Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità.

 

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 10 bis alla L.R. 40/2004)

 

1.           Dopo l'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini) è inserito il seguente:

 

"Art. 10 bis

(Istituzione dell'Osservatorio Regionale della Legalità)

 

1.           Al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Abruzzo, anche attraverso il sostegno alle finalità, alle iniziative ed agli interventi previsti nella presente legge, è istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale della Legalità, di seguito definito Osservatorio.

2.           L'Osservatorio:

a)           raccoglie segnalazioni di fatti ed atti i quali, pur non costituendo necessariamente notizia di reato, possano evidenziare palesi situazioni di illegalità nonché il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;

b)          favorisce la sistematica condivisione delle sue finalità e l'attività di collaborazione con e tra i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità;

c)           promuove progetti di formazione rivolti alla popolazione regionale e la diffusione di dati, studi e ricerche regionali, nazionali, europei ed internazionali svolti sul tema della legalità o su temi attinenti;

d)          monitora il corretto svolgimento, da un punto di vista della legalità e di rispetto delle norme di riferimento, di ogni fase afferente i lavori di ricostruzione del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici a decorrere dal 2009, svolgendo funzioni di supporto, integrazione e condivisione delle informazioni raccolte dall'Osservatorio sulla ricostruzione.

3.           Il supporto tecnico, amministrativo e funzionale all'Osservatorio è garantito dalle strutture regionali individuate con deliberazione di Giunta.

4.           L'Osservatorio è composto da:

a)           cinque consiglieri regionali, tre indicati dai gruppi di maggioranza, tra cui uno con funzioni di Presidente, e due da quelli di opposizione, nominati con deliberazione dell'ufficio di Presidenza;

b)          componente della Giunta regionale competente per materia.

5.           La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.

6.           Con proprio atto, l'Osservatorio organizza il proprio funzionamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici del Consiglio regionale.

7.           A seconda degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni, l'Osservatorio può essere integrato da una o più delle seguenti figure:

a)           un rappresentante indicato dalle associazioni antimafia;

b)          un rappresentante indicato dalle associazioni antiracket ed antiusura;

c)           un rappresentante delle organizzazioni datoriali;

d)          un rappresentante del Comitato Scientifico regionale permanente per le politiche della Sicurezza e della Legalità, di cui al comma 1 dell'articolo 6;

e)           un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;

f)           un rappresentante delle più alte istituzioni scolastiche regionali.

8.           L'Osservatorio presenta alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni, proposte e progetti elaborati.

9.           La relazione di cui al comma 8 è sottoposta a discussione nel primo Consiglio regionale utile e successivamente diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione, del Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.".

 

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della L.R. 40/2004)

 

1.           Al comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 40/2004, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dai consiglieri che compongono l'Osservatorio regionale della Legalità di cui all'articolo 10 bis".

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 Giugno 2017

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso