IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti” ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 che
prevedono l’adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni;
VISTO
il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;
VISTO
il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione
della Direttiva 2002/63/CE dell’11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento
ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti
alimentari di origine vegetale ed animale;
VISTO
il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti
massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati
all’alimentazione;
VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008,
n. 260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 1107/2009;
VISTA la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile
2001, n. 290 ed individua le norme regionali attuative delle discipline
regolamentari nazionali;
VISTA la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata
precedente Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;
VISTO l’accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR “Accordo tra il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai
sensi dell’art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008;
VISTO
il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e
91/414/CEE;
VISTA
la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi;
VISTO
il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 “Regolamento
recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
VISTO
il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione
della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
ai fini dell’uso sostenibile dei pesticidi”;
VISTO
il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione
Nazionale (PAN) adottato con D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali di concerto con i Ministri dell’Ambiente della Tutela del territorio
e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui
all’art. 5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo
2015 ad oggetto: “Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti
fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per venditori,
consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012” con la quale, previa revoca delle
precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del
29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto regolamentare da parte della
Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi del D.Lgs.
n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla formazione,
alla consulenza, all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari e loro
coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche
minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati al deposito e vendita di tali
prodotti;
PRESO
ATTO che la stessa deliberazione giuntale, ai sensi di
quanto disciplinato dall’art. 8, comma 3°, del D. Lgs.
14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con l’allegato 4), le procedure per l’abilitazione
all’attività di consulente sull’impiego di prodotti fitosanitari;
RILEVATO
che con il suddetto atto è stato istituito, presso
il Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, l’Elenco
Regionale dei Soggetti Abilitati all’Attività di Consulenza dei Prodotti
Fitosanitari;
RILEVATO, altresì, che con il ripetuto atto di Giunta regionale è stato previsto
che il Servizio competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare rilasci
il Certificato di Abilitazione all’Attività di Consulente e, a tal fine, ha
previsto che gli interessati debbano presentare:
-
Apposita istanza in carta semplice contenente il
codice fiscale;
-
n. 2 foto tessera;
-
Copia delle ricevuta di versamento di € 20,00 sul
c/c postale n. 208678 intestato a “Regione Abruzzo Servizio tesoreria L’Aquila”
specificando nella causale del versamento: “Rilascio Certificato di
abilitazione di consulente prodotti fitosanitari”;
-
Dichiarazione di regolare frequenza del corso e la
data della prova di valutazione finale sostenuta con esito positivo oppure
attestato di abilitazione alla vendita in corso di validità;
-
Copia di un documento di identità in corso di
validità.
VISTA
la propria precedente Determinazione n. DG/21/86 del
4 giugno 2015 con la quale è stato formalizzato l’Elenco regionale dei
Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come da modello nella
narrativa della stessa Determinazione;
DATO
ATTO che con la stessa Determinazione è stato anche
stabilito il formato del Certificato di abilitazione di Consulente sull’impiego
dei prodotti fitosanitari che, sotto forma di tessera di riconoscimento
personale, viene rappresentato in Determinazione;
DATO
ATTO che il percorso individua nelle AA.SS.LL. le
strutture incaricate della organizzazione di tutta l’attività prevista dal D.Lgs. n. 150/2012, compresa l’organizzazione dei corsi
formativi specifici per venditori, acquirenti e consulenti di prodotti
fitosanitari e loro coadiuvanti:
VISTA l’istanza, acquisita dal Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza
degli Alimenti, come da elenco allegato, tendente a conseguire il rilascio del
certificato di abilitazione all’attività di consulente di prodotti
fitosanitari;
RITENUTO che il certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla
scadenza anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;
DATO
ATTO che il soggetto che esercita l’attività di
consulente, non può esercitare l’attività di vendita;
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1.
di accogliere l’istanza
come da allegato, e di inserire il richiedente nell’Elenco Regionale Consulenti
sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari;
2.
di dare atto che l’Elenco
regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, a seguito del
presente inserimento, risulta integrato con il nominativo del nuovo iscritto al
N° RA/231/FT come da allegato, quale parte integrante e sostanziale;
3.
di pubblicare l’Elenco
Regionale dei Consulenti sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari, come
aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della Regione Abruzzo,
nell’apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo;
4.
di rilasciare al
titolare dell’attività di consulente sull’impiego dei Prodotti Fitosanitari il
certificato di abilitazione previsto dalla Determinazione n. DG/21/86 del
4.6.2015;
5.
di dare atto che il
certificato di abilitazione all’attività di consulente, alla scadenza
anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;
6.
di dare atto che il
soggetto che esercita l’attività di consulenza; non può esercitare l’attività
di vendita;
7.
di trasmettere copia
della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende
Sanitarie Locali regionali e all’Ordine regionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali dell’Abruzzo (protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it);
8.
di trasmettere copia
della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe
Bucciarelli