Bilancio consolidato del “Gruppo Regione Abruzzo” per l’anno 2016. Approvazione elenchi dei soggetti componenti il “Gruppo Regione Abruzzo”, ai sensi dell’allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel citato decreto, al fine di garantire “il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili”;

 

CONSIDERATO che l’art. 11 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, rubricato “Bilancio consolidato” prevede quanto segue:

“1.     Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’Allegato n.4/4.

2.           Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a.            la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b.           la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3.           Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4.           Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”

 

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del richiamato decreto legislativo e che pertanto ha la facoltà di rinviare l’adozione dello stesso con riferimento all’esercizio 2016 secondo quanto disposto dal predetto comma 4 del citato articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

 

DATO ATTO che il citato Principio contabile applicato al bilancio consolidato di cui all’Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, così come riformulato dal decreto legislativo n. 126/2014, individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, la predisposizione di due elenchi distinti, da sottoporre all’approvazione da parte della Giunta, riguardanti:

1.      gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2.      gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

 

DATO ATTO altresì che l’Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 fornisce la definizione dei componenti del “Gruppo amministrazione pubblica” – organismi strumentali, enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate e società partecipate – dal quale sono esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dal comma 3 del citato articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

 

TENUTO CONTO che il medesimo Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 indica quali soggetti inclusi nell’elenco n. 1), concernente il gruppo amministrazione pubblica, devono essere ricompresi nell’elenco n. 2), relativo ai componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. In particolare è stabilito che gli enti e le società compresi nell’elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2) nei casi di irrilevanza e impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I due casi in questione sono disciplinati dall’Allegato 4/4 come segue:

a.       Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

-             totale dell’attivo;

-             patrimonio netto;

-             totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del Valore della produzione dell’ente o società controllate o partecipate al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del Valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b.      Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardanti eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)

 

CONSIDERATO che la redazione del bilancio consolidato, tra l’altro:

a.       sopperisce alle eventuali carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

b.      attribuisce all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c.       permette di ottenere una visone completa delle competenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

 

TENUTO CONTO che il citato Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli elenchi degli organismi costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed il relativo perimetro di consolidamento siano oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;

 

RITENUTO di individuare i seguenti soggetti, quali facenti parte del “gruppo amministrazione pubblica” ai sensi del citato Allegato 4/4, così suddivisi nelle cinque tipologie previste:

1.      organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa, dotate di autonomia gestionale contabile, prive di personalità giuridica e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo:

-             Consiglio Regionale d’Abruzzo;

2.      enti strumentali controllati dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la regione ha una delle seguenti condizioni:

a.       il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b.       il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c.       la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d.       l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e.       un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante;

-            Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Pescara;

-            Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Teramo;

-            Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Chieti;

-            Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Lanciano;

-            Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di L’Aquila;

-            Azienda Regionale per le Attività Produttive;

-            Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara;

-            Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila;

-            Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti;

-            Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo;

-            Agenzia Sanitaria Regionale;

-            Agenzia Regionale per l’informatica e la Telematica;

-            Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente;

-            Associazione CIAPI – Abruzzo Formazione;

-            Fondazione CIAPI;

-            Ente Parco Regionale Sirente-Velino.

3.      enti strumentali partecipati da un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2):

-             Consorzio Ricerche Applicate alla Biotecnologia – C.R.A.B.;

-             Consorzio Ente Porto di Giulianova;

-             Consorzio Didattico per gli Ecosistemi Montani – CODEMM;

-             Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”;

-             Consorzio LANCIANOFIERA – Polo fieristico d’Abruzzo;

-             Consorzio di Bonifica Nord - Bacino Tronto, Tordino e Vomano;

-             Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno;

-             Consorzio di Bonifica Centro -  Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro;

-             Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri – Garigliano;

-             Consorzio di Bonifica Interno - Bacino Aterno e Sagittario;

-             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 – Provincia di Chieti;

-             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 – Provincia di L’Aquila;

-             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 2 – Provincia di L’Aquila;

-             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 – Provincia di Pescara;

-             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 1 – Provincia di Teramo;

-             Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP n. 2 – Provincia di Teramo.

4.      le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo , nei cui confronti la capogruppo ha una delle seguenti condizioni:

a.       il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

b.       il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante;

-            Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.a. – T.U.A.;

-            Centro Agro Alimentare La Valle della Pescara S.c.r.l.;

-            Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.a. – FI.R.A.;

-            Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. – S.A.G.A.;

-            Abruzzo Engineering S.c.p.a.;

-            Abruzzo Sviluppo S.p.a;

-            Società di Ingegneria Regionale S.p.a. – S.I.R.;

-            Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue – CO.T.IR.;

-            Consorzio per la Ricerca viticola ed Enologica in Abruzzo S.c.r.l. – C.RI.V.E.A.;

-            Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo S.c.r.l. – UNISULMONA;

-            Centro Alta Formazione Valle Peligna – Alto Sangro S.c.r.l.

5.      le società partecipate dall’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% o al 10% se trattasi di società quotata:

-             nessuna società rientrante

 

PRECISATO che i Consorzi di bonifica, dei quali la Regione Abruzzo non detiene partecipazioni patrimoniali, sono stati classificati, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, tra gli enti strumentali partecipati di cui al precedente punto 3), giacché ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 11/83 e ss.mm. e ii. concernente “Normativa in materia di bonifica”  il Consiglio regionale nomina quattro membri di diritto su dodici del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica che sono soggetti alla vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale per effetto di quanto disposto dall’art. 14 della citata legge. Inoltre, qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l’esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, ai sensi dell’art. 15 della richiamata normativa regionale, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina;

 

PRECISATO altresì che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono state classificate, per effetto di quanto disposto dall’art. 11-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, tra gli enti strumentali partecipati di cui al precedente punto 3) giacché:

-            ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 e ss.mm. e ii. recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da tre membri, dei quali uno, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Giunta regionale e che, per effetto di quanto disposto dal successivo art. 18, è attribuito al competente Servizio dell’Assessorato alle Politiche Sociali l’esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull’amministrazione delle Aziende e di controllo sulla qualità sui servizi dalle stesse erogate;

-            in caso di gravi violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Azienda, che ne pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonché di irregolare costituzione o ricostituzione degli Organi di governo, l’art. 19 della richiamata legge regionale prevede, da ultimo, che la Giunta regionale possa, con proprio provvedimento, procedere allo scioglimento degli Organi di governo dell’Azienda stessa, nominando in loro sostituzione, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali per un periodo non superiore a sei mesi, un Commissario Straordinario regionale, in possesso di adeguata professionalità;

 

CONSIDERATO che sino ad oggi non si sono presentati casi di impossibilità, come disciplinati dall’Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011, ossia quelli per i quali non sia possibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

 

DATO ATTO che l’ultimo Rendiconto generale annuale della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio regionale è relativo all’annualità 2012 e che, pertanto, anche in considerazione dell’applicazione a partire dall’esercizio 2015 delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 introdotte dal richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii. non è al momento possibile definire con riguardo al soggetto consolidante Regione Abruzzo i parametri relativi al totale dell’attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici cui rapportare i corrispondenti valori soglia degli enti e delle società facenti parte del gruppo amministrazione pubblica al fine di individuare gli organismi i cui bilanci possono essere considerati irrilevanti e quindi non da inserire obbligatoriamente nel perimetro dei soggetti oggetto di consolidamento;

 

RILEVATA la necessità di attendere almeno l’approvazione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2015 per poter determinare i valori soglia relativi ai parametri previsti dal citato Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, sulla base dei quali calcolare l’irrilevanza dei bilanci degli enti e delle società del Gruppo Regione Abruzzo compresi nell’elenco n.1) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di individuare quali componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” (GAP) della Regione Abruzzo gli enti, le aziende e le società inclusi nell’Elenco n.1) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, distinti nelle tipologie corrispondenti alle missioni del bilancio di cui al comma 3 dell’art. 11-ter del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;

 

RITENUTO altresì di individuare, in sede di prima applicazione, quali componenti il perimetro di consolidamento del primo bilancio consolidato del Gruppo Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2016, gli enti, le aziende e le società inclusi nell’elenco n.2) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

 

ATTESO che all’esito dell’approvazione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo al 31/12/2015 si procederà alla determinazione dei tre parametri (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici) previsti dal citato Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii. sulla base dei quali si dovrà nuovamente procedere, mediante aggiornamento dell’Elenco n. 2), all’individuazione degli enti da includere nel bilancio consolidato tenuto conto della eventuale irrilevanza dei loro citati parametri di bilancio rispetto a quelli dell’Amministrazione consolidante;

 

CONSIDERATO che il predetto Principio contabile applicato dispone che nel caso in cui, alla fine dell’esercizio di riferimento del consolidato, l’elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione inizialmente elaborata, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”;

 

DATO ATTO che il richiamato Principio contabile applicato prevede al paragrafo 3.2 che prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo:

a.       comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’Elenco n. 2) che saranno inserite nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;

b.      trasmette a ciascuno di tali soggetti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;

c.       impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Tali direttive riguardano:

1.       le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato;

2.       le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato;

3.       le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel citato Principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica;

 

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

 

VISTA la legge regionale 25 marzo n. 3 e successive modifiche ed integrazioni inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 

DATO ATTO che:

-            il Dirigente del Servizio “Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate” ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sulla base della istruttoria effettuata dal funzionario responsabile dell’Ufficio competente per materia;

-            il Direttore del Dipartimento “Risorse ed Organizzazione”, sulla base dell’istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

 

Udito il Relatore;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

 

1.      di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del “Gruppo Regione Abruzzo”, oltre alla stessa Regione in qualità di capogruppo, gli enti, le aziende e le società indicate nell’allegato Elenco n.1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di individuare, in sede di prima applicazione e ai fini della redazione del primo bilancio consolidato, quali componenti il perimetro di consolidamento della Regione Abruzzo, oltre alla capogruppo, gli enti, le aziende e le società indicate nell’allegato Elenco n.2) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      di dare atto che gli enti, le aziende e le società inseriti nel predetto Elenco n. 2) risultano coincidenti con quelli indicati nel richiamato Elenco n. 1) non potendosi al momento procedere ad una definizione più limitata del perimetro di consolidamento rispetto a quello del “Gruppo Regione Abruzzo” stante l’impossibilità di applicare il criterio di irrilevanza dei bilanci dei soggetti da consolidare, previsto dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato n.4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii., in assenza del rendiconto generale annuale al 31/12/2015 della Regione Abruzzo;

4.      di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuale al termine di ogni esercizio al fine di tenere conto di quanto avvenuto nel corso dell’esercizio cui il bilancio consolidato fa riferimento e che la versione definitiva dei due elenchi sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato oggetto di approvazione;

5.      di demandare al Dipartimento Risorse ed Organizzazione per quanto di competenza del Servizio “Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate”, il compito di comunicare agli enti, alle aziende e alle società inserite nell’Elenco n. 2) del presente provvedimento che gli stessi saranno ricompresi nel bilancio consolidato della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2016, trasmettendo loro l’elenco degli enti compresi nel redigendo bilancio consolidato;

6.      di demandare altresì al Dipartimento Risorse ed Organizzazione per quanto di competenza del Servizio “Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate” la comunicazione agli enti, alle aziende e alle società compresi nel perimetro di consolidamento della Regione Abruzzo delle direttive di cui al paragrafo 3.2 dell’allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato della Regione Abruzzo;

7.      di rinviare l’adozione del bilancio consolidato della Regione Abruzzo con riferimento all’esercizio 2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., dando atto che questa Amministrazione non ha partecipato alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 78 del richiamato decreto legislativo;

8.      di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Seguono Allegati

Allegato1

Allegato2