IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge Regionale
09.01.2013, n. 1, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143
(Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle
circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi
Comuni, Unioni, Fusioni) disposizioni in materia di riassetto degli enti del
territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna
abruzzese” ed, in particolare, gli articoli 15 bis e seguenti introdotti
dall’articolo 3 della stessa;
CONSIDERATO che, ai sensi
dell'art. 15 bis della legge regionale17 dicembre 1997, n. 143 e s.m.i., rubricato “Riassetto di enti del territorio
montano” , “La Regione Abruzzo, al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della stessa, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento
delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, procede al complessivo
riassetto degli enti operanti nel territorio montano contestualmente promuovendo la costituzione di unioni tra i
Comuni montani”;
TENUTO CONTO che, ai sensi
dell’articolo 15 ter, comma 1, della predetta L.R. così come modificato dalla
L.R. 20.04.2013, n. 10 “(…) i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono
alla Regione, entro il termine perentorio del 15.09.2013, deliberazioni di
identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani,
ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.
267/2000, con cui hanno stipulato apposite convenzioni, nel rispetto della
normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali
omogenee e le soglie demografiche minime per l’esercizio in forma associata
delle funzioni fondamentali”;
RICHIAMATO l’articolo 15 quinquies, comma 1, della Legge Regionale 17 dicembre 1997,
n. 143 e s.m.i., secondo cui “Decorso inutilmente il
termine perentorio di cui all’articolo 15 ter, comma 1, il Presidente della Giunta
regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità
Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di
esse”;
RICHIAMATI altresì, i commi
5,6,7,8 e 9 dell’articolo 15 quinquies, della
suddetta legge regionale,
che dispongono:
- “ 5. Con il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale, sono disciplinati i compiti e le funzioni del Commissario
necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli
relativi al personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rapporti di
lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 10/2008”.
- “ 6. il
Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa
capo alle Direzioni della Giunta regionale competenti in materia di risorse
umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli
indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale
competente in materia di riforme istituzionali e di enti locali”.
- “ 7. Entro 60 giorni dall’insediamento,
ciascun Commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in
materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di
liquidazione della Comunità Montana soppressa e di ricollocazione del personale
di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso,
espletando le relative procedure”.
- “ 8.
Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la
Giunta regionale per il tramite delle Direzioni regionali ivi indicate”.
- “ 9.
Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su
proposta delle Direzioni regionali di cui al comma 6, il piano di liquidazione
e di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici
attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità Montana soppressa e ne
dichiara l’estinzione”;
RICHIAMATA la L.R. n. 20
del 09 luglio 2016 dove i Commissari liquidatori,
dall’entrata in vigore della
legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari e hanno, secondo i commi
4 e 5, i seguenti compiti:
4. I Commissari straordinari predispongono il
piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici
attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa,
finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di
cui all’articolo 15 quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del 31 dicembre
2016.
5. I Commissari straordinari restano in
carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono
da detta carica alla data del 31 marzo 2017 e non sono rinnovabili.
RICHIAMATA la L.R. n. 4 del 12 gennaio 2017
dove, all’art. 1 comma 16, modifica ed integra la L.R. n. 20 del 9 luglio 2016 nei
seguenti punti:
a)
al comma 2 bis, dopo le parole “
procedure di costituzione” sono inserite le seguenti:
“ e gestione”;
b)
al comma 4, le parole “31 dicembre
2017” sono sostituite dalle seguenti:
“31dicembre 2019”;
c)
al comma 5, le parole “31 marzo 2018”
sono sostituite dalle seguenti:
“31 marzo 2020”.
RICHIAMATO il Decreto n. 80
del 11.11.2013 del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stata
soppressa la Comunità Montana “Alto Sangro”;
DATO ATTO della
comunicazione dell’Avv. Andrea Liberatore con la quale in data 29.05.2017 (prot. RA/0145048/17 del 29.05.2017) lo stesso ha rassegnato
le dimissioni dall’incarico di Commissario straordinario della Comunità Montana
“Alto Sangro”;
ATTESO che di tale
Comunità Montana facevano parte i Comuni di: Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel
di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli,
Rocca Pia, Roccaraso, Scontrone e Villetta Barrea;
RITENUTO di accogliere le
dimissioni da Commissario straordinario della Comunità Montana “Alto Sangro”
dell’Avv. Andrea Liberatore;
RITENUTO altresì di
procedere alla nomina, giusta nota Presidenziale del 20.06.2017 prot. RA/165760/ UDC/17, del nuovo Commissario individuato
nella persona dell’ing. Umberto Murolo che ha all’uopo provveduto a rilasciare,
circa l’assenza di cause ostative alla nomina, la dichiarazione di cui al D.Lgs. 235/2012 (legge Severino) e la dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
PRECISATO che, il nominando
Commissario è incaricato di portare a compimento tutte le attività previste dal
citato art. 15 quinquies della L.R. 1/2013, facendo
capo alle Strutture regionali competenti di cui allo stesso articolo, dall’art.
1 commi 2 e 4 della L.R. 20/2016, e dall’art. 1 comma 16 della L.R. n. 4 del
12/01/2017, predisponendo ed attivando
tutte le modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli
stessi degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le
stesse Strutture regionali competenti a svolgere e completare il procedimento
di perfezionamento del piano di successione;
ATTESO che in tale
attività in Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di favorire la
costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa appartenuti;
CONFERMATO che il
Commissario straordinario assicura, secondo quanto disposto dalla L.R. 20/2016
art. 1 comma 2, l’adozione
di tutti gli atti necessari a garantire la regolare continuità amministrativa
fino all’adozione del decreto di estinzione della Comunità Montana “Alto
Sangro”” soppressa con DPGR n. 80 dell’11.11.2013;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento;
DECRETA
Articolo1
Revoca Commissario
e nuova nomina
Al
fine di pervenire alla definizione dei rapporti successori relativi alla
Comunità Montana “Alto Sangro” ed al fine di pervenire al perfezionamento del
piano di successione, è nominato Commissario straordinario, a decorrere dalla
data di notifica del presente decreto, l’ing. Umberto Murolo in sostituzione
del dimissionario Commissario straordinario avv. Andrea Liberatore.
Per
l’incarico di Commissario straordinario non viene attribuito alcun compenso e
sono riconosciuti esclusivamente i rimborsi delle spese documentate inerenti il
mandato.
Articolo 2
Competenze del
Commissario
Il
nominando Commissario straordinario è incaricato di portare a compimento tutte
le attività necessarie per la predisposizione del piano di successione e per la
definizione dei rapporti successori, predisponendo ed attivando tutte le
modalità idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi
degli enti subentranti ed assicurando la massima collaborazione con le
Strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 15 quinquies
della L.R. 1/2013, a svolgere e completare il procedimento di perfezionamento
del piano di successione stesso.
In
tale attività il Commissario avrà quale obiettivo prioritario quello di
favorire la costituzione di Unioni Montane fra i Comuni alla stessa
appartenuti.
Articolo 3
Estinzione
Il
Presidente della Giunta Regionale, con successivo decreto, approva, su proposta
dei Dipartimenti regionali competenti in materia di risorse umane e strumentali
e di politiche del lavoro, il piano di successione nella titolarità del patrimonio
e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Comunità Montana
soppressa e ne dichiara l’estinzione.
Articolo 4
Notifica
Il
presente Decreto è notificato, a cura del Servizio “Riforme Istituzionali, Enti
Locali, Governance Locale – Competitività Territoriale ” del Dipartimento della Presidenza e Rapporti
con l’Europa, all’ing. Umberto Murolo, all’avv. Andrea Liberatore ed ai legali
rappresentanti di tutti gli enti interessati dal medesimo.
Lo
stesso Decreto è altresì comunicato, a cura del Servizio “Riforme
Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale –
Competitività Territoriale” del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con
l’Europa, ai Dipartimenti regionali competenti in materia di risorse umane e
strumentali e di politiche del lavoro e alla Struttura Speciale di Supporto
Avvocatura Regionale.
Articolo 5
Pubblicazione
Il
presente decreto è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a cura del
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso