Art. 1
(Inserimento dell'articolo 10 bis alla L.R. 40/2004)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge
regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere
l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei
cittadini) è inserito il seguente:
"Art. 10 bis
(Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità)
1.
Al fine di promuovere e valorizzare
la cultura della legalità in Abruzzo, anche attraverso il sostegno alle
finalità, alle iniziative ed agli interventi previsti nella presente legge, è
istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della
Legalità, di seguito definito Osservatorio.
2.
L'Osservatorio:
a)
raccoglie
segnalazioni di fatti ed atti i quali, pur non costituendo necessariamente
notizia di reato, possano evidenziare palesi situazioni di illegalità nonché il
progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;
b)
favorisce
la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione
con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità;
c)
promuove
progetti di formazione rivolti alla popolazione regionale e la diffusione di
dati, studi e ricerche regionali, nazionali, europei ed internazionali svolti
sul tema della legalità o su temi attinenti;
d)
monitora
il corretto svolgimento, da un punto di vista della legalità e di rispetto
delle norme di riferimento, di ogni fase afferente i lavori di ricostruzione
del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici a decorrere dal
2009, svolgendo funzioni di supporto, integrazione e condivisione delle
informazioni raccolte dall'Osservatorio sulla ricostruzione.
3.
Il supporto tecnico, amministrativo
e funzionale all'Osservatorio è garantito dalle strutture regionali individuate
con deliberazione di Giunta.
4.
L'Osservatorio è composto da:
a)
cinque
consiglieri regionali, tre indicati dai gruppi di maggioranza, tra cui uno con
funzioni di Presidente, e due da quelli di opposizione, nominati con
deliberazione dell'ufficio di Presidenza;
b)
componente
della Giunta regionale competente per materia.
5.
La partecipazione alle sedute del
Comitato è a titolo gratuito.
6.
Con proprio atto, l'Osservatorio
organizza il proprio funzionamento, avvalendosi della collaborazione degli
uffici del Consiglio regionale.
7.
A seconda degli argomenti
all'ordine del giorno delle riunioni, l'Osservatorio può essere integrato da
una o più delle seguenti figure:
a)
un
rappresentante indicato dalle associazioni antimafia;
b)
un
rappresentante indicato dalle associazioni antiracket ed
antiusura;
c)
un
rappresentante delle organizzazioni datoriali;
d)
un
rappresentante del Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche
della Sicurezza e della Legalità, di cui al comma 1 dell'articolo 6;
e)
un
rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;
f)
un
rappresentante delle più alte istituzioni scolastiche regionali.
8.
L'Osservatorio presenta alla Giunta
ed al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni,
proposte e progetti elaborati.
9.
La relazione di cui al comma 8 è
sottoposta a discussione nel primo Consiglio regionale utile e successivamente
diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione, del
Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.".
Art. 2
(Modifica all'articolo 10 della L.R. 40/2004)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della
L.R. 40/2004, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) dai consiglieri che compongono
l'Osservatorio regionale della Legalità di cui all'articolo 10 bis".
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 Giugno 2017
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso