IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in
narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1.
di
fare propria la conclusione della Conferenza di
Servizi tenutasi in data 04.05.2016, nonché gli ulteriori passaggi del
procedimento istruttorio;
2.
di
approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i.
e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.,
l’iniziativa proposta dalla Società DI NIZIO EUGENIO S.r.l. a socio unico –
Sede Legale e Amministrativa: Via America, 6 – MAFALDA (CB) – (Partita IVA –
Codice Fiscale – C.C.I.A.A. n° 01527900706) – Iscrizione Albo Naz.le Smaltitori Sez. Regione Molise n° CB 000073/S/0
(CB004 del 1995) - Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di
un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti
dalla raccolta differenziata. Rifiuti non pericolosi: Operazioni di deposito:
D15. Operazioni di recupero: R3 (limitatamente ai rifiuti di carta e cartone,
per successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati) – R12
– R13. Rifiuti pericolosi: Operazioni di deposito: D15. Operazioni di recupero:
R13, identificata nei dati catastali:
Foglio: 15;
Particella
4259 (parte);
Superficie:
16.180 mq;
in conformità
degli elaborati tecnici e tavole progettuali di seguito elencati:
20
Gennaio 2015
1)
Inquadramento generale e
corografia scala varie;
2)
Inquadramento catastale scala
1:2.000;
3)
Stralcio P.R.G. Comune di
Mozzagrogna scala 1:2.000;
4)
Carta delle connessioni infrastruttuali scala nessuna;
5)
Documentazione fotografica scala
1:5.000;
6)
Planimetria stato di fatto scala
1:1.000;
7)
Planimetria generale del nuovo
insediamento scala 1:1.000;
8)
Pianta, sezione e prospetti
opificio industriale scala 1:200;
9)
Planimetria aree di stoccaggio
rifiuti e materiali trattati scala varie;
10) Area
Uffici – Piante e prospetto scala 1:100;
11) Planimetria
reti tecnologiche scala varie;
12) Flusso
dei materiali in ingresso e in uscita scala 1:200;
13) Presidi
di controllo ambientale scala 1:500;
14) Carta
dei vincoli scala varie;
15) Fascia
di rispetto asta fluviale scala 1:5.000;
16) Distanza
dalle funzioni sensibili scala 1:25.000;
17) Carta
geologica dell’Abruzzo scala nessuna;
18) Carta
geomorfologica dell’Abruzzo scala 1:25.000;
19) Relazione
tecnica generale;
20) Studio
preliminare ambientale;
21) Relazione
geologica e geotecnica;
22) Rapporti
di prova analisi terreni;
23) Valutazione
previsionale di impatto acustico;
24) Certificazioni
dei sistemi di gestione qualità e ambiente;
25) Elenchi
dei rifiuti ammissibili all’impianto;
3.
di
autorizzare la Società DI NIZIO Eugenio S.r.l. a
socio unico:
3.1 Alla realizzazione e gestione ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2);
3.2
Alle emissioni in atmosfera ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell’attività di
produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale
polverulento alle prescrizioni di seguito elencate;
3.3
Allo scarico delle acque dei servizi
igienici, delle acque meteoriche, delle acque di prima e seconda pioggia nella
linea consortile come da Relazione Tecnica approvata;
4.
di
disporre che nell’impianto autorizzato possono
essere gestiti le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi con
relative potenzialità (Elenco codici C.E.R. – Descrizione - Operazioni di recupero/smaltimento previste –
Capacità max istantanea espressa in ton – Capacità max annuale espressa in tonn –
Modalità di stoccaggio – Caratteristiche fisiche – Aree di stoccaggio)
riportate nell’ALLEGATO 3 - Parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5.
di
stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 3)
è condizionata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
5.1)
della Direzione Generale della Regione – CCR – VIA – Comitato di Coordinamento
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale
• In
sede di autorizzazione finale produrre la ricostruzione della piezometrica prevedendo,
ove necessario, la realizzazione di un ulteriore piezometro;
• In sede di autorizzazione finale
valutare l’opportunità di un sistema di convogliamento dell’aria interna al
capannone;
• Effettuare una campagna di misure
fonometriche post operam, a cura di un tecnico
competente in acustica, con macchinari in piena attività mirata alla verifica
dell’effettivo rispetto dei limiti applicabili presso i ricettori considerati
nello studio previsionale.
5.2)
della AUSL Lanciano-Vasto-Chieti –
Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
presso Ospedale Civile di Atessa
PARERE
IGIENICO-SANITARIO
In riferimento
alla richiesta della Ditta indicata in oggetto, visionata la documentazione
allegata e la normativa vigente in materia art. 208 d.lgs. 152/2006 si rilascia
PARERE IGNIENICO-SANITARIO FAVOREVOLE di competenza nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
-
per i locali destinati
all’amministrazione e servizi rispetto dei requisiti di abitabilità previsti
dal D.M. 05/07/1971 e s.m.i. idoneo
approvvigionamento idrico e idoneo smaltimento delle acque nere;
-
in fase di costruzione, siano
adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impianti
sull’ambiente e quindi sulla salute pubblica, limitando la dispersione di
polveri, con l’utilizzo delle tecniche migliori per l’abbattimento delle
stesse;
-
limitare l’emissione dei gas di
scarico utilizzando un percorso per i mezzi di trasporto che consenta di
evitare ambienti sensibili e centri abitati;
-
dovranno essere adottate tutte le
precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse, nelle fasi di carico e
scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, all’interno e all’esterno
dell’impianto;
-
per l’abbattimento
dell’inquinamento acustico, dovrà essere garantito sia in fase di costruzione,
ma anche e soprattutto quanto l’impianto sarà attivo, il rispetto del D.M. n.
447/95 – s.m.i. la L.R. n. 23/2007, s.m.i. con la realizzazione di barriere fonoassorbenti se
necessarie, nonché il rispetto del D.P.C.M. /97 relativo ai valori limite delle
sorgenti sonore;
-
la superficie dell’area, sarà
recintata e mascherata da idonea barriera verde, sarà pavimentata e resa
impermeabile e dotata di sistemi di raccolta delle acque, le acque meteoriche
di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, dovranno essere
convogliate ed opportunamente trattate, secondo la normativa vigente in
materia;
-
la pericolosità ambientale di
eventuali perdite del sistema barriera, renderà indispensabile il monitoraggio
degli effetti sulle acque freatiche sotterranee, e sulle acque superficiali;
-
lo stoccaggio dei rifiuti, sia
all’interno che all’esterno dell’impianto, dovrà essere effettuato per
tipologie omogenee, dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti,
che in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
-
i rifiuti pericolosi dovranno
essere stoccati in aree coperte e delimitate al fine di proteggerli dall’azione
degli agenti atmosferici, le superfici saranno impermeabilizzate e dotate di
opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad
un pozzetto di raccolta,
-
l’impianto dovrà essere sempre
mantenuto nel migliore stato di efficienza, tale da garantire il rispetto della
normativa vigente e le caratteristiche tecniche proprie dell’impianto stesso;
-
il personale addetto alla
gestione dell’impianto, sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria, così come
previsto, dal D.lgs. n. 81/08 s.m.i., gli stessi
lavoratori dovranno essere in maniera continua e idonea formati per le azioni
di competenza;
-
al momento della cessazione
definitiva della attività, sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento, e il
sito stesso, sarà ripristinato in materia di bonifica e ripristino ambientale,
secondo la normativa vigente in materia;
-
infine se necessario l’impianto e
l’esercizio dello stesso saranno adeguati ad eventuali integrazioni e/o
modificazioni normative in materia ambientale ed igienico-sanitaria che
dovessero sub-entrare successivamente all’attivazione dell’impianto.
5.3)
del Servizio Gestione Rifiuti della
Regione Abruzzo
Per la matrice
geologica:
-
La realizzazione di un terzo
sondaggio, con profondità di almeno 15m, da attrezzare a piezometro e da
ubicarsi a valle dell’area in cui è prevista la realizzazione del nuovo
opificio ed in prossimità della perimetrazione del sito tale da costituire un
punto di conformità per le acque sotterranee;
-
Il campionamento dei terreni dal
sondaggio di nuova realizzazione a tre profondità ed in due aliquote di cui uno
a disposizione dell’ARTA, per l’eventuale esecuzione delle controanalisi così
come previsto dal D.Lgs. n° 152/2006;
-
Il campionamento delle acque
sotterranee da tutti i tre piezometri;
-
La ricerca dei composti organici
aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici
alogenati cancerogeni e di tutti parametri analitici potenzialmente correlati
con il ciclo produttivo dell’impianto;
-
La ricostruzione della direzione
di flusso della falda sulla base dei dati dei tre piezometri.
-
Esecuzione in contraddittorio
AZIENDA-ARTA delle indagini riguardanti il campionamento dei terreni e delle
acque sotterranee ai fini della tutela della salute pubblica e delle risorse
naturali;
Per le
emissioni in atmosfera:
-
Per limitare la qualità e
quantità delle emissioni in atmosfera provenienti dalla lavorazione interna al
capannone di dotarsi di un impianto di aspirazione polveri che tramite
opportuna linea di aspirazione invii il materiale aspirato ad un filtro a
maniche provvisto di sistema di pulizia mediante lavaggio in controcorrente;
6.
di
stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale
19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
7.
di
stabilire che la presente autorizzazione di cui
al precedente punto 3) è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data
di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed
è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione
dell’impianto;
8.
di
precisare che la presente autorizzazione è
prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n°
152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta
interessata;
9.
di
prescrivere che la Società comunichi preventivamente
l’inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale
dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto; a tale proposito
si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di
mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi
dell’art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e la gestione dell’impianto in oggetto deve essere
avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica
dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;
10.
di
prescrivere che la gestione dell’impianto in
oggetto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti della
seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:
10.1
Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in
conformità a quanto stabilito al successivo punto 18.1);
10.2
Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore
dei Lavori contenente:
• L’ultimazione delle opere in conformità
al progetto approvato;
• L’avvenuta effettuazione con esito
positivo della verifica di idoneità funzionale;
• Il nominativo del Responsabile della
gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze
tecniche;
10.3
Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al
D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità
Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
10.4
Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come
richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di
autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;
10.5 Data di avvio dell’impianto;
11.
di
disporre che entro 180 giorni (centottanta)
dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata
istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di
collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in
funzione anche della tipologia di impianto:
• La conformità dell’impianto realizzato
con il progetto a suo tempo approvato;
• La funzionalità dei sistemi di
stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità
e qualità dei rifiuti da smaltire;
• L’idoneità delle singole opere civili ed
elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
• Il regolare funzionamento dell’impianto
nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
• L’idoneità dell’impianto a garantire il
rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel
provvedimento di approvazione;
• Le attività di monitoraggio e
l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare
o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni
e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del
prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
12.
di
prescrivere che la Società provveda ad inviare il
certificato di collaudo dell’impianto di cui al punto 11) anche al competente
Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede
l’impianto;
13.
di
prescrivere che nell’impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti
alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
14.
di
prescrivere che il titolare e/o gestore
dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare
i seguenti adempimenti:
a) Accertare che il conferitore sia munito di
regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) In caso di conferimenti effettuati da
parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti
quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai
soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono
avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di
commercio ambulante;
Nei casi di
cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i
conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico
scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o
trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto
trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto,
indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli
Organi di Controllo competenti per territorio;
15.
di
precisare che la presente autorizzazione è
subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
• deve essere evitato ogni danno o
pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli;
• devono essere salvaguardate la fauna e
la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
• devono essere promossi, con l’osservanza
di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il
riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
• deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
16.
di
richiamare la Ditta interessata al rispetto, per
quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti)
e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza
semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Provinciale di
Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla
Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla
D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
17.
di
richiamare la Società DI NIZIO Eugenio S.r.l. a socio
unico - all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 –
“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”
e s.m.i.;
18.
di
obbligare la Ditta in oggetto a:
18.1
Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in
premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi;
18.2
Prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto
di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione
Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.
19.
di
fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni,
visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e
Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si
precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti
di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli
ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da
parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti
successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi,
infine, eventuali diritti di terzi;
20.
di
fare salvi altresì, i successivi accertamenti che
saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei
requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla
insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.
06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;
21.
di
redigere il presente provvedimento in n. 1
originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della
Ditta, a cura del competente SUAP;
22.
di
trasmettere copia del presente provvedimento al
Comune di Mozzagrogna (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA ed
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di
Chieti;
23.
di
trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma
18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.
copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione
Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
L’Aquila;
24.
di
disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web
della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla notifica;
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini