LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 14
agosto 1991, n. 281 recante: “Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo”;
VISTA la legge 20
luglio 2004, n. 189 recante: “Disposizioni concernenti il maltrattamento degli
animali, nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate”;
VISTA la Legge Regionale 18
dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe
canina e protezione degli animali da affezione”;
CONSIDERATO che l’art. 3, 3°
comma della succitata
legge regionale prevede che la Giunta regionale stili un rapporto
annuale sullo stato di attuazione della legge;
VISTO il Rapporto
Annuale sullo stato di attuazione della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – Anno
2016 - predisposto dal Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli
Alimenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, che viene allegato sotto la
lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77 concernente: “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della regione Abruzzo”;
DATO ATTO che :
1. Il Dirigente del Servizio Sanità
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie
trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole
in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la
propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla
base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso
è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento
medesimo;
A
voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni di cui in narrativa:
1. di approvare il Rapporto Annuale sullo
stato di attuazione della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – Anno 2016, predisposto
dal Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti che viene allegato sotto la lettera “A” al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo).