IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1. il
rinnovo della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2016 per uso di pascolo
, recinzione con pali in legno e filo di ferro e diritto non esclusivo
all’utilizzo della strada di accesso “ a
favore del Sig. GUIDO Christian nato a
Roccaraso (AQ) il 25.12.1975 ed ivi
residente in Via Gamberale 5 a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5) , della superficie di mq. 8.140 circa
della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ)
distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 18 part. 139 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 );
2. l’
ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 ne del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 159,45 ;
3. le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario
mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo
– Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di
dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0075903/17 del
22.03.2017 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. di
dare mandato allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art.
21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare
entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a
mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o
della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art.
90 )
6. la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal
disciplinare allegato alla nota dello
STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA/0075903/17 del 22.03.2017 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7. di
disporre , ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs
n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella
sezione “ Amministrazione aperta-trasparente “ del sito istituzionale dell’Amministrazione
Regionale ;
8. di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo ;
9. la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo