoscere ed erogare
alle aziende di trasporto pubblico e privato concessionarie della Regione Abruzzo
a titolo di conguaglio a valere per il periodo 1987-2002;
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il TAR Abruzzo, con sentenze
21.05.03, n. 524 e 12.11.03 n. 1005, nell’accogliere i ricorsi di alcune
Aziende concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale, ha dichiarato
l’obbligo per la Regione Abruzzo di provvedere in ordine alle richieste di
determinazione a consuntivo dei costi economici standardizzati del servizio di
trasporto rispettivamente per i periodi dal 1987 al 1998 e dal 1999 al 2002 e
di corresponsione degli importi dovuti a titolo di conguaglio per i medesimi
anni;
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il
TAR Abruzzo, nelle citate sentenze, ha inoltre auspicato in un “obiter dictum” di addivenire alla
definizione della materia del contendere attraverso una “…ragionevole proposta
transattiva… che, se accettata dalle parti e formalizzata, potrebbe concludere
le vertenze in atto”;
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in attuazione delle ripetute
sentenze la Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 1091 in data
28.11.03, nel premettere e precisare che la quantificazione dei conguagli per
il periodo 1987-2003 “sarà assunta a riferimento delle opportune transazioni
con le Aziende concessionarie, a saldo e stralcio di ogni pretesa per capitale,
interessi, rivalutazioni, spese, risarcimenti, indennità nonché a qualsiasi
altro titolo”, ha approvato la metodologia di calcolo elaborata dal CSST
S.p.A., finalizzata alla determinazione dei contributi a conguaglio
riconoscibili alle varie aziende concessionarie e la quantificazione dei
conguagli sui contributi di esercizio che ne derivava, secondo gli allegati A e
B uniti al medesimo provvedimento;
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a
differenza della gran parte di essi, alcuni concessionari non hanno aderito
alla proposta transattiva formulata dalla Regione Abruzzo – come detto
auspicata dal Giudice Amministrativo nelle richiamate sentenze n. 524/03 e n.
1005/03 – e con separati ricorsi hanno adito le vie giudiziarie;
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ai
detti ricorrenti sono state comunque erogate le somme non contestate,
rappresentate dalle risultanze della metodologia di calcolo per i saldi
elaborata dalla Società CSST p.A.;
-
nuovi
ricorsi sono stati poi proposti per i conguagli sui contributi di esercizio
relativi agli anni successivi al 2003;
-
sono
giunte a sentenza di primo grado sia le cause civili intentate dalle Aziende
concessionarie non aderenti alla proposta transattiva formulata nel 2003 sulla
base della metodologia e dei conteggi effettuati da CSST S.p.A., ritenuta non
rispondente alle previsione di legge, sia quelle proposte per le annualità
successive;
-
nelle
dette sentenze la Regione Abruzzo viene condannata per inadempienza, con
gravissime conseguenze sotto il profilo finanziario per le casse regionali,
avendo il Tribunale civile di L’Aquila riconosciuto alle parti attrici somme
ingenti sia come sorte capitale, sia a titolo di interessi legali e maggior danno;
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le
decisioni di primo grado fondano i dispositivi su metodologie differenti,
predisposte da diversi consulenti tecnici, tutte sposate dal Giudice Ordinario
in cause, diverse per annualità, ma aventi sostanzialmente lo stesso “petitum”, consistente nella quantificazione dei saldi di
cui alla L.R. n. 62/83;
-
quanto
sopra ha provocato un inammissibile contrasto di giudicato su medesime
fattispecie;
-
inoltre
le consulenze rimesse alle decisioni del Giudice Ordinario risultano viziate da
evidenti errori, il più oneroso dei quali, a svantaggio di questa
Amministrazione, consiste nell’utilizzo, finalizzato ai conteggi, delle
maggiori percorrenze dichiarate dalle Aziende concessionarie in luogo di quelle
effettivamente contribuibili risultanti dagli atti di
concessione e/o dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 110/05 in data
23.12.1998;
-
ulteriori imprecisioni sono
ravvisabili nella contabilizzazione dei contributi già erogati solo
parzialmente e/o secondo il principio della cassa e non della competenza, nella scelta di utilizzo di dati di costo
reale in luogo di quelli rivalutati solo per alcune delle voci concorrenti alla
quantificazione del costo standard e non per la loro totalità, nel considerare
il numero degli addetti come dichiarati dai concessionari e non quello
risultante dallo standard per aziende efficienti, nella ingiustificata
commistione di dati effettivi in una procedura per l’individuazione del costo
standard consuntivo, ecc.;
-
sulla
base delle motivazioni di cui ai precedenti punti di premesse sono stati
promossi i ricorsi in appello avverso le citate sfavorevoli sentenze;
CONSIDERATO
che
-
l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha rappresentato la necessità che la vicenda di cui alle precedenti
premesse, al centro del descritto filone di contenzioso che vede la Regione
Abruzzo in posizione fortemente deteriore rispetto alle richieste delle
controparti, venga risolta in radice con l’adozione di tutti i provvedimenti
idonei ad eliminare la rilevata incertezza sulle somme da corrispondersi ai concessionari
del trasporto pubblico locale;
-
è necessario pertanto dotarsi di un
meccanismo di individuazione del costo standardizzato consuntivo, con
riferimento al quale provvedere alla quantificazione del saldo da corrispondere
o da recuperare ai concessionari del trasporto pubblico locale, anche al fine
di evitare che ulteriori aziende ricorrano alle vie legali per il
riconoscimento dei diritti maturati in ottemperanza alle previsioni delle norme
di riferimento in materia di contributi di esercizio per il servizio di Tpl e che l’approssimazione delle eventuali future
consulenze tecniche di ufficio possano consentire ingiustificate
aggressioni della risorsa pubblica
regionale;
RITENUTO
-
utilizzare,
per la quantificazione dei costi standard consuntivi e dei conseguenti saldi di
cui alla L.R. n. 62/83 e s.m.i., il medesimo criterio
adottato per il calcolo e la corresponsione degli acconti, atteso che le
aziende concessionarie del trasporto pubblico locale al detto sistema hanno prestato
acquiescenza negli anni;
-
di
rivalutare di anno in anno i costi standard approvati, per il 1987 ed il 1988
dalla Deliberazione di G.R. n. 7786 del 23 novembre 1990, e di assumere quali
dati consuntivi dei vari anni i preventivi degli anni immediatamente
successivi, come debitamente approvati con apposite precedenti Deliberazioni di
Giunta Regionale;
-
di
addivenire alle somme corrispondenti ai ripetuti saldi secondo la seguente
impostazione metodologica:
·
calcolando, per ciascuna azienda e
tipologia di servizio esercito, dai dati forniti dalle medesime, il costo
effettivo di produzione del chilometro per desumere da quest’ultimo, in misura
del 35% (percentuale indicata dalla L. n. 204/95), il ricavo presunto da
sottrarsi al costo standard consuntivo come sopra determinato, al fine di
ottenere il deficit standard dal quale, moltiplicandolo per le percorrenze
concesse e contribuibili, si ottengono le spettanze
annuali da erogare a ciascuna azienda come previsto dalle ripetute L. n. 151/81
e L.R. n. 62/83;
·
procedendo
alla attribuzione dei costi effettivi, per le aziende esercenti trasporto
pubblico sia extraurbano che urbano, laddove la documentazione agli atti del
competente Servizio regionale non reca la separazione dei costi tra le dette
tipologie di servizio, contribuite con costi standard differenti, mediante
applicazione al loro totale della stessa percentuale di incidenza della
maggiorazione dell’urbano sull’extraurbano riscontrata negli standard approvati;
·
rendendo
il costo effettivo dichiarato da ciascun concessionario omogeneo e
confrontabile con la costruzione dello standard effettuata nella Deliberazione
di G.R. n. 7786 del 23 novembre 1990;
·
sottraendo, dalle dette spettanze,
al fine di ottenere il saldo da pagare o da recuperare per ciascun esercente il
T.p.l., quanto già ad essi corrisposto a vario
titolo: contributi relativamente agli acconti di cui alla L.R. n. 62/83,
contributi per le agevolazioni tariffarie di cui alla L.R. n. 44/05, contributi
per la gestione delle linee operaie di cui alla L.R. n. 143/99, contributi a ripiano minori introiti per
integrazione tariffaria di cui alla L.R. n. 153/98, contributi per i rinnovi
contrattuali del settore autoferrotranvieri, nonché contributi per il TFR di
cui agli artt. 76 e 77 della ripetuta L.R. n. 62/83;
·
ripartendo
l’ammontare complessivo dei contributi per i rinnovi contrattuali erogati, in
caso di aziende esercenti servizi sia extraurbani che urbani, in ragione dei
chilometri contribuibili per tipologia,
proporzionalmente sul totale ammesso a contributo;
·
riconoscendo infine alle aziende
concessionarie, in ottemperanza a quanto previsto sull’equilibrio economico
delle aziende di T.p.l. dalle più volte citate norme
statali e regionali di riferimento, nonché dai regolamenti comunitari in
materia di servizi pubblici ed alla luce dell’andamento del mercato degli
ultimi anni per investimenti a basso rischio, il margine di utile ragionevole,
in ragione crescente dal 3% al 4 % in base alle classi dimensionali di cui alla
D.G.R. n. 7786/90, sul valore del
servizio, inteso quale prodotto del costo standard e dei chilometri contribuibili;
-
di
demandare a successivi provvedimenti giuntali:
·
la
validazione dei conteggi per ciascuna Azienda, da effettuarsi in applicazione
dei criteri approvati dal presente provvedimento;
·
l’approvazione
di apposito schema di transazione da sottoscriversi tra la Regione Abruzzo e
ciascuna Azienda di Trasporto Pubblico
Locale per la accettazione e la corresponsione nel triennio 2017/2019 delle
somme, quantificate sulla base dei detti conteggi, a saldo e stralcio di ogni
pretesa per capitale, interessi, rivalutazione, spese, risarcimenti, indennità
nonché a qualsiasi altro titolo, con compensazione delle spese di giudizio;
·
la
individuazione delle risorse finanziarie, tra i residui passivi in perenzione
amministrativa di cui ai competenti capitoli di parte spesa del bilancio
regionale reiscrivibili per il corrente esercizio e
gli stanziamenti da prevedersi al fine di che trattasi per il 2018 e il 2019,
occorrenti alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dalle
transazioni di cui al punto precedente;
·
l’adozione
di nuovi criteri per la determinazione dei costi chilometrici standardizzati
del trasporto pubblico locale da applicarsi per i saldi a partire dal corrente
esercizio finanziario e con riferimento alle annualità 2016 e successive;
PRESO
ATTO che il presente provvedimento è
conseguente a una puntuale istruttoria in fatto e in diritto degli uffici
competenti;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio di
“Supporto Economico Amministrativo” del Dipartimento “Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” mediante la sottoscrizione del presente
provvedimento ne attesta la legittimità e la regolarità;
A voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
-
di utilizzare, per la
quantificazione dei costi standard consuntivi e dei conseguenti saldi di cui
alla L.R. n. 62/83 e s.m.i., il medesimo criterio
adottato per il calcolo e la corresponsione degli acconti, atteso che le
aziende concessionarie del trasporto pubblico locale al detto sistema hanno prestato
acquiescenza negli anni;
-
di rivalutare di anno in anno
i costi standard approvati, per il 1987 ed 1988 dalla Deliberazione di G.R. n.
7786 del 23 novembre 1990, e di assumere quali dati consuntivi dei vari anni i
preventivi degli anni immediatamente successivi, come debitamente approvati con
apposite precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale;
-
di addivenire alle somme
corrispondenti ai ripetuti saldi secondo la seguente impostazione metodologica:
·
calcolando, per ciascuna azienda e
tipologia di servizio esercito, dai dati forniti dalle medesime, il costo
effettivo di produzione del chilometro per desumere da quest’ultimo, in misura
del 35% (percentuale indicata dalla L. n. 204/95), il ricavo presunto da
sottrarsi al costo standard consuntivo come sopra determinato, al fine di
ottenere il deficit standard dal quale, moltiplicandolo per le percorrenze
concesse, si ottengono le spettanze annuali da erogare a ciascuna azienda come
previsto dalle ripetute L. n. 151/81 e L.R. n. /83;
·
procedendo
alla attribuzione dei costi effettivi, per le aziende esercenti trasporto
pubblico sia extraurbano che urbano, laddove la documentazione agli atti del
citato Servizio regionale non reca la separazione dei costi tra le dette
tipologie di servizio, contribuite con costi standard differenti, mediante
applicazione al loro totale della stessa percentuale di incidenza della
maggiorazione dell’urbano sull’extraurbano riscontrata negli standard
approvati;
·
rendendo
il costo effettivo dichiarato da ciascun concessionario omogeneo e
confrontabile con la costruzione dello standard effettuata nella Deliberazione
di G.R. n. 7786 del 23 novembre 1990;
·
sottraendo, dalle dette spettanze,
al fine di ottenere il saldo da pagare o da recuperare per ciascun esercente il
T.p.l., quanto già ad essi corrisposto a vario
titolo: contributi relativamente agli acconti di cui alla L.R. n. 62/83,
contributi per le agevolazioni tariffarie di cui alla L.R. n. 44/05, contributi
per la gestione delle linee operaie di cui alla L.R. n. 143/99, contributi a ripiano minori introiti per
integrazione tariffaria di cui alla L.R. n. 153/98, contributi per i rinnovi
contrattuali del settore autoferrotranvieri, nonché contributi per il TFR di
cui agli artt. 76 e 77 della ripetuta L.R. n. 62/83;
·
ripartendo
l’ammontare complessivo dei contributi per i rinnovi contrattuali erogati, in
caso di aziende esercenti servizi sia extraurbani che urbani, in ragione dei
chilometri contribuibili per tipologia,
proporzionalmente sul totale ammesso a contributo;
·
riconoscendo infine alle aziende
concessionarie, in ottemperanza a quanto previsto sull’equilibrio economico
delle aziende di T.p.l. dalle più volte citate norme
statali e regionali di riferimento, nonché dai regolamenti comunitari in
materia di servizi pubblici ed alla luce dell’andamento del mercato degli
ultimi anni per investimenti a basso rischio, il margine di utile ragionevole,
in ragione crescente dal 3% al 4 % in base alle classi dimensionali di cui alla
D.G.R. n. 7786/90, sul valore del
servizio, inteso quale prodotto del costo standard e dei chilometri contribuibili;
-
di demandare a successivi
provvedimenti giuntali:
·
la
validazione dei conteggi per ciascuna Azienda, da effettuarsi in applicazione
dei criteri approvati dal presente provvedimento;
·
l’approvazione
di apposito schema di transazione da sottoscriversi tra la Regione Abruzzo e
ciascuna Azienda di Trasporto Pubblico
Locale per la accettazione e la corresponsione nel triennio 2017/2019 delle
somme, quantificate sulla base dei detti conteggi, a saldo e stralcio di ogni
pretesa per capitale, interessi, rivalutazione, spese, risarcimenti, indennità
nonché a qualsiasi altro titolo, con compensazione delle spese di giudizio;
·
la
individuazione delle risorse finanziarie, tra i residui passivi in perenzione
amministrativa di cui ai competenti capitoli di parte spesa del bilancio
regionale reiscrivibili per il corrente esercizio e
gli stanziamenti da prevedersi al fine di che trattasi per il 2018 e il 2019,
occorrenti alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dalle
transazioni di cui al punto precedente;
·
l’adozione
di nuovi criteri per la determinazione dei costi chilometrici standardizzati
del trasporto pubblico locale da applicarsi per i saldi a partire dal corrente
esercizio finanziario e con riferimento alle annualità 2016 e successive;
-
di pubblicare il presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.