LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che:
-
il DCA n. 128/2014 del 20 ottobre
2014 “Accreditamento istituzionale Casa di Cura privata INI srl
- Divisione Canistro, sita nel Comune di Canistro (AQ), in località Cotardo” ha riconosciuto alla suddetta Casa di Cura
privata, di seguito per brevità, Casa di Cura Ini Canistro, l’accreditamento
istituzionale di classe 1 – Accreditamento di base - per le discipline ed i posti letto rappresentati
nella tabella che segue:
UU.OO |
PL Ordinari |
Pl DH |
PL Totali |
26 Medicina Generale |
10 |
2 |
35 |
36 Ortopedia e
traumatologia |
6 |
||
43 Urologia |
7 |
||
56 Recupero e
riabilitazione funzionale |
10 |
||
Totale |
33 |
2 |
-
il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera”, ai fini dell’efficientamento
delle reti ospedaliere regionali, ha programmato, all’Allegato 1, Capitolo 2,
Paragrafo 2.5, “…a
partire dal 1° gennaio 2015, entri in vigore e sia operativa una soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità
degli accordi contrattuali annuali, non inferiore a 60 p.l.
per acuti, ad esclusione delle strutture monospecialistiche
per le quali è fatta salva la valutazione regionale dei singoli contesti
secondo le modalità di cui all'ultimo periodo del presente punto….omissis…per
le strutture accreditate già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, che non
raggiungono la soglia dei 60 posti accreditati per acuti, anche se dislocate in
siti diversi all'interno della stessa regione, sono favoriti i processi di
riconversione e/o di fusione attraverso la costituzione di un unico soggetto
giuridico ai fini dell'accreditamento da realizzarsi entro il 30 settembre 2016
in modo da consentirne la piena operatività dal 1° gennaio 2017. … omissis …
Gli eventuali processi di rimodulazione delle specialità delle strutture
accreditate verranno effettuati in base alle esigenze di programmazione
regionale. Conseguentemente, dal 1° luglio 2015 non possono essere sottoscritti
contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti. Dal
1° gennaio 2017 non possono essere sottoscritti contratti con le strutture
accreditate con posti letto ricompresi tra 40 e 60 posti letto per acuti che
non sono state interessate dalle aggregazioni di cui al precedente periodo. Con
specifica Intesa in Conferenza Stato-regioni, da sottoscriversi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli
elenchi relativi alle strutture monospecialistiche e
alle strutture dotate di discipline complementari, ivi ricomprendendo le
relative soglie di accreditabilità e di sottoscrivibilità dei contratti, nonché sono definite le
attività affini e complementari relative all'assistenza sanitaria ospedaliera
per acuti.…omissis”
-
il DCA n. 79/2016 del 21 luglio 2016
ha approvato il Documento tecnico
“Riordino della Rete ospedaliera – Regione Abruzzo” che conforma l’attuale rete
ospedaliera regionale agli standard di cui al DM. n. 70/2015. In tal senso, nel
richiamare il DCA n. 128/2014, il Documento tecnico evidenzia la non
ricorrenza, nella Casa di Cura Ini Canistro, delle dotazioni minime di 40 pl accreditati per acuti di cui al riferito l’Allegato 1
Capitolo 2 Paragrafo 2.5 del Regolamento ministeriale;
-
il
DCA n. 98/2016 del 12/09/2016, tra l’altro, ha approvato, in favore della
suddetta Casa di Cura, la proposta di riconversione in struttura
mono-specialistica di Ortopedia e Traumatologia cod. 36, con un assetto
complessivo di 30 pp.l. di Ortopedia e Traumatologia
(n. 28 pl in regime ordinario e n. 2 pl in regime di DH) derivanti dalla trasformazione degli
attuali posti letto accreditati alla struttura con DCA n. 128/2014 utilizzando,
per la trasformazione dei posti letto di Recupero e di Riabilitazione
funzionale (cod. 56), il parametro di 2 a 1.
La proposta, formulata dal Rappresentante legale della struttura e
convenuta dalle Associazioni ARIS ed AIOP in occasione dell’incontro del 14
marzo 2016 presso l’Agenzia sanitaria regionale, di cui al verbale allegato al
DCA n. 98/2016, è stata approvata nelle
more dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni prevista dal paragrafo 2.5
capitolo 2 del Regolamento di cui al DM n. 70/2015 per l’individuazione degli
“elenchi relativi alle strutture monospecialistiche e
alle strutture dotate di discipline complementari, ivi ricomprendendo le
relative soglie di accreditabilità e di sottoscrivibilità dei contratti,” nonché per la definizione
delle “attività affini e complementari relative all'assistenza sanitaria
ospedaliera per acuti”;
-
il DCA n. 116/2016 del 28 settembre
2016, tra l’altro, ha individuato il 31 ottobre 2016 quale termine di conclusione
delle procedure di cui al DCA n. 98/2016 “salve eventuali determinazioni
integrative relative al periodo successivo”;
-
la Deliberazione di Giunta regionale
n. 776 del 28/11/2016, nell’approvare lo schema di contratto per l’acquisto di
prestazioni ospedaliere relative al biennio 2016-2017 ed i tetti di spesa
annuali degli erogatori ammessi a negoziazione,
ha anche individuato il livello
massimo di finanziamento della Casa di Cura INI Canistro da contrattualizzare
“a seguito dell’adozione dei provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al
Decreto Commissariale n. 98/2016”;
CONSIDERATO che:
-
con nota del 28 settembre 2016 prot. n. 24/2016 il Rappresentante legale della Casa di
Cura Ini Canistro, nel rispetto della tempistica stabilita dall’Organo
commissariale, ha avviato le procedure previste dalla LR n. 32/2007 e ss.mm.ii. per la conversione
assentita dal DCA n. 98/2016;
-
con successiva nota del 23/01/2017 lo stesso, integrando l’istanza di
cui alla nota prot n. 24/2016, ha chiesto al Comune
di Canistro l’autorizzazione ex art. 3 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.
per adeguare il Blocco Operatorio della Casa di Cura
agli interventi relativi al codice 36; l’istanza è stata oggetto di favorevole
parere igienico-sanitario espresso dall’ASL Avezzano-Sulmona-L‘Aquila
con nota prot n. 0013195/17 del 24 gennaio 2017;
RILEVATO che il Progetto di
manutenzione straordinaria per la trasformazione e l’ampliamento del blocco
operatorio della Casa di Cura INI Canistro, allegato alla nota del 28 settembre
2016, nel dettagliare, alla pag. 26, il “Cronoprogramma e le Fasi di Lavoro”,
programma il completamento degli interventi manutentivi in complessivi 365
giorni;
VISTA la nota del 31
gennaio 2017, acquisita al protocollo unico regionale il 03 febbraio 2017 con
n. 24046/17, allegata al presente provvedimento quale parte costitutiva ed
integrante (All.1), con la quale il Rappresentate Legale della Casa di Cura Ini
Canistro, evidenziando l’incompatibilità dei termini di conversione di cui ai
DD.CC.AA. n. 98/2016 e n. 116/2016 con le effettive tempistiche di adeguamento
organizzativo e strutturale della Casa di Cura, ha chiesto che:
-
“il termine di conclusione del procedimento di riconversione
di cui al DCA n.98/2016 sia fissato al 31/12/2017 senza la possibilità di ulteriori
proroghe”
-
“per le annualità 2016 – 2017 sia confermato il tetto di
spesa annuale destinato alla casa di cura pari ad euro 8.198.435 nell’attuale
assetto organizzativo e di accreditamento”
-
“per il 2016 ed il 2017 la remunerazione delle prestazioni
rese ed accettate dalla ASL fermo restando il vincolo di non superamento del
tetto di spesa annuale e tutte le condizioni ed i vincoli espressi nello schema
di accodo negoziale, allegato 2 alla DGR 776/2016, sia corrisposto a titolo di
indennizzo”;
CONSIDERATO che, sebbene
decorso il termine trimestrale previsto DM n. 70/2015, non è stata ancora
raggiunta l’Intesa in Conferenza Stato- Regioni di cui al riferito Allegato 1,
Capitolo 2, Paragrafo 2.5 del Regolamento ministeriale;
ATTESO che i contenuti
della suddetta Intesa costituiscono, ai sensi della richiamata previsione
regolamentare, le modalità
cui le Regioni devono attenersi nella previsione delle strutture Monospecialistiche;
RITENUTO che l’attuale
mancata definizione della disciplina prevista dal DM n. 70/2015 in relazione
alle strutture monospecialistiche non ne consenta la
piena operatività sino all’individuazione “degli elenchi delle monospecialistiche e delle strutture dotate di discipline
complementari, comprese le relative soglie di accreditabilità
e di sottoscrivibilità dei contratti e delle attività
affini e complementari relative all'assistenza sanitaria ospedaliera per
acuti”;
PRECISATO che, proprio in
tal senso, l’Organo commissariale, in assenza dell’Intesa prevista dal
Paragrafo 2.5 Capitolo 2 dell’Allegato 1 del DM n. 70/2015, ha individuato il procedimento ed il
termine di riconversione della Casa di Cura INI Canistro fatte salve, alla sua
scadenza, “eventuali determinazioni integrative relative al periodo
successivo…“ (DCA n. 116/2016);
VISTO il Verbale della
riunione del 07 aprile 2017 tenutasi
presso l’Agenzia sanitaria regionale per l’analisi delle “Tematiche conseguenti all’adozione del DCA
n. 98/2016”, allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed
integrante (All.2), in occasione della quale l’Assessore regionale alla
programmazione, sulla base delle argomentazione tecniche emerse nel corso
dell’incontro, da intendersi come integralmente riportate, ha ritenuto non
contrastante con la programmazione regionale la richiesta di ridefinire, alla
data del 31 dicembre 2017, il termine per la conclusione della riconversione
della Casa di Cura INI Canistro di cui
ai DD.CC.AA. n. 98/2016 e 116/2016;
CONSIDERATO che, per assumere
le determinazioni relative alla tempistica del processo di riconversione di cui
ai DDCCAA n. 98 e n. 116 del 2016, il Dipartimento salute e welfare, con nota prot. unico RA/99096/17/DPF del 12
aprile 2016, ha chiesto al Direttore dell’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila
di conoscere “l’impatto e la rilevanza, ai fini della tutela dei Livelli
essenziali di assistenza, dell’offerta sanitaria attualmente erogata sul
territorio aziendale dalla Casa di Cura Ini Canistro e della capacità
dell’Azienda sanitaria Locale di far fronte al carico assistenziale che
deriverebbe dall’immediata interruzione dei servizi ora assicurati”;
VISTA la nota prot. n. 79142 del 28 aprile 2017, allegata alla presente
deliberazione quale parte costitutiva ed integrante (All.3), con la quale il
Direttore Generale dell’Azienda USL Avezzano-Sulmona-L ’Aquila, riscontrando la
richiesta regionale, ha ritenuto accoglibile la
proposta di rideterminazione del termine di conversione previsto dal DCA n.
116/2016 (All.1);
CONSIDERATO che la Casa di
Cura Ini Canistro è situata in zona orograficamente
disagiata, bisognevole quindi, nelle more della definitiva rimodulazione della
rete residenziale e semiresidenziale regionale, dell’offerta sanitaria che,
attualmente, è garantita a tutela dell’omogena erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza anche attraverso gli attuali livelli occupazionali;
STABILITO, per quanto
evidenziato, in attesa dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni di cui al più
volte citato Allegato 1 Capitolo 2 Paragrafo 2.5 del DM n. 70/2015, di
ridefinire, alla data del 31 dicembre 2017, il termine di riconversione dalla
Casa di Cura INI Canistro di cui ai DD.CC.AA. n. 98/2016 e n. 116/2016;
RITENUTO di demandare
all’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila il monitoraggio
dell’attuazione del suddetto processo di riconversione attraverso un’attenta e
scrupolosa attività di verifica da condursi nel mese di settembre 2017 e nel
mese di novembre 2017 le cui risultanze dovranno essere rimesse ai competenti
Servizi del Dipartimento salute e welfare per le attività conseguenziali;
RILEVATA, inoltre, la necessità di ricondurre, in un quadro
negoziale delineato e coerente, l’offerta assistenziale erogata dalla Casa di
Cura INI Canistro a seguito della ridefinizione del termine di riconversione di
cui ai DD.CCAA n. 98/2016 e n. 116/2016 anche nell’ottica delle osservazioni
espresse dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal
Comitato permanente per la verifica dei LEA nella riunione congiunta del 30
marzo 2017 relative alla necessità di vigilare sul rispetto dei tetti massimi
di spesa attraverso l’attuazione delle previsioni che la L. R . 32/2007 e ss.mm.ii. prevede nei confronti
degli erogatori firmatari dei contratti di cui all’art 8 e ss. del D.
Legislativo 502/1997 e ss.mm.ii;
RITENUTO, allo scopo, di
demandare al competente Servizio del Dipartimento salute e welfare le attività
funzionali alla suddetta contrattualizzazione ed i conseguenti e necessari
adempimenti nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla DGR 776/ 2016 del
28/11/2016 e
secondo lo schema negoziale ivi approvato, debitamente adeguato;
CONSIDERATO che il DCA n.
116/2016 ha previsto, per l’arco temporale ivi definito, l’indennizzabilità
delle prestazioni erogate dalla Casa di Cura INI Canistro ove riconosciute
dall’Azienda Sanitaria Locale;
PRECISATO che, in
considerazione della riferita disposizione commissariale, la DGR n. 776/2016,
nell’Allegato 1, ha determinato la quota massima per l’eventuale indennizzo
della produzione resa dalla Casa di Cura Ini Canistro ai sensi del DCA n.
116/2016;
RILEVATA la necessità che,
se non ancora adempiente, l’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila proceda tempestivamente, ai sensi
del DCA n. 64/2012 del 14/11/2012, alle verifiche di appropriatezza,
legittimità e congruità delle prestazioni erogate dalla Casa di Cura INI
Canistro e suscettibili di indennizzo ai
sensi del DCA n. 116/2016 per il loro eventuale riconoscimento economico nei
limiti della quota massima di cui alla DGR n. 776/2016 come espressamente
richiesto dai Rappresentanti della struttura in occasione della riunione del 07
aprile u.s. e ritenuto compatibile con la programmazione regionale
dall’Assessore alla programmazione della Regione Abruzzo come da verbale di cui
all’All.2;
PRECISATO che, ai sensi
delle Deliberazioni commissariali 19/2010 del 10/03 2010 e n. 43/2010 del
22/07/2010 oltre che del già richiamato DCA n. 64/2012 la titolarità e la
connessa responsabilità dei controlli e delle attività ivi previsti e dei
provvedimenti ad essi conseguenziali si radicano esclusivamente in capo al
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale;
PRESO ATTO della nota
acquisita il 19 maggio 2017 prot n. 134950/17 con la quale l’Avvocatura Distrettuale
dello Stato ha evidenziato che la mancata Intesa di cui al riferito Allegato 1,
Capitolo 2, Paragrafo 2.5 del Regolamento ministeriale “ se non consente di
concludere positivamente, sul piano effettuale le riconversioni attivate, non
permette neppure di affermare, con la dovuta serenità, che una struttura che
non raggiunga il limite dei posti letto richiesti e che per questo sia
sottoposta a riconversione in monospecialistica
tuttora in corso, vada già ritenuta fuori legge”
PRESO
ATTO, inoltre, della email del 12 maggio 2017 con la
quale il Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria, su
richiesta di parere del Direttore del Dipartimento prot
unico n. RA/0127644/17/DPF009, ha rilasciato il nulla osta di compatibilità
finanziaria in ordine ai contenuti del presente provvedimento;
DATO
ATTO
che il Direttore del Dipartimento Salute e Welfare ha espresso il proprio
parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa e di conformità della
proposta agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
di ridefinire, alla data del 31 dicembre 2017, il
termine per la riconversione della Casa di Cura Ini Canistro di cui ai
DD.CC.AA. n.98/2016 e n. 116/2016 in attesa dell’Intesa in Conferenza
Stato Regioni prevista dall’Allegato 1 Capitolo 2 Paragrafo 2.5 del DM n.
70/2015;
2.
di demandare all’Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila
il monitoraggio dell’attuazione del suddetto processo di riconversione
attraverso un’attenta e scrupolosa attività di verifica da condursi nel mese di
settembre 2017 e nel mese di novembre
2017 le cui risultanze dovranno essere rimesse ai competenti Servizi del
Dipartimento salute e welfare per le attività conseguenziali;
3.
di ricondurre, in un quadro negoziale delineato e
coerente, l’offerta assistenziale erogata dalla Casa di Cura INI Canistro a
seguito della rideterminazione del termine di riconversione di cui ai DD.CC.AA.
n. 98/2016 e n. 116/2016, demandando al competente Servizio del Dipartimento
salute e welfare le attività funzionali alla suddetta contrattualizzazione ed i
conseguenti e necessari adempimenti nel rispetto dei tetti di spesa previsti
dalla DGR 776/2016 e secondo lo schema negoziale ivi
approvato, debitamente adeguato;
4.
di rilevare la necessità
che, se non ancora adempiente, l’ASL
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ai sensi del DCA n.
64/2012 del 14/11/2012, proceda
tempestivamente alle verifiche di
appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni indennizzabili ai
sensi del DCA n. 116/2016 ai fini del loro eventuale riconoscimento economico
nei limiti della quota massima indicata a tale titolo dalla DGR n. 776/2016;
5.
di precisare che, ai sensi
delle Deliberazioni commissariali 19/2010 del 10/03 2010 e n. 43/2010 del
22/07/2010 oltre che del già richiamato DCA n. 64/2012, la titolarità e la
connessa responsabilità dei controlli ivi previsti e delle attività e dei
provvedimenti conseguenziali si radicano esclusivamente in capo al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale;
6.
di prendere atto della e-mail del
12 maggio 2017, agli atti del Dipartimento salute e welfare, con la quale
il Dirigente del Servizio Programmazione economico finanziaria ha
rilasciato il nulla osta di compatibilità finanziaria in ordine ai contenuti
del presente provvedimento;
7.
di notificare il presente
provvedimento a mezzo PEC alla Casa di Cura Ini Canistro ed all’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, di disporne la pubblicazione sul
BURAT oltre che sul sito web della Regione Abruzzo, di trasmetterne copia
all’Agenzia sanitaria regionale ed ai Servizi del Dipartimento Salute e Welfare
competenti in materia e di procedere al
suo inoltro ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro.