IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTE:
-
la
Legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;
-
la
Legge 21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
-
la
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
-
la
Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
-
il
D.P.C.M 30 marzo 2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L.328/2000”;
-
il
D.M. 21 maggio 2001 n. 308 “Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 1 della L.328/2000”;
DATO ATTO che la Legge 23
dicembre 2000, n. 388, all’art. 81
prevede la concessione ed erogazione di finanziamenti in materia di interventi
svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di
lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con
handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
privi di familiari che possano provvedere ad essi;
VISTO il D.M. 13
dicembre 2001, n. 470, che fissa i criteri generali e le modalità per la
concessione e l’erogazione dei predetti contributi per la realizzazione, da
parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della Legge 8 novembre 2000, n.
328, per strutture destinate al mantenimento e all’assistenza di persone
affette da handicap grave;
ATTESO che il citato
D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 disciplina le condizioni per il trasferimento
alle Regioni dei fondi necessari per tali finalità, rinviando alla
determinazione autonoma delle singole Regioni la fissazione dei criteri e delle
modalità per la concessione ed erogazione degli stessi;
RITENUTO, in coerenza
con l’art. 1, comma 5 della L. 328/2000, di individuare i seguenti soggetti
quali beneficiari dei contributi di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388:
-
organismi
non lucrativi di utilità sociale
-
organismi
della cooperazione
-
associazioni
e enti di promozione sociale
-
organizzazioni
di volontariato;
VISTA la delibera
G.R. n. 711 del 10.08.2002 con la quale si approvavano i criteri e le modalità
per l’accesso ai finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti
di cui all’art. 1, comma 5 della L. 328/2000;
VISTA la delibera
G.R. 695/2004 relativa alla approvazione della Graduatoria delle iniziative progettuali
ammissibili a finanziamento in base ai criteri stabiliti dal provvedimento di
G.R. 711/2002;
CONSIDERATO che risulta
accertata ad oggi la sussistenza di economie vincolate per un importo pari ad €
1.470.720,59 a valere sui contributi ex D.M. 470/2001 e per le quali il
Servizio Programmazione sociale e Sistema Integrato socio sanitario ha
inoltrato al Dipartimento Risorse Organizzazione Innovazione e Rivoluzione P.A.
– Servizio Bilancio, richiesta di reiscrizione in
bilancio sul capitolo di spesa 82330;
PRESO ATTO che la somma di
€ 1.470.720,59 è stata reiscritta nel bilancio per il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo di spesa n. 82330;
RICHIAMATA la DGR n. 398
del 21.06.32016 con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l’accesso ai benefici per i
finanziamenti di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 81 e D.M. 13
dicembre 2001, n. 470 per la realizzazione, completamento, adeguamento e messa
in sicurezza di strutture per l’accoglienza e l’assistenza di soggetti
individuati ai sensi della L. 104/1992, art. 3;
RICHIAMATA la
Determinazione Dirigenziale DPF014/141 del 22.07.2016 con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico recante “Finanziamenti di cui alla L. 23 dicembre
2000, n. 388, art. 81 e D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 per la realizzazione,
completamento, adeguamento e messa in sicurezza di strutture per l’accoglienza
e l’assistenza di soggetti individuati ai sensi della L. 104/1992, art. 3” e il
relativo Allegato B “Schema di domanda”;
PRESO ATTO che in adesione
all’Avviso pubblico sopra richiamato, le istanze pervenute ammontano a un
totale di n. 19;
CONSIDERATO che il Servizio
ha proceduto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Art. 9, comma 1
“Procedure di selezione”, all’esame istruttorio teso alla verifica dei
requisiti prescritti in ordine ai criteri di ricevibilità e di ammissibilità
delle istanze;
DATO ATTO che l’istanza
della ASP n. 1 di Pescara, in esito alle risultanze approvate con
Determinazione Dirigenziale n. 247 DPF014 del 6/12/2016, risulta tra i soggetti non ammessi, per la
seguente motivazione: Documentazione di fattibilità non conforme; Documento di
identità non presente;
PRESO ATTO della nota
dell’Avv. Fabrizio Rulli del 22.12.2016 avente ad oggetto: “Istanza di annullamento
in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 247 del 6/12/2016 nonché
della nota del 14.12.2016 prot. n. RA119260/16/DPF014
a firma della Dott.ssa Tamara Agostini”, con riferimento alla istanza trasmessa
dalla ASP n. 1 di Pescara;
ACCERTATO che il
documento di identità risulta non presente nel sistema informativo Archiflow a causa di un errore di trasmissione dalla PEC
regionale al sistema documentale di protocollazione della Regione;
ESAMINATA la
documentazione prodotta dalla ASP n.1 di Pescara, e in particolare lo studio di
prefattibilità trasmesso in allegato al fascicolo di
candidatura e ritenuto di non poter accogliere l’istanza di riesame in
autotutela trasmessa dall’Avv. Fabrizio Rulli, poiché il detto documento non
può ritenersi assimilabile allo studio di fattibilità nelle modalità e con le
prescrizioni di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016;
RITENUTO di espungere
dalle motivazioni di non ammissibilità della ASP n. 1 di Pescara la causa:
Assenza del documento di identità e di confermare il motivo di esclusione in
ordine alla non conformità del documento di fattibilità;
CONSIDERATO necessario procedere alla modifica dell’Allegato A alla
Determinazione Dirigenziale n. 247/DPF014 del 6/12/2016, limitatamente alle
motivazioni della non ammissibilità dell’istanza prodotta dalla ASP n. 1 di
Pescara, come risulta dall’Allegato A al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di procedere ai
sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del
presente atto sul portale della Regione Abruzzo, sezione “Amministrazione
aperta – Trasparenza”;
VISTA la L.R. 14.9.1999 n. 77, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” e successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le motivazioni esposte nella narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte:
1. procedere
alla modifica dell’Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 247/DPF014 del
6/12/2016, limitatamente alla variazione delle motivazioni della non
ammissibilità dell’istanza prodotta dalla ASP n. 1 di Pescara, come risulta
dall’Allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di
procedere ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla
pubblicazione del presente atto sul portale della Regione Abruzzo, sezione
“Amministrazione aperta – Trasparenza”;
3. di
procedere alla pubblicazione del presente atto sul BURAT e sul sito
www.osr.regione.abruzzo.it;
4. di
trasmettere il presente atto all’Assessore alle politiche sociali e al
Direttore del Dipartimento per la salute e il welfare.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini