E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo
8 della L.R. 20/2014)
1. L’articolo 8 della legge regionale 17
aprile 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di Soccorso Alpino e Speleologico)
è sostituito dal seguente:
"Art. 8
(Norma
finanziaria)
1. La copertura degli oneri derivanti dalla presente
legge, inerenti l'apporto del SASA-CNSAS per l'attuazione del servizio
regionale di elisoccorso del 118, nonché l'organizzazione del servizio stesso e
le attività di formazione degli operatori, e quantificati nelle convenzioni ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2, è assicurata con quota parte delle risorse
iscritte sul capitolo di spesa 81501.12, Titolo 1, Missione 13, Programma 01
del bilancio regionale, relative al Fondo Sanitario Nazionale assegnate alle
Aziende Sanitarie Locali per la gestione dell'emergenza medica e per le
attività di Protezione Civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente
attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di
competenza.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1,
per gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e
riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASA-CNSAS, trattandosi di
spesa continuativa ricorrente necessaria per il mantenimento di un servizio di
pubblica utilità, viene stanziata annualmente sul bilancio regionale, a
decorrere dal 2017, la somma di euro 105.000,00 a cui si fa fronte con le
risorse allocate sul capitolo di spesa 151405.1 denominato "Interventi in
materia di soccorso alpino e speleologico", Titolo 1, Missione 11, Programma
01.
3. Al fine di adeguare lo stanziamento di
bilancio così come previsto dal comma 2, il capitolo di spesa 151405.1, Titolo
1, Missione 11, Programma 01, è incrementato per l’anno 2017 di euro 25.000,00
a cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa
al bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017:
a) in aumento per euro 25.000,00 del capitolo
di spesa 151405.1, Titolo 1, Missione 11, Programma 01;
b) in diminuzione per euro 25.000,00 del
Titolo 1, Missione 01, Programma 08.
4. Per gli anni successivi al 2017, l’onere
di cui al comma 2 è iscritto nel pertinente capitolo di spesa del bilancio
regionale con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi
finanziari.
5. Il contributo per la copertura degli oneri
di cui al comma 2 viene erogato:
a) per il trenta per cento, in acconto, su
presentazione del bilancio preventivo e del Piano di attività contenente la
previsione di spesa;
b) per il restante settanta per cento, a
titolo di saldo, su presentazione della relazione consuntiva dell'attività
svolta per l'intero anno di riferimento e della elencazione delle spese
sostenute con i relativi giustificativi quietanzati.".
Art. 2
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 21 giugno 2017
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso