Disposizioni finanziarie in materia di Soccorso Alpino e Speleologico.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 20/2014)

 

1.      L’articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di Soccorso Alpino e Speleologico) è sostituito dal seguente:

 

"Art. 8

(Norma finanziaria)

 

1.      La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, inerenti l'apporto del SASA-CNSAS per l'attuazione del servizio regionale di elisoccorso del 118, nonché l'organizzazione del servizio stesso e le attività di formazione degli operatori, e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, è assicurata con quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 81501.12, Titolo 1, Missione 13, Programma 01 del bilancio regionale, relative al Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

2.      Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASA-CNSAS, trattandosi di spesa continuativa ricorrente necessaria per il mantenimento di un servizio di pubblica utilità, viene stanziata annualmente sul bilancio regionale, a decorrere dal 2017, la somma di euro 105.000,00 a cui si fa fronte con le risorse allocate sul capitolo di spesa 151405.1 denominato "Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico", Titolo 1, Missione 11, Programma 01.

3.      Al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2, il capitolo di spesa 151405.1, Titolo 1, Missione 11, Programma 01, è incrementato per l’anno 2017 di euro 25.000,00 a cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017:

a)      in aumento per euro 25.000,00 del capitolo di spesa 151405.1, Titolo 1, Missione 11, Programma 01;

b)      in diminuzione per euro 25.000,00 del Titolo 1, Missione 01, Programma 08.

4.      Per gli anni successivi al 2017, l’onere di cui al comma 2 è iscritto nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5.      Il contributo per la copertura degli oneri di cui al comma 2 viene erogato:

a)      per il trenta per cento, in acconto, su presentazione del bilancio preventivo e del Piano di attività contenente la previsione di spesa;

b)      per il restante settanta per cento, a titolo di saldo, su presentazione della relazione consuntiva dell'attività svolta per l'intero anno di riferimento e della elencazione delle spese sostenute con i relativi giustificativi quietanzati.".

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 21 giugno 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso