D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. , art. 45 – Società DI NIZIO EUGENIO S.r.l. a socio unico – Sede Legale e Amministrativa: Via America, 6 – MAFALDA (CB) – Sede Operativa: C.da Ponticelli S. MARIA IMBARO (CH) – Sede Operativa: Via di Ponte Galeria n° 152 – ROMA (Partita IVA – Codice Fiscale – C.C.I.A.A. n° 01527900706) – Iscrizione Albo Naz. le Smaltitori Sez. Regione Molise n° CB 000073/S/0 (CB004 del 1995) - Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata. Rifiuti non pericolosi: Operazioni di deposito: D15. Operazioni di recupero: R3 (limitatamente ai rifiuti di carta e cartone, per successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati) – R12 – R13. Rifiuti pericolosi: Operazioni di deposito: D15. Operazioni di recupero: R13.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di fare propria la conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 04.05.2016, nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2.           di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., l’iniziativa proposta dalla Società DI NIZIO EUGENIO S.r.l. a socio unico – Sede Legale e Amministrativa: Via America, 6 – MAFALDA (CB) – (Partita IVA – Codice Fiscale – C.C.I.A.A. n° 01527900706) – Iscrizione Albo Naz.le Smaltitori Sez. Regione Molise n° CB 000073/S/0 (CB004 del 1995) - Autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata. Rifiuti non pericolosi: Operazioni di deposito: D15. Operazioni di recupero: R3 (limitatamente ai rifiuti di carta e cartone, per successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati) – R12 – R13. Rifiuti pericolosi: Operazioni di deposito: D15. Operazioni di recupero: R13, identificata nei dati catastali:

Foglio: 15;

Particella 4259 (parte);

Superficie: 16.180 mq;

in conformità degli elaborati tecnici e tavole progettuali di seguito elencati:

20 Gennaio 2015

1)           Inquadramento generale e corografia scala varie;

2)           Inquadramento catastale scala 1:2.000;

3)           Stralcio P.R.G. Comune di Mozzagrogna scala 1:2.000;

4)           Carta delle connessioni infrastruttuali scala nessuna;

5)           Documentazione fotografica scala 1:5.000;

6)           Planimetria stato di fatto scala 1:1.000;

7)           Planimetria generale del nuovo insediamento scala 1:1.000;

8)           Pianta, sezione e prospetti opificio industriale scala 1:200;

9)           Planimetria aree di stoccaggio rifiuti e materiali trattati scala varie;

10)       Area Uffici – Piante e prospetto scala 1:100;

11)       Planimetria reti tecnologiche scala varie;

12)       Flusso dei materiali in ingresso e in uscita scala 1:200;

13)       Presidi di controllo ambientale scala 1:500;

14)       Carta dei vincoli scala varie;

15)       Fascia di rispetto asta fluviale scala 1:5.000;

16)       Distanza dalle funzioni sensibili scala 1:25.000;

17)       Carta geologica dell’Abruzzo scala nessuna;

18)       Carta geomorfologica dell’Abruzzo scala 1:25.000;

19)       Relazione tecnica generale;

20)       Studio preliminare ambientale;

21)       Relazione geologica e geotecnica;

22)       Rapporti di prova analisi terreni;

23)       Valutazione previsionale di impatto acustico;

24)       Certificazioni dei sistemi di gestione qualità e ambiente;

25)       Elenchi dei rifiuti ammissibili all’impianto;

3.           di autorizzare la Società DI NIZIO Eugenio S.r.l. a socio unico:

3.1    Alla realizzazione e gestione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. dell’impianto di cui al precedente punto 2);

3.2    Alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento alle prescrizioni di seguito elencate;

3.3    Allo scarico delle acque dei servizi igienici, delle acque meteoriche, delle acque di prima e seconda pioggia nella linea consortile come da Relazione Tecnica approvata;

4.           di disporre che nell’impianto autorizzato possono essere gestiti le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi con relative potenzialità (Elenco codici C.E.R. – Descrizione -  Operazioni di recupero/smaltimento previste – Capacità max istantanea espressa in ton – Capacità max annuale espressa in tonn – Modalità di stoccaggio – Caratteristiche fisiche – Aree di stoccaggio) riportate nell’ALLEGATO 3 - Parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5.           di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 3) è condizionata al rispetto delle seguenti   prescrizioni:

5.1) della Direzione Generale della Regione – CCR – VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale

        In sede di autorizzazione finale produrre la ricostruzione della piezometrica prevedendo, ove necessario, la realizzazione di un ulteriore piezometro;

        In sede di autorizzazione finale valutare l’opportunità di un sistema di convogliamento dell’aria interna al capannone;

        Effettuare una campagna di misure fonometriche post operam, a cura di un tecnico competente in acustica, con macchinari in piena attività mirata alla verifica dell’effettivo rispetto dei limiti applicabili presso i ricettori considerati nello studio previsionale.

5.2)   della AUSL Lanciano-Vasto-Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica presso Ospedale Civile di Atessa

PARERE IGIENICO-SANITARIO

In riferimento alla richiesta della Ditta indicata in oggetto, visionata la documentazione allegata e la normativa vigente in materia art. 208 d.lgs. 152/2006 si rilascia PARERE IGNIENICO-SANITARIO FAVOREVOLE di competenza nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-            per i locali destinati all’amministrazione e servizi rispetto dei requisiti di abitabilità previsti dal D.M. 05/07/1971 e s.m.i. idoneo approvvigionamento idrico e idoneo smaltimento delle acque nere;

-            in fase di costruzione, siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impianti sull’ambiente e quindi sulla salute pubblica, limitando la dispersione di polveri, con l’utilizzo delle tecniche migliori per l’abbattimento delle stesse;

-            limitare l’emissione dei gas di scarico utilizzando un percorso per i mezzi di trasporto che consenta di evitare ambienti sensibili e centri abitati;

-            dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse, nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, all’interno e all’esterno dell’impianto;

-            per l’abbattimento dell’inquinamento acustico, dovrà essere garantito sia in fase di costruzione, ma anche e soprattutto quanto l’impianto sarà attivo, il rispetto del D.M. n. 447/95 – s.m.i. la L.R. n. 23/2007, s.m.i. con la realizzazione di barriere fonoassorbenti se necessarie, nonché il rispetto del D.P.C.M. /97 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;

-            la superficie dell’area, sarà recintata e mascherata da idonea barriera verde, sarà pavimentata e resa impermeabile e dotata di sistemi di raccolta delle acque, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, dovranno essere convogliate ed opportunamente trattate, secondo la normativa vigente in materia;

-            la pericolosità ambientale di eventuali perdite del sistema barriera, renderà indispensabile il monitoraggio degli effetti sulle acque freatiche sotterranee, e sulle acque superficiali;

-            lo stoccaggio dei rifiuti, sia all’interno che all’esterno dell’impianto, dovrà essere effettuato per tipologie omogenee, dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti, che in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;

-            i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati in aree coperte e delimitate al fine di proteggerli dall’azione degli agenti atmosferici, le superfici saranno impermeabilizzate e dotate di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta,

-            l’impianto dovrà essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza, tale da garantire il rispetto della normativa vigente e le caratteristiche tecniche proprie dell’impianto stesso;

-            il personale addetto alla gestione dell’impianto, sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria, così come previsto, dal D.lgs. n. 81/08 s.m.i., gli stessi lavoratori dovranno essere in maniera continua e idonea formati per le azioni di competenza;

-            al momento della cessazione definitiva della attività, sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento, e il sito stesso, sarà ripristinato in materia di bonifica e ripristino ambientale, secondo la normativa vigente in materia;

-            infine se necessario l’impianto e l’esercizio dello stesso saranno adeguati ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico-sanitaria che dovessero sub-entrare successivamente all’attivazione dell’impianto.

5.3)  del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo

Per la matrice geologica:

-            La realizzazione di un terzo sondaggio, con profondità di almeno 15m, da attrezzare a piezometro e da ubicarsi a valle dell’area in cui è prevista la realizzazione del nuovo opificio ed in prossimità della perimetrazione del sito tale da costituire un punto di conformità per le acque sotterranee;

-            Il campionamento dei terreni dal sondaggio di nuova realizzazione a tre profondità ed in due aliquote di cui uno a disposizione dell’ARTA, per l’eventuale esecuzione delle controanalisi così come previsto dal D.Lgs. n° 152/2006;

-            Il campionamento delle acque sotterranee da tutti i tre piezometri;

-            La ricerca dei composti organici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni e di tutti parametri analitici potenzialmente correlati con il ciclo produttivo dell’impianto;

-            La ricostruzione della direzione di flusso della falda sulla base dei dati dei tre piezometri.

-            Esecuzione in contraddittorio AZIENDA-ARTA delle indagini riguardanti il campionamento dei terreni e delle acque sotterranee ai fini della tutela della salute pubblica e delle risorse naturali;

Per le emissioni in atmosfera:

-            Per limitare la qualità e quantità delle emissioni in atmosfera provenienti dalla lavorazione interna al capannone di dotarsi di un impianto di aspirazione polveri che tramite opportuna linea di aspirazione invii il materiale aspirato ad un filtro a maniche provvisto di sistema di pulizia mediante lavaggio in controcorrente;

6.           di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

7.           di stabilire che la presente autorizzazione di cui al precedente punto 3) è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto; 

8.           di precisare che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

9.           di prescrivere che la Società comunichi preventivamente l’inizio dei lavori a questo Servizio, al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto; a tale proposito si precisa che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine perentorio di mesi 12 (Dodici) dalla notifica della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 45, co. 7, lett. b) della L.R. n° 45/07 e s.m.i. e la gestione dell’impianto in oggetto deve essere avviato entro il termine perentorio di mesi 36 (Trentasei) dalla notifica dell’autorizzazione ai sensi delle medesime disposizioni;

10.        di prescrivere che la gestione dell’impianto in oggetto è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

10.1 Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito al successivo punto 18.1);

10.2 Comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

        L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

        L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

        Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

10.3 Documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n° 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;

10.4 Copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa e/o presentazione copia della istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del CPI;

10.5   Data di avvio dell’impianto;

11.        di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

        La conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

        La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

        L’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

        Il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

        L’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

        Le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

12.        di prescrivere che la Società provveda ad inviare il certificato di collaudo dell’impianto di cui al punto 11) anche al competente Distretto Provinciale dell’ARTA, alla Provincia e al Comune dove ha sede l’impianto;

13.        di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

14.        di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)      Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)      In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)      I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

15.        di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori   prescrizioni:

        deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

        devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

        devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

        deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

16.        di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

17.        di richiamare la Società DI NIZIO Eugenio S.r.l. a socio unico - all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 – “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri” e s.m.i.;

18.        di obbligare la Ditta in oggetto a:

18.1 Possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

18.2 Prestare prima dell’avvio effettivo delle operazioni di gestione dell’impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.

19.        di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

20.        di fare salvi altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06 Novembre 2011, n° 159 e s.m.i. – “Codice antimafia”;

21.        di redigere il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

22.        di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Mozzagrogna (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di Chieti;

23.        di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

24.        di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini