IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1.
di fare proprie le conclusioni
delle Conferenze di Servizi tenutesi nelle seguenti date: 19.05.2015, 13.10.2015, 30.06.2016, nonchè
gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;
2.
di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art.
45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l’intervento proposto dalla
Società ROSSIKOLL Srl – Sede Legale e Operativa: Via Aterno 160 - 162 –
San Giovanni Teatino (CH) – Codice Fiscale: 01241450681 – Partita IVA:
01938410691 – Iscrizione C.C.I.A.A. di Chieti: Numero REA CH 139735 del
12.09.2000 – concernente l’autorizzazione regionale alla realizzazione e
gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in via Aterno n°
160/162 – Zona Industriale – S. Giovanni Teatino (CH), identificabile al PRG
del medesimo Comune al Foglio 8 –
Particelle nn° 4342 – 98 – 100, in
conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali così costituiti:
24
Luglio 2015
1)
Relazione
Tecnica;
2)
Richiesta
autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.
152/2006 - Allegati:
2.1.
Quadro
riassuntivo delle emissioni;
2.2.
Relazione
tecnica;
2.3.
Tavola
– Carta 1:5.000;
2.4.
Planimetria
generale area impianto – scala 1:500;
3)
Richiesta
autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
3.1
Relazione
tecnico-amministrativa;
4)
Tavole:
Tavola 1 -
Inquadramento territoriale;
Tavola 2 –
Corografia scala 1:25.000;
Tavola 3 –
Stralcio Piano Regionale Paesistico scala 1:25.000;
Tavola 4 – Viabilità
su carta provinciale e regionale scala 1:100.000;
Tavola 5 – Stralcio vincolo paesaggistico e
archeologico;
Tavola 6 – Stralcio vincolo idrogeologico
scala 1:25.000;
Tavola 7 – Zone
sismiche Regione Abruzzo;
Tavola 8 –
Stralcio carta dell’uso del suolo scala 1:25.000;
Tavola 9 – Carta
geologica dell’Abruzzo scala 1:100.000;
Tavola 10 –
Stralcio carta geomorfologica scala 1:25.000;
Tavola 11 –
Stralcio carta idrogeologica;
Tavola 12-1 –
P.A.I. – Stralcio carta pericolosità da frana scala 1:25.000;
Tavola 12-2 –
P.A.I. – Stralcio carta del rischio di frana scala 1:25.000;
Tavola 12-3 –
P.A.I. – Stralcio carta fenomeni franosi ed erosivi scala 1:25.000;
Tavola 13-1–
P.S.D.A. – Stralcio carta rischio idraulico scala 1:10.000;
Tavola 13-2 –
P.S.D.A. – Stralcio carta pericolosità idraulica scala 1:10.000;
Tavola 14 –
Ubicazione impianto scala 1:5000;
Tavola 15 –
Stralcio planimetria catastale scala 1:2.000;
Tavola 16 -
Stralci P.R.G. dei Comuni di Spoltore e S. Giovanni Teatino;
Tavola 17 – Carta
1:10.000 con raggio di 2 Km dall’Impianto – scala 1:10.000;
Tavola 18– Piano
quotato dell’area scala 1:500;
Tavola 19-1 –
Planimetria generale area impianto scala 1:500;
Tavola 19-2 –
Planimetria impianto destinazione aree scala 1:500;
Tavola 19-3 – Planimetria
impianto raccolta acque scala 1:500;
Tavola 20 –
Particolari costruttivi capannone layout impianti scala 1:200;
Tavola 21 –
Planimetria impianto antincendio – scala 1:500;
Tavola 22 –
Circuito luce-fm scala varia (Novembre 2002 - Non modificato);
Tavola 23 -
Documentazione fotografica;
Tavola 24 – Carta
delle aree protette;
Tavola 25 – Carta
della vulnerabilità degli acquiferi;
Tavola 26 – Carta
delle tipologie forestali scala 1:10.000;
06
Settembre 2016
5)
Relazione
tecnico-amministrativa - Nota integrativa – rev. 1: Planimetria impianto
raccolta acque – scala 1:500;
21
Settembre 2016
Planimetria
aree piantumazione – scala 1:700;
3.
di autorizzare la Società
ROSSIKOLL Srl:
3.1
Alla realizzazione e gestione ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2);
3.2
Alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269
del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell’attività di
produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale
polverulento alle condizioni e prescrizioni di ARTA-Abruzzo e A.U.S.L. sotto
menzionate e/o allegate come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
4.
di stabilire che relativamente alla fase
di gestione delle acque meteoriche, delle acque di prima e seconda pioggia
provenienti dall’area dell’impianto, così come risulta dagli elaborati indicati
al precedente punto 2), la Società dovrà attenersi a tutte le condizioni e
prescrizioni del Comune di S. Giovanni Teatino, dell’ACA S.p.A. e ARTA-Abruzzo
sottomenzionate e/o allegate come parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
5.
di disporre che nell’impianto autorizzato
possono essere gestiti i rifiuti con le operazioni e le potenzialità ripotate
nei pareri tecnici ARTA-Abruzzo (ALLEGATI 1 – 2 – 3 – 4 - Parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento);
6.
di stabilire che l’autorizzazione di cui
al punto 3) è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni: della A.U.S.L. - Azienda Unità
Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione – Presidio di Ortona – Servizio
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
1)
I
materiali che entrano nel ciclo lavorativo devono essere esenti da sostanze
pericolose per la salute; Le biomasse vegetali in particolare siano rispondenti
per tipologia e provenienza a quanto previsto nell’allegato X alla parte V del
D.Lgs. 152/2006, parte II, Sezione 4;
2)
In
sede di esercizio la Ditta resti impegnata ad una puntuale organizzazione delle
attività che si svolgono sui piazzali esterni, stoccando i materiali in aree
dedicate con l’adozione di misure idonee ad evitare la dispersione di polveri
nell’ambiente nel rispetto di quanto previsto dall’allegato V al D.Lgs 152/2006
e s.m.i., parte V;
3)
Sia
garantita, così come da impegno assunto, la regolare manutenzione del sistema
di abbattimento delle emissioni convogliate, secondo le specifiche del
costruttore; dovrà inoltre, essere assicurato un ulteriore abbattimento delle
polveri prodotte tramite la piantumazione, all’intorno dello stabilimento, di
una barriera verde costituita da alberi a fogliame persistente e a largo
sviluppo, di rinforzo anche alla vegetazione ripariale in parte presente;
4)
Sia
fatto salvo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione
e Sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare siano resi disponibili i DPI
per gli addetti e sia monitorata l’efficienza degli impianti di aspirazione
negli ambienti lavorativi interni.
5)
In
riferimento alla nota della Ditta Rossikoll srl del 16/09/2016, di parti
oggetto, agli atti di codesta Regione, in merito alle problematiche insorte
circa l’osservanza delle prescrizioni ARTA e ASL inerenti la piantumazione di
una barriera verde sul perimetro dello stabilimento, questo Servizio IESP
osserva quanto segue:
-
La
prescrizione al punto 3 del parere igienico-sanitario in oggetto, è stata
espressa a tutela della salute della popolazione residente, pertanto va
soddisfatta sui lati dello stabilimento esposti alle zone abitate.
-
Il
lato adiacente alla strada consortile che rappresenta una via di servizio
interna alla zona produttiva, non si interfaccia con l'abitato, ma così come
dichiarato dalla Ditta, confina con un’area non operativa e con un opificio
industriale poco frequentato.
-
Per
quanto sopra osservato si accolgono le controdeduzioni della Ditta Rossikoll,
che potrà effettuare la piantumazione perimetrale dello stabilimento nel
periodo richiesto (marzo/aprile 2017), tranne che sul lato adiacente alla
strada consortile suindicata.
dell’ACA
– Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.
1)
Lo
scarico sarà possibile solo dopo che la fognatura a servizio dell’opificio sia
resa attiva e funzionante;
2)
Il
pozzetto d’ispezione e campionamento dovrà
essere sempre accessibile all’organo tecnico di controllo;
3)
Lo
scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
4)
Lo
scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
5)
La
manutenzione dell’intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale
rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d’innesto alla
fognatura comunale;
6)
La
presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta
concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l’Azienda
Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. intende applicare in relazione ai lavori
autorizzati;
7)
Nei
casi in cui tra la fognatura privata e quella pubblica c’è poca differenza di
quota del piano di scorrimento, per evitare il reflusso delle acque, l’utente
dovrà dotare l’impianto di scarico di apposita valvola di ritegno;
8)
La
presente autorizzazione è riferita all’attuale dimensionamento e
caratteristiche dell’insediamento produttivo;
9)
La
Ditta concessionaria dovrà fornire le analisi dei reflui entro 60 (sessanta)
giorni dall’inizio dello scarico delle acque di prima pioggia, trascorso tale
termine l’autorizzazione si intenderà revocata.
10)
Il
pozzetto d’ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all’organo
tecnico di controllo;
11)
Lo
scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;
12)
Lo
scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
13)
La
manutenzione dell’intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale
rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d’innesto alla
fognatura comunale;
14)
La
presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta
concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l’Azienda
Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. intende applicare in relazione ai lavori
autorizzati;
15)
Nei
casi in cui tra la fognatura privata e quella pubblica c’è poca differenza di
quota del piano di scorrimento, per evitare il reflusso delle acque, l’utente
dovrà dotare l’impianto di scarico di apposita valvola di ritegno;
16)
La
presente autorizzazione è riferita all’attuale dimensionamento e
caratteristiche dell’insediamento produttivo;
17)
La
Ditta concessionaria dovrà fornire le analisi dei reflui entro 60 (sessanta)
giorni dall’inizio dello scarico delle acque di 1° pioggia, trascorso tale
termine l’autorizzazione si intenderà revocata.
del
Comune di S. Giovanni Teatino (CH)
Nulla-Osta
allo scarico nel fiume Pescara delle acque solo ed esclusivamente di 2° Pioggia
della Società ROSSIKOLL Srl, di San Giovanni Teatino, alle seguenti condizioni:
1)
Nella
condotta scarico del diametro di mm 315, confluente nella caditoia stradale
posta nell’area esterna dell’immobile, in prossimità del cancello d’ingresso
dello stesso, proveniente da aree limitrofe rispetto a quella di che trattasi,
vengano scaricate solo ed esclusivamente acque di seconda pioggia;
2)
Nel
pozzetto esterno di ispezione, riportato nell’elaborato grafico, a firma
dell’Ing. Maurizio Cavaliere, dovranno essere convogliate solo le acque di
seconda pioggia;
3)
Sia
ripristinato e messo in sicurezza il pozzetto di ispezione della rete fognaria
principale delle acque di seconda pioggia, ubicato tra le proprietà censite in
Catasto al foglio 8, particelle nn° 4342, 100 e 868.
dell’ARTA
– Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti
1)
In
riferimento a quanto richiesto nella nota trasmessa dalla ditta in data
21/9/2016 (ns. prot. n° 7043 del 22/9/2016, in merito a precisazioni relative
alle prescrizioni riportate nel parere di cui all’oggetto e nel parere
rilasciato dalla ASL 02 di Chieti in data 24/09/2016 prot. n° 536, ed in
particolare:
-
alla
barriera verde sul perimetro dell’impianto di gestione rifiuti della ditta in
oggetto;
-
al
periodo della piantumazione;
Questo
Distretto, esaminata la documentazione allegata alla suddetta richiesta,
ritiene che la piantumazione può essere realizzata nei tre lati perimetrali
dell’azienda esposti alle zone abitate e che il periodo richiesto dalla ditta
per la piantumazione (marzo/aprile 2017) possa essere realizzata nel periodo
sopra indicato.
Per
quanto sopra, questo Distretto ritiene che le controdeduzioni formulate dalla
Rossikoll s.r.l. possono essere accolte.
7.
di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente
autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208
comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45,
comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
8.
di stabilire che la presente
autorizzazione di cui al precedente punto 3) è concessa per un periodo di 10
anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite
del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di
gestione dell’impianto;
9.
di precisare che la presente
autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06
e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della
Ditta interessata;
10.
di prescrivere che la Società
comunichi preventivamente l’inizio dei lavori a questo Servizio, al competente
Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede
l’impianto; a tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e
s.m.i. e l’esercizio dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il
termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai
sensi delle medesime disposizioni;
11.
di prescrivere che la fase di
gestione dell’impianto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione
Rifiuti della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:
11.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in
conformità a quanto stabilito al successivo punto 18.2);
11.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del
Direttore dei Lavori contenente:
·
L’ultimazione delle opere in conformità al progetto
approvato;
·
L’avvenuta effettuazione con esito positivo della
verifica di idoneità funzionale;
·
Il nominativo del Responsabile della gestione
dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
11.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui
al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso
dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
11.4 Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in
materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come
richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di
autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
11.5 Data di avvio dell’impianto;
12.
di disporre che entro 180
giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga
accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti
il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra
l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
· La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo
approvato;
· La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
· L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto
a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
· Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di
minima e di massima potenzialità;
· L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge
ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
· Le attività di
monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da
trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali
recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
13.
di prescrivere che la Società
provveda ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto di cui al punto
12) al SGR nonché al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia
e al Comune dove ha sede l’impianto;
14.
di prescrivere che
nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere
esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già
previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o
attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione
Abruzzo;
15.
di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a)
Accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali;
b)
In
caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti
possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente
connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del
Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;
c)
I
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente
per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;
Nei casi di cui alle lettere b), c) il
gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha
l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni:
estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi
del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo
di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il
rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o
gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette
irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
16.
di precisare che la presente
autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
· deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità,
il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
· devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato
ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
· devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed
efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il
recupero di materie prime ed energia;
· deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed
evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del
sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
17.
di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli
obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro
di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con
cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto
Provinciale di Chieti di una comunicazione
concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro
destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori
Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
18.
di obbligare la Ditta in
oggetto a:
18.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in
premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi;
18.2 Prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione
dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della
Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.
19.
di fare salve eventuali e
ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in
materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene
rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale
e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
20.
di fare salvi altresì, i
successivi accertamenti che saranno effettuati dal servizio gestione rifiuti in
ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della d.g.r.
29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal
d.lgs. 06 novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “codice antimafia”;
21.
di redigere il presente
provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso
la sede legale della ditta, a cura del
competente suap;
22.
di trasmettere copia del
presente provvedimento al comune di s. giovanni teatino (ch),
all’amministrazione provinciale di chieti, all’a.r.t.a. – agenzia regionale
tutela ambiente - sede centrale di pescara ed all’a.r.t.a. – agenzia regionale
tutela ambiente - distretto
provinciale di chieti;
23.
di trasmettere altresì, ai
sensi dell’art. 208, comma 18 del d.lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente
provvedimento all’albo nazionale gestori ambientali sezione regionale abruzzo
c/o camera di commercio industria artigianato agricoltura di l’aquila;
24.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi,
all’oggetto ed al dispositivo, sul bollettino ufficiale della regione abruzzo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Franco Gerardini