LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42” prevede che le amministrazioni pubbliche conformino
la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel citato
decreto, al fine di garantire “il consolidamento e la trasparenza dei conti
pubblici secondo le direttive dell’Unione europea e l’adozione di sistemi
informativi omogenei e interoperabili”;
CONSIDERATO
che l’art. 11 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,
rubricato “Bilancio consolidato” prevede quanto segue:
“1. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1,
redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui
all’Allegato n.4/4.
2.
Il bilancio consolidato è
costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a.
la relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa;
b.
la relazione del collegio dei
revisori dei conti.
3.
Ai fini dell’inclusione nel
bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica
o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri
componenti del gruppo, con esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4.
Gli enti di cui al comma 1
possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento
all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione”
TENUTO
CONTO che la Regione Abruzzo non ha
partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del richiamato decreto
legislativo e che pertanto ha la facoltà di rinviare l’adozione dello stesso
con riferimento all’esercizio 2016 secondo quanto disposto dal predetto comma 4
del citato articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
DATO
ATTO che il citato Principio contabile
applicato al bilancio consolidato di cui all’Allegato n. 4/4 al decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
riformulato dal decreto legislativo n. 126/2014, individua quali attività preliminari
al consolidamento dei bilanci del gruppo, la predisposizione di due elenchi
distinti, da sottoporre all’approvazione da parte della Giunta, riguardanti:
1. gli enti, le aziende e le società che
compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le
aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di
amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società
componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
DATO
ATTO altresì che l’Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 fornisce la definizione dei componenti del
“Gruppo amministrazione pubblica” – organismi strumentali, enti strumentali
controllati, enti strumentali partecipati, società controllate e società
partecipate – dal quale sono esclusi gli enti coinvolti nella gestione della
spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come
previsto dal comma 3 del citato articolo 11-bis del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
TENUTO
CONTO che il medesimo Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 indica quali soggetti inclusi nell’elenco n.
1), concernente il gruppo amministrazione pubblica, devono essere ricompresi
nell’elenco n. 2), relativo ai componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato. In particolare è stabilito che gli enti e le società compresi
nell’elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell’elenco di cui
al punto 2) nei casi di irrilevanza e impossibilità di reperire le informazioni
necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.
I due casi in questione sono disciplinati dall’Allegato 4/4 come segue:
a. Irrilevanza, quando il bilancio di un
componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno
dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e al
5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
-
totale dell’attivo;
-
patrimonio netto;
-
totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di
garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono
considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano
percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza
riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti
positivi di reddito che concorrono alla determinazione del Valore della
produzione dell’ente o società controllate o partecipate al totale dei “A)
Componenti positivi della gestione” dell’ente”.
Per le
regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non
sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti
positivi di reddito che concorrono alla determinazione del Valore della
produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi
della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione
riguardanti il perimetro sanitario”.
In ogni caso,
sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b. Impossibilità di reperire le informazioni
necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli senza spese sproporzionate. I
casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente
estremamente limitati e riguardanti eventi di natura straordinaria (terremoti,
alluvioni e altre calamità naturali)
CONSIDERATO
che la redazione del bilancio consolidato, tra l’altro:
a. sopperisce alle eventuali carenze
informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni
in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle
proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b. attribuisce all’amministrazione capogruppo
un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore
efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c. permette di ottenere una visone completa
delle competenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che
fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.
TENUTO
CONTO che il citato Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli elenchi degli organismi
costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed il relativo perimetro di
consolidamento siano oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;
RITENUTO
di individuare i seguenti soggetti, quali facenti parte del “gruppo
amministrazione pubblica” ai sensi del citato Allegato 4/4, così suddivisi nelle
cinque tipologie previste:
1. organismi strumentali dell’amministrazione
pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle
articolazioni organizzative della capogruppo stessa, dotate di autonomia
gestionale contabile, prive di personalità giuridica e, di conseguenza, già
compresi nel rendiconto della capogruppo:
-
Consiglio Regionale d’Abruzzo;
2. enti strumentali controllati
dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma
1, del decreto legislativo n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e
privati e dalle aziende nei cui confronti la regione ha una delle seguenti
condizioni:
a. il possesso, diretto o indiretto, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b. il potere assegnato da legge, statuto o
convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c. la maggioranza, diretta o indiretta, dei
diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le
scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività
dell’ente o dell’azienda;
d. l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei
casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione;
e. un’influenza dominante in virtù di
contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali
contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione,
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di
tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante;
-
Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale di Pescara;
-
Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale di Teramo;
-
Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale di Chieti;
-
Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale di Lanciano;
-
Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale di L’Aquila;
-
Azienda Regionale per le Attività
Produttive;
-
Consorzio per lo Sviluppo
Industriale dell’Area Chieti-Pescara;
-
Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di L’Aquila;
-
Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Chieti;
-
Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari di Teramo;
-
Agenzia Sanitaria Regionale;
-
Agenzia Regionale per l’informatica
e la Telematica;
-
Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente;
-
Associazione CIAPI – Abruzzo
Formazione;
-
Fondazione CIAPI;
-
Ente Parco Regionale Sirente-Velino.
3. enti strumentali partecipati da
un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2,
costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto
2):
-
Consorzio Ricerche Applicate alla
Biotecnologia – C.R.A.B.;
-
Consorzio Ente Porto di
Giulianova;
-
Consorzio Didattico per gli
Ecosistemi Montani – CODEMM;
-
Consorzio di gestione dell’Area
Marina Protetta “Torre del Cerrano”;
-
Consorzio LANCIANOFIERA – Polo
fieristico d’Abruzzo;
-
Consorzio di Bonifica Nord -
Bacino Tronto, Tordino e Vomano;
-
Consorzio di Bonifica Sud -
Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno;
-
Consorzio di Bonifica Centro
- Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro;
-
Consorzio di Bonifica Ovest -
Bacino Liri – Garigliano;
-
Consorzio di Bonifica Interno -
Bacino Aterno e Sagittario;
-
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona ASP n. 1 – Provincia di Chieti;
-
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona ASP n. 1 – Provincia di L’Aquila;
-
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona ASP n. 2 – Provincia di L’Aquila;
-
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona ASP n. 1 – Provincia di Pescara;
-
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona ASP n. 1 – Provincia di Teramo;
-
Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona ASP n. 2 – Provincia di Teramo.
4. le società controllate
dall’amministrazione pubblica capogruppo , nei cui confronti la capogruppo ha
una delle seguenti condizioni:
a. il possesso, diretto o indiretto, anche
sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una
influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b. il diritto, in virtù di un contratto o di
una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge
consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti
di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività
oggetto di tali contratti comportano l’esercizio di influenza dominante;
-
Società Unica Abruzzese di
Trasporto S.p.a. – T.U.A.;
-
Centro Agro Alimentare La Valle
della Pescara S.c.r.l.;
-
Finanziaria Regionale Abruzzese
S.p.a. – FI.R.A.;
-
Società Abruzzese Gestione
Aeroporto S.p.A. – S.A.G.A.;
-
Abruzzo Engineering S.c.p.a.;
-
Abruzzo Sviluppo S.p.a;
-
Società di Ingegneria Regionale
S.p.a. – S.I.R.;
-
Consorzio per la divulgazione e
sperimentazione delle tecniche irrigue – CO.T.IR.;
-
Consorzio per la Ricerca viticola
ed Enologica in Abruzzo S.c.r.l. – C.RI.V.E.A.;
-
Consorzio per il Polo
Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo S.c.r.l.
– UNISULMONA;
-
Centro Alta Formazione Valle Peligna
– Alto Sangro S.c.r.l.
5. le società partecipate
dall’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della
regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A
decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017, la definizione di
società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente
locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di
voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% o al 10% se trattasi
di società quotata:
-
nessuna società rientrante
PRECISATO
che i Consorzi di bonifica, dei quali la Regione Abruzzo non detiene
partecipazioni patrimoniali, sono stati classificati, ai sensi dell’art.
11-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, tra gli enti strumentali
partecipati di cui al precedente punto 3), giacché ai sensi dell’art. 7 della
L.R. n. 11/83 e ss.mm. e ii. concernente “Normativa in materia di bonifica” il Consiglio regionale nomina quattro membri
di diritto su dodici del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica che
sono soggetti alla vigilanza e controllo dell’Amministrazione regionale per
effetto di quanto disposto dall’art. 14 della citata legge. Inoltre, qualora
nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità
insanabili mediante l’esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente
della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, ai sensi dell’art. 15
della richiamata normativa regionale, lo scioglimento degli organi di
amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del
commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua
nomina;
PRECISATO
altresì che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono state
classificate, per effetto di quanto disposto dall’art. 11-ter, comma 2, del
decreto legislativo n. 118/2011, tra gli enti strumentali partecipati di cui al
precedente punto 3) giacché:
-
ai sensi dell’art. 11 della legge
regionale 24 giugno 2011, n. 17 e ss.mm. e ii. recante “Riordino delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda è composto da tre membri, dei quali uno, con
funzioni di Presidente, è nominato dalla Giunta regionale e che, per effetto di
quanto disposto dal successivo art. 18, è attribuito al competente Servizio
dell’Assessorato alle Politiche Sociali l’esercizio delle funzioni in materia
di vigilanza sugli Organi e sull’amministrazione delle Aziende e di controllo
sulla qualità sui servizi dalle stesse erogate;
-
in caso di gravi violazioni di
legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarità contabili e amministrative
nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Azienda, che ne
pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonché di irregolare
costituzione o ricostituzione degli Organi di governo, l’art. 19 della
richiamata legge regionale prevede, da ultimo, che la Giunta regionale possa,
con proprio provvedimento, procedere allo scioglimento degli Organi di governo
dell’Azienda stessa, nominando in loro sostituzione, su proposta dell’Assessore
alle Politiche Sociali per un periodo non superiore a sei mesi, un Commissario
Straordinario regionale, in possesso di adeguata professionalità;
CONSIDERATO
che sino ad oggi non si sono presentati casi di impossibilità, come
disciplinati dall’Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011,
ossia quelli per i quali non sia possibile reperire le informazioni necessarie
al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
DATO
ATTO che l’ultimo Rendiconto generale
annuale della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio regionale è relativo
all’annualità 2012 e che, pertanto, anche in considerazione dell’applicazione a
partire dall’esercizio 2015 delle nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 introdotte dal richiamato decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii. non è al momento possibile definire con
riguardo al soggetto consolidante Regione Abruzzo i parametri relativi al totale
dell’attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici cui
rapportare i corrispondenti valori soglia degli enti e delle società facenti
parte del gruppo amministrazione pubblica al fine di individuare gli organismi
i cui bilanci possono essere considerati irrilevanti e quindi non da inserire
obbligatoriamente nel perimetro dei soggetti oggetto di consolidamento;
RILEVATA
la necessità di attendere almeno l’approvazione del Rendiconto generale della
Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2015 per poter determinare i valori
soglia relativi ai parametri previsti dal citato Principio Contabile Applicato
concernente il Bilancio Consolidato di cui all’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, sulla base dei quali calcolare
l’irrilevanza dei bilanci degli enti e delle società del Gruppo Regione Abruzzo
compresi nell’elenco n.1) allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO
pertanto di individuare quali componenti il “Gruppo amministrazione pubblica”
(GAP) della Regione Abruzzo gli enti, le aziende e le società inclusi
nell’Elenco n.1) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, distinti nelle tipologie corrispondenti alle missioni del bilancio
di cui al comma 3 dell’art. 11-ter del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.
e ii.;
RITENUTO
altresì di individuare, in sede di prima applicazione, quali componenti il
perimetro di consolidamento del primo bilancio consolidato del Gruppo Regione
Abruzzo per l’esercizio finanziario 2016, gli enti, le aziende e le società
inclusi nell’elenco n.2) allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
ATTESO
che all’esito dell’approvazione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo
al 31/12/2015 si procederà alla determinazione dei tre parametri (totale
dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici) previsti dal
citato Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
e ii. sulla base dei quali si dovrà nuovamente procedere, mediante
aggiornamento dell’Elenco n. 2), all’individuazione degli enti da includere nel
bilancio consolidato tenuto conto della eventuale irrilevanza dei loro citati
parametri di bilancio rispetto a quelli dell’Amministrazione consolidante;
CONSIDERATO
che il predetto Principio contabile applicato dispone che nel caso in cui, alla
fine dell’esercizio di riferimento del consolidato, l’elenco degli enti
compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione
inizialmente elaborata, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai
componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”;
DATO
ATTO che il richiamato Principio contabile
applicato prevede al paragrafo 3.2 che prima dell’avvio dell’obbligo di
redazione del bilancio consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo:
a. comunica agli enti, alle aziende e alle
società comprese nell’Elenco n. 2) che saranno inserite nel proprio bilancio
consolidato del prossimo esercizio;
b. trasmette a ciascuno di tali soggetti
l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
c. impartisce le direttive necessarie per
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Tali direttive
riguardano:
1. le modalità e i tempi di trasmissione dei
bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle
informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato;
2. le indicazioni di dettaglio riguardanti
la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo
devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato;
3. le istruzioni necessarie per avviare un
percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci
del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel
citato Principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli
enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la
capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società
controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le
modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica;
RILEVATO
che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
VISTA
la legge regionale 25 marzo n. 3 e successive modifiche ed integrazioni
inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
VISTO
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
DATO
ATTO che:
-
il Dirigente del Servizio
“Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate” ha espresso il proprio
parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sulla base della
istruttoria effettuata dal funzionario responsabile dell’Ufficio competente per
materia;
-
il Direttore del Dipartimento
“Risorse ed Organizzazione”, sulla base dell’istruttoria e del parere
favorevole di cui al punto precedente ha espresso parere favorevole ritenendo
la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al
Dipartimento;
Udito il Relatore;
A voti unanimi espressi nelle forme di
legge,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che
qui si intendono integralmente riportate:
1. di
individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali
componenti del “Gruppo Regione Abruzzo”, oltre alla stessa Regione in qualità
di capogruppo, gli enti, le aziende e le società indicate nell’allegato Elenco
n.1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di
individuare, in sede di prima applicazione e ai fini della redazione del
primo bilancio consolidato, quali componenti il perimetro di consolidamento
della Regione Abruzzo, oltre alla capogruppo, gli enti, le aziende e le società
indicate nell’allegato Elenco n.2) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di
dare atto che gli enti, le aziende e le società inseriti nel predetto
Elenco n. 2) risultano coincidenti con quelli indicati nel richiamato Elenco n.
1) non potendosi al momento procedere ad una definizione più limitata del
perimetro di consolidamento rispetto a quello del “Gruppo Regione Abruzzo”
stante l’impossibilità di applicare il criterio di irrilevanza dei bilanci dei
soggetti da consolidare, previsto dal Principio Contabile applicato concernente
il bilancio consolidato di cui all’Allegato n.4/4 del decreto legislativo n.
118/2011 e ss.mm. e ii., in assenza del rendiconto generale annuale al
31/12/2015 della Regione Abruzzo;
4. di
dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad
aggiornamento annuale al termine di ogni esercizio al fine di tenere conto di
quanto avvenuto nel corso dell’esercizio cui il bilancio consolidato fa
riferimento e che la versione definitiva dei due elenchi sarà inserita nella
nota integrativa al bilancio consolidato oggetto di approvazione;
5. di
demandare al Dipartimento Risorse ed Organizzazione per quanto di
competenza del Servizio “Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate”, il
compito di comunicare agli enti, alle aziende e alle società inserite
nell’Elenco n. 2) del presente provvedimento che gli stessi saranno ricompresi
nel bilancio consolidato della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario
2016, trasmettendo loro l’elenco degli enti compresi nel redigendo bilancio
consolidato;
6. di
demandare altresì al Dipartimento Risorse ed Organizzazione per quanto di
competenza del Servizio “Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate” la
comunicazione agli enti, alle aziende e alle società compresi nel perimetro di
consolidamento della Regione Abruzzo delle direttive di cui al paragrafo 3.2
dell’allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 necessarie per rendere possibile
la predisposizione del bilancio consolidato della Regione Abruzzo;
7. di
rinviare l’adozione del bilancio consolidato della Regione Abruzzo con
riferimento all’esercizio 2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 4
dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., dando atto che questa
Amministrazione non ha partecipato alla sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 78 del richiamato
decreto legislativo;
8. di
pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Seguono Allegati