IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in
particolare, gli articoli da 61 a 72;
VISTO, in particolare,
il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel
definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare
norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di
criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la
disciplina del regime transitorio;
VISTO il regolamento
delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il regolamento di
esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli;
VISTO il decreto
ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi
dell’articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene
stabilito al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di presentazione della richiesta
di conversione dei diritti di impianto;
VISTO il Decreto
Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 recante
”Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli”;
VISTO il decreto
ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 recante “Integrazione e modifica del
decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali
di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
PRESO ATTO che il decreto
ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 prevede tra l’altro:
-
le autorizzazioni sono rilasciate
dalle Regioni competenti entro giugno di ogni anno sulla base dell’elenco
trasmesso dal Ministero;
-
le Regioni pubblicano l'atto di
approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale che
assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
-
se l’autorizzazione è rilasciata per
una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il
richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della
comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente;
-
l’intenzione di rinunciare è
comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le
applicazioni messe a disposizione sul SIAN;
-
il vigneto impiantato a seguito del
rilascio dell’autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti
salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari;
-
l’estirpazione dei vigneti
impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni
dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
-
le Regioni possono applicare, per una percentuale
complessiva pari al 50 per cento della superficie assegnata, i criteri di
priorità;
-
dal 2017 nel caso in cui le richieste
ammissibili in una Regione superino la superficie di cui all’articolo 6, comma
1 calcolata a livello regionale, sono garantite le autorizzazioni sino a una
superficie pari a 0,1 ha a tutti i richiedenti;
-
dal 2017, ciascuna Regione nel caso in
cui le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie di cui
all’articolo 6, comma 1 calcolata a livello regionale, può applicare un limite
massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste, ai fini del
calcolo delle assegnazioni in tale Regione;
-
la scelta di applicare tale limite è
comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di chiusura
delle domande;
PRESO ATTO, inoltre, che la
Regione Abruzzo ha comunicato al MIPAAF:
-
di non applicare nessun criterio di
priorità;
-
di applicare un limite massimo per
domanda, pari alla media delle superfici richieste, ai fini del calcolo delle
assegnazioni;
VISTA la nota del
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12.06.2017 avente ad
oggetto “invio elenchi regionali rilascio autorizzazioni per nuovi impianti di
vigneto. REGIONE ABRUZZO” trasmessa via PEC ed assunta al prot.
RA 0159756/17 del 13.06.2017;
PRESO ATTO che la stessa
nota, facendo riferimento agli articoli 8 e 9 del D.M. n. 12272/2015 ed ad alle successive modifiche
apportate dal D.M. 527/2017, relativamente alle modalità di rilascio delle
autorizzazioni di nuovo impianto, trasmette in allegato l’Elenco Regionale
delle Superfici da concedere ai richiedenti;
RITENUTO urgente e
necessario concedere le “Autorizzazioni di nuovo impianto vigneti” alle aziende
della Regione Abruzzo che hanno presentato richieste risultate ammissibili e per le
quali il Ministero ha trasmesso l’allegato Elenco ai fini della tempestiva
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul
portale web;
RITENUTO, inoltre, di
caricare sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data
del presente Atto
regionale di concessione al fine dell’apposizione della data di
rilascio sulle autorizzazioni;
RITENUTO, altresì, di
prevedere la possibilità, in capo ai beneficiari delle assegnazioni che abbiano
ottenuto una concessione di superficie inferiore al 50% di quella richiesta in
domanda, di rinunciare entro 10 giorni a partire dal rilascio delle rispettive autorizzazioni, direttamente
tramite il portale informatico del SIAN;
VISTO, pertanto, ”Elenco Domande Autorizzazione Nuovi Impianti Viticoli
2017”, “ unito al presente Atto, quale
“Allegato A”, parte integrante e sostanziale;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 e s.m.e i. ed in
particolare l’art. 5;
DETERMINA
Per
i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1.
di prendere atto che la Regione Abruzzo ha comunicato al
MIPAAF:
-
di non applicare nessun criterio di priorità;
-
di applicare un limite massimo per
domanda, pari alla media delle superfici richieste, ai fini del calcolo delle
assegnazioni;
2.
di concedere le “Autorizzazioni di nuovo impianto
vigneti 2017” alle aziende della Regione Abruzzo che hanno presentato richieste
risultate ammissibili in ambito SIAN per le quali il Ministero ha trasmesso
l’allegato Elenco ai fini della sua formalizzazione mediante tempestiva
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
Regionale (BURA) e, per maggiore immediata diffusione sul
SITO web;
3.
di prevedere la possibilità, in capo ai beneficiari
delle assegnazioni che abbiano ottenuto una concessione di superficie inferiore
al 50% di quella richiesta in domanda (S), di rinunciare entro 10 giorni a
partire dal rilascio delle rispettive autorizzazioni, direttamente tramite il portale informatico
del SIAN;
4.
di pubblicare con valore di notifica per tutti i
soggetti interessati il presente Atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) comprensivo dell’
“Allegato A” - ”Elenco Domande Autorizzazione Nuovi Impianti Viticoli 2017”;
5.
di disporre, inoltre, la pubblicazione del
presente Atto anche sul portale web della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
6.
di caricare sul Sistema Informatico Agricolo
Nazionale (SIAN) il numero e la data del presente Atto regionale di concessione al fine di apporre
la data di rilascio sulle rispettive autorizzazioni;
7.
di precisare che ”Elenco Domande Autorizzazione Nuovi
Impianti Viticoli 2017”, “Allegato A”, è
formato di n. 8 (otto) facciate con n. 708 ditte, inizia dalla “Az. Agr. Cirulli S.r.l.” e termina con la ditta “Iezzi Rosalia”.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita