Atto di organizzazione delle funzioni dell’Avvocatura Regionale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della LR n. 9 del 14 febbraio 2000 - Integrazione della DGR n. 1043 del 19.122015 recante “Definizione, in via generale, delle fattispecie in cui la Regione è rappresentata e patrocinata dall’Avvocatura Regionale”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la DGR n. 1043/2015, con la quale in attuazione dell’art.1, comma 3, L.R.n.9 del 14 febbraio 2000 sono state definite, in via generale, le fattispecie in cui la Regione Abruzzo è patrocinata dall’Avvocatura Regionale;

 

DATO ATTO che con il predetto Atto di Organizzazione è stato confermato, inter alias, l’affidamento ai Dipartimenti, competenti per materia, della rappresentanza e difesa della Regione Abruzzo, in particolare, nell’insinuazione tempestiva al passivo fallimentare, rimanendo assegnati alla competenza dell’Avvocatura di Stato i casi di insinuazione tardiva;

 

VISTE le due note 471-09/01/2017-P-aooaq AL:54/2017 e 450-09/01/2017-P-aooaq AL:53/2017 con le quali l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha restituito gli atti relativi ad altrettante procedure di insinuazione tardiva al passivo fallimentare in base alla considerazione che le stesse sostanzino attività per le quali non è richiesta difesa tecnica;

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità, di integrare la DGR n. 1043/2015 al fine di assicurare anche nei procedimenti de quibus un maggiore snellimento all’azione amministrativa ed una efficace tutela giudiziaria agli interessi dell’Amministrazione regionale, attraverso la predisposizione di un atto organizzativo che preveda l’attribuzione in via generale all’Avvocatura regionale dell’attività di patrocinio in fattispecie di contenzioso individuate dall’Organo di indirizzo politico;

DATO ATTO  che con precedente proposta di deliberazione iscritta al numero 9 dell’odg della seduta di Giunta Regionale in data 28/02/2017 era stato prospettato di incaricare, in via generale, i Dipartimenti competenti per materia della rappresentanza e difesa dell’Amministrazione regionale anche nei procedimenti di insinuazione tardiva al passivo del fallimento e che, per casi eccezionali e per questioni particolari afferenti a questioni giuridiche particolarmente complesse, il Dipartimento competente avrebbe potuto richiedere all’Avvocatura Regionale di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo anche nei procedimenti innanzi richiamati;

 

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/56197/17 del 3/03/2017, allegata alla presente quale parte integrante  e sostanziale, con la quale “la Giunta ha disposto la restituzione della medesima proposta ritenendo che il relativo contenuto è da ritenersi impraticabile, alla luce della nota situazione in cui versano gli uffici ed in considerazione del fatto che, comunque, nei procedimenti di insinuazione tardiva al passivo del fallimento vanno svolti atti tecnico – giuridici”, e per quanto sopra rappresentato, ha restituito a questa Avvocatura la proposta formulata;

 

PRESO ATTO delle indicazioni formulate dall’Esecutivo Regionale nella nota sopra indicata e ritenuto per l’effetto, di attribuire all’Avvocatura Regionale la rappresentanza ed il patrocinio della Regione Abruzzo nei procedimenti di insinuazione tardiva al passivo del fallimento di cui all’art. 101 e ss. Legge Fallimentare;

 

VISTO inoltre l’art. 1, comma 3, della legge ragionale n. 9 del 14 febbraio 2000, a norma del quale l’Avvocatura Regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interesse con lo Stato;

 

DATO ATTO che, ad oggi, l’incarico difensivo è di volta in volta conferito alla stessa dall’Organo di indirizzo politico con specifica deliberazione;

 

CONSIDERATO che le medesime esigenze di snellimento dell’azione amministrativa e di efficacia della tutela giudiziaria degli interessi regionali innanzi citate devono predicarsi alle ipotesi di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interesse con lo Stato;

 

VALUTATO, dunque, di incaricare, in via generale e per tutti i gradi del relativo giudizio, l’Avvocatura Regionale nei contenziosi in cui, “per tabulas” o secondo le valutazioni effettuate dall’Organo di indirizzo politico o dalla medesima Avvocatura Regionale, vi sia conflitto di interesse, anche virtuale, con lo Stato;

 

PRECISATO, tuttavia, secondo l’indirizzo espresso dallo stesso Esecutivo Regionale che in ordine alle costituzioni in giudizio, l’Avvocatura  riferisca alla Giunta Regionale, di volta in volta, anche per le vie brevi;

 

RITENUTO inoltre di precisare che nei contenziosi patrocinati dall’Avvocatura Regionale il mandato è esteso anche alle attività di recupero dei crediti vantati dalla Regione Abruzzo in forza di titoli giudiziari formatisi nell’ambito dei predetti giudizi;

 

RITENUTO che nelle descritte tipologie di contenzioso attribuite all’Avvocatura Regionale:

-            le funzioni di rappresentanza e patrocinio siano svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio, iscritti a tal fine nell’Elenco Speciale allegato all’Albo degli Avvocati, con facoltà di elezione di domicilio, laddove necessario;

-            il Presidente della Regione sia autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale procura generale alle liti;

-            in caso di condanna della parte avversa alle spese di lite, queste andranno ripartite tra il personale dell’Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 6 e 7, L.R.n.9/2000 ed in conformità alle previsioni di cui all’art.13 L.31.12.2012 n.247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente CCNL Area Dirigenza;

VISTA la L.R. n. 9 del 2000 così come modificata dalla LR n. 35 del 26.8.2014;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole anche ai sensi dell’art. 1, comma 5, della LR n. 9/2000 in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla egittimità del presente provvedimento;

 

Su proposta del Presidente della Giunta;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

Per i motivi esposti in premessa e ad integrazione della D.G.R.n.1043 delo 19 dicembre 2015:

 

-        di attribuire in via generale all’Avvocatura Regionale la rappresentanza e la difesa dell’Amministrazione regionale  nei procedimenti di insinuazione tardiva al passivo del fallimento di cui all’art.101 e ss. Legge Fallimentare;

-        di attribuire, in via generale, all’Avvocatura Regionale la rappresentanza ed il patrocinio della Regione Abruzzo nei contenziosi in cui, “per tabulas” o secondo le valutazioni effettuate dall’Organo di indirizzo politico o dalla medesima Avvocatura Regionale, vi sia conflitto di interesse, anche virtuale, con lo Stato;

-        di precisare che, in ordine alle costituzioni in giudizio, l’Avvocatura  Regionale riferisca alla Giunta Regionale, di volta in volta, anche per le vie brevi;

-        di precisare che nei contenziosi patrocinati dall’Avvocatura Regionale il mandato è esteso anche alle attività di recupero dei crediti vantati dalla Regione Abruzzo in forza di titoli giudiziari formatisi nell’ambito dei predetti giudizi;

-        di stabilire che nelle descritte tipologie di contenzioso attribuite all’Avvocatura Regionale:

·             le funzioni di rappresentanza e patrocinio siano svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio, iscritti a tal fine nell’Elenco Speciale allegato all’Albo degli Avvocati, con facoltà di elezione di domicilio, laddove necessario;

·             il Presidente della Regione sia autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale procura generale alle liti;

·             in caso di condanna della parte avversa alle spese di lite, queste andranno ripartite tra il personale dell’Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 6 e 7, L.R.n.9/2000 ed in conformità alle previsioni di cui all’art.13 L.31.12.2012 n.247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente CCNL Area Dirigenza;

-        di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale della Regione, ai Dipartimenti, al Servizio autonomo ADA, nonché all’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

-        di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul siti istituzionale della Regione Abruzzo.