D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 – Società ROSSIKOLL Srl – Sede Legale e Operativa: Via Aterno 160 -162 – San Giovanni Teatino (CH) – Codice Fiscale: 01241450681 – Partita IVA: 01938410691 – Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in via Aterno n° 160/162 – Zona Industriale – S. Giovanni Teatino (CH). PRG: Foglio: 8 – Particelle: 4342 – 98 – 100. Fasi: R3 - R12 – R 13 – Potenzialità massima istantanea di stoccaggio: 500 t – Potenzialità complessiva dell’impianto: 30.500 t.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di fare proprie le conclusioni delle Conferenze di Servizi tenutesi nelle seguenti date: 19.05.2015, 13.10.2015, 30.06.2016, nonchè gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2.           di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla Società ROSSIKOLL Srl – Sede Legale e Operativa: Via Aterno 160 - 162 – San Giovanni Teatino (CH) – Codice Fiscale: 01241450681 – Partita IVA: 01938410691 – Iscrizione C.C.I.A.A. di Chieti: Numero REA CH 139735 del 12.09.2000 – concernente l’autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in via Aterno n° 160/162 – Zona Industriale – S. Giovanni Teatino (CH), identificabile al PRG del medesimo Comune al  Foglio 8 – Particelle nn° 4342 – 98 – 100, in conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali così costituiti:

 

24 Luglio 2015

1)          Relazione Tecnica;

2)          Richiesta autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - Allegati:

2.1.      Quadro riassuntivo delle emissioni;

2.2.      Relazione tecnica;

2.3.      Tavola – Carta 1:5.000;

2.4.      Planimetria generale area impianto – scala 1:500;

3)          Richiesta autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

3.1        Relazione tecnico-amministrativa;  

4)          Tavole:

Tavola 1 - Inquadramento territoriale;

Tavola 2 – Corografia scala 1:25.000;

Tavola 3 – Stralcio Piano Regionale Paesistico scala 1:25.000;

Tavola 4 – Viabilità su carta provinciale e regionale scala 1:100.000;

Tavola 5Stralcio vincolo paesaggistico e archeologico;

 Tavola 6 – Stralcio vincolo idrogeologico scala 1:25.000;

Tavola 7 – Zone sismiche Regione Abruzzo;

Tavola 8 – Stralcio carta dell’uso del suolo scala 1:25.000;

Tavola 9 – Carta geologica dell’Abruzzo scala 1:100.000;

Tavola 10 – Stralcio carta geomorfologica scala 1:25.000;

Tavola 11 – Stralcio carta idrogeologica;

Tavola 12-1 – P.A.I. – Stralcio carta pericolosità da frana scala 1:25.000;

Tavola 12-2 – P.A.I. – Stralcio carta del rischio di frana scala 1:25.000;

Tavola 12-3 – P.A.I. – Stralcio carta fenomeni franosi ed erosivi scala 1:25.000;

Tavola 13-1– P.S.D.A. – Stralcio carta rischio idraulico scala 1:10.000;

Tavola 13-2 – P.S.D.A. – Stralcio carta pericolosità idraulica scala 1:10.000;

Tavola 14 – Ubicazione impianto scala 1:5000;

Tavola 15 – Stralcio planimetria catastale scala 1:2.000;

Tavola 16 - Stralci P.R.G. dei Comuni di Spoltore e S. Giovanni Teatino;

Tavola 17 – Carta 1:10.000 con raggio di 2 Km dall’Impianto – scala 1:10.000;

Tavola 18– Piano quotato dell’area scala 1:500;

Tavola 19-1 – Planimetria generale area impianto scala 1:500;

Tavola 19-2 – Planimetria impianto destinazione aree scala 1:500;

Tavola 19-3 – Planimetria impianto raccolta acque scala 1:500;

Tavola 20 – Particolari costruttivi capannone layout impianti scala 1:200;

Tavola 21 – Planimetria impianto antincendio – scala 1:500;

Tavola 22 – Circuito luce-fm scala varia (Novembre 2002 - Non modificato);

Tavola 23 - Documentazione fotografica;

Tavola 24 – Carta delle aree protette;

Tavola 25 – Carta della vulnerabilità degli acquiferi;

Tavola 26 – Carta delle tipologie forestali scala 1:10.000;

 

06 Settembre 2016

5)          Relazione tecnico-amministrativa - Nota integrativa – rev. 1: Planimetria impianto raccolta acque – scala 1:500;

 

21 Settembre 2016

Planimetria aree piantumazione – scala 1:700; 

 

3.           di autorizzare la Società ROSSIKOLL Srl:

3.1        Alla realizzazione e gestione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2);

3.2        Alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento alle condizioni e prescrizioni di ARTA-Abruzzo e A.U.S.L. sotto menzionate e/o allegate come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4.           di stabilire che relativamente alla fase di gestione delle acque meteoriche, delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dall’area dell’impianto, così come risulta dagli elaborati indicati al precedente punto 2), la Società dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni del Comune di S. Giovanni Teatino, dell’ACA S.p.A. e ARTA-Abruzzo sottomenzionate e/o allegate come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

5.           di disporre che nell’impianto autorizzato possono essere gestiti i rifiuti con le operazioni e le potenzialità ripotate nei pareri tecnici ARTA-Abruzzo (ALLEGATI 1 – 2 – 3 – 4 - Parti integranti e sostanziali del presente provvedimento);

6.           di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 3) è condizionata al rispetto delle seguenti   prescrizioni: della A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione – Presidio di Ortona – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

1)          I materiali che entrano nel ciclo lavorativo devono essere esenti da sostanze pericolose per la salute; Le biomasse vegetali in particolare siano rispondenti per tipologia e provenienza a quanto previsto nell’allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006, parte II, Sezione 4;

2)          In sede di esercizio la Ditta resti impegnata ad una puntuale organizzazione delle attività che si svolgono sui piazzali esterni, stoccando i materiali in aree dedicate con l’adozione di misure idonee ad evitare la dispersione di polveri nell’ambiente nel rispetto di quanto previsto dall’allegato V al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., parte V;

3)          Sia garantita, così come da impegno assunto, la regolare manutenzione del sistema di abbattimento delle emissioni convogliate, secondo le specifiche del costruttore; dovrà inoltre, essere assicurato un ulteriore abbattimento delle polveri prodotte tramite la piantumazione, all’intorno dello stabilimento, di una barriera verde costituita da alberi a fogliame persistente e a largo sviluppo, di rinforzo anche alla vegetazione ripariale in parte presente;

4)          Sia fatto salvo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare siano resi disponibili i DPI per gli addetti e sia monitorata l’efficienza degli impianti di aspirazione negli ambienti lavorativi interni.

5)          In riferimento alla nota della Ditta Rossikoll srl del 16/09/2016, di parti oggetto, agli atti di codesta Regione, in merito alle problematiche insorte circa l’osservanza delle prescrizioni ARTA e ASL inerenti la piantumazione di una barriera verde sul perimetro dello stabilimento, questo Servizio IESP osserva quanto segue:

-                   La prescrizione al punto 3 del parere igienico-sanitario in oggetto, è stata espressa a tutela della salute della popolazione residente, pertanto va soddisfatta sui lati dello stabilimento esposti alle zone abitate.

-                   Il lato adiacente alla strada consortile che rappresenta una via di servizio interna alla zona produttiva, non si interfaccia con l'abitato, ma così come dichiarato dalla Ditta, confina con un’area non operativa e con un opificio industriale poco frequentato.

-                   Per quanto sopra osservato si accolgono le controdeduzioni della Ditta Rossikoll, che potrà effettuare la piantumazione perimetrale dello stabilimento nel periodo richiesto (marzo/aprile 2017), tranne che sul lato adiacente alla strada consortile suindicata.

 

dell’ACA – Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.

1)          Lo scarico sarà possibile solo dopo che la fognatura a servizio dell’opificio sia resa attiva e funzionante;

2)          Il pozzetto d’ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all’organo tecnico di controllo;

3)          Lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4)          Lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

5)          La manutenzione dell’intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d’innesto alla fognatura comunale;

6)          La presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l’Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. intende applicare in relazione ai lavori autorizzati;

7)          Nei casi in cui tra la fognatura privata e quella pubblica c’è poca differenza di quota del piano di scorrimento, per evitare il reflusso delle acque, l’utente dovrà dotare l’impianto di scarico di apposita valvola di ritegno;

8)          La presente autorizzazione è riferita all’attuale dimensionamento e caratteristiche dell’insediamento produttivo;

9)          La Ditta concessionaria dovrà fornire le analisi dei reflui entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dello scarico delle acque di prima pioggia, trascorso tale termine l’autorizzazione si intenderà revocata.

10)       Il pozzetto d’ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all’organo tecnico di controllo;

11)       Lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

12)       Lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

13)       La manutenzione dell’intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d’innesto alla fognatura comunale;

14)       La presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l’Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. intende applicare in relazione ai lavori autorizzati;

15)       Nei casi in cui tra la fognatura privata e quella pubblica c’è poca differenza di quota del piano di scorrimento, per evitare il reflusso delle acque, l’utente dovrà dotare l’impianto di scarico di apposita valvola di ritegno;

16)       La presente autorizzazione è riferita all’attuale dimensionamento e caratteristiche dell’insediamento produttivo;

17)       La Ditta concessionaria dovrà fornire le analisi dei reflui entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dello scarico delle acque di 1° pioggia, trascorso tale termine l’autorizzazione si intenderà revocata.

 

del Comune di S. Giovanni Teatino (CH)

 

Nulla-Osta allo scarico nel fiume Pescara delle acque solo ed esclusivamente di 2° Pioggia della Società ROSSIKOLL Srl, di San Giovanni Teatino, alle seguenti condizioni:

1)          Nella condotta scarico del diametro di mm 315, confluente nella caditoia stradale posta nell’area esterna dell’immobile, in prossimità del cancello d’ingresso dello stesso, proveniente da aree limitrofe rispetto a quella di che trattasi, vengano scaricate solo ed esclusivamente acque di seconda pioggia;

2)          Nel pozzetto esterno di ispezione, riportato nell’elaborato grafico, a firma dell’Ing. Maurizio Cavaliere, dovranno essere convogliate solo le acque di seconda pioggia;

3)          Sia ripristinato e messo in sicurezza il pozzetto di ispezione della rete fognaria principale delle acque di seconda pioggia, ubicato tra le proprietà censite in Catasto al foglio 8, particelle nn° 4342, 100 e 868.

 

dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti

1)          In riferimento a quanto richiesto nella nota trasmessa dalla ditta in data 21/9/2016 (ns. prot. n° 7043 del 22/9/2016, in merito a precisazioni relative alle prescrizioni riportate nel parere di cui all’oggetto e nel parere rilasciato dalla ASL 02 di Chieti in data 24/09/2016 prot. n° 536, ed in particolare:

-                   alla barriera verde sul perimetro dell’impianto di gestione rifiuti della ditta in oggetto;

-                   al periodo della piantumazione;

 

Questo Distretto, esaminata la documentazione allegata alla suddetta richiesta, ritiene che la piantumazione può essere realizzata nei tre lati perimetrali dell’azienda esposti alle zone abitate e che il periodo richiesto dalla ditta per la piantumazione (marzo/aprile 2017) possa essere realizzata nel periodo sopra indicato.

 

Per quanto sopra, questo Distretto ritiene che le controdeduzioni formulate dalla Rossikoll s.r.l. possono essere accolte.

7.           di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

8.           di stabilire che la presente autorizzazione di cui al precedente punto 3) è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto; 

9.           di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

10.        di prescrivere che la Società comunichi preventivamente l’inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto; a tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e l’esercizio dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

11.        di prescrivere che la fase di gestione dell’impianto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

11.1    Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 18.2);

11.2    Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

·             L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

·             L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

·             Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

11.3    Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

11.4    Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

11.5    Data di avvio dell’impianto;

12.        di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

· La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

· La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

· L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

· Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

· L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

· Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

13.        di prescrivere che la Società provveda ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto di cui al punto 12) al SGR nonché al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto;

14.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

15.        di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)           Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)          In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)           I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

16.        di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

· deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

· devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

· devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

· deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

17.        di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

18.        di obbligare la Ditta in oggetto a:

18.1    Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

18.2    Prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.

19.        di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

20.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal servizio gestione rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della d.g.r. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal d.lgs. 06 novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “codice antimafia”;

21.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della ditta, a cura del competente suap;

22.        di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di s. giovanni teatino (ch), all’amministrazione provinciale di chieti, all’a.r.t.a. – agenzia regionale tutela ambiente - sede centrale di pescara ed all’a.r.t.a. – agenzia regionale tutela ambiente - distretto provinciale di chieti;

23.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del d.lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’albo nazionale gestori ambientali sezione regionale abruzzo c/o camera di commercio industria artigianato agricoltura di l’aquila;

24.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul bollettino ufficiale della regione abruzzo.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

 

Segue Allegato