IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001,
n. 290, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” ed in particolare gli artt.
21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l’adozione di specifico atto
regolamentare da parte delle Regioni;
VISTO
il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;
VISTO il
Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE
dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo
ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine
vegetale ed animale;
VISTO il D.M.
27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze
attive nei prodotti destinati all’alimentazione;
VISTI i Reg. CE n.
396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008, n. 839/2008,n. 901/2009 E N. 1107/2009;
VISTA la D.G.R. n. 274 del 12.04.2010, come modificata dalla D.G.R. n. 930 del
29 novembre 2010 che recepisce il D.P.R.
23 aprile 2001, n. 290 ed individua le norme regionali attuative delle
discipline regolamentari nazionali;
VISTO l’accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai
sensi dell’art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008;
VISTO
il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e
91/414/CEE;
VISTA
la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi;
VISTO
il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 “Regolamento
recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
VISTO
il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione
della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi”;
VISTO il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN)
adottato con D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto
con i Ministri dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare e della
Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all’art. 5 del
richiamato D. Lgs. n. 150/2012;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo
2015 ad oggetto: “Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti
fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per venditori,
consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012” con la quale, previa revoca delle
precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del
29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto regolamentare da parte della
Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi del D.Lgs.
n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla formazione,
alla consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro
coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche
minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati al deposito e vendita di tali
prodotti;
PRESO
ATTO che la stessa deliberazione giuntale, ai sensi di
quanto disciplinato dall’art. 8 , comma 3°, del D. Lgs.
14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con l’allegato 4), le procedure per l’abilitazione
all’attività di consulente sull’impiego di prodotti fitosanitari;
RILEVATO
che con il suddetto atto è stato istituito, presso
il Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, l’Elenco
Regionale dei Soggetti Abilitati all’Attività di Consulenza dei Prodotti
Fitosanitari;
VISTA
la propria precedente Determinazione n. DG/21/86 del
4 giugno 2015 con la quale è stato formalizzato l’Elenco regionale dei
Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come da modello nella narrativa
della stessa Determinazione;
DATO
ATTO che con la stessa Determinazione è stato anche
stabilito il formato del Certificato di abilitazione di Consulente sull’impiego
dei prodotti fitosanitari che, sotto forma di tessera di riconoscimento
personale, viene rappresentato in Determinazione;
DATO
ATTO che le AA.SS.LL. sono le strutture incaricate della
organizzazione di tutta l’attività prevista dal D.Lgs.
n. 150/2012, compresa l’organizzazione dei corsi formativi specifici per
venditori, acquirenti e consulenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti:
VISTA la nota Raccomandata in data 20.4.2017, ricevuta al Protocollo della
Regione Abruzzo il successivo 11.05.2017 al n. RA.125602 con la quale il Sig.
Giovanni Massaro, iscritto nell’elenco regionale dei Consulenti al n. RA/09/FT,
ha chiesto la sospensione temporanea del Certificato di Abilitazione
all’attività di Consulenza, restituendo il tesserino originale rilasciato ai
fini dell’esercizio dell’attività di consulenza;
RICHIAMATA
la propria precedente Determinazione n. DPF011/14
del 15.02.2016 con la quale è stata accolta l’istanza prodotta dal Sig.
Giovanni Massaro, nato a Avezzano (AQ) il 01.01.1993 e residente a Luco dei
Marsi (AQ) – Via dei Benedettini n. 5 ed iscritto nell’Elenco regionale dei
Consulenti al n. RA/09/FT;
DATO
ATTO che ai sensi del decreto 22 gennaio 2014 sopra
richiamato, punto A.1.3. dell’allegato: “il soggetto in possesso del
certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di
consulenza”, come ripetuto anche dall’allegato 4 della richiamata D.G.R. n. 163
del 4.3.2015;
RITENUTO pertanto di dover procedere a sospendere temporaneamente dall’Elenco
regionale dei Consulenti il Sig. Giovanni Massaro;
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1.
di sospendere
temporaneamente dall’Elenco regionale dei Consulenti il Sig. Giovanni Massaro,
abilitato con il n. RA/09/FT;
2.
di dare atto che l’Elenco
regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, viene aggiornato
a seguito del presente provvedimento;
3.
di notificare il presente
provvedimento all’interessato;
4.
di trasmettere copia
della presente Determina ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende Sanitarie
Locali regionali;
5.
di trasmettere copia
della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
6.
di dare atto che il
presente provvedimento è di carattere definitivo ed avverso di esso è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Presidente della
Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione,
notificazione o piena coscienza dello stesso.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe
Bucciarelli