LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge
29.12.2000, n. 401 recante “Norme sull’organizzazione del personale sanitario”
ed in particolare l’art. 3 il quale prevede che “I laureati in medicina e
chirurgia iscritti al Corso universitario di Laurea prima del 31.12.1991 ed
abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai
Corsi di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D. Lgs. 8 agosto
1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di
studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli
obblighi formativi”;
CONSIDERATO che alla Legge
401/2000 non ha fatto seguito alcuna normativa nazionale che abbia
regolamentato in maniera più dettagliata e specifica l’ammissione in
soprannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale;
VISTO il D. Lgs.
368/1999 e s.m.i. che disciplina i Corsi di formazione specifica in medicina
generale ed abroga, fra gli altri, il D. Lgs. 256/1991, al quale viene fatto
esplicito riferimento dalla L. 401/2000;
CONSIDERATO che il D. Lgs.
368/1999 e s.m.i. prevede, all’art. 25, che le Regioni e le Province autonome
emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione
al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, in conformità
ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina
unitaria del sistema;
VISTO il Decreto 7
marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di formazione specifica in medicina generale” che prevede, all’art. 1, che i
bandi debbano contenere tutti le medesime disposizioni concordate tra le
Regioni e le Province autonome e che i contingenti numerici, da ammettere
annualmente al corso, sono determinati dalle Regioni e Province autonome
nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il Ministero
della Salute;
DATO
ATTO che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto
disposto dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., ha
approvato, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 14 marzo 2017, il bando di concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione di 20 medici al Corso triennale di formazione specifica in
Medicina Generale 2017/2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 37 Speciale del 24.03.2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
- Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n.
35 del 9 maggio 2017;
ATTESO che le Regioni hanno ritenuto opportuno,
al fine di dare risposta alle numerose richieste di ammissione in soprannumero
ai sensi della L. 401/2000, procedere alla condivisione di uno schema di Avviso
pubblico per l’ammissione in soprannumero che individuasse, su tutto il
territorio nazionale, criteri comuni per la determinazione del contingente
numerico da ammettere, i requisiti da possedere per la presentazione della
domanda nonché per la formulazione di una graduatoria regionale qualora il
numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti messi a
bando;
DATO ATTO che:
-
gli
Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome in sede di Commissione
Salute del 22 marzo 2007 ed i Presidenti delle Regioni e Province autonome in
sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 hanno
approvato, per l’anno 2007, il primo testo dell’Avviso in questione e
contemporaneamente hanno disposto l’emanazione dello stesso da parte delle
singole Regioni;
-
in
sede di Coordinamento interregionale del 01.02.2008 le Regioni hanno convenuto
che l’Avviso pubblico per il soprannumero venisse emanato dalle Regioni che ne
avessero esigenza, e che il punteggio assegnato per ogni titolo di servizio
presentato è di punti 0,05 per mese e che il richiamo all’ACN della medicina
generale è da considerarsi quale riferimento per l’individuazione completa
delle attività nel campo della medicina generale e dell’area delle cure
primarie;
CONSIDERATO che l’art. 3
della L. 401/2000 non pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i
numeri da ammettere in soprannumero;
RITENUTO che, in relazione
alle risorse finanziarie disponibili relative alla quota del Fondo Sanitario
Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente con deliberazione
CIPE, è possibile determinare un contingente numerico di soprannumerari non
superiore al 10% dei posti messi a concorso con il bando di cui al D. Lgs.
368/1999;
RILEVATO che nel caso in
cui il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti in
soprannumero messi a concorso, è prevista la formazione di una graduatoria per
titoli con riferimento anche ai criteri previsti nell’Accordo Collettivo
Nazionale per la medicina generale per l’inserimento nelle graduatorie
regionali di settore;
ATTESO che la disciplina
del Corso di formazione specifica in medicina generale per i medici ammessi in soprannumero
è quella contenuta nel D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. e nel Decreto del Ministro
della Salute 07.03.2006, fatto salvo quanto espressamente previsto nell’Avviso
pubblico per l’ammissione in soprannumero, Allegato 1) parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
RITENUTO di emanare
l’Avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero al Corso
triennale di formazione specifica in medicina generale 2017/2020 della Regione
Abruzzo, secondo lo schema di cui all’ Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
PRECISATO che l’accesso in
soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste nell’Avviso stesso
che costituisce la disciplina di riferimento per l’attuazione dell’art. 3 della
Legge 29 dicembre 2000, n. 401;
CONSIDERATO che, essendo venti
i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero massimo dei medici
ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso di cui
trattasi, (10% di 20), è pari a due;
EVIDENZIATO che la spesa derivante
dall’attuazione del presente provvedimento, relativa alla copertura
assicurativa INAIL dei soprannumerari ed al compenso da erogare in favore di
due medici tutori di medicina generale, ammonta presuntivamente, per l’intera
durata del Corso di formazione, ad € 8.700,00 (ottomilasettecento //00);
CONSIDERATO che la spesa
quantificata in € 8.700,00 (ottomilasettecento //00) è finanziata con la quota
del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente
con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della Salute d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione
Abruzzo, con imputazione sul capitolo di spesa 12.01.008-81418 del Bilancio
finanziario gestionale della Regione Abruzzo 2017-2019, Bilancio regionale anno
2017, a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
VISTO l’art. 3 della
Legge 29 dicembre 2000, n. 401;
VISTO il Decreto 7 marzo
2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale”;
DATO ATTO che:
a.
il
Dirigente del Servizio competente nella materia trattata nella presente
proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità
tecnico-amministrativa sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario
responsabile dell’Ufficio competente per materia;
b.
il
Direttore del Dipartimento, sulla base dell’istruttoria e del parere favorevole
di cui al punto a) che precede ha espresso parere favorevole ritenendo la
proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al
Dipartimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le motivazioni specificate in premessa,
che
qui si intendono integralmente trascritte e approvate
1.
di approvare ed emanare, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 29.12.2000, n. 401, l’Avviso pubblico, Allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammissione
in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale
della Regione Abruzzo relativo agli anni 2017/2020, di n. 2 (due) medici, pari
al 10% dei posti messi a concorso con deliberazione di Giunta Regionale n. 106
del 14 marzo 2017;
2.
di dare atto che i medici
ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere
attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
3.
di dare atto che la spesa
complessiva triennale di € 8.700,00 (ottomilasettecento //00) per l’attuazione
del presente provvedimento (per l’espletamento del corso in questione) è finanziata con la quota del Fondo
Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente alle Regioni
con deliberazione C.I.P.E., su proposta del Ministero della Salute d’intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, e conseguentemente, senza alcun onere aggiuntivo a
carico del bilancio della Regione Abruzzo;
4.
di demandare al Servizio
Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria
del Dipartimento per la Salute e il Welfare di questa Regione le attività
connesse all’attuazione della presente deliberazione;
5.
di stabilire che alla
liquidazione della suddetta spesa provvederà il competente Dirigente del
Servizio “Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e
Penitenziaria” con imputazione sul capitolo di spesa 12.01.008-81418 del Bilancio
finanziario gestionale della Regione Abruzzo 2016-2018, Bilancio regionale anno
2016, a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
6.
di disporre la pubblicazione
integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.