LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la DGR n.
1043/2015, con la quale in attuazione dell’art.1, comma 3, L.R.n.9 del 14
febbraio 2000 sono state definite, in via generale, le fattispecie in cui la
Regione Abruzzo è patrocinata dall’Avvocatura Regionale;
DATO ATTO che con il
predetto Atto di Organizzazione è stato confermato, inter alias, l’affidamento
ai Dipartimenti, competenti per materia, della rappresentanza e difesa della
Regione Abruzzo, in particolare, nell’insinuazione tempestiva al passivo
fallimentare, rimanendo assegnati alla competenza dell’Avvocatura di Stato i
casi di insinuazione tardiva;
VISTE le due note
471-09/01/2017-P-aooaq AL:54/2017 e 450-09/01/2017-P-aooaq AL:53/2017 con le
quali l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha restituito gli atti relativi ad
altrettante procedure di insinuazione tardiva al passivo fallimentare in base
alla considerazione che le stesse sostanzino attività per le quali non è
richiesta difesa tecnica;
RAVVISATA, pertanto, la
necessità, di integrare la DGR n. 1043/2015 al fine di assicurare anche nei
procedimenti de quibus un maggiore snellimento
all’azione amministrativa ed una efficace tutela giudiziaria agli interessi
dell’Amministrazione regionale, attraverso la predisposizione di un atto
organizzativo che preveda l’attribuzione in via generale all’Avvocatura
regionale dell’attività di patrocinio in fattispecie di contenzioso individuate
dall’Organo di indirizzo politico;
DATO ATTO che con precedente proposta di deliberazione
iscritta al numero 9 dell’odg della seduta di Giunta
Regionale in data 28/02/2017 era stato prospettato di incaricare, in via
generale, i Dipartimenti competenti per materia della rappresentanza e difesa
dell’Amministrazione regionale anche nei procedimenti di insinuazione tardiva
al passivo del fallimento e che, per casi eccezionali e per questioni
particolari afferenti a questioni giuridiche particolarmente complesse, il Dipartimento
competente avrebbe potuto richiedere all’Avvocatura Regionale di rappresentare
e patrocinare la Regione Abruzzo anche nei procedimenti innanzi richiamati;
VISTA la nota del
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/56197/17 del 3/03/2017, allegata alla presente
quale parte integrante e sostanziale,
con la quale “la Giunta ha disposto la restituzione della medesima proposta
ritenendo che il relativo contenuto è da ritenersi impraticabile, alla luce
della nota situazione in cui versano gli uffici ed in considerazione del fatto
che, comunque, nei procedimenti di insinuazione tardiva al passivo del
fallimento vanno svolti atti tecnico – giuridici”, e per quanto sopra
rappresentato, ha restituito a questa Avvocatura la proposta
formulata;
PRESO ATTO delle indicazioni
formulate dall’Esecutivo Regionale nella nota sopra indicata e ritenuto per
l’effetto, di attribuire all’Avvocatura Regionale la rappresentanza ed il
patrocinio della Regione Abruzzo nei procedimenti di insinuazione tardiva al
passivo del fallimento di cui all’art. 101 e ss. Legge Fallimentare;
VISTO inoltre l’art. 1,
comma 3, della legge ragionale n. 9 del 14 febbraio 2000, a norma del quale
l’Avvocatura Regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di
sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interesse con lo Stato;
DATO ATTO che, ad oggi,
l’incarico difensivo è di volta in volta conferito alla stessa dall’Organo di
indirizzo politico con specifica deliberazione;
CONSIDERATO che le medesime
esigenze di snellimento dell’azione amministrativa e di efficacia della tutela
giudiziaria degli interessi regionali innanzi citate devono predicarsi alle
ipotesi di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interesse con lo Stato;
VALUTATO, dunque, di
incaricare, in via generale e per tutti i gradi del relativo giudizio,
l’Avvocatura Regionale nei contenziosi in cui, “per tabulas”
o secondo le valutazioni effettuate dall’Organo di indirizzo politico o dalla
medesima Avvocatura Regionale, vi sia conflitto di interesse, anche virtuale,
con lo Stato;
PRECISATO, tuttavia,
secondo l’indirizzo espresso dallo stesso Esecutivo Regionale che in ordine
alle costituzioni in giudizio, l’Avvocatura riferisca alla Giunta Regionale, di
volta in volta, anche per le vie brevi;
RITENUTO inoltre di
precisare che nei contenziosi patrocinati dall’Avvocatura Regionale il mandato
è esteso anche alle attività di recupero dei crediti vantati dalla Regione
Abruzzo in forza di titoli giudiziari formatisi nell’ambito dei predetti
giudizi;
RITENUTO che nelle
descritte tipologie di contenzioso attribuite all’Avvocatura Regionale:
-
le funzioni di rappresentanza e
patrocinio siano svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in
servizio, iscritti a tal fine nell’Elenco Speciale allegato all’Albo degli
Avvocati, con facoltà di elezione di domicilio, laddove necessario;
-
il Presidente della Regione sia
autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso
l’Avvocatura Regionale procura generale alle liti;
-
in caso di condanna della parte
avversa alle spese di lite, queste andranno ripartite tra il personale
dell’Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 6 e 7,
L.R.n.9/2000 ed in conformità alle previsioni di cui all’art.13 L.31.12.2012
n.247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”
e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente
CCNL Area Dirigenza;
VISTA la L.R. n. 9 del
2000 così come modificata dalla LR n. 35 del 26.8.2014;
DATO ATTO che il Dirigente
del Servizio Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole anche ai sensi
dell’art. 1, comma 5, della LR n. 9/2000 in merito alla regolarità
tecnico-amministrativa ed alla egittimità del
presente provvedimento;
Su
proposta del Presidente della Giunta;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per
i motivi esposti in premessa e ad integrazione della D.G.R.n.1043 delo 19 dicembre 2015:
- di
attribuire in via generale all’Avvocatura Regionale la rappresentanza e la
difesa dell’Amministrazione regionale nei procedimenti di insinuazione
tardiva al passivo del fallimento di cui all’art.101 e ss. Legge Fallimentare;
- di
attribuire, in via generale, all’Avvocatura Regionale la rappresentanza ed
il patrocinio della Regione Abruzzo nei contenziosi in cui, “per tabulas” o secondo le valutazioni effettuate dall’Organo di
indirizzo politico o dalla medesima Avvocatura Regionale, vi sia conflitto di
interesse, anche virtuale, con lo Stato;
- di
precisare che, in ordine alle costituzioni in giudizio, l’Avvocatura Regionale riferisca alla Giunta
Regionale, di volta in volta, anche per le vie brevi;
- di
precisare che nei contenziosi patrocinati dall’Avvocatura Regionale il
mandato è esteso anche alle attività di recupero dei crediti vantati dalla
Regione Abruzzo in forza di titoli giudiziari formatisi nell’ambito dei
predetti giudizi;
- di
stabilire che nelle descritte tipologie di contenzioso attribuite
all’Avvocatura Regionale:
·
le funzioni di rappresentanza e
patrocinio siano svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in
servizio, iscritti a tal fine nell’Elenco Speciale allegato all’Albo degli
Avvocati, con facoltà di elezione di domicilio, laddove necessario;
·
il Presidente della Regione sia
autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso
l’Avvocatura Regionale procura generale alle liti;
·
in caso di condanna della parte
avversa alle spese di lite, queste andranno ripartite tra il personale
dell’Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 6 e 7,
L.R.n.9/2000 ed in conformità alle previsioni di cui all’art.13 L.31.12.2012
n.247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”
e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente
CCNL Area Dirigenza;
- di
trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza,
alla Direzione Generale della Regione, ai Dipartimenti, al Servizio autonomo
ADA, nonché all’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di
disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul
siti istituzionale della Regione Abruzzo.